§ 3.8.50 - L.R. 21 gennaio 1988, n. 7.
Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:21/01/1988
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità e destinatari). 1. La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non [...]
Art. 2.  (Contributi). 1. I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti, in favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione, nella misura massima del 50 per cento della spesa [...]
Art. 3.  (Termini e documenti per la concessione dei contributi). 1. I consorzi presentano domanda per la concessione dei contributi all'Assessorato regionale sviluppo economico ed attività produttive, che [...]
Art. 4.  (Concessione ed erogazione dei contributi). La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi richiedenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle [...]
Art. 5.  (Verifiche e decadenza). 1. La Giunta regionale può disporre verifiche presso i soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge circa la conformità delle opere a [...]
Art. 6.  (Norme finanziarie). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 3.000 milioni in termini di competenza che viene iscritta sul capitolo n. 02008 [...]


§ 3.8.50 - L.R. 21 gennaio 1988, n. 7.

Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi.

(B.U. 10 febbraio 1988, n. 4).

 

Art. 1. (Finalità e destinatari). 1. La Regione concede contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in possesso delle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 [1], od abbiano assolto gli obblighi derivanti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 [2].

     2. I contributi di cui al precedente comma riguardano la realizzazione di:

     a) strutture comuni destinate al servizio delle imprese associate, ivi compresi i centri di elaborazione dati, che attivino processi di sviluppo dell'intera area;

     b) infrastrutture primarie di completamento al servizio dell'area;

     c) impianti in comune di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

     d) impianti in comune che consentano il risparmio dell'utilizzazione delle acque e/o il recupero delle sostanze disperse;

     e) impianti in comune che consentano l'utilizzazione di sorgenti di energia «alternativa».

     2 bis. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerate prioritarie le iniziative presentate dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, e dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996 [2]a.

     2 ter. A parità di condizioni vengono privilegiate le iniziative già cantierate [2]a.

     2 quater. Le aree di cui al comma 2 bis sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio- economiche e di concentrazione industriale e, in ogni caso, ogni tre mesi [2]a.

 

     Art. 2. (Contributi). 1. I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti, in favore dei consorzi che operano nel territorio della Regione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. Sono ammessi ai contributi di cui alla presente legge le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione, limitatamente alle spese sostenute nell'anno precedente la data di inoltro delle domande.

 

     Art. 3. (Termini e documenti per la concessione dei contributi). 1. I consorzi presentano domanda per la concessione dei contributi all'Assessorato regionale sviluppo economico ed attività produttive, che provvede all'istruttoria delle stesse e predispone una graduatoria di ammissibilità secondo le priorità stabilite dalla presente legge [2]b.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in fase di istruttoria, deve essere acquisita la seguente documentazione:

     a) elenco delle imprese associate;

     b) statuto del consorzio;

     c) programma operativo approvato dall'assemblea dei soci con l'indicazione delle spese per le quali si richiede il contributo;

     d) per le opere murarie:

     1) grafici di progetto con gli estremi dell'approvazione comunale;

     2) computo metrico estimativo dei lavori da eseguire, o già eseguiti, con opportuni richiami ai grafici di progetto;

     3) esauriente documentazione e descrizione nel caso di acquisto di immobili;

     e) per i macchinari e le attrezzature un elenco analitico con le indicazioni delle caratteristiche principali del fornitore e del costo nonché le eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio;

     per gli impianti una dettagliata descrizione delle opere necessarie nonché delle spese per la loro realizzazione.

     3. L'istruttoria relativa alle domande di contributo può riguardare anche l'integrazione della documentazione prodotta con atti ritenuti necessari in relazione a particolari soggetti o circostanze.

 

     Art. 4. (Concessione ed erogazione dei contributi). La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi richiedenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilità di bilancio. Sono considerati prioritari i progetti già cantierati o immediatamente cantierabili.

     Nell'ambito di tale priorità viene data precedenza ai progetti in corso di attuazione sulla base degli stati di avanzamento effettuati.

     I progetti favorevolmente istruiti dai competenti uffici, non finanziati nell'anno di presentazione della domanda di contributo, per mancanza di copertura finanziaria, sono considerati prioritari e le relative spese sono ammesse a contributo anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, qualora siano ripresentati nell'annualità successiva.

     L'erogazione dei contributi viene effettuata secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 88 del 1980, come modificata all'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1995 [3].

 

     Art. 5. (Verifiche e decadenza). 1. La Giunta regionale può disporre verifiche presso i soggetti beneficiari del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge circa la conformità delle opere a quanto dichiarato.

     2. La mancata corrispondenza delle opere accertate a quelle risultanti dalla documentazione presentata comporta la proporzionale riduzione del contributo sino alla decadenza del contributo stesso in caso di manchevolezze gravi.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di L. 3.000 milioni in termini di competenza che viene iscritta sul capitolo n. 02008 del bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione «Finanziamenti a consorzi negli insediamenti produttivi del settore industriale ed artigianale per la realizzazione e/o il potenziamento di impianti o di infrastrutture a servizio delle aziende consorziate esclusi i consorzi istituiti ai sensi della legge n. 183 del 1976» [4].

     2. Il capitolo n. 02008 è di nuova istituzione ed alla scopertura finanziaria si provvederà con la legge di bilancio 1988, nel rispetto della norma giuridica del pareggio del bilancio medesimo.

     3. Per gli anni successivi si provvederà al rifinanziamento tramite legge di bilancio.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 29/1/1977, n. 27, concerne le «Norme per la edificabilità dei suoli».

[2] Pubblicata sulla G.U. 2/3/1985, n. 53 (S.O.), concerne le «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere edilizie».

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[2]2a Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[2]2b Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 1996, n. 50.

[4] Pubblicata sulla G.U. 8/5/1976, n. 121, concerne la «Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980».