§ 2.3.378 - Regolamento 6 agosto 2008, n. 800.
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:06/08/2008
Numero:800


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni per l'esenzione
Art. 4.  Intensità di aiuto e costi ammissibili
Art. 5.  Trasparenza degli aiuti
Art. 6.  Soglie di notifica individuali
Art. 7.  Cumulo
Art. 8.  Effetto di incentivazione
Art. 9.  Trasparenza
Art. 10.  Controllo
Art. 11.  Relazioni annuali
Art. 12.  Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
Art. 13.  Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
Art. 14.  Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
Art. 15.  Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
Art. 16.  Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
Art. 17.  Definizioni
Art. 18.  Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme [...]
Art. 19.  Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
Art. 20.  Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
Art. 21.  Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico
Art. 22.  Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento
Art. 23.  Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 24.  Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
Art. 25.  Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
Art. 26.  Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Art. 27.  Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere
Art. 28.  Definizioni
Art. 29.  Aiuti sotto forma di capitale di rischio
Art. 30.  Definizioni
Art. 31.  Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
Art. 32.  Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
Art. 33.  Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale
Art. 34.  Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
Art. 35.  Aiuti a nuove imprese innovative
Art. 36.  Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione
Art. 37.  Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
Art. 38.  Definizioni
Art. 39.  Aiuti alla formazione
Art. 40.  Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
Art. 41.  Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
Art. 42.  Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili
Art. 43.  Abrogazione
Art. 44.  Disposizioni transitorie
Art. 45.  Entrata in vigore e applicabilità


§ 2.3.378 - Regolamento 6 agosto 2008, n. 800. [1]

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

 

dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento [2],

 

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

 

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri generali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'esterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [3], e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 [4], dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio [5] e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [6], nonché dell'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione [7].

 

(3) La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'occupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione [8], del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione [9], il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale [10], la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [11], la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 [12], la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 [13] e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 [14].

 

(4) Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per semplificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è opportuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armonizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato [15]. Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione consegua i propri risultati, in particolare per le PMI.

 

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

 

(6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

 

(7) Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di applicazione di tali strumenti specifici.

 

(8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti.

 

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

 

(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 [16].

 

(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

 

(12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

 

(13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera [17], il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente.

 

(14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale [18], e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.

 

(15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [19] siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che incombe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplificare la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inoltre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non contemplati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, rimangono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti.

 

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

 

(17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento.

 

(18) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione [20].

 

(19) Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

 

(20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.

 

(21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie [21]. Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.

 

(22) Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sovvenzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al presente regolamento.

 

(23) Considerato il maggiore rischio di distorsione della concorrenza insito negli aiuti di importo elevato, è opportuno che essi continuino ad essere valutati dalla Commissione caso per caso. Nell'ambito del presente regolamento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali soglie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(24) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammissibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere formulata in termini di importi massimi di aiuto.

 

(25) Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e quello di risolvere un particolare fallimento del mercato o un particolare problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

 

(26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

 

(27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

 

(28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.

 

(29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

 

(30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.

 

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità [22] e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

 

(32) Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia.

 

(33) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sintetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su internet. Le informazioni sintetiche devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico utilizzando l'applicazione informatica prevista a tale scopo. Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le informazioni coperte dal segreto aziendale. Non potranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in modo che questi testi siano accessibili su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del presente regolamento.

 

(34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

 

(35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

 

(36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

 

(37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

 

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

 

(39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti.

 

(40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

 

(41) Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indivisibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture).

 

(42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.

 

(43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

 

(44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostacolato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svantaggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di persone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario includere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovrebbero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomo-donna reale più che formale riducendo di fatto le disparità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente regolamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati.

 

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

 

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

 

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

 

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

 

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

 

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

 

(51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

 

(52) Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelettriche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità.

 

(53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [23].

 

(54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.

 

(55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

 

(56) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investimento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipazione femminile. Il presente regolamento non deve incidere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investimenti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.

 

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

 

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

 

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

 

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

 

(61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri.

 

(62) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria comunitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costituzione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione del personale, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correggere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del presente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

 

(63) Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di formazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e migliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiettivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva intensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno ritenere generale anche la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi generali di tutela ambientale.

 

(64) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.

 

(65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato oppure concessi come somma forfettaria, a condizione che entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'intensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato.

 

(66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento.

 

(67) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi.

 

(68) Il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 70/2001 e il regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1628/2006,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

 

a) aiuti a finalità regionale;

 

b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;

 

c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;

 

d) aiuti per la tutela dell'ambiente;

 

e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;

 

f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;

 

g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;

 

h) aiuti alla formazione;

 

i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

 

2. Il presente regolamento non si applica agli:

 

a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

 

b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

 

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

 

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [24], fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

 

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;

 

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

 

i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o

 

ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

 

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;

 

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;

 

f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

 

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

 

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

 

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.

 

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

 

a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

 

b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

 

c) aiuti alle imprese in difficoltà.

 

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

 

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure [2]

 

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

 

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

 

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "aiuti": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

 

2) "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

 

3) "aiuti individuali":

 

a) aiuti ad hoc e

 

b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;

 

4) "aiuti ad hoc": aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;

 

5) "intensità di aiuto": l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;

 

6) "aiuti trasparenti": aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;

 

7) "piccole e medie imprese" o "PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

 

8) "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

 

9) "zone assistite": regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

 

10) "attivi materiali": fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;

 

11) "attivi immateriali": gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

 

12) "grande progetto di investimenti": l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;

 

13) "numero di dipendenti": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;

 

14) "posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento": posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;

 

15) "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

 

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

 

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e

 

c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

 

16) "aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI": aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

 

17) "aiuti agli investimenti": gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

 

18) "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

 

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

 

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

 

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

 

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

 

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

 

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

 

19) "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

 

20) "lavoratore disabile": chiunque sia:

 

a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o

 

b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

 

21) "posto di lavoro protetto": posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

 

22) "prodotti agricoli":

 

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

 

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

 

c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [25];

 

23) "trasformazione di prodotti agricoli", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

 

24) "commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

 

25) "attività turistiche": le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

 

a) NACE 55: servizi di alloggio;

 

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

 

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

 

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

 

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

 

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

 

26) "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

 

27) "capitale di rischio": finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, start-up e di espansione);

 

28) "impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile": piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

 

a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e

 

b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

 

29) "settore siderurgico": tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

 

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

 

ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

 

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:

 

acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

 

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale:

 

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

 

d) prodotti finiti a freddo:

 

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

 

e) tubi:

 

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

 

30) "settore delle fibre sintetiche":

 

a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

 

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

 

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

 

     Art. 3. Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4. Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

 

2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

 

3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci.

 

     Art. 5. Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

 

In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

 

a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

 

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

 

c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:

 

i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione, oppure

 

ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi "esenti" di cui alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

 

d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata.

 

2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

 

a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme restando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio;

 

b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29.

 

3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono considerati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile.

 

     Art. 6. Soglie di notifica individuali

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

 

a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

 

b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;

 

c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

 

d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto;

 

e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità:

 

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

 

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

 

iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto/studio di fattibilità;

 

iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.

 

f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto;

 

g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione;

 

h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno;

 

i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno;

 

j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno.

 

Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista "prevalentemente" di ricerca fondamentale o "prevalentemente" di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore.

 

2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia standard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso.

 

     Art. 7. Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

 

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

 

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione [26] ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

 

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

 

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

 

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

 

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

 

     Art. 8. Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

 

2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.

 

3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

 

a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;

 

b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;

 

c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;

 

d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;

 

e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

 

4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e

 

b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

 

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.

 

Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

 

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.

 

6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 9. Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

 

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.

 

La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

 

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

 

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

 

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

 

     Art. 10. Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

 

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

 

I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

 

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

 

Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 

     Art. 11. Relazioni annuali

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione [27] gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.

 

     Art. 12. Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti

1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli investimenti devono consistere:

 

a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, o

 

b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

 

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento.

 

2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

 

b) essere considerati ammortizzabili;

 

c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio [28] sul venditore o viceversa;

 

d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

 

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

 

a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

 

b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

 

c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.

 

CAPO II

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

 

SEZIONE 1

 

Aiuti a finalità regionale

 

     Art. 13. Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione

1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.

 

Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'investimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

 

3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata.

 

4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei trasporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti materiali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di calcolo.

 

6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tuttavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia superiore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.

 

7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investimenti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi dell'acquisizione.

 

I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI.

 

Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per il progetto.

 

8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento.

 

9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:

 

a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;

 

b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

 

10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di investimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.

 

     Art. 14. Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione

1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.

 

3. Gli aiuti non superano:

 

a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

 

b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).

 

4. L'intensità di aiuto non supera:

 

a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi;

 

b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi.

 

Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE-25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.

 

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

 

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

 

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

 

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

 

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

 

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 

SEZIONE 2

 

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

 

     Art. 15. Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera:

 

a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

 

b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

 

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

 

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure

 

b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

 

4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera:

 

a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

 

b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio [29];

 

c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

 

d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.

 

SEZIONE 3

 

Aiuti all'imprenditoria femminile

 

     Art. 16. Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

 

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

 

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui al primo comma.

 

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

 

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’impresa:

 

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,

 

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

 

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

 

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;

 

e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

 

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 

SEZIONE 4

 

Aiuti per la tutela ambientale

 

     Art. 17. Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

 

1) "tutela ambientale/tutela dell’ambiente": qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

 

2) "misure di risparmio energetico": qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione;

 

3) "norma comunitaria":

 

a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono raggiungere, oppure

 

b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [30], di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;

 

4) "fonti di energia rinnovabili": le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

 

5) "biocarburanti": un carburante liquido o gassoso per trasporti ricavato dalla biomassa;

 

6) "biocarburanti sostenibili": i biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili [31]. Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva.

 

7) "produzione di energia da fonti di energia rinnovabili": energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elettricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;

 

8) "cogenerazione": la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;

 

9) "cogenerazione ad alto rendimento": la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [32] e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione [33];

 

10) "imposta ambientale": qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

 

11) "livello comunitario minimo di imposizione": il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione comunitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elettricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE;

 

12) "investimenti in attivi materiali": gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.

 

     Art. 18. Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

 

2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni:

 

a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indipendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale obbligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;

 

b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie.

 

3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore.

 

4. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

 

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.

 

6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento direttamente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale:

 

a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo connesso con la tutela dell'ambiente;

 

b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l’investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti ("investimento di riferimento"). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame.

 

7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.

 

8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue:

 

a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adottate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali;

 

b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili;

 

c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale.

 

9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.

 

     Art. 19. Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie

1. Gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

 

2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

3. Gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qualora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati.

 

4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esentati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme ambientali non ancora applicabili al momento in cui detti autoveicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale.

 

5. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili.

 

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

 

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

     Art. 20. Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore

1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investimenti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.

 

3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme.

 

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma.

 

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

     Art. 21. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte:

 

a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; oppure

 

b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

 

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.

 

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7.

 

I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiuntivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.

 

I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno.

 

4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili.

 

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

     Art. 22. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili.

 

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

 

     Art. 23. Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili.

 

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

 

I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi.

 

4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili.

 

     Art. 24. Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

 

     Art. 25. Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE.

 

3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

 

SEZIONE 5

 

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

 

     Art. 26. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

 

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

 

     Art. 27. Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere

1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

 

SEZIONE 6

 

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

 

     Art. 28. Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

 

1) per "capitale proprio" (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;

 

2) per "quasi-equity" si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;

 

3) per "private equity" (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;

 

4) per "seed capital" si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;

 

5) per "start-up capital" si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;

 

6) per "capitale di espansione" (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

 

7) per "strategia di uscita" si intende la liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;

 

8) per "impresa destinataria" si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire.

 

     Art. 29. Aiuti sotto forma di capitale di rischio

1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

 

2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.

 

3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investimento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi.

 

4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.

 

5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity.

 

6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30 % da investitori privati.

 

7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

 

a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investimento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento e

 

b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica.

 

8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo criteri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condizioni:

 

a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e

 

b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori;

 

c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione dei fondi.

 

SEZIONE 7

 

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

 

     Art. 30. Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

 

1) "organismo di ricerca" : soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti [3];

 

2) "ricerca fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

 

3) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

 

4) "sviluppo sperimentale": acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

 

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

 

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

 

5) "personale altamente qualificato": ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale

 

6) "messa a disposizione": l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

 

     Art. 31. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

 

a) ricerca fondamentale;

 

b) ricerca industriale;

 

c) sviluppo sperimentale.

 

Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.

 

3. L'intensità di aiuto non supera:

 

a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

 

b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

 

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

 

L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).

 

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.

 

4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue:

 

a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e

 

b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi:

 

i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

- nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

 

- il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure

 

ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:

 

- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e

 

- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure

 

iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.

 

Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

 

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

 

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);

 

b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

 

c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

 

d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;

 

e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

 

f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

 

6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo.

 

     Art. 32. Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera:

 

a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale;

 

b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

 

     Art. 33. Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale

1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

 

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

 

a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;

 

b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;

 

c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

 

     Art. 34. Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

 

2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.

 

3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

 

I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

 

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

 

5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.

 

7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

 

     Art. 35. Aiuti a nuove imprese innovative

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

 

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una "start-up" senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

 

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

 

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

 

     Art. 36. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione

1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

 

2. Il beneficiario è una PMI.

 

3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

 

4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % dei costi ammissibili;

 

5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole.

 

6. Sono ammissibili i seguenti costi:

 

a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme;

 

b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; etichettatura di qualità, test e certificazione.

 

     Art. 37. Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione.

 

Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

 

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.

 

4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione.

 

5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26.

 

SEZIONE 8

 

Aiuti alla formazione

 

     Art. 38. Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

 

1) "formazione specifica"; la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;

 

2) "formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è "generale" se, ad esempio:

 

a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure;

 

b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

 

     Art. 39. Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera:

 

a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e

 

b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

 

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

 

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

 

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

 

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e

 

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

 

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

 

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

 

a) costi del personale docente;

 

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

 

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;

 

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

 

e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;

 

f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

 

SEZIONE 9

 

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

 

     Art. 40. Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.

 

Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

 

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

 

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

 

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

 

     Art. 41. Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

 

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.

 

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

 

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

 

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

 

     Art. 42. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

 

2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contemplati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.

 

Sono ammissibili i seguenti costi:

 

a) i costi per l'adeguamento dei locali;

 

b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;

 

c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavoratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;

 

d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 43. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 44. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

 

2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regolamento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mercato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

 

3. Allo scadere del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

 

     Art. 45. Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica fino al 30 giugno 2014 [4].

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

 

[2] GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

 

[3] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

 

[4] GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.

 

[5] GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

 

[6] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

[7] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[8] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

 

[9] GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.

 

[10] GU L 302 dell'1.11,2006, pag. 29.

 

[11] GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.

 

[12] GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

 

[13] GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.

 

[14] GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

 

[15] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

 

[16] GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

 

[17] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

 

[18] GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.

 

[19] GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

 

[20] GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

 

[21] GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

 

[22] GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

 

[23] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

 

[24] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

 

[25] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[26] GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

 

[27] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[28] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

 

[29] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

 

[30] GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

 

[31] COM(2008) 19 definitivo.

 

[32] GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

 

[33] GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

 

 

ALLEGATO I

 

Definizione di PMI

 

     Art. 1

 

Impresa

 

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

 

     Art. 2

 

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

 

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

 

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

 

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 

     Art. 3

 

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

 

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

 

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

 

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

 

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 euro;

 

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

 

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

 

d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5000 abitanti.

 

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

 

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

 

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

 

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

 

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

 

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

 

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 

Si considera "mercato contiguo" il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

 

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

 

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

 

     Art. 4

 

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

 

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

 

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

 

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

 

     Art. 5

 

Gli effettivi

 

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

 

a) dai dipendenti;

 

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

 

c) dai proprietari gestori;

 

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

 

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

 

     Art. 6

 

Determinazione dei dati dell'impresa

 

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

 

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

 

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

 

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

 

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

 

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

 

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

 

 

ALLEGATO II

 

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

 

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno):

 

2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

 

3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):

 

4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:

 

5. Tipo di progetto o misura:

 

6. Breve descrizione del progetto o della misura:

 

7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):

 

8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro:

 

9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):

 

10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):

 

11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:

 

12. Data di concessione degli aiuti:

 

Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

 

1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti).

 

2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti).

 

3. Enti pubblici che forniscono l’assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti).

 

4. Stato membro nel quale viene effettuato l’investimento.

 

5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento.

 

6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento.

 

7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).

 

8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi).

 

9. Breve descrizione del progetto di investimento.

 

10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR).

 

11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.

 

12. Intensità di aiuto (% in ESL).

 

13. Condizioni cui è subordinata l’erogazione del sostegno previsto (se applicabile).

 

14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto.

 

15. Data di concessione degli aiuti.

 

 

ALLEGATO III

 

Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 57 del Regolamento 17 giugno 2014, n. 651.

[2] Lettera così rettificata in G.U.U.E. 14 gennaio 2010, n. L 9.

[3] Numero così rettificato in G.U.U.E. 14 gennaio 2010, n. L 9.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1224/2013.