§ 2.3.381 - Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998.
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:15/12/2006
Numero:1998


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Aiuti d’importanza minore ("de minimis")
Art. 3.  Controllo
Art. 4.  Modifiche
Art. 5.  Misure transitorie
Art. 6.  Entrata in vigore e periodo di validità


§ 2.3.381 - Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998.

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)

(G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1], in particolare l’articolo 2,

 

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [2],

 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento del Consiglio (CE) n. 994/98 conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" [3] e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore ("de minimis") [4], la sua politica riguardo ad una soglia "de minimis", al di sotto della quale l’articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione di detto regolamento e onde tener conto dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno lordo nella Comunità fino al 2006 incluso, e dei probabili sviluppi durante il periodo di validità del presente regolamento, risulta opportuno rivedere alcune delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 e sostituire detto regolamento.

 

(3) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, in essi, per aiuti di importi inferiori a quelli stabiliti nel presente regolamento, possano ricorrere le condizioni dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Data l'evoluzione del settore dei trasporti, in particolare la ristrutturazione di numerose attività di trasporto a seguito della loro liberalizzazione, non risulta più opportuno escluderlo dal campo d'applicazione del regolamento "de minimis", che dovrebbe pertanto essere ampliato all'intero settore dei trasporti. La soglia generale "de minimis" dovrebbe tuttavia essere adattata per tenere conto delle piccoli dimensioni che hanno in media le imprese attive nel settore del trasporto su strada di merci e passeggeri. Per le stesse ragioni, e dati anche l'eccesso di capacità del settore e gli obiettivi della politica dei trasporti per quanto riguarda la congestione stradale e il trasporto merci, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi dovrebbero essere esclusi. Ciò non mette in dubbio l’approccio favorevole della Commissione nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti e più ecologici in strumenti comunitari diversi dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento non si applichi neanche al settore carboniero in virtù del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera [5].

 

(4) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e dei prodotti non agricoli, dall’altro, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, è opportuno che non siano considerate come trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali, l’imballaggio delle uova, ecc., né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli aiuti concessi a favore di imprese attive nella trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli non dovrebbero più essere soggetti al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca [6]. Il regolamento (CE) n. 1860/2004 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

 

(5) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati. Né dovrebbe applicarsi agli aiuti "de minimis" connessi all’obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

 

(6) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti "de minimis" alle esportazioni né gli aiuti "de minimis" che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Non dovrebbe in particolare applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

 

(7) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [7], dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

 

(8) In base all’esperienza della Commissione, è possibile affermare che gli aiuti che non superino, nell’arco di tre anni, la soglia di 200000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada, tale soglia dovrebbe essere fissata a 100000 EUR.

 

(9) Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dall'impresa nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Gli aiuti concessi da uno Stato membro dovrebbero essere presi in considerazione a tale fine anche se finanziati interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Le misure d'aiuto superiori alla soglia "de minimis" non dovrebbero poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.

 

(10) Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, gli aiuti "de minimis" dovrebbero essere considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

 

(11) Per evitare che le intensità massime d’aiuto previste nei vari strumenti comunitari siano aggirate, gli aiuti "de minimis" non dovrebbero essere cumulati con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

 

(12) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale "de minimis", tutti gli Stati membri dovrebbero applicare uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo ed in conformità con l’attuale prassi di applicazione della norma "de minimis", gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro dovrebbero essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote richiede l’applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

 

(13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti "de minimis" che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis". Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [8] non dovrebbero essere considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti dovrebbero essere trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

 

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non possa essere considerata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato sulla base di motivi diversi da quelli qui indicati, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell'investitore in un'economia di mercato.

 

(15) È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto trasporre la soglia generale "de minimis" di 200000 EUR in una specifica soglia di garanzia basata sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia dovrebbero escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica dovrebbe essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1500000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale "de minimis". Tale importo dovrebbe essere ridotto a 750000 EUR per quanto riguarda le imprese attive nel settore del trasporto su strada. Solo le garanzie fino all'80 % del prestito sotteso dovrebbero essere coperte da queste soglie specifiche. Per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale [9], se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

 

(16) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura d'aiuto che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura a favore del capitale di rischio porta a un equivalente sovvenzione lordo non superiore alla soglia "de minimis", e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

(17) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi secondo la norma "de minimis" alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200000 EUR. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, gli Stati membri dovrebbero informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e della sua natura "de minimis", facendo riferimento a questo regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'l'impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti "de minimis" da essa ricevuti nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto "de minimis" non comporti il superamento del massimale. In via alternativa, dovrebbe essere possibile garantire che il massimale sia rispettato per mezzo di un registro centrale, o, nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest'ultimo può esso stesso stabilire un elenco dei beneficiari e chiedere che gli Stati membri li informino degli aiuti "de minimis" ricevuti.

 

(18) Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 69/2001 termina il 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è pertanto applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007. Dato che il regolamento (CE) n. 69/2001 non si applicava al settore dei trasporti, che finora non era soggetto alla norma "de minimis", data anche la grande esiguità dell'importo "de minimis" applicabile al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e a condizione che siano soddisfatte certe condizioni, il presente regolamento dovrebbe applicarsi agli aiuti accordati prima della sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre incidere su alcun aiuto individuale concesso conformemente al regolamento (CE) n. 69/2001 durante il relativo periodo d’applicazione.

 

(19) Alla luce dell’esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti "de minimis" da esso contemplati.

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

 

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [10];

 

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;

 

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:

 

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

 

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

 

d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

 

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

 

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

 

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

 

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

 

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

 

b) per "trasformazione di un prodotto agricolo" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

 

c) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

 

     Art. 2. Aiuti d’importanza minore ("de minimis")

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3.

 

2. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

 

Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

 

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

 

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

 

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

 

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

 

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis";

 

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia "de minimis" per ogni impresa destinataria.

 

d) gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 1500000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 750000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

 

5. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

 

     Art. 3. Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto "de minimis" ad un’impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l’importo potenziale dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto "de minimis" è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all’articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

 

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

 

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis", contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

 

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi.

 

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

 

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

 

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

 

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti "de minimis" complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

 

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti "de minimis" individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti "de minimis" vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dalle singole imprese.

 

     Art. 4. Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 1, le parole "trasformazione e commercializzazione" sono cancellate;

 

b) il paragrafo 3 è cancellato.

 

     Art. 5. Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

 

2. Si ritiene che per gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

 

     Art. 6. Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

 

[2] GU C 137 del 10.6.2006, pag. 4.

 

[3] GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

 

[4] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

 

[5] GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

 

[6] GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

 

[7] GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

 

[8] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

[9] GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

 

[10] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.