§ 2.3.215 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 364.
Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:25/02/2004
Numero:364


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.3.215 – Regolamento 25 febbraio 2004, n. 364.

Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

(G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, in particolare l'articolo 1, paragrafo, 1 lettera a), punto i) e lettera b),

     previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

     sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

     considerando quanto segue:

     (1) La definizione delle piccole e medie imprese («PMI») di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Tale raccomandazione è stata sostituita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (2) È opportuno precisare le disposizioni applicabili nei casi in cui un investimento viene effettuato in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale, ma in un settore nel quale tali aiuti sono vietati. I massimali per gli aiuti a finalità regionale devono applicarsi solo se la regione in cui è effettuato l'investimento ed il settore cui appartiene il beneficiario sono entrambi ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Le disposizioni relative alla notificazione di singoli aiuti di importo elevato che superano determinate soglie devono essere conformemente precisate.

     (3) L'esperienza ha dimostrato che è auspicabile disporre di un sistema unificato e semplificato di relazioni annuali adottate ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. Le disposizioni specifiche in materia di relazioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 70/2001 devono pertanto essere applicate soltanto fino all'adozione di un tale sistema generale di relazioni.

     (4) È necessario stabilire le disposizioni relative alla valutazione della compatibilità con il mercato comune degli aiuti destinati alle piccole e medie imprese concessi in assenza dell'autorizzazione preventiva della Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 70/2001.

     (5) Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici ed al trasferimento di tecnologia. Al tempo stesso, nella vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, la Commissione ha ritenuto si possa presumere che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che le PMI spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività. Sulla base dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel caso delle PMI, la Commissione ha quindi deciso che è giustificato esentare tali aiuti dalla notificazione preventiva, tenuto anche conto del fatto che tali aiuti comportano un rischio molto limitato di effetti negativi sulla concorrenza. Ciò vale anche per gli aiuti a favore degli studi di fattibilità e per gli aiuti a copertura dei costi di brevetto, nonché per i singoli aiuti che non superano determinati massimali.

     (6) È pertanto opportuno estendere il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 70/2001 agli aiuti alla ricerca e sviluppo concessi alle PMI nella più ampia gamma di settori.

     (7) È opportuno modificare talune definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 70/2001 al fine di tenere conto delle particolarità degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ed aggiungerne altre. In particolare, è opportuno inserire le definizioni delle fasi della ricerca e sviluppo contenute nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. L'elenco dei costi ammissibili deve corrispondere all'elenco di cui all'allegato II della disciplina, fatte salve talune precisazioni che si rendono necessarie per tenere conto del fatto che un regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. I beneficiari non devono essere autorizzati a beneficiare di una doppia sovvenzione per una stessa attività di ricerca.

     (8) I criteri contenuti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo in base ai quali giudicare se una determinata misura configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato si applicano anche ai fini del presente regolamento.

     (9) Al fine di incoraggiare la diffusione dei risultati della ricerca, le PMI possono ricevere aiuti per la copertura dei costi necessari per ottenere e convalidare brevetti e altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo. Il sovvenzionamento anche dell'attività che ha portato all'acquisizione dei diritti in questione non deve essere una condizione preliminare per l'esenzione di detti aiuti. È sufficiente che l'attività fosse ammissibile a beneficiare degli aiuti alla ricerca e sviluppo.

     (10) Non tutti gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI possono essere esentati a norma del regolamento (CE) n. 70/2001. È opportuno che il massimale contenuto nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo applicabile alle notificazioni individuali si applichi anche ai singoli aiuti che possono beneficiare dell'esenzione in virtù di detto regolamento. Disposizioni speciali devono inoltre continuare ad applicarsi per quanto riguarda i progetti Eureka che rientrano nel campo d'applicazione della dichiarazione della Conferenza ministeriale di Hannover del 6 novembre 1985, che sono considerati di interesse comunitario.

     (11) Il regolamento (CE) n. 70/2001 non deve esentare gli aiuti concessi sotto forma di anticipi che, espressi in percentuale dei costi ammissibili, eccedano l'intensità di aiuto fissata in detto regolamento e siano rimborsabili solo in caso di successo delle attività di ricerca, come previsto nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in quanto la Commissione valuta se tali aiuti siano rimborsabili caso per caso, tenendo conto delle condizioni proposte per il rimborso.

     (12) Il regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal presente regolamento, si applica solo agli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo concessi alle piccole e medie imprese. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo deve continuare ad applicarsi per la valutazione di tutti gli aiuti alla ricerca e sviluppo notificati alla Commissione.

     (13) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 70/2001,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:

     1) l'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) ai fini degli articoli 4 e 5, alle attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;»

     b) è aggiunta la seguente lettera d):

     «d) agli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.»;

     2) l'articolo 2 è modificato come segue:

     a) alla lettera e) è aggiunto il seguente comma:

     «Per gli aiuti alla ricerca e sviluppo (“R & S”), l'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di R & S realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese è calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro.»;

     b) Sono aggiunte le seguenti lettere da h) a j):

     «h) “ricerca fondamentale”, un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;

     i) “ricerca industriale”, ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

     j) “attività di sviluppo precompetitivo”, la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.»;

     3) all'articolo 4 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Quando l'investimento è effettuato in una regione o in un settore non ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

     a) il 15 % per le piccole imprese;

     b) il 7,5 % per le medie imprese.

     3. Quando l'investimento è effettuato in una regione e in un settore ammessi al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto, l'intensità dell'aiuto non deve eccedere il massimale di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella mappa approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a:

     a) 10 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 30 %; oppure

     b) 15 punti percentuali al lordo, nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %.

     La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti a finalità regionale si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.»;

     4) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater:

     «Articolo 5 bis Aiuti alla ricerca e sviluppo

     1. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando soddisfano le condizioni di cui ai successivi paragrafi da 2 a 5.

     2. Il progetto sovvenzionato deve rientrare interamente nelle fasi della ricerca e sviluppo definite all'articolo 2, lettere h), i) e j).

     3. L'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare:

     a) il 100 % per la ricerca fondamentale;

     b) il 60 % per la ricerca industriale;

     c) il 35 % per l'attività di sviluppo precompetitivo.

     Qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

     In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.

     4. I massimali di cui al paragrafo 3 possono essere aumentati come segue a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75 % per la ricerca industriale e del 50 % per l'attività di sviluppo precompetitivo:

     a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali al lordo nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3), lettera c), del trattato;

     b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;

     c) l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

     i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili; oppure

     ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure

     iii) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

     Ai fini dei punti i) e ii) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

     5. I costi del progetto considerati ammissibili sono i seguenti:

     a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);

     b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;

     c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;

     d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50 % del totale dei costi ammissibili del progetto;

     e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

     f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

     Articolo 5 ter Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

     Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75 %.

     Articolo 5 quater Aiuti per i costi di brevetto

     1. Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato a concorrenza degli stessi livelli di aiuto che sarebbero stati considerati come aiuti alla R & S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

     2. Ai fini del paragrafo 1 sono ammissibili i seguenti costi:

     a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

     b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

     c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.»;

     5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6 Concessione di singoli aiuti di importo elevato

     1. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 4 e 5, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono una delle due soglie seguenti:

     a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di EUR e

     i) nelle regioni o in settori che non sono ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità lorda dell'aiuto è pari o superiore al 50 % dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

     ii) nelle regioni e nei settori ammessi a beneficiare degli aiuti a finalità regionale, l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 50 % del massimale di intensità netta stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale per la regione di cui trattasi; oppure

     b) l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di EUR.

     2. Nei casi di aiuti di cui agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, l'esenzione di cui al presente regolamento non si applica alla concessione di singoli aiuti che raggiungono le soglie seguenti:

     a) il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 25 milioni di EUR; e

     b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 5 milioni di EUR a favore di una o più imprese partecipanti.

     Nel caso di aiuti a favore di un progetto Eureka, le soglie di cui al primo comma sono sostituite dalle soglie seguenti:

     a) il totale dei costi ammissibili del progetto Eureka sostenuti da tutte le imprese partecipanti è pari o superiore a 40 milioni di EUR; e

     b) si propongono aiuti per un equivalente sovvenzione lordo pari o superiore a 10 milioni di EUR ad una o più imprese partecipanti.»;

     6) è inserito il seguente articolo 6 bis:

     «Articolo 6 bis Aiuti che restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

     1. L'esenzione di cui al presente regolamento non si applica agli aiuti, singoli o concessi nell'ambito di un regime di aiuti, sotto forma di uno o più anticipi rimborsabili solo in caso di successo delle attività di ricerca, quando l'importo totale degli anticipi, espressi in percentuale dei costi ammissibili, supera le intensità previste agli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater o il massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     2. Il presente regolamento lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di singoli aiuti a norma di altre disposizioni in materia di aiuti di Stato, ed in particolare l'obbligo di notificare alla Commissione o di informarla circa gli aiuti concessi ad un'impresa beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e l'obbligo di notificare gli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento a norma della disciplina multisettoriale applicabile.»;

     7) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 6 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi statali o sia cofinanziato dalla Comunità.»;

     8) all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento in conformità alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma e il contenuto delle relazioni annuali previste ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio.

     Fino al momento dell'entrata in vigore di tali disposizioni, gli Stati membri presentano una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato III del presente regolamento, nonché in formato elettronico. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce.»;

     9) è inserito il seguente articolo 9 bis:

     «Articolo 9 bis Disposizioni transitorie

     1. Le notificazioni riguardanti gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo in attesa di essere esaminate alla data 19 marzo 2004 continuano ad essere valutate sulla base della disciplina per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo; tutte le altre notificazioni sono valutate sulla base delle disposizioni del presente regolamento.

     2. I regimi di aiuti cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

     I singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione ed in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

     Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.»;

     10) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punto 10, si applica a partire dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

 

Definizione delle piccole e medie imprese

 

(Estratto della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione

delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)

 

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE

E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

 

     Articolo 1. Impresa.

     Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

     In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

 

     Articolo 2. Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese.

     1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

     2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

     3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

     Articolo 3. Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.

     1. Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

     2. Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

     Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

     a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

     b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

     c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

     d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

     3. Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

     a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

     b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

     c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

     d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

     Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

     Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

     Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

     Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

     4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

     5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

 

     Articolo 4. Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento.

     1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

     2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

     3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

 

     Articolo 5. Gli effettivi.

     Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

     Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

     a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

     b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

     c) dai proprietari gestori;

     d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

     Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

 

     Articolo 6. Determinazione dei dati dell'impresa.

     1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

     2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

     Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

     Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

     Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

     4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.»