§ 63.1.60 - D.M. 9 marzo 2000, n. 133.
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:09/03/2000
Numero:133


Sommario
Art. 1.      1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1.
Art. 5.      1. - 2.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1.
Art. 8.      1. - 3.
Art. 9.      1.
Art. 10.      1. - 3.
Art. 11.      1.
Art. 12.      1. - 7.
Art. 13.      1. - 5.
Art. 14. 
Art. 15.      1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi [...]


§ 63.1.60 - D.M. 9 marzo 2000, n. 133. [1]

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

(G.U. 25 maggio 2000, n. 120).

 

Art. 1.

     1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", così come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, è ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. [4].

     2. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 2 è soppresso.

     3. [5].

     4. [6].

     5. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 6 è soppresso.

     6. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 7 è soppresso.

     7. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 8 è soppresso.

     8. [7].

     9. Nell'articolo 2 del decreto, il comma 10 è soppresso.

     10. - 12. [8].

 

     Art. 5.

     1. - 2. [9].

     3. [10].

 

     Art. 6.

     1. [11].

     2. [12].

     3. - 4. [13].

 

     Art. 7.

     1. [14].

     2. [15].

     3. [16].

     4. [17].

     5. [18].

 

     Art. 8.

     1. - 3. [19].

     4. [20].

     5. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 5 è soppresso.

     6. Nell'articolo 6 del decreto, il comma 6 è soppresso.

     7. - 9. [21].

 

     Art. 9.

     1. [22].

     2. Nell'articolo 6 bis del decreto, il comma 2 è soppresso.

     3. [23].

 

     Art. 10.

     1. - 3. [24].

     4. [25].

 

     Art. 11.

     1. [26].

     2. [27].

     3. [28].

     4. [29].

 

     Art. 12.

     1. - 7. [30].

     8. - 9. [31].

     10. Nell'articolo 9 del decreto, il comma 10 è soppresso.

 

     Art. 13.

     1. - 5. [32].

     6. Nell'articolo 10 del decreto, il comma 7 è soppresso.

 

     Art. 14. [33]

 

     Art. 15.

     1. Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa.

     2. Le domande presentate in uno dei bandi utili precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non è stata disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste e che possono beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 8, del decreto, in relazione al primo bando utile successivo alla predetta entrata in vigore, possono ricorrere alla sola riformulazione, secondo le modalità e le procedure introdotte dal presente regolamento.

 

 


[1] Emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2] Modifica i commi da 1 a 4, art. 1 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[3] Modifica la lettera e), comma 1, art. 1 bis del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[5] Modifica il comma 3, art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[6] Sostituisce il comma 5, art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[7] Sostituisce il comma 9, art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[8] Modificano i commi 11, 12 e 14, art. 2 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[9] Sostituiscono la rubrica e il comma 1, art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[10] Modifica il comma 2, art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[11] Modifica il comma 1, art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[12] Sostituisce il comma 2, art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[13] Modificano i commi 3 e 4, art. 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[14] Modifica il comma 1, art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[15] Sostituisce il comma 2, art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[16] Modifica il comma 3, art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[17] Sostituisce il comma 4, art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[18] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 5 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[19] Modificano i commi da 1 a 3, art. 6 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[20] Sostituisce il comma 4, art. 6 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[21] Modificano i commi 7, 8 e 10, art. 6 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[22] Sostituisce il comma 1, art. 6 bis del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[23] Modifica il comma 3, art. 6 bis del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[24] Modificano i commi 1, 2 e 3, art. 7 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[25] Sostituisce il comma 5, art. 7 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[26] Modifica il comma 1, art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[27] Sostituisce il comma 2, art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[28] Modifica il comma 4, art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[29] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[30] Modificano i commi da 1 a 7, art. 9 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[31] Sostituiscono i commi 8 e 9, art. 9 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[32] Modificano i commi da 1 a 5, art. 10 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.

[33] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 11 del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527.