§ 6.2.33 – L.R. 3 dicembre 1996, n. 50.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:03/12/1996
Numero:50


Sommario
Art. 1.      Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 viene sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 21 gennaio 1988 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente
Art. 3.      Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa
Art. 4.      Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti [...]
Art. 5.      Ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 6.2.33 – L.R. 3 dicembre 1996, n. 50.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 approvato con legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.

(B.U. 10 dicembre 1996, n. 34).

 

     Art. 1.

     Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17 viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 21 gennaio 1988 e successive modifiche ed integrazioni viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione:

     A.DI.S.U. Azienda per il diritto alla studio universitario università degli studi della Tuscia-Viterbo;

     A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario università degli studi di «Cassino»;

     A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario università degli studi di «La Sapienza» di Roma;

     A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario università degli studi di «Tor Vergata» di Roma.

 

     Art. 5.

     Ai sensi della legge regionale n. 19 del 1991, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione:

     1. E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Viterbo; si approvano altresì le risultanze contenute nelle deliberazioni n. 5 del 24 settembre 1993 e n. 11 del 30 maggio 1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 nonché quelle contenute nella deliberazione n. 23 del 30 settembre 1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;

     2. E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Rieti;

     3. E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Roma;

     4. E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Frosinone; si approvano altresì le risultanze contenute nelle deliberazioni n. 6 del 29 settembre 1993 e n. 78 del 26 maggio 1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 nonché quelle contenute nella deliberazione n. 10 del 31 ottobre 1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;

     5. E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Latina; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 61 del 20 ottobre 1994 relativamente al bilancio dell'esercizio finanziario 1995;

     6. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Subiaco;

     7. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Fiuggi;

     8. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo della Valle del Comino;

     9. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Tuscolo;

     10. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Terracina;

     11. A.A.S.T. Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Lago di Bracciano;

     12. Istituto Montecelio - Ente regionale per la comunicazione;

     13. Azienda parco regionale dell'Appia Antica; si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 21 del 31 ottobre 1995.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.