§ 4.3.2 - Legge Regionale 5 maggio 1993, n. 27.
Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:05/05/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Impianti ed opere connesse.
Art. 3.  Piano, regionale delle attività estrattive.
Art. 4.  Schema del piano regionale delle attività estrattive e consultazioni.
Art. 5.  Approvazione e pubblicazione del piano regionale delle attività estrattive.
Art. 6.  Piani stralcio del piano regionale delle attività estrattive.
Art. 7.  Varianti al piano regionale delle attività estrattive.
Art. 8.  Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 9.  Costituzione.
Art. 10.  Funzionamento.
Art. 11.  Competenze.
Art. 12.  Ambito della delega.
Art. 13.  Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 14.  Poteri sostitutivi.
Art. 15.  Domanda di autorizzazione.
Art. 16.  Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.
Art. 17.  Convenzione.
Art. 18.  Contenuto dell'autorizzazione.
Art. 19.  Ricorsi amministrativi.
Art. 20.  Concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 21.  Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua.
Art. 22.  Autorizzazione per attività di ricerca.
Art. 23.  Spese per l'istruttoria. Pubblicità.
Art. 24.  Obbligo di fornire dati statistici.
Art. 25.  Cessione dell'autorizzazione o della concessione.
Art. 26.  Vigilanza del comune.
Art. 27.  Vigilanza della Regione.
Art. 28.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 29.  Sospensione dell'attività estrattiva.
Art. 30.  Sanzioni pecuniarie.
Art. 31.  Obblighi a carico del trasgressore.
Art. 32.  Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave ed il Potenziamento delle strutture produttive.
Art. 33.  Iniziative per la sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive.
Art. 34.  Attività promozionali.
Art. 35.  Riambientazione delle cave abbandonate.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie.
Art. 37.  Abrogazione di norme.
Art. 38.  Regime transitorio per l'apertura di nuove cave e per gli ampliamenti di cave autorizzate.
Art. 39.  Regime transitorio per le attività in corso.
Art. 40.  Aggiornamento delle garanzie finanziarie.
Art. 41.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.3.2 - Legge Regionale 5 maggio 1993, n. 27. [1]

Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione.

(B.U. 13 maggio 1993, n. 13, S.O. n. 5).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. In attesa di una normativa nazionale di principio in materia, la presente legge in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Lazio nel rispetto dei vincoli di tutela paesistica, naturalistica, idrogeologica ed archeologica.

     2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate cave o torbiere i luoghi in cui vengono ricercate o coltivate le seguenti sostanze:

     a) torbe;

     b) materiali per opere edilizie, stradali ed idrauliche;

     c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

     d) materiali di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     e) gli altri materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera d), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

     3. Le attività di sistemazione superficiale del fondo nonché l'utilizzazione dei materiali risultanti dalla esecuzione di opere pubbliche o private e da opere di urbanizzazione non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. Impianti ed opere connesse.

     1. Nelle aree destinate ad attività estrattiva, assentite ai sensi della presente legge, possono essere localizzati anche insediamenti industriali ed impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione, complementari con l'attività medesima e previsti o compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 3. Piano, regionale delle attività estrattive.

     1. L'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere è esercitata in conformità ai contenuti del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) nonché nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, e dei piani di bacino di cui alla legge 13 maggio 1989, n. 183.

     2. Il P.R.A.E., nel quadro più generale della programmazione regionale, nel rispetto delle previsioni di tutela dei piani territoriali paesistici e dei piani di bacino di cui alla citata legge n. 183 del 1989 e tenuto conto del piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, contiene:

     a) la ricognizione delle attività estrattive in esercizio;

     b) l'individuazione e la delimitazione cartografica delle aree suscettibili di attività estrattive nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio nonché degli altri strumenti di pianificazione territoriale generale;

     c) la definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive nell'ambito delle aree di cui alla lettera b) del presente comma;

     d) la valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;

     e) la determinazione, per ogni tipo di materiale, di criteri di priorità, ove possibile, e di durata dell'attività di estrazione e trasformazione del prodotto, con indicazione dei quantitativi estraibili nei siti individuati;

     f) la redazione e l'articolazione di una normativa tecnica di riferimento per le modalità di coltivazione, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente delle necessità produttive.

 

     Art. 4. Schema del piano regionale delle attività estrattive e consultazioni.

     1. Ai fini della formazione del P.R.A.E., la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito schema, predisposto, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e i lavori pubblici, prima sezione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

     2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.

     3. Le province svolgono nel proprio ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le consultazioni con i comuni, singoli e associati, con le comunità montane, con gli altri enti locali e con i rappresentanti delle associazioni culturali-ambientali e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali a livello provinciale. Ognuno degli enti ed organismi consultati può presentare indicazioni o proposte.

     4. Ciascuna provincia, concluse le consultazioni di cui al terzo comma, elabora un documento di osservazioni e proposte, che, approvato dal consiglio provinciale, viene inviato alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del P.R.A.E. Scaduto il termine predetto senza che le province abbiano provveduto, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

 

     Art. 5. Approvazione e pubblicazione del piano regionale delle attività estrattive.

     1. La Giunta regionale, valutate le risultanze e i documenti di osservazioni e proposte approvati dalle province ai sensi dell'articolo 4, delibera, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.).

     2. Il Consiglio regionale approva il P.R.A.E. con propria deliberazione.

     3. La deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Piani stralcio del piano regionale delle attività estrattive.

     1. Nelle more dell'approvazione del P.R.A.E. possono essere adottati ed approvati, con la medesima procedura di cui agli articoli 4 e 5, piani stralcio per bacini e tema estrattivo, in relazione a rilevanti problemi territoriali ed economico-produttivi.

     2. I comuni o consorzi dei comuni interessati possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, redigere ed inoltrare alla Giunta stessa schemi di piano stralcio del P.R.A.E. Le relative spese vengono rimborsate dalla Regione ad esclusione di quelle attinenti alle iniziative proposte dai privati.

 

     Art. 7. Varianti al piano regionale delle attività estrattive.

     1. Al piano regionale delle attività estrattive possono essere apportate varianti, su proposte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, con le procedure previste negli articoli 4 e 5.

 

     Art. 8. Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

     1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare regionale di approvazione del P.R.A.E., i comuni debbono prevedere ad uniformare il piano regolatore comunale a gli altri strumenti urbanistici vigenti alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e comunque, a renderli compatibili con il P.R.A.E.

     2. In caso di mancata adozione da parte del comune dei provvedimenti di cui al comma 1 e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal comune medesimo, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

     3. Le varianti apportate a norma del comma 1 non sono soggette ad autorizzazione preventiva e possono avere i contenuti e gli effetti di piano particolareggiato, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     4. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione degli atti relativi o di quelli integrativi richiesti ai sensi della vigente legislazione in materia urbanistica.

 

Titolo III

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE

 

     Art. 9. Costituzione.

     1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia.

     2. La commissione regionale consultiva è composta da:

     a) l'assessore regionale competente in materia o da un dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;

     b) l'assessore regionale competente in materia di tutela ambientale o da un dirigente regionale da lui delegato;

     c) cinque esperti designati rispettivamente dai consigli delle province di Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone;

     d) sei esperti di cui tre qualificati nelle attività estrattive e tre qualificati in materia idrogeologica, forestale e agricola, designati dalla Giunta regionale;

     e) un esperto di pianificazione territoriale designato dall'assessore, competente in materia urbanistica;

     f) due dirigenti della Regione, designati dalla Giunta regionale, con specifiche competenze in materia geologica, mineraria, forestale e ambientale;

     g) tre esperti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nella Regione e che sono rappresentate nel consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     h) cinque esperti designati dalle organizzazioni degli imprenditori, del settore più rappresentative a livello regionale;

     i) due esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani del settore più rappresentative a livello regionale;

     l) tre esperti designati dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale;

     m) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria dei lavoratori del settore più rappresentative a livello regionale.

     3. Per ogni componente effettivo di cui al comma 2, lettere g), h), i), l) ed m), può essere nominato, con la medesima procedura, un supplente.

     4. Gli esperti di cui al comma 2, lettera c), partecipano ai lavori della commissione ciascuno limitatamente alla trattazione di materie rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

     5. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale competente in materia ed ha la durata della legislatura regionale.

     6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso il settore regionale competente in materia, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

     7. La commissione è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Funzionamento.

     1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive delibera validamente con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.

     2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

     3. In relazione alle questioni trattate la commissione può sentire i rappresentanti del comune interessato.

     4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla nomina. La decadenza viene dichiarata dal Presidente della Giunta regionale e comunicata all'interessato.

     5. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11. Competenze.

     1. La Commissione regionale consultiva per le attività estrattive esprime parere obbligatorio non vincolante:

     a) sul piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 3;

     b) sugli stralci dello stesso piano e su suoi eventuali aggiornamenti;

     c) sulle autorizzazioni e sulle concessioni per le coltivazioni di cui al Titolo V nonché sulle autorizzazioni previste dall'articolo 38 [2].

     2. La commissione, inoltre, fornisce la consulenza necessaria:

     a) per la predisposizione del piano annuale di interventi regionali di cui all'articolo 32;

     b) per la individuazione delle iniziative di cui all'articolo 33;

     c) per l'esame dei progetti relativi alla riambientazione delle cave abbandonate di cui all'articolo 35.

 

Titolo IV

DELEGA AI COMUNI

 

     Art. 12. Ambito della delega.

     1. Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni all'attività estrattiva di cui al titolo V nonché la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzati e dalle relative convenzioni di cui al titolo VI della presente legge, ivi compresa l'attività sanzionatoria, ad eccezione delle funzioni riservate alla competenza regionale a norma degli articoli 20, 21, 22, 27, 28 e 29.

     2. Le funzioni amministrative delegate sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

     3. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi dei precedenti commi si fa fronte con gli introiti previsti dall'articolo 23, comma 2.

 

     Art. 13. Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate.

     1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 12 sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

     2. La relazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

 

     Art. 14. Poteri sostitutivi.

     1. Ove il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione dell'attività estrattiva nei termini di cui all'articolo 16 e non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

     2. Per l'esercizio del potere sostitutivo si seguono le modalità previste dalla legge regionale n. 26 del 1992.

 

Titolo V

AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

 

     Art. 15. Domanda di autorizzazione.

     1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla presente legge è presentata al sindaco del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva, con allegati i seguenti atti ed elaborati che ne formano parte integrante:

     a) nomina del direttore responsabile, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

     b) progetto che illustri l'ubicazione della cava o torbiera, dell'area comunque interessata alla coltivazione, le opere da realizzare, i tempi ed i modi della coltivazione;

     c) progetto che illustri le opere, i tempi ed i modi per il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale dell'area interessata;

     d) progetto che illustri le opere necessarie per garantire il rispetto delle norme di sicurezza con indicazione del responsabile della sicurezza stessa;

     e) studio di valutazione di impatto ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74;

     f) relazione che illustri l'intervento estrattivo ed i suoi contenuti tecnici ed economici;

     g) titolo di disponibilità dell'area interessata;

     h) parere della commissione edilizia comunale, nel caso siano previsti impianti fissi;

     i) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante le regolarità della situazione contributiva.

     2. Gli atti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 debbono essere redatti da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali.

     3. La documentazione i cui alle lettere a) e d) del comma 1 deve essere trasmessa anche all'unità sanitaria locale territorialmente competente, all'ufficio di polizia mineraria presso il competente assessorato regionale ed al sindacato di categoria che ne faccia richiesta.

     4. Il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale di cui alla lettera c) del comma 1 deve prevedere:

     a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

     b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto della strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti.

     5. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava.

 

     Art. 16. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

     1. Il comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva e dei relativi allegati alla commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9 per il parere di competenza.

     2. Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entra sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva.

     3. Il provvedimento del rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e adottato entra novanta giorni dal ricevimento del parere a dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il provvedimento stesso deve essere comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione.

     4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco è tenuto ad accertare l'assenza di vincoli ostativi all'attività estrattiva. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché della legge 8 agosto 1985, n. 431; nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione è comunque subordinata al nulla-osta delle autorità competenti alla tutela.

     5. Il sindaco, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti e per l'eventuale adozione dei conseguenti atti amministrativi, richiede all'assessore regionale competente in materia la indizione di una conferenza di servizi cui partecipano gli assessori regionali preposti alla tutela ambientale, all'urbanistica ed alla agricoltura, con i dirigenti dei settori interessati. La conferenza si svolge ai sensi e con gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     6. Nel caso di cui al comma 4 il termine per il rilascio dell'autorizzazione, previsto al comma 3, è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte del comune, del provvedimento di svincolo.

     7. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 17, predisposta ed approvata dal comune nei modi di legge.

 

     Art. 17. Convenzione.

     1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto la disciplina degli obblighi e l'ammontare degli oneri finanziari a carico del titolare stesso, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e quelli concernenti la realizzazione:

     a) delle opere connesse all'esercizio dell'attività estrattiva;

     b) delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per la sistemazione ambientale, il recupero e il ripristino dell'area interessata;

     c) delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

     2. La convenzione di cui al comma 1 deve comunque prevedere che gli oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione siano determinati ed aggiornati almeno ogni tre anni, con riferimento al prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

     3. Ove ne ricorrano le condizioni, nell'ipotesi di più attività nello stesso ambito territoriale possono essere previsti consorzi obbligatori fra i titolari delle relative autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

     4. Il comune trasmette lo schema di convenzione, con l'indicazione degli obblighi e dell'ammontare degli oneri finanziari, all'assessorato regionale competente in materia per le eventuali osservazioni tecniche, che devono essere comunicate al comune stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.

 

     Art. 18. Contenuto dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione all'attività estrattiva può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni, salvo rinnovo per motivate esigenze produttive e comunque commisurata al piano di coltivazione.

     2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo, le modalità di coltivazione, le discariche dei materiali di risulta, i connessi impianti di trattamento ubicati nel perimetro della cava o torbiera, le eventuali strade di servizio.

 

     Art. 19. Ricorsi amministrativi.

     1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione, di cui agli articoli 16 e 28, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

     2. La Giunta regionale decide, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dandone entro i successivi dieci giorni comunicazione al ricorrente ed al comune interessato.

 

     Art. 20. Concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

     1. I provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, secondo camma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

     2. Per la presentazione delle domande e il rilascio della concessione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili.

     3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua.

     1. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione della Giunta regionale, che può concederla, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Per la presentazione delle domande e il rilascio

dell'autorizzazione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili.

     3. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza statale sono comunicati, a cura dell'interessato, alla Regione entro quindici giorni dall'inizio dei lavori e, successivamente, i dati relativi sono forniti con periodicità semestrale.

 

     Art. 22. Autorizzazione per attività di ricerca.

     1. Le iniziative di ricerca riguardanti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge debbono essere preventivamente comunicate al comune e all'assessorato regionale competente in materia, indicando le modalità di esecuzione del relativo programma.

     2. Qualora il programma di ricerca comporti modifiche sostanziali dell'area interessata, deve essere autorizzato con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto inutilmente tale termine si prescinde dal parere richiesto.

 

     Art. 23. Spese per l'istruttoria. Pubblicità.

     1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.

     2. Le somme introitate ai sensi del presente articolo spettano all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione. Le somme introitate dai comuni, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio comunale, sono utilizzate per fare fronte alle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

     3. Tutti gli atti attinenti al procedimento di autorizzazione o concessione ed i relativi elaborati tecnici sono pubblici e chiunque ha diritto di prenderne visione.

 

     Art. 24. Obbligo di fornire dati statistici.

     1. Gli esercenti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge devono periodicamente fornire tutti i dati statistici richiesti dall'amministrazione regionale e mettere a disposizione i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

     2. L'assessorato regionale competente in materia cura la pubblicazione annuale sul Bollettino Ufficiale regionale dei dati rilevati ai sensi del comma 1 e assicura l'accesso all'informazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.

 

     Art. 25. Cessione dell'autorizzazione o della concessione.

     1. L'autorizzazione o la concessione all'attività estrattiva è personale e non può essere ceduta a terzi, senza preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio, pena la decadenza della stessa. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi e garanzie assunti e prestati dal cedente.

     2. Gli eredi del titolare dell'autorizzazione o della concessione che continuano l'attività estrattiva hanno diritto al subentro entro un anno dalla morte del titolare stesso, pena la decadenza dell'autorizzazione o la concessione.

 

Titolo VI

VIGILANZA - SANZIONI

 

     Art. 26. Vigilanza del comune.

     1. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni ed alle convenzioni previste dalla presente legge è esercitata dal comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva.

     2. La verifica della corretta attuazione dei piani di coltivazione deve essere effettuata dal comune con cadenza almeno annuale. A tal fine il sindaco può richiedere l'intervento dell'assessorato regionale competente in materia.

     3. Alla scadenza del periodo di coltivazione autorizzato, il comune, previo controllo, deve comunicare all'assessorato regionale competente in materia l'avvenuto ripristino dell'area interessata.

 

     Art. 27. Vigilanza della Regione.

     1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302, è esercitata dalla Regione anche tramite le unità sanitarie locali competenti per territorio.

     2. Gli atti amministrativi connessi con l'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 1 sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia.

 

     Art. 28. Revoca dell'autorizzazione.

     1. In caso di gravi a reiterate inosservanze delle prescrizioni autorizzative a delle disposizioni della presente legge, il comune può revocare l'autorizzazione, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

     2. Il provvedimento di revoca del comune, avente la stessa forma dell'atto revocato, deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione.

     3. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la revoca della concessione o dell'autorizzazione è adottata dall'autorità regionale che ha provveduto al relativo rilascio con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.

     4. La concessione o l'autorizzazione, ivi compresa quella rilasciata dai comuni, può essere, altresì, revocata dalla Giunta regionale, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e cave e di igiene e sicurezza del lavoro, constatate dai funzionari della struttura regionale competente in materia di polizia mineraria, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca della Giunta regionale deve essere motivato e comunicato all'interessato ed al comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro dieci giorni dall'adozione.

     5. Nel caso di revoca per esigenze di pubblico interesse ai sensi del comma 4 il titolare della concessione o dell'autorizzazione ed il proprietario del giacimento, che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione della revoca, hanno diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati. L'indennizzo è determinato dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

 

     Art. 29. Sospensione dell'attività estrattiva.

     1. Fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, il comune, ove sia constatata l'inosservanza di prescrizioni ed obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia.

     2. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da comunicare all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione stessa, e cessa, comunque, di avere efficacia ove si accerti che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto a quanto prescritto.

     3. Il provvedimento di sospensione è adottato in ogni caso quando si tratta di attività non autorizzata.

     4. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la sospensione dell'attività estrattiva o di ricerca è adottata dall'autorità regionale che ha provveduto al rilascio della relativa concessione a autorizzazione con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.

 

     Art. 30. Sanzioni pecuniarie.

     1. Chiunque intraprenda o prosegua l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge senza essere in possesso di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

     2. Chiunque prosegua le attività in corso ai sensi del regime transitorio della presente legge, oltre i termini ivi previsti a in assenza dell'autorizzazione alla prosecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 15 milioni.

     3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 21, comma 3, e 22, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a lire 1 milione.

     4. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 22, comma 2, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1.

     5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono soggette alla procedura stabilita dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 31. Obblighi a carico del trasgressore.

     1. Nell'ipotesi di attività estrattiva o attività di ricerca senza autorizzazione o concessione, il comune ordina al trasgressore il ripristino, il recupero e la sistemazione dell'area interessata. In caso di inadempienza provvede il comune con recupero delle spese a carico del trasgressore.

     2. Ai fini di cui al comma 1 il proprietario dell'area è responsabile in solido con l'autore materiale dell'attività, ove non provi che essa è avvenuta contro la sua volontà.

 

Titolo VII

INTERVENTI REGIONALI

 

     Art. 32. Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave ed il Potenziamento delle strutture produttive.

     1. La Giunta regionale predispone annualmente, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, un piano di interventi per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive, compatibilmente con la salvaguardia del territorio e nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituita dal successivo articolo 36.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali interessati o dai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio previsti dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 47.

     3. Il piano di cui al presente articolo è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e indica, tra l'altro:

     a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;

     b) le strutture regionali ovvero gli enti od i centri ai quali è demandata la realizzazione degli interventi;

     c) i tempi di realizzazione degli interventi e di accesso ai finanziamenti regionali;

     d) le risorse occorrenti, precisando le somme a carico del bilancio regionale;

     e) le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti a centri interessati e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti regionali.

 

     Art. 33. Iniziative per la sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive.

     1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, può promuovere o attuare, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla prevenzione dai rischi di infortuni.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, tra l'altro, nell'organizzazione di convegni e seminari nonché di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale in materia di nuove tecniche relative alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori adibiti ad attività estrattive ovvero nell'adesione a nella partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altre amministrazioni o enti pubblici e privati, anche all'estero.

 

     Art. 34. Attività promozionali.

     1. La Giunta regionale può svolgere attività promozionale in materia di coltivazione di cave e torbiere mediante l'attuazione di studi, rilevazioni, ricerche, convegni, pubblicazioni, o il finanziamento di analoghe iniziative realizzate da altri enti, pubblici o privati.

     2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata, in particolare, alla diffusione e valorizzazione delle sostanze elencate nell'articolo 1.

 

     Art. 35. Riambientazione delle cave abbandonate.

     1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate mediante la concessione di finanziamenti ai comuni interessati.

     2. Ai fini di cui al presente articolo si intendono abbandonate le cave nelle quali l'attività è cessata prima della data di entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1.

     3. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, al comune a ai comuni che ne facciano domanda, corredata dai relativi progetti ed elaborati tecnici, previo esame della commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

     4. Il finanziamento è erogato nella misura dell'80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e del 20 per cento al termine dei lavori, previo accertamento e verifica di conformità degli stessi ai progetti presentati.

     5. Le cave abbandonate interne ad aree protette o di particolare interesse paesaggistico hanno priorità nei finanziamenti.

 

Titolo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie.

     1. Le entrate previste dall'articolo 23 vengano introitate sul capitolo di entrata del bilancio regionale 1993 n. 02410 denominato: «Proventi relativi alle spese per l'istruttoria delle domande di concessione a di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere riservate alla competenza regionale (articolo 23, comma 2)».

     2. Le spese per la realizzazione di quanto previsto nella presente legge gravano sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio regionale 1993:

     cap. n. 11453 «Spese per studi, rilevazioni, ricerche, convegni, pubblicazioni attinenti l'attività estrattiva (articolo 34), prevista in L. 50.000.000»;

     cap. n. 11421 «Spese di funzionamento ed attività, compresi i gettoni di presenza, della commissione regionale consultiva per le attività estrattive (articolo 10), previste in L. 10.000.000»;

     cap. n. 11325 «Finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive (articolo 33), previste in L. 50.000.000».

     Gravano, altresì, sui seguenti capitoli di nuova istituzione:

     cap. n. 51502 «Finanziamenti ai comuni per la riambientazione delle cave abbandonate (articolo 35)», con lo stanziamento di L. 1.210.000.000, a cui si fa fronte mediante storno di pari importo dello stanziamento già esistente in bilancio del capitolo n. 51501;

     cap. n. 51514 «Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive (articolo 32)», con lo stanziamento di L. 50.000.000;

     cap. n. 51516 «Rimborsi ai comuni per la redazione degli schemi di piani stralcio delle attività estrattive (articolo 6)», con lo stanziamento di L. 50.000.000.

     3. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai predetti capitoli n. 51514 e n. 51516 si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 16310 del bilancio 1993.

 

     Art. 37. Abrogazione di norme.

     1. Sana abrogate la legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente «Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio», e le seguenti successive leggi modificative ed integrative:

     a) leggi regionali 9 febbraio 1982, n. 9 e n. 10;

     b) legge regionale 28 settembre 1982, n. 46;

     c) legge regionale 9 maggio 1983, n. 33;

     d) legge regionale 16 settembre 1983, n. 63;

     e) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6;

     f) legge regionale 30 giugno 1984, n. 33;

     g) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 61.

     2. Si intende abrogata qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la disciplina contenuta nella presente legge.

 

     Art. 38. Regime transitorio per l'apertura di nuove cave e per gli ampliamenti di cave autorizzate.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attività estrattive o gli stralci del medesimo non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave.

     2. In caso di esaurimento di cave già autorizzate, intervenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge o in relazione al quale sia stata già presentata domanda di ampliamento alla suddetta data, possono essere consentiti dal comune, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, ampliamenti per quantitativi annuali non superiori alla media annuale ricavata dalla quantità prodotta negli ultimi cinque anni (1988-1992). Dalla data di adozione del P.R.A.E. e fino all'approvazione definitiva del medesimo gli ampliamenti possono essere autorizzati solo se non in contrasto con le indicazioni del piano. Le autorizzazioni relative ad ampliamenti non possano, comunque, avere durata superiore a tre anni.

     3. In caso di preminente interesse socio-economico savracomunale le autorizzazioni di cave nuove sono rilasciate dal Consiglio regionale, con validità comunque non superiore a sette anni, sentiti i comuni interessati e la commissione regionale consultiva, secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 15, 16 e 17 secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

     4. L'attività estrattiva che non comporti impianti fissi e permanenti può essere svolta, nelle zone a destinazione agricola, salvo espresso divieto degli strumenti urbanistici generali.

     5. L'attività estrattiva che comporti impianti fissi e permanenti di prima lavorazione può essere svolta nelle zone con destinazione compatibile in base agli strumenti urbanistici generali.

     6. Nei comuni privi di strumento urbanistico generale le attività estrattive possono essere svolte nelle zone esterne al centro abitato.

 

     Art. 39. Regime transitorio per le attività in corso.

     1. I lavori in atto di coltivazione di cave, autorizzati ai sensi del regime transitorio della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti approvati.

     2. I lavori legittimamente in atto di coltivazione di cave, per i quali sia stata prodotta domanda di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi del regime transitorio della legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti presentati a condizione che non sia adottata, a norma della legge citata, provvedimento di rigetto della domanda.

     3. Ai lavori di coltivazione in atto relativi a riserve minerarie e ampliamento di cave soggetti al regime transitorio di cui alla legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. In presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attività estrattiva, i lavori di coltivazione proseguano, ma l'esercente è tenuto a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente in materia di tutela ambientale il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale a norma della lettera e), comma 1, dell'articolo 15 ai fini del necessario nulla osta.

     5. In assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4, o di mancato rilascio del nulla osta dell'autorità competente entro centottanta giorni dalla richiesta, i lavori di coltivazione delle cave devono cessare e l'interessato è tenuto alla sistemazione dell'area.

     6. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 1980, l'autorizzazione in deroga può essere concessa dal comune, anche se relativa ad area ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dagli strumenti urbanistici vigenti, con una validità non superiore a tre anni non prorogabile.

     7. Per le cave già in attività le aziende hanno sei mesi di tempo per presentare il piano della sicurezza al comune. In casi eccezionali detto periodo può essere prolungato per comprovati fatti tecnici ad un anno; tale deroga è di competenza del sindaco, sentita l'ufficia di polizia mineraria.

 

     Art. 40. Aggiornamento delle garanzie finanziarie.

     1. Su richiesta del comune, l'assessorato regionale competente in materia effettua una valutazione tecnica dell'ammontare delle garanzie finanziarie relative alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ove ne ricorrano le condizioni, le garanzie finanziarie già risultanti nelle convenzioni devono essere aggiornate in misura congrua tenuto conto delle valutazioni tecniche effettuate dall'assessorato regionale competente in materia.

 

     Art. 41. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 39 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17 con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Comma modificato dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.