§ 98.1.4933 - D.M. 31 luglio 1997, n. 319.
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalità e le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1997
Numero:319


Sommario
Art. 1.      1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del [...]
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 1 del decreto è inserito il seguente
Art. 3.      1. L'articolo 2, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, la lettera g), è sostituita dalla seguente
Art. 5.      1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni
Art. 6.      1. L'articolo 5, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni
Art. 8.      1. Dopo l'articolo 6 del decreto è inserito il seguente
Art. 9.      1. Nell'articolo 7, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo
Art. 10.      1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche
Art. 11.      1. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, la lettera g) è abrogata
Art. 12.      1. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto dopo le parole "ivi compreso il", "30%" è sostituito da "10%"
Art. 13.      1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997


§ 98.1.4933 - D.M. 31 luglio 1997, n. 319.

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese

(G.U. 22 settembre 1997, n. 221)

 

 

     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

     Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;

     Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;

     Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992 convertito dalla legge n. 488 del 1992;

     Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527 con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

     Vista la deliberazione del 18 dicembre 1996 con la quale il CIPE, con efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate dal 1997, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995;

     Considerata, pertanto, la necessità di apportare le conseguenti variazioni al citato decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;

     Ritenuto, per migliorare l'efficacia delle procedure di incentivazione, di apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 riguardanti, tra l'altro, l' introduzione di un secondo bando annuale, la riduzione dei tempi per le istruttorie e la formazione delle graduatorie, ed alcune semplificazioni procedurali;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 3 luglio 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 38354 del 14 luglio 1997);

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro d'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", è modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 1 del decreto è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Verifica e programmazione degli interventi). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività:

     a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate;

     b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario;

     c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate;

     d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale;

     e) valutazione dei criteri di cui all'articolo 6-bis;

     f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi”.

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 2, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91", ubicate nelle aree individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, e nelle aree rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 92.3.c) del Trattato di Roma, nonché le imprese, regolarmente costituite sotto forma di società ed ubicate nelle medesime aree, fornitrici dei servizi di cui all'allegato elenco. Le attività ed i servizi ammissibili sono aggiornati, tenuto conto delle direttive emanate dal CIPE, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le predette imprese devono essere già costituite alla data di sottoscrizione del modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata".

     2. L'articolo 2, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 3. Ciascuna iniziativa a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale, promosso nell'ambito della singola unità produttiva, da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più iniziative o a più unità produttive, né la presentazione di più domande di agevolazione, anche in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla medesima iniziativa. Dette iniziative possono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3 convenzionate con le banche concessionarie".

     3. L'articolo 2, comma 4, del decreto è abrogato.

     4. Nell'articolo 2, comma 10, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) dopo le parole di "cui al comma 9" sono inserite le seguenti: ", le condizioni di ammissibilità dei programmi e delle spese";

     b) alla fine del comma, dopo le parole "della Commissione dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti parole: "o dal CIPE".

     5. Nell'articolo 2, comma 11, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) nel primo periodo, la parola "operatore" e sostituita da: "impresa";

     b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     "L'attualizzazione viene effettuata dalle banche concessionarie sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda e sulla base degli eventuali aggiornamenti della banca medesima, a conclusione dell'esame di pertinenza e congruità delle spese".

     6. L'articolo 2, comma 13, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 13. Il tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione, come disciplinato dalla normativa comunitaria in materia, è annuale, salvo revisioni intervenute nel corso dell'anno ed è determinato sulla base del tasso indicativo, definito come tasso di rendimento medio dei titoli di Stato sul mercato secondario, previa armonizzazione da parte dell'Istituto monetario europeo, maggiorato di un premio di 2,5 punti percentuali. A partire dal 1° gennaio di ciascun anno, esso è pari alla media dei tassi indicativi rilevati nei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti e, nel corso dell'anno medesimo, viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15% dalla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dell'ultimo trimestre noto. Il tasso da applicare per il calcolo dell'ESN o dell'ESL, riferito al singolo programma di investimenti, è quello in vigore all'epoca di avvio a realizzazione del programma medesimo. Nel caso di programmi da avviare successivamente alla data di concessione provvisoria, si applica in via presuntiva il tasso vigente all'epoca del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione è adeguata alle eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione Europea".

 

          Art. 4.

     1. Nell'articolo 3, comma 1, del decreto, la lettera g), è sostituita dalla seguente:

     " g) trasferimento: l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie di cui alle lettere precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata".

     2. Nell'articolo 3, comma 2, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Per quanto concerne le iniziative di cui al comma 1 volte a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti, l'agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie".

 

          Art. 5.

     1. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) nel primo periodo, dopo le parole "relative all'acquisto", sono inserite le seguenti: "alla acquisizione mediante locazione finanziaria";

     b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     " a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;";

     c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     " b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;".

     2. L'articolo 4, comma 2, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 2. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1 - ad eccezione di quelle iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilità delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate".

     3. L'articolo 4, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'articolo 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e relative progettazioni, purché capitalizzate. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 5, comma 1, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 1. Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande, i cui termini sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing di cui all'articolo 1, comma 3, per il successivo tempestivo inoltro alla banca concessionaria prescelta dall'impresa. L'impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando".

     2. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) le parole ", in duplice originale", sono soppresse;

     b) dopo le parole "presso le banche concessionarie" sono aggiunte le seguenti: "e gli istituti collaboratori";

     c) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

     "Qualora l'iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande".

     3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     "Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull'impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste e l'impegno a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l'impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie".

     4. L'articolo 5, comma 4, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 4. La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4 , del presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini di cui al comma 1, non è considerata valida e viene restituita all'impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla società di leasing, anche a quest'ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazioni e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l'integrazione all'impresa, con specifica nota. L'impresa è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori di cui all'articolo 6, comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l'integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata; detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

 

          Art. 7.

     1. Nell'articolo 6, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) alla fine della lettera b), prima del punto e virgola, sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;";

     b) nella lettera e), le parole "l'ammissibilità" sono sostituite dalle seguenti: "la pertinenza";

     c) la lettera g) è abrogata.

     2. L'articolo 6, comma 2, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'articolo 5, comma 2 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'articolo 5, comma 1. Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata".

     3. L'articolo 6, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 3. Entro il mese successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell'esclusione".

     4. Dopo l'articolo 6, comma 3, del decreto, è inserito il seguente:

     " 3-bis . Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendono il mese di agosto".

     5. Nell'articolo 6, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) nella lettera a), dopo le parole "per ciascuna iniziativa, i seguenti" la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque";

     b) nella lettera a), dopo le parole "delibera CIPE 27 aprile 1995" sono inserite le seguenti parole: "e successive modifiche e integrazioni";

     c) nella lettera a), dopo il punto 3) sono inseriti i seguenti:

     " 4) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali di cui al comma 6, lettera e);

     5) punteggio complessivo conseguito dall'iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali di cui al comma 6, lettera f)";

     d) nella lettera b), dopo le parole "i valori dei" la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

     6. L'articolo 6, comma 5, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 5. All'eventuale aggiornamento dei predetti indicatori si provvede, tenuto conto delle modifiche decise dal CIPE, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     7. Nell'articolo 6, comma 6, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

     " e) le priorità regionali sono individuate, con le modalità di cui all'articolo 6-bis, con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici ed alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni e sono espresse attraverso l'attribuzione a ciascuna area, ciascun settore e ciascuna tipologia di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci;

     f) le prestazioni ambientali sono individuate, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali e sono espresse attraverso l'attribuzione a tali prestazioni di un punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci, a seconda del livello delle prestazioni medesime".

     8. Nell'articolo 6, comma 7, del decreto sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) dopo le parole "dei fondi disponibili per", le parole "l'anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna graduatoria".

     9. L'articolo 6, comma 8, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all'articolo 5, comma 1".

     10. L'articolo 6, comma 9, del decreto è sostituito dal seguente:

     " 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing".

     11. Nell'articolo 6, comma 10, ultimo periodo del decreto dopo le parole "la dichiarazione attestante la", le parole "prima di dette date" sono sostituite dalle seguenti: "data di ultimazione del programma".

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto è inserito il seguente:

     "Articolo 6-bis (Priorità regionali ). - 1. Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a), n. 4, del presente decreto, le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione medesima.

     2. A tal fine ciascuna regione indica particolari aree del territorio regionale, specifici settori merceologici e tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione degli interventi ed individua il relativo punteggio da attribuire.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorità di cui al comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di cui al comma 1".

 

          Art. 9.

     1. Nell'articolo 7, comma 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

     "Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l'iniziativa preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda".

     2. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto, dopo le parole "Ciascuna delle", sono inserite le seguenti "due o".

     3. L'articolo 7, comma 3, del decreto è sostituito dal seguente:

     "3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare".

     4. L'articolo 7, comma 4, del decreto è sostituito dal seguente:

     "4. L'erogazione dell'ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'articolo 9".

     5. Nell'articolo 7, comma 5, del decreto, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

     "All'atto dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, la banca concessionaria trattiene il 10% del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. La banca concessionaria comunica periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'effettuazione delle singole erogazioni".

 

          Art. 10.

     1. Nell'articolo 8, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     " a) qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche";

     b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     " c1) qualora l'impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell'ultima quota di cui all'articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l'erogazione a stato d'avanzamento della prima quota";

     c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     " d) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, per le quali l'importo dell'agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per consentire l'ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 / 88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni";

     d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     " f) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni - nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa agevolata e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dopo l'entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell'iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai sorrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;".

     2. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nel primo periodo, le parole "Nell'ipotesi", sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi";

     b) nel primo periodo, dopo le parole "prima della scadenza" sono inserite le seguenti: "dei 24 o".

 

          Art. 11.

     1. Nell'articolo 9, comma 5, del decreto, la lettera g) è abrogata.

     2. Nell'articolo 9, comma 7, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     "Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad ecccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing".

     3. Nell'articolo 9, comma 8, del decreto, dopo le parole "trasmettono entro" la parola "sessanta" è sostituita dalla parola: "novanta".

     4. Nell'articolo 9, comma 10 , del decreto, dopo le parole "comprendente un giudizio di", la parola "ammissibilità" è sostituita dalla parola "pertinenza".

 

          Art. 12.

     1. Nell'articolo 10, comma 5, del decreto dopo le parole "ivi compreso il", "30%" è sostituito da "10%".

 

          Art. 13.

     1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

     2. Le domande presentate per il bando chiuso il 31 dicembre 1996, per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo solo previa riformulazione, secondo le modalità e le procedure introdotte dal presente regolamento.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.