§ 5.4.256 - Regolamento 7 luglio 2006, n. 1040.
Regolamento (CE) n. 1040/2006 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:07/07/2006
Numero:1040


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 5.4.256 - Regolamento 7 luglio 2006, n. 1040. [1]

Regolamento (CE) n. 1040/2006 della Commissione che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda il periodo di validità

(G.U.U.E. 8 luglio 2006, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto di raggruppare i suddetti regolamenti in unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente di aggiungervi altri settori citati agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio.

     (2) Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato e dalla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e l’innovazione. Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di aiuto che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare la validità dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 69/2001 sino alla fine del 2007.

     (3) I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 68/2001 e (CE) n. 70/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza, (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 68/2001, è sostituito dal seguente testo:

     «Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

 

          Art. 2.

     L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 70/2001, è sostituito dal seguente testo:

     «Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

 

          Art. 3.

     L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

     «Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2007.»

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 


[1] La pubblicazione del regolamento (CE) n. 1040/2006 è da considerare nulla e non avvenuta , secondo quanto stabilito con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2006, n. L 194.