§ 63.1.47 - D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.
Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:20/10/1995
Numero:527


Sommario
Art. 1.  Convenzioni.
Art. 1 bis.  Verifica e programmazione degli interventi.
Art. 2.  Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni.
Art. 3.  Tipologie di investimento ammissibili
Art. 4.  Spese ammissibili.
Art. 5.  Presentazione delle domande di agevolazione.
Art. 6.  Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie.
Art. 6 bis.  Priorità regionali.
Art. 7.  Modalità di erogazione.
Art. 8.  Revoca delle agevolazioni.
Art. 9.  Documentazione di spesa.
Art. 10.  Concessione definitiva delle agevolazioni.
Art. 11.  Controlli e ispezioni.
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 63.1.47 - D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

(G.U. 15 dicembre 1995, n. 292).

 

Art. 1. Convenzioni.

     1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati ai soggetti, di seguito denominati banche concessionarie, individuati dalle direttive emanate con delibera del CIPE del 27 aprile 1995 e con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e dell'articolo 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; le banche concessionarie vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 [1].

     2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonché le modalità di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici [1].

     3. La convenzione prevede altresì che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilità delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per società di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le società di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio [1].

     4. La convenzione prevede inoltre:

     a) le modalità di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle istruttorie da parte delle banche concessionarie [1a];

     b) le modalità con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attività delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando l'esclusiva responsabilità civile per danni in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3 [1b];

     c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferme restando le competenze delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 [1b];

     d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, di affidare ad altri soggetti l'espletamento dell'istruttoria medesima, fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare [1a];

     e) gli adempimenti a carico delle società di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalità di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria.

     5. La convenzione deve altresì riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei princìpi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 1 bis. Verifica e programmazione degli interventi. [1c]

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;

     b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;

     c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;

     d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;

     e) valutazione delle proposte di cui all'art. 6 bis [1d];

     f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari e misura massima consentita delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate alle imprese operanti nei settori di attività individuati dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione a programmi di investimento promossi nelle aree depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modifiche e integrazioni; le agevolazioni sono concesse ed erogate secondo le modalità e i criteri previsti dalle dette direttive, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento. I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data della relativa domanda, abbiano la piena disponibilità dell'immobile dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile previamente registrato; tale immobile deve essere già rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. La detta piena disponibilità, inoltre, deve garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b). Gli stessi soggetti inoltre, alla predetta data, devono essere costituiti ed iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata [1e].

     2. [1f].

     3. Ciascuna domanda di agevolazioni è correlata ad un programma organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. A tale riguardo, per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazioni relativa a più programmi o a più unità produttive, né la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parte di un medesimo programma, organico e funzionale. Non è altresì ammessa la presentazione per il medesimo programma, anche da parte di imprese diverse, di più domande di agevolazione sullo stesso bando - considerando a tal fine anche quelle inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 - né, qualora il programma medesimo sia stato già agevolato ai sensi della presente normativa nella misura richiesta dall'impresa, la presentazione su un bando successivo. Qualora il programma sia stato agevolato in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa, è consentita la presentazione per il programma medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 8, fanno convenzionalmente parte del medesimo programma organico e funzionale e, quindi, sono oggetto di un'unica domanda, tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella singola unità produttiva relativi alla stessa tipologia di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di un programma già agevolato, fatta salva l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia effettuato l'erogazione della prima quota di cui all'articolo 7, comma 1 per stato d'avanzamento ovvero, trattandosi di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca concessionaria medesima la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 10 attestante la data di ultimazione del programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina di cui alla decisione 2496/96/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996 concernente norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, G.U.C.E., L 388 del 28 dicembre 1996), all'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA (G.U.C.E. C320 del 13 dicembre 1988), al regolamento CE 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, che modifica il regolamento CE 3094/95 relativo agli aiuti alla costruzione navale (G.U.C.E. L 251 del 3 ottobre 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche 96/C94 (G.U.C.E. C94 del 30 marzo 1996), alla disciplina degli aiuti di Stato all'industria automobilistica 97/C279 (G.U.C.E. C279 del 15 settembre 1997), alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e successive modifiche e integrazioni. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 1. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformità alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande. I suddetti programmi possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, convenzionate con le banche concessionarie [1g].

     4. [1h].

     5. Ai fini del presente regolamento, le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti, sulla base della disciplina comunitaria in materia, con i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997) e del 27 ottobre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997) [1i].

     6. [1f].

     7. [1f].

     8. [1f].

     9. Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base delle spese ammissibili di cui all'articolo 4, sono quelle individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea [1i].

     10. [1l].

     11. L'impresa richiede le agevolazioni nell'ambito delle misure massime consentite di cui al comma 9. La misura delle agevolazioni è espressa in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'investimento iniziale, ai sensi del punto 4 delle direttive del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, come percentuale del valore ottenuto attualizzando, all'epoca in cui il programma è stato avviato a realizzazione e mediante calcolo basato sull'anno solare, gli investimenti fissi ammissibili. L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese [2].

     12. Ai fini della concessione provvisoria di cui all'art. 6, comma 7, l'importo delle agevolazioni espresso in ESN o in ESL è rivalutato, in relazione al piano di disponibilità delle agevolazioni stesse in quote annuali di cui all'art. 7, comma 1, assumendo, solo a detti fini, convenzionalmente che, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, tale piano sia differito di un anno. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato quale somma delle singole quote annuali rivalutate, maggiorate, limitatamente alle agevolazioni espresse in ESN, della relativa imposizione fiscale [3].

     13. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno, ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione / rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea [4].

     14. L'ammontare dell'agevolazione concedibile e quello di ciascuna delle quote di cui al comma 12 sono soggetti a rideterminazione in relazione al tasso di attualizzazione/rivalutazione definitivamente individuato, all'ammontare degli investimenti ammissibili, alla effettiva realizzazione temporale degli stessi, e, limitatamente ai programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al comma 3, previo ricalcolo, a seguito degli esiti della notifica stessa, sulla base delle effettive date di disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1; resta fermo in ogni caso che gli impegni assunti con il decreto di concessione provvisoria non possono essere in alcun modo aumentati [3].

 

     Art. 3. Tipologie di investimento ammissibili [4a].

     1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a fronte di programmi volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero all'incremento della capacità produttiva e dell'occupazione, all'aumento della produttività, al miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi, all'aggiornamento tecnologico, al rinnovo, alla riorganizzazione, alla diversificazione della produzione, alla modifica dei cicli produttivi, alla ripresa dell'attività, al cambiamento della localizzazione degli impianti di unità produttive esistenti, secondo le tipologie definite ed individuate tra quelle ammissibili con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, con riferimento ai settori di attività da agevolare [5].

     2. Per quanto concerne i programmi di cui al comma 1 volti a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico incaricato dall'impresa che richiede le agevolazioni da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Sono agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte

dall'amministrazione che ha emanato l'ordinanza o la decisione dalla quale deriva la delocalizzazione [6].

 

     Art. 4. Spese ammissibili.

     1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

     a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico- finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;

     b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

     c) opere murarie e assimilate;

     d) infrastrutture specifiche aziendali;

     e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

     f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

     g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. [7]

     2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilità delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificità delle singole attività ammissibili [8].

     3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'art. 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a) e b), che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili, di brevetti o di software di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni [8a].

     4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

 

     Art. 5. Presentazione delle domande di agevolazione.

     1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite alle imprese di cui all'articolo 2, comma 1 attraverso due bandi di presentazione delle domande i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'art. 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. La domanda di agevolazioni è redatta dall'impresa utilizzando esclusivamente l'apposito modulo ed il relativo specifico software di compilazione definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare e resi disponibili anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. Il modulo va compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nella circolare medesima, a pena di inammissibilità della domanda. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando [9].

     2. Qualora il programma cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposto ad altri programmi della stessa impresa, relativi a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolati o da agevolare ai sensi del presente decreto, la documentazione di cui al comma 1 comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande [10].

     3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e , fatto salvo il divieto specificato all'articolo 2, comma 3, in relazione ad eventuali agevolazioni di qualsiasi natura già concesse per il medesimo programma, l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto dello stesso programma per il quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie. Il modulo contiene, inoltre specifico atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto alle determinazioni assunte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11, rivalutato e maggiorato come specificato all'art. 8, comma 6 [10a].

     4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate, ne verifica la completezza e la regolarità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del presente regolamento o della documentazione e delle dichiarazioni di cui al comma 1 e quella presentata al di fuori dei termini di cui allo stesso comma 1 non è considerata valida e viene respinta con specifica nota contenente le relative motivazioni; la banca procede analogamente nel caso in cui il modello di domanda sia predisposto in difformità da quanto previsto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o non utilizzando lo specifico software da quest'ultimo definito. L'impresa non puo' autonomamente modificare i dati o le documentazioni rilevanti ai fini del calcolo dei detti indicatori successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande ed è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni e chiarimenti della banca concessionaria in merito ai dati ed alle documentazioni prodotti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora la risposta dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque insufficiente, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva, motivata comunicazione all'impresa interessata. Ai fini di consentire l'esercizio dei previsti poteri di controllo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le banche concessionarie trasmettono le note di cui al presente comma anche al Ministero stesso. Nel caso di domanda inoltrata alla società di leasing, le suddette note sono trasmesse anche a quest'ultima [10b].

     4 bis. A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, la documentazione allegata alla domanda comprende anche la ricevuta del versamento di una cauzione, effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto presso la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria e fruttifero di interessi al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta; l'ammontare relativo a detta cauzione, e gli interessi sullo stesso riconosciuti, ovvero alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa sono determinati sulla base dei criteri fissati con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenuto anche conto dell'entità degli investimenti indicati dall'impresa nel modulo di domanda. Qualora le agevolazioni concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1), si procede a trattenere la cauzione, anche tramite escussione della fideiussione o della polizza, che confluisce nell'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, è rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, entro un mese dal momento in cui si verifichino le condizioni per il rimborso o per lo svincolo, secondo le modalità fissate con il richiamato decreto ministeriale [10c].

 

     Art. 6. Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie.

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1, accertano:

     a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

     b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma;

     c) la validità tecnico-economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione del programma a quello di entrata a regime del programma medesimo;

     d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia del programma da agevolare;

     e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;

     f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4;

     g) (Omissis). [11]

     2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5, comma 1 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata [11a].

     3. Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie dei programmi ammissibili alle agevolazioni e provvede allo loro pubblicazione. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione [11a].

     3 bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in uguale misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto [12].

     4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalità di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1 [12a].

     5. - 6. [12b].

     7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria [12c].

     8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'art. 5, comma 1. Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa [11a].

     9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing [13].

     10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa all'entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso è sostituita dal verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 [12c].

 

     Art. 6 bis. Priorità regionali. [14]

     1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse [14a].

     2. [14b].

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 3 [14c].

 

     Art. 7. Modalità di erogazione.

     1. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica. Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ed il programma preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7. Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea [14d].

     2. Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata [14d].

     3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonché, al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, così come dichiarati, alle erogazioni richieste [14e].

     4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9 [15].

     5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo [16].

     6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.

 

     Art. 8. Revoca delle agevolazioni.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 11, comma 1 bis, le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:

     a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all'articolo 1, comma 1;

     b) qualora vengano distolte , in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

     c) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

     c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d'avanzamento raggiunto dall'intero programma;

     d) qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all'articolo 7, comma 1, per i quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti della detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario;

     e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

     f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;

     g) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato. [17]

     2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata [17a].

     3. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

     4. Nelle ipotesi sub d di cui al comma 1 la richiesta di proroga è inoltrata dall'impresa alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 24 o dei 48 mesi. La banca concessionaria trasmette immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato detta richiesta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, accompagnata dal proprio motivato parere al riguardo. La proroga si intende concessa qualora trascorrano sessanta giorni dalla ricezione senza l'espressione di un avviso contrario. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni è parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati [17].

     4 bis. Nelle ipotesi sub c1), e), f) e g) la revoca delle agevolazioni è totale [17b].

     5. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

     6. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze dell'impresa di cui al presente regolamento, le medesime vengono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali; in tutti gli altri casi si applicano solo gli interessi legali.

 

     Art. 9. Documentazione di spesa.

     1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato [17c].

     2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata [17c].

     3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:

     a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti, commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

     b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

     c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

     La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite. [17c]

     4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA [17c].

     5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

     a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso;

     b) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

     c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;

     d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

     e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse;

     f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati;

     g) (Omissis). [17d]

     6. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all'art. 10, comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all'art. 5, comma 1, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni [17c].

     7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing [17e].

     8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato [17f].

     9. In relazione a quanto disposto al successivo articolo 10, comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

     a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     b) per i programmi di cui all'articolo 9, comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;

     c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime [17g].

     10. [18].

 

     Art. 10. Concessione definitiva delle agevolazioni.

     1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall'articolo 9, comma 9 da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 [18a].

     2. Per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma medesimo è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6 [18a].

     3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per i programmi di cui all'art. 9, comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all'art. 9, comma 9 [18a].

     4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all'art. 9, comma 9, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all'articolo 9, comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa [18a].

     5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, secondo le modalità di cui all'art. 7, ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a recuperare le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all'art. 8, comma 6 [19].

     6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9, comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.

     7. [19a].

 

     Art. 11. Controlli e ispezioni.

     1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti.

     1 bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse [19b].

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Le domande di agevolazioni presentate dopo il 20 agosto 1992 alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ad uno degli enti istruttori convenzionati con la stessa o al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 aprile 1995, n. 104, tranne che per insussistenza delle condizioni di ammissibilità, né ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere riproposte, nei termini di cui al comma 3 e con le modalità di cui al presente regolamento, restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni previste nel regolamento stesso.

     2. Per le domande di cui al comma 3 sono prese in considerazione tutte le spese di cui all'art. 4 sostenute a partire dai due anni precedenti la data di presentazione delle domande originarie. Per le domande di cui al comma 1, il termine di ultimazione del programma di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) si intende automaticamente prorogato di sei mesi.

     3. Ai fini della formazione delle prime graduatorie di cui all'art. 6, i termini di presentazione delle domande vengono fissati, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO [20]

     ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DEI QUALI LE IMPRESE POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AI SENSI DEL D.L. 22 OTTOBRE 1992, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 DICEMBRE 1992, N. 488

 

     1) Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:

     a) ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati anche da e per lo spazio;

     b) produzione di software;

     c) consulenza informatica e/o telematica;

     d) formazione professionale;

     e) teledidattica, teleformazione e teleconsulenza;

     f) supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.

     2) Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione:

     a) assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo;

     b) realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive;

     c) produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;

     d) sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o la diffusione di servizi telematici;

     e) produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale, di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto.

     3) Servizi di consulenza tecnico-economica:

     a) studi e pianificazioni;

     b) progettazioni;

     c) assistenza ad acquisti ed appalti;

     d) servizi computerizzati;

     e) assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;

     f) problematiche della gestione;

     g) problematiche della ricerca e sviluppo;

     h) problematiche della logistica e distribuzione;

     i) problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;

     l) problematiche dell'import-export;

     m) problematiche economico-finanziarie;

     n) problematiche fiscali e del bilancio;

     o) problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile;

     p) problematiche del personale, compresa la formazione professionale;

     q) problematiche dell'ufficio;

     r) problematiche dell'elaborazione dati;

     s) problematiche dell'energia;

     t) problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;

     u) problematiche ambientali;

     v) problematiche della sicurezza sul lavoro.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2. del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1] Comma così modificato dall'art. 2. del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1] Comma così modificato dall'art. 2. del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1a] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1b] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1b] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1a] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1c] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[1d] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1e] Comma già sostituito dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1f] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1g] Comma sostituito dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1h] Comma abrogato dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[1i] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1f] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1f] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1f] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1i] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[1l] Comma modificato dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e ora abrogato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[4a] Rubrica così sostituita dall'art. 5 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[5] Comma modificato dall'art. 4 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così sostituito dall'art. 5 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[6] Comma già modificato dall'art. 4 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[7] Comma già modificato dall'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[8] Comma già sostituito dall'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[8a] Comma sostituito dall'art. 5 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 6 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[9] Comma sostituito dall'art. 6 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 7 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[10] Comma modificato dall'art. 6 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così sostituito dall'art. 7 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[10a] Comma già modificato dall'art. 6 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[10b] Comma già sostituito dall'art. 6 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[10c] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[11] Comma già modificato dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133. Lettera g) abrogata dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[11a] Comma sostituito dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[11a] Comma sostituito dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[12] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[12a] Comma modificato dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così sostituito dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[12b] Commi abrogati dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[12c] Comma già modificato dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[11a] Comma sostituito dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[13] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[12c] Comma già modificato dall'art. 7 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[14a] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14b] Comma abrogato dall'art. 9 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14c] Comma così modificato dall'art. 9 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14d] Comma già modificato dall'art. 9 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14d] Comma già modificato dall'art. 9 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[14e] Comma sostituito dall'art. 9 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così modificato dall'art. 10 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[16] Comma modificato dall'art. 9 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così sostituito dall'art. 10 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17] Comma già modificato dall'art. 10 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17a] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17] Comma già modificato dall'art. 10 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17b] Comma inserito dall'art. 11 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17c] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17c] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17c] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17c] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17d] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133. Lettera g) abrogata dall'art. 11 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

[17c] Comma così modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17e] Comma già modificato dall'art. 11 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17f] Comma modificato dall'art. 11 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così sostituito dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[17g] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[18] Comma abrogato dall'art. 12 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[18a] Comma così modificato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[18a] Comma così modificato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[18a] Comma così modificato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[18a] Comma così modificato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[19] Comma già modificato dall'art. 12 del D.M. 31 luglio 1997, n. 319 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[19a] Comma abrogato dall'art. 13 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[19b] Comma aggiunto dall'art. 14 del D.M. 9 marzo 2000, n. 133.

[20] Allegato così sostituito dal D.M. 20 novembre 1997.