§ 5.8.12 - L.R. 24 maggio 1985, n. 82. - Norme in favore dei «rom».
(B.U. 10 giugno 1985, n. 16).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:24/05/1985
Numero:82


Sommario
Art. 1.  La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio, culturale e l'identità dei «rom» e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale [...]
Art. 2.  (Forme di intervento). Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso i seguenti interventi:
Art. 3.  (Promozione della cultura e delle attività artigianali). Le iniziative di cui al precedente articolo 2, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini [...]
Art. 4.  Il campo di sosta deve essere dotato di recinzione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato ed area di giochi per bambini. L'unità [...]
Art. 5.  Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:
Art. 6.  Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo i comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno [...]
Art. 7.  (Accesso alla casa). Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche agevolazioni previste dal fondo sociale europeo e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, sentita [...]
Art. 8.  (Formazione professionale). I corsi di formazione professionale previste dal precedente articolo 2, punto 4), aventi preferibilmente per contenuto le forme di attività lavorativa ed artigianale [...]
Art. 9.  (Consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom»). Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom» [...]
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 500 milioni.
Art. 11.  (Disposizioni transitorie). In sede di prima applicazione della presente legge:


§ 5.8.12 - L.R. 24 maggio 1985, n. 82. - Norme in favore dei «rom».

(B.U. 10 giugno 1985, n. 16).

 

Art. 1. La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio, culturale e l'identità dei «rom» e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale nonché alla fruizione delle strutture per la protezione della salute e del benessere sociale.

 

     Art. 2. (Forme di intervento). Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso i seguenti interventi:

     1) erogazione di contributi ai comuni ed alle comunità montane nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, senza fini di lucro, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;

     2) erogazione di contributi a comuni e comunità montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;

     3) agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto della casa alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria;

     4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

 

     Art. 3. (Promozione della cultura e delle attività artigianali). Le iniziative di cui al precedente articolo 2, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive sui vari aspetti della cultura dei «Rom» e delle altre popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza e l'interesse, nonchè nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

     Il contributo della Regione sulla spesa relativa all'attuazione delle iniziative di cui al primo comma non può superare il novanta per cento della spesa stessa ed il dieci per cento dello stanziamento di cui al capitolo 22215 [1].

 

     Art. 4. Il campo di sosta deve essere dotato di recinzione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato ed area di giochi per bambini. L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.

     I «rom» che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta.

     L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l'accesso ai servizi pubblici.

     L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata «zona per attrezzature speciali di uso pubblico», zona F) di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

 

     Art. 5. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:

     a) per l'acquisto dell'area di cui al precedente articolo 4, secondo comma, fino al 75 per cento della spesa;

     b) per le spese di cui al precedente articolo 3, primo comma, fino a 60 per cento della spesa;

     c) per le iniziative di formazione professionale di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della spesa;

     d) per le iniziative di sostegno all'attività artigianale, di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale fino all'80 per cento per il secondo anno e fino al 60 per cento per il terzo anno.

 

     Art. 6. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo i comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:

     a) il progetto del campo di sosta e preventivo di spesa;

     b) preventivo di spesa di cui al precedente articolo 3, primo comma;

     c) progetto e preventivo di spesa per le iniziative di formazione professionale.

     Entro il 31 marzo la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente delibera il programma di riparto dei contributi.

     L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:

     1) per il progetto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione;

     2) per la gestione del campo di sosta, vigilanza igienica ed assistenza sanitaria, nonché per l'attività di formazione professionale, di dettagliata relazione conclusiva annuale.

     Per le iniziative di formazione professionale si può prevedere l'anticipo del 50 per cento del contributo ammesso a realizzazione avviata delle iniziative stesse ed il saldo a consuntivo.

 

     Art. 7. (Accesso alla casa). Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche agevolazioni previste dal fondo sociale europeo e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom» di cui al successivo articolo 9, adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa delle popolazioni nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

 

     Art. 8. (Formazione professionale). I corsi di formazione professionale previste dal precedente articolo 2, punto 4), aventi preferibilmente per contenuto le forme di attività lavorativa ed artigianale tipiche della cultura nomade, sono programmati dalla Regione, direttamente o su proposta dei comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom» istituita dal successivo articolo 9, per far fronte alle particolari esigenze professionali di gruppi nomadi interessati da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento nel lavoro.

     Il Consiglio regionale approva, nell'ambito del piano di intervento annuale delle iniziative di formazione professionale, il piano predisposto dalla Giunta regionale relativo all'organizzazione ed al finanziamento dei corsi di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento dell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione. Tali corsi sono gestiti a norma delle disposizioni vigenti che disciplinano le attività di formazione professionale.

 

     Art. 9. (Consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom»). Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni «rom» (CRPR).

     La consulta è composta da:

     a) l'Assessore regionale competente in materia di servizi sociali, che la presiede;

     b) gli Assessori regionali competenti in materia di cultura, urbanistica, formazione professionale ed artigianato;

     c) un rappresentante del centro studi zingari;

     d) un rappresentante dell'opera nomadi;

     e) un rappresentante dei comuni del Lazio designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);

     f) un rappresentante delle comunità montane del Lazio, designato dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.);

     g) un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province italiane (U.P.I.);

     h) tre esperti di cultura dei nomadi e di problemi dell'emarginazione, designati dalla Giunta regionale.

     Possono partecipare alle riunioni della consulta, senza diritto di voto, gli altri Assessori regionali eventualmente interessati alle materie iscritte all'ordine del giorno delle singole sedute nonché i dirigenti regionali responsabili dei settori competenti nelle materie stesse.

     Il dirigente del settore servizi sociali svolge le funzioni di segretario della consulta.

     I componenti della consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     La consulta ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di servizi sociali.

     Alla consulta spetta:

     a) studiare le problematiche connesse al fenomeno del nomadismo, gli effetti che esso determina nella vita economica e sociale della Regione, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre ai competenti organi ed enti soluzioni compatibili con la legislazione e la regolamentazione amministrativa italiana e regionale;

     b) esprimere parere motivato sul programma annuale di interventi di cui al precedente articolo 6 e sul piano annuale di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al precedente articolo 8;

     c) esprimere parere agli organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano direttamente od indirettamente le popolazioni nomadi o di origine nomade;

     d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti nazionali, comunitari e regionali, che possano interessare le popolazioni nomadi, particolarmente in ordine all'abitazione, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza ed assistenza, all'effettivo esercizio dei diritti civili e politici.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 500 milioni.

     La spesa di cui al precedente comma è iscritta in termini di competenza e di cassa, ai seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione 1985 con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi indicati:

     capitolo n. 03155 «Contributi a comuni, comunità montane ed enti pubblici o privati per iniziative di promozione della cultura e delle attività artigianali delle popolazioni nomadi e dirette a favorire l'istruzione delle popolazioni stesse, nonché contributi a comuni e comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito per nomadi

(articolo 2, punti 1, 2 e 3)» L. 400.000.000

     capitolo n. 06645 «Spese per l'organizzazione

di corsi di formazione professionale per nomadi

(articolo 2, punto 4)» L. 100.000.000

     Alla copertura finanziaria del suddetto onere complessivo di L. 500 milioni si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa dal capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera c), del bilancio regionale 1985.

     Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie). In sede di prima applicazione della presente legge:

     a) i termini per la concessione dei contributi previsti per l'anno 1985, di cui al precedente articolo 7, primo e secondo comma, sono fissati, rispettivamente, al sessantesimo giorno ed al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) la nomina della consulta di cui al precedente articolo 9 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del secondo comma del citato articolo 9.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.