§ 4.2.9 – L.R. 26 giugno 1980, n. 88.
Norme in materia di opere e lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/06/1980
Numero:88


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione della legge).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Piani regionali e programmi provinciali di intervento).
Art. 4.  (Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesa).
Art. 5.  (Modalità degli interventi finanziari della Regione).
Art. 6.  (Erogazione dei contributi).
Art. 7.  (Redazione del progetto e spese ammissibili a contributo).
Art. 8.  (Approvazione del progetto ed appalto dei lavori).
Art. 9.  (Inosservanza dei termini).
Art. 10.  (Attuazione dei programmi).
Art. 11.  (Collaudo delle opere).
Art. 12.  (Approvazione del collaudo ed accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale).
Art. 13.  (Opere di interesse regionale).
Art. 14.  (Opere pubbliche degli enti locali non ammesse a finanziamenti regionali).
Art. 15.  (Normative speciali).
Art. 16.  (Disciplina della delega).
Art. 17.  (Rimborsi per le funzioni delegate).
Art. 18.  (Abrogazioni).
Art. 19.  (Norma transitoria).


§ 4.2.9 – L.R. 26 giugno 1980, n. 88.

Norme in materia di opere e lavori pubblici.

(B.U. 30 luglio 1980, n. 21).

 

Titolo I

OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI

 

Capo I

PROGRAMMAZIONE

 

Art. 1. (Ambito di applicazione della legge).

     I programmi regionali, comprendenti opere e lavori pubblici di competenza di comuni, province e loro consorzi, e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.

     Per la redazione dei progetti, per l'appalto, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere di cui al primo comma, si applica la vigente normativa statale, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

 

     Art. 2. (Finalità).

     I programmi di cui al precedente articolo sono finalizzati all'equilibrato sviluppo dei servizi nel territorio e devono comprendere interventi che, anche se articolati in più esercizi finanziari, consentano, la completa realizzazione dell'opera, privilegiando quelle che:

     a) rivestano particolare rilevanza sociale, economica e territoriale;

     b) siano a servizio di più comuni, anche se realizzate o gestite da uno solo di essi;

     c) promuovano o incentivino la realizzazione di piani organici di servizi, anche attraverso il coordinamento delle risorse finanziarie degli enti locali.

 

     Art. 3. (Piani regionali e programmi provinciali di intervento).

     Per l'attuazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1977, n. 15 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di opere e lavori pubblici, articolati per settori di intervento e/o per progetti operativi, procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi prioritari, indirizzi e criteri.

     Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, sentiti gli enti indicati all'articolo 1, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici di intervento per settori e/o per progetti operativi che rispondano agli obiettivi, criteri e indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti locali, coordinandone, ove possibile, la utilizzazione.

     Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo.

     La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa contenente ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonché della coerenza delle scelte agli obiettivi, indirizzi e criteri di cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

     In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la Giunta regionale.

 

Capo II

FINANZIAMENTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE

 

     Art. 4. (Concessione dei finanziamenti ed impegno di spesa).

     Il Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati i finanziamenti ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione.

 

     Art. 5. (Modalità degli interventi finanziari della Regione).

     L' intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità:

     a) mediante la concessione di contributi in conto capitale;

     b) mediante la concessione di contributi pluriennali, in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento di mutui che, all'uopo, verranno contratti dagli enti interessati e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

     b bis) a richiesta dei soggetti di cui all'articolo 1, mediante concorso agli oneri di ammortamento dei finanziamenti in corso di cui alla lettera b) del presente comma per la rimanente durata dei mutui contratti dagli enti interessati titolari del beneficio [1].

     Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del piano finanziario pluriennale, determina la misura del contributo regionale. Questa, per gli interventi finanziari in conto capitale, può raggiungere il 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell'opera, a termini del successivo articolo 12; per i contributi annui costanti, può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

     In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 6. (Erogazione dei contributi). [2]

     1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell’ente interessato secondo le seguenti modalità:

a) per il 20 per cento all’atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;

b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento;

c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;

d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori [3].

     1.1. Le somme rimborsate al beneficiario, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si intendono al netto del ribasso d’asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all’atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 1, lettera b), e sono corrisposte dall’amministrazione regionale a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, aggiuntiva a quella già indicata al comma 1, e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici [4].

     1.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

a) le modalità di rendicontazione della spesa;

b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;

c) i termini e le modalità per l’invio all’amministrazione regionale della documentazione richiesta;

d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario [5].

     1 bis. Il Direttore regionale competente per materia può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 1, lettera d), su istanza del soggetto finanziato, da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo [6].

     1 bis 1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, per gli interventi di importo complessivo uguale o superiore ad euro 100.000,00, le richieste di finanziamento devono essere dotate almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, o dello studio di fattibilità di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro tecnico economico preliminare [7].

     1 ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche [8].

     2. I contributi in conto mutuo sono erogati con decorrenza dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo [9].

     3. Le percentuali di cui al comma 1 ed i contributi di cui al comma 2 sono calcolati sull’intero ammontare dell’importo finanziato detratto il ribasso d’asta, ed IVA corrispondente, praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori.

 

Capo III

PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

 

     Art. 7. (Redazione del progetto e spese ammissibili a contributo).

     Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.

     Il quadro economico di ciascun progetto deve contenere, oltre alla previsione di spesa per lavori, le somme a disposizione

dell'amministrazione per rilievi geognostici, per l'acquisizione dell'area, per l'esecuzione di impianti e la fornitura di attrezzature, per revisione prezzi, per spese generali e per oneri fiscali.

     Nel quadro economico deve essere compresa una adeguata somma per far fronte a lavori imprevedibili in sede progettuale ed a maggiori oneri che possano emergere nel corso della realizzazione dell'opera.

     Le spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, di cui al secondo comma, saranno determinate in base alle vigenti tariffe professionali.

     Nel caso che le suddette prestazioni siano espletate tramite gli uffici tecnici degli enti interessati, le previsioni suddette potranno essere ammesse fino alla misura massima del 50 per cento.

 

     Art. 8. (Approvazione del progetto ed appalto dei lavori).

     Il progetto dell'opera, assistito da contributo regionale, è approvato dal competente organo dell'ente interessato.

     Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 79.

     Detto provvedimento di approvazione deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte

dell'amministrazione provinciale dell'inclusione dell'opera nel programma, ove l'opera stessa sia compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Per le opere finanziabili negli anni successivi, l'approvazione deve intervenire entro il primo trimestre dell'anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell'amministrazione provinciale o della Regione.

     Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore approvazione della Regione.

     Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione dell'avvenuta adozione del provvedimento di approvazione non appena lo stesso diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

     Per le opere finanziate in conto capitale i lavori dovranno essere appaltati entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto. Per le opere da realizzare con contributi in annualità, tale termine decorre dalla data di comunicazione della concessione del mutuo.

     Qualora gli enti di cui al precedente articolo 1 ricorrano all'appalto concorso, i lavori debbono essere aggiudicati ed i relativi progetti approvati entro dieci mesi dalla data di comunicazione dell'amministrazione provinciale di cui al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Inosservanza dei termini).

     La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui all'articolo 3 della presente legge.

     In caso di inosservanza da parte degli enti interessati dei termini di cui ai commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 8, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti e di quelli eventualmente accreditati ai sensi del precedente art. 6.

     Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza, ai sensi del precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità.

 

     Art. 10. (Attuazione dei programmi).

     Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi necessari per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e per la verifica di rispondenza degli obiettivi, indirizzi e criteri indicati al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, gli enti che si avvalgono dei finanziamenti regionali, sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente amministrazione provinciale.

 

     Art. 11. (Collaudo delle opere). [10]

 

     Art. 12. (Approvazione del collaudo ed accertamento definitivo della misura del finanziamento regionale).

     Il competente organo dell'ente appaltante approva con apposito atto deliberativo il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Per la determinazione definitiva della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera l'ente interessato adotta apposita deliberazione, contenente il richiamo ai provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto e l'approvazione del rendiconto a giustificazione delle somme accreditate. Detta deliberazione è trasmessa al servizio lavori pubblici della Regione.

     Il Presidente della Giunta regionale, verificata la rispondenza dell'opera realizzata a quella programmata, determina, sulla base delle risultanze dell'atto deliberativo di cui al secondo comma, la quota definitiva del contributo regionale ed accerta la eventuale economia.

 

Titolo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 13. (Opere di interesse regionale).

     In attesa dell'emanazione di leggi regionali organiche per l'esecuzione di opere e lavori pubblici di interesse regionale da parte della Regione Lazio si applica la vigente normativa statale, salvo quanto previsto da specifiche leggi regionali.

 

     Art. 14. (Opere pubbliche degli enti locali non ammesse a finanziamenti regionali).

     Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti relativi ad opere pubbliche di loro competenza, per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione, sono eseguite ai sensi dell'articolo 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici.

 

     Art. 15. (Normative speciali).

     E' fatta salva la normativa regionale sulle materie disciplinate da leggi speciali ove non trovi applicazione la presente legge.

     Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 16. (Disciplina della delega).

     La delega prevista al precedente articolo 3 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive impartite dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei piani finanziari pluriennali.

     Alla Giunta regionale competono la vigilanza sull'esercizio delle funzioni e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 17. (Rimborsi per le funzioni delegate).

     Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi del precedente articolo 3 le amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all'1 per cento delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di assegnazione di fondi.

     Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

 

     Art. 18. (Abrogazioni).

     Sono abrogate le leggi regionali 17 agosto 1974, n. 41, 17 settembre 1974, n. 47, 11 giugno 1975, n. 66, 26 gennaio 1977, n. 12 e 16 novembre 1978, n. 70.

 

     Art. 19. (Norma transitoria).

     Salvo quanto previsto agli articoli 6, 7, 10, 11 e 12 della presente legge, per i programmi e per le opere in corso di realizzazione si applicano le normative già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Lettera aggiunta dall’art. 48 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11. Per una limitazione all’applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l’art. 36 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[2] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, già modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12, dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[4] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[5] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[6] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[8] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 luglio 1996, n. 27.