§ 2.3.356 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1628.
Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:24/10/2006
Numero:1628


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni per l’esenzione
Art. 4.  Aiuti all’investimento iniziale
Art. 5.  Necessità degli aiuti
Art. 6.  Cumulo
Art. 7.  Aiuti soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione
Art. 8.  Trasparenza e controllo
Art. 9.  Entrata in vigore e periodo di validità


§ 2.3.356 - Regolamento 24 ottobre 2006, n. 1628. [1]

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(G.U.U.E. 1 novembre 2006, n. L 302)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1], in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

 

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [2],

 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

 

(2) La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 [3] e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese [4]. Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, è opportuno che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.

 

(3) Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l’ampliamento, la razionalizzazione, l’ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarvi nuovi stabilimenti.

 

(4) Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l’intensità dell’aiuto e, pertanto, l’importo dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l’equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

 

(5) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l’adozione del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie [5]. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

 

(6) Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti ad hoc, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l’aiuto ad hoc è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente ad hoc non supera il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(7) Sono esentati dall’obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.

 

(8) Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l’industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell’acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione [6]. Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [7].

 

(9) La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell’esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

(10) Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

 

(11) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l’aiuto sia proporzionato e limitato all’importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.

 

(12) È opportuno definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuti o gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento devono soddisfare. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione a investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti a piccole imprese di nuova creazione, diversi dagli aiuti agli investimenti o a servizi di consulenza, restano parimenti soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(13) Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Detti aiuti restano pertanto soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

(14) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l’aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell’investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi con il progetto d’investimento.

 

(15) Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti a una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia, concessi a una singola impresa o a un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente, sono esclusi dall’esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Onde evitare che grandi progetti di investimento vengano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento deve essere considerato un progetto unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un periodo di tre anni e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l’investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell’immediata prossimità geografica. L’indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un’impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell’investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell’ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture).

 

(16) È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione, promuovano investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività. Prima dell’avvio dei lavori del progetto sovvenzionato le autorità responsabili devono pertanto confermare per iscritto che, a prima vista, esso soddisfa le condizioni di ammissibilità. La comunicazione per iscritto include la comunicazione mediante fax o posta elettronica.

 

(17) In considerazione delle specificità degli aiuti a finalità regionale, l’esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l’importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non devono essere cumulati con aiuti d’importanza minore ("de minimis") concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis [8] in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

 

(18) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente connessi con i quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti che attengano all’attività d’esportazione, né agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

 

(19) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quando, conformemente al presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuti o vengano concessi aiuti ad hoc. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in ordine ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto dell’ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità allargata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime di aiuti e comunicare alla Commissione l’indirizzo Internet della pubblicazione.

 

(20) Alla luce dell’esperienza acquisita in materia dalla Commissione, in particolare della frequenza con la quale occorre in genere procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

 

(21) Il presente regolamento si applica fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali, in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, e in particolare l’obbligo di notificare o comunicare alla Commissione gli aiuti concessi a un’impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [9],

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

 

Esso si applica anche agli aiuti ad hoc che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti ad hoc vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento.

 

2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:

 

a) pesca e acquacoltura;

 

b) costruzione navale;

 

c) industria carboniera;

 

d) siderurgia;

 

e) fibre sintetiche.

 

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

 

3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

 

a) aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;

 

b) aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) per "aiuto" si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

 

b) per "piccola o media impresa (PMI)" si intende una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

 

c) per "investimento iniziale" si intende:

 

i) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure

 

ii) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

 

La mera acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata come un investimento iniziale;

 

d) per "aiuti ad hoc" si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti;

 

e) per "attivi materiali" si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;

 

f) per "attivi immateriali" si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

 

g) per "grande progetto di investimento" si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile;

 

h) per "intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale" si intende il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;

 

i) per "regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale" si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate);

 

j) per "inizio dei lavori" si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore;

 

k) per "creazione di posti di lavoro" s’intende l’incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA;

 

l) per "costi salariali" si intende l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali;

 

m) per "posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento" si intendono i posti di lavoro che riguardano l’attività alla quale si riferisce l’investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all’aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall’investimento;

 

n) per "prodotti agricoli" si intendono:

 

i) i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [10];

 

ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

 

iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

 

o) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d’origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

 

p) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

 

q) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

 

r) per "attività turistiche" si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1 [11]:

 

i) NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti;

 

ii) NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica;

 

iii) NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi.

 

2. I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell’applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l’adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.

 

     Art. 3. Condizioni per l’esenzione

1. I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

 

a) qualsiasi aiuto accordato nell’ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

 

b) il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Gli aiuti a concorrenza dell’importo stabilito ai sensi dell’articolo 7, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

3. Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

 

     Art. 4. Aiuti all’investimento iniziale

1. Gli aiuti all’investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

 

a) gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

 

b) l’intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l’aiuto per la regione nella quale l’investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

 

Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla letttera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

 

2. Oltre alle condizioni generali per l’esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:

 

a) l’investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l’intero investimento;

 

b) gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:

 

i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

 

ii) essere considerati ammortizzabili;

 

iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

 

iv) figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;

 

c) qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

 

La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

 

3. I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un’intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo.

 

4. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l’attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

 

5. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

 

6. I costi relativi all’acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di rilevare l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d’investimento o per tre anni nel caso di PMI.

 

7. Nel settore dei trasporti le spese destinate all’acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.

 

8. Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

 

9. Qualora l’aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d’investimento;

 

b) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell’investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.

 

10. In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentate fino:

 

a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;

 

b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [12], e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.

 

     Art. 5. Necessità degli aiuti

1. Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell’ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell’avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1 gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l’autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l’intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un’esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.

 

     Art. 6. Cumulo

1. I massimali d’aiuto di cui all’articolo 4 si applicano all’importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.

 

2. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

 

3. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

 

     Art. 7. Aiuti soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

I seguenti aiuti non sono esentati dall’obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

 

a) i regimi non trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale;

 

b) i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici;

 

c) i regimi di aiuti a finalità regionale che sovvenzionano le spese di funzionamento;

 

d) i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti diversi dagli investimenti o dagli aiuti ai servizi di consulenza a favore di piccole imprese di recente costituzione;

 

e) gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l’aiuto deve essere concesso;

 

f) gli aiuti ad hoc a finalità regionale, diversi da quelli esentati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

 

g) gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiari gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune.

 

     Art. 8. Trasparenza e controllo

1. Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto ad hoc esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all’allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico.

 

2. Ogniqualvolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all’articolo 7, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell’autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all’allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/competition/)

 

3. Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.

 

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione [13].

 

5. Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l’indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.

 

     Art. 9. Entrata in vigore e periodo di validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.

 

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

 

2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi, in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.

 

Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

 

[2] GU C 120 del 20.5.2006, pag. 2.

 

[3] GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

 

[4] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 8).

 

[5] GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

 

[6] GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

 

[7] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[8] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

 

[9] GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

 

[10] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

 

[11] Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea.

 

[12] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

 

[13] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

 

(da trasmettere in formato elettronico all’indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

(Omissis)

 

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ALLEGATO II

 

Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all’articolo 7, lettera e)

 

1. Aiuti a favore di (denominazione dell’impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):

 

2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

 

3. Enti pubblici che forniscono l’assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):

 

4. Stato membro nel quale viene effettuato l’investimento:

 

5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene effettuato l’investimento:

 

6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene effettuato l’investimento:

 

7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):

 

8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):

 

9. Breve descrizione del progetto di investimento:

 

10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):

 

11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:

 

12. Intensità degli aiuti (% in ESL):

 

13. Condizioni cui è subordinata l’erogazione del sostegno previsto (se del caso):

 

14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto:

 

15. Data di concessione degli aiuti:


[1] Abrogato dall'art. 43 del Regolamento (CE) n. 800/2008.