§ 2.3.385 - Regolamento 17 giugno 2014, n. 651.
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:17/06/2014
Numero:651


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni per l'esenzione
Art. 4.  Soglie di notifica
Art. 5.  Trasparenza degli aiuti
Art. 6.  Effetto di incentivazione
Art. 7.  Intensità di aiuto e costi ammissibili
Art. 8.  Cumulo
Art. 9.  Pubblicazione e informazione
Art. 10.  Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria
Art. 11.  Relazioni
Art. 12.  Controllo
Art. 13.  Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale
Art. 14.  Aiuti a finalità regionale agli investimenti
Art. 15.  Aiuti a finalità regionale al funzionamento
Art. 16.  Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano
Art. 17.  Aiuti agli investimenti a favore delle PMI
Art. 18.  Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
Art. 19.  Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
Art. 20.  Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea
Art. 21.  Aiuti al finanziamento del rischio
Art. 22.  Aiuti alle imprese in fase di avviamento
Art. 23.  Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI
Art. 24.  Aiuti ai costi di esplorazione
Art. 25.  Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
Art. 26.  Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
Art. 27.  Aiuti ai poli di innovazione
Art. 28.  Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
Art. 29.  Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione
Art. 30.  Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura
Art. 31.  Aiuti alla formazione
Art. 32.  Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
Art. 33.  Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali
Art. 34.  Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità
Art. 35.  Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati
Art. 36.  Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme
Art. 37.  Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione
Art. 38.  Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica
Art. 39.  Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili
Art. 40.  Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento
Art. 41.  Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Art. 42.  Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 43.  Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta
Art. 44.  Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE
Art. 45.  Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati
Art. 46.  Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico
Art. 47.  Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti
Art. 48.  Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche
Art. 49.  Aiuti per gli studi ambientali
Art. 50.  Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali
Art. 51.  Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote
Art. 52.  Aiuti per le infrastrutture a banda larga
Art. 53.  Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
Art. 54.  Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
Art. 55.  Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali
Art. 56.  Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali
Art. 57.  Abrogazione
Art. 58.  Disposizioni transitorie
Art. 59. 


§ 2.3.385 - Regolamento 17 giugno 2014, n. 651. [1]

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

(G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

 

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti categorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ( 2 ). Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione ( 3 ) e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 2014. Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( 4 ) onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli aiuti a favore dell'innovazione, gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali. Dopo aver acquisito una sufficiente esperienza che consenta di elaborare criteri operativi di esenzione atti a garantire la compatibilità ex ante di altre categorie di aiuti, la Commissione intende rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento al fine di includere taluni tipi di aiuti che rientrano in tali settori. In particolare la Commissione prevede di definire i criteri applicabili alle infrastrutture portuali e aeroportuali entro dicembre 2015.

 

(2) Con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE ( 5 ), la Commissione ha dato l'avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; e iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi. La revisione del regolamento (CE) n. 800/2008 costituisce un elemento centrale della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato.

 

(3) Il presente regolamento dovrebbe consentire una migliore definizione delle priorità delle attività di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere una maggiore trasparenza, una valutazione e un controllo effettivi del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell'Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri. Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

 

(4) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 ha consentito alla Commissione di definire meglio le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo ha evidenziato la necessità di rafforzare la trasparenza, controllare ed effettuare un'adeguata valutazione dei regimi molto grandi, tenendo conto dei loro effetti sulla concorrenza nel mercato interno.

 

(5) Conviene definire le condizioni generali per l'applicazione del presente regolamento sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che l'aiuto persegua obiettivi di interesse comune, abbia un chiaro effetto di incentivazione, sia opportuno e proporzionato, sia concesso in piena trasparenza e sottoposto a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

 

(6) Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

 

(7) Gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento rimangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri possano notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.

 

(8) Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovrebbero in linea di principio essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. Al fine di garantire parità di trattamento, la valutazione sugli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento della concezione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi. Pertanto, per non ritardare l'entrata in vigore di tali regimi, il presente regolamento si applicherà loro per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può decidere di prolungare tale durata dopo l'approvazione del piano di valutazione. A tal fine, il piano di valutazione dovrebbe essere notificato alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regime. La Commissione può anche in via eccezionale decidere che, viste le specificità del caso, una valutazione non è necessaria. Gli Stati membri dovrebbero far pervenire alla Commissione le informazioni necessarie per poter effettuare l'esame del piano di valutazione e chiedere informazioni supplementari senza indebiti ritardi per consentire agli Stati membri di completare gli elementi mancanti affinché la Commissione possa adottare una decisione. Tenuto conto della novità di questo processo, la Commissione presenterà, in un documento separato, indicazioni dettagliate sulla procedura applicabile nel periodo di 6 mesi per l'approvazione del piano di valutazione e fornirà i relativi modelli con i quali dovranno essere presentati i piani di valutazione. Le modifiche dei regimi oggetto di valutazione, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'esito della valutazione e dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento. Le modifiche di carattere puramente formale o amministrativo o le modifiche attuate nel quadro delle misure cofinanziate dall'UE non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate tali da incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato.

 

(9) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all'esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

 

(10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in linea di principio alla maggior parte dei settori dell'economia. Tuttavia, in alcuni settori, come il settore della pesca e dell'acquacoltura e il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il campo di applicazione dovrebbe essere limitato in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

 

(11) È opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.

 

(12) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare agli aiuti volti ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ( 6 ). Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ad altri tipi di aiuti nel settore del carbone, fatta eccezione per gli aiuti a finalità regionale.

 

(13) La Commissione dovrebbe garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

 

(14) Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 ottobre 2004 ( 7 ), prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 ottobre 2004 ( 8 ) o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento.

 

(15) L'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

 

(16) Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. Per ogni categoria di aiuto che rientra nell'ambito del presente regolamento è pertanto opportuno fissare una soglia a un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili.

 

(17) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Per taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali, le misure per il finanziamento del rischio e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, occorre che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Non è opportuno considerare aiuti trasparenti i conferimenti di capitale, ferme restando le condizioni specifiche riguardanti gli aiuti al finanziamento del rischio e all'avviamento. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 9 ) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto.

 

(18) Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo di attività o progetti, conviene che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Gli aiuti dovrebbero essere esentati dalla notifica a norma del presente regolamento solo se i lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

 

(19) Qualora un aiuto ad hoc contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni relative all'effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. È opportuno ritenere che gli aiuti a finalità regionale abbiano un effetto di incentivazione se il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

 

(20) Per i regimi di aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione, in quanto questo tipo di aiuti è concesso secondo procedure diverse da quelle applicate alle altre categorie di aiuti. I regimi in questione dovrebbero essere stati adottati prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica tuttavia nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell'effetto di incentivazione di tali regimi, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario, al quale poi è subentrato il regime successivo.

 

(21) Per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento, gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, gli aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità e gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote e gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, il requisito relativo all'esistenza di un effetto di incentivazione non si applica o dovrebbe essere considerato soddisfatto purché siano soddisfatte le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti.

 

(22) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano definiti in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare le intensità massime di aiuto, a causa dell'impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, conviene fissare importi massimi di aiuto in termini nominali al fine di garantire la proporzionalità delle misure di aiuto. Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che consenta di ridurre quanto più possibile le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato pur affrontando adeguatamente un fallimento del mercato o un problema di coesione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'intensità di aiuto dovrebbe rispettare le intensità di aiuto ammissibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.

 

(23) Per il calcolo dell'intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il regolamento non esenta gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Tutte le cifre utilizzate dovrebbero essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere rispettivamente il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili al momento della concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ( 10 ). Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l'effetto di incentivazione dell'aiuto. È quindi opportuno stabilire che, qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili previste nel presente regolamento possono essere aumentate, tranne nel caso degli aiuti a finalità regionale che possono essere esentati solo se conformi alle carte approvate.

 

(24) Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l'importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto che rispetti l'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto a una determinata data, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall'importo totale del massimale (importo limitato) occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

 

(25) Per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto stabilite dal presente regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all'attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati a norma di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all'intensità o all'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra misure di aiuto con e senza costi ammissibili individuabili, per il cumulo con aiuti «de minimis» e per il cumulo con gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità. Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili. In tal caso, dovrebbe essere possibile cumulare liberamente l'aiuto «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto di cui al capo III.

 

(26) I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi andrebbero presi in considerazione per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

 

(27) Poiché gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati, è importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è, quindi, essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l'aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ( 11 ), occorre utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

 

(28) Per garantire un controllo efficace delle misure di aiuto conformemente al regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013, è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a riferire per quanto riguarda le misure di aiuto esentate a norma del presente regolamento e in merito all'applicazione dello stesso. È opportuno inoltre stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono tenere in merito agli aiuti esentati in virtù del presente regolamento, in conformità del termine di prescrizione di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ( 12 ).

 

(29) Per rafforzare l'efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l'inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Qualora non soddisfino le condizioni di compatibilità di cui ai capi I e III, gli aiuti concessi non sono coperti dal presente regolamento e costituiscono, pertanto, aiuti illegali che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (CE) n. 659/1999. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell'esenzione per categoria.

 

(30) Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e onde facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell'Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 13 ).

 

(31) Gli aiuti a finalità regionale, essendo volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. L'obiettivo di tali aiuti è incoraggiare lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro in un contesto sostenibile. Nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, si possono concedere aiuti a finalità regionale volti a promuovere la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Poiché, rispetto alle PMI, le grandi imprese tendono ad essere meno esposte agli svantaggi regionali quando investono in una zona che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo per investimenti iniziali a favore di nuove attività economiche in tali zone.

 

(32) Se un regime di aiuti a finalità regionale è destinato a un numero limitato di settori dell'economia, l'obiettivo e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. Pertanto i regimi settoriali non possono essere esentati dall'obbligo di notifica. Tuttavia, all'atto della notifica, la Commissione può valutarne i possibili effetti positivi nel quadro degli orientamenti, delle discipline o delle decisioni applicabili. Ciò vale, in particolare, per i regimi di aiuti a favore di attività economiche nel settore del carbone, della costruzione navale e dei trasporti. Si ritiene inoltre che, viste le particolari caratteristiche dei settori dell'acciaio e delle fibre sintetiche, gli effetti positivi in termini di coesione non possano prevalere sugli effetti negativi degli aiuti a finalità regionale; non si possono pertanto concedere aiuti a finalità regionale in questi settori. Infine, considerato che i settori del turismo e della banda larga svolgono un ruolo importante nelle economie nazionali e, in generale, esercitano un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che i regimi di aiuti a finalità regionale a favore delle attività turistiche e della banda larga siano esentati dall'obbligo di notifica. Anche la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono strettamente connesse alle economie locali e regionali e dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

 

(33) La produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche sono soggette a norme settoriali della legislazione sul mercato interno, che si ritrovano nei criteri atti a garantire la compatibilità degli aiuti concessi in questi settori con il mercato interno e la loro coerenza con la politica ambientale ed energetica dell'UE. Gli aiuti a finalità regionale concessi a norma della sezione 1 del presente regolamento perseguono obiettivi di sviluppo economico e di coesione e sono quindi soggetti a condizioni di compatibilità molto diverse. Le disposizioni del presente regolamento sugli aiuti a finalità regionale non dovrebbero quindi applicarsi alle misure che riguardano la produzione e la distribuzione di energia e le infrastrutture energetiche.

 

(34) Gli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme, gli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione, gli investimenti in misure di efficienza energetica, compresi i progetti per l'efficienza energetica degli immobili, gli investimenti per il risanamento di siti contaminati e per gli studi ambientali non influenzano direttamente il funzionamento dei mercati dell'energia. Al tempo stesso, tali investimenti possono contribuire a conseguire sia gli obiettivi di politica regionale sia gli obiettivi in materia di energia e ambiente dell'Unione europea. In tal caso, a seconda dell'obiettivo principale perseguito dalla misura in questione, si possono applicare sia le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a finalità regionale che quelle relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente.

 

(35) Per evitare di favorire gli investimenti in capitale rispetto agli investimenti nei costi del lavoro, è necessario che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti siano misurabili sulla base sia dei costi di investimento che dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati direttamente da un progetto d'investimento.

 

(36) È opportuno che gli aiuti a finalità regionale agli investimenti non siano esentati dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano concessi a un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello Spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività nella zona interessata entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

 

(37) La Commissione ha acquisito sufficiente esperienza nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato agli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate e di merci ivi ulteriormente trasformate nonché i sovraccosti di produzione e di esercizio (diversi dai costi aggiuntivi di trasporto) sostenuti dai beneficiari stabiliti nelle regioni ultraperiferiche. Poiché esiste un rischio di sovracompensazione dei costi di trasporto derivante dal sostegno aggiuntivo dei programmi POSEI nel settore agricolo e non potendo escludere che alcuni prodotti agricoli siano prodotti in una zona alternativa, il settore agricolo dovrebbe essere escluso dagli aiuti a finalità regionale al funzionamento volti a compensare i costi aggiuntivi di trasporto di merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o in zone scarsamente popolate a norma del presente regolamento. Gli aiuti a finalità regionale al funzionamento che compensano i sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche, diversi dai costi aggiuntivi di trasporto, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo a condizione che il loro livello sia limitato al 15 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata, o al 25 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella stessa regione, oppure al 10 % del fatturato annuo del beneficiario sempre nella stessa regione. Se l'aiuto non supera l'importo risultante da uno di tali metodi alternativi per determinare i sovraccosti di esercizio (diversi dai costi di trasporto), si può considerare giustificato in termini di contributo allo sviluppo regionale e proporzionato agli svantaggi di cui soffrono le imprese nelle regioni ultraperiferiche.

 

(38) Gli aiuti per lo sviluppo urbano, affrontando l'elevata concentrazione di problemi di natura economica, ambientale e sociale delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale, contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso. I fallimenti del mercato cui gli aiuti per lo sviluppo urbano devono rimediare sono connessi alle condizioni di finanziamento per lo sviluppo urbano, alla mancanza di un approccio integrato per lo sviluppo urbano, a una carenza di finanziamenti che ha reso necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche e all'esigenza di un'impostazione più commerciale per la riabilitazione delle zone urbane. È quindi opportuno che gli aiuti per lo sviluppo urbano volti a sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per affrontare i problemi supplementari individuati nelle zone assistite fruiscano di un'esenzione per categoria.

 

(39) È opportuno che gli investimenti corrispondenti alle priorità della strategia Europa 2020 ( 14 ) in materia di tecnologie verdi e passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio che vengono realizzati nelle zone assistite individuate nella relativa carta degli aiuti a finalità regionale siano ammessi a ricevere importi più elevati di aiuto tramite maggiorazioni regionali.

 

(40) Le PMI svolgono un ruolo determinante per la creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e di sviluppo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che provocano loro gli svantaggi tipici descritti di seguito. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre, la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, è pertanto necessario che il presente regolamento esoneri alcune categorie di aiuti quando gli aiuti sono concessi a favore delle PMI. Fra le categorie contemplate dovrebbero rientrare, in particolare, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.

 

(41) Le PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ( 15 ) spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza della CTE per la politica di coesione volta a fornire un quadro per l'attuazione di azioni comuni e scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è auspicabile che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolarne la conformità alle norme sugli aiuti di Stato. In materia di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento dovrebbe affrontare le questioni specifiche riguardanti l'intensità degli aiuti a finalità regionale applicabile ai progetti CTE, i costi di cooperazione delle PMI connessi ai progetti CTE e gli obblighi di pubblicazione e informazione e di comunicazione e conservazione dei dati a fini di controllo.

 

(42) Alla luce delle differenze esistenti tra le PMI e dei loro svantaggi specifici, si possono fissare diverse intensità di base e diverse maggiorazioni.

 

(43) Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese ( 16 ) esistono, nell'Unione, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sull'erogazione di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, a determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

 

(44) A talune condizioni, occorre esentare dall'obbligo di notifica anche gli aiuti all'avviamento per le piccole imprese, gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate in PMI e gli aiuti per i costi di esplorazione delle PMI.

 

(45) Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica sostenibile, rafforzare la competitività e promuovere l'occupazione. L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 e della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione ( 17 ) dimostra che i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e provocare inefficienze connesse a esternalità, a ricadute in termini di beni pubblici/conoscenza, a un'informazione imperfetta e asimmetrica e a problemi di coordinamento e di messa in rete.

 

(46) Le PMI possono incontrare difficoltà ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o a personale altamente qualificato. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità e gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, compresi gli aiuti per finanziare i costi connessi ai diritti di proprietà industriale possono ovviare a tali problemi ed è pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esenti dall'obbligo di notifica.

 

(47) Per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca dovrebbe rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale. Se un progetto prevede attività diverse, è opportuno precisare per ciascuna di esse se rientra in una delle categorie summenzionate oppure in nessuna di esse. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, ossia ripercorrere le varie fasi dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può quindi essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, un'attività realizzata in una fase iniziale può rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. La parte sovvenzionata del progetto può altresì comprendere studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca.

 

(48) Per aprire nuovi orizzonti alla ricerca e all'innovazione, diventano sempre più necessarie infrastrutture di ricerca di alta qualità in quanto attraggono ricercatori da tutto il mondo e sono essenziali per sostenere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le principali tecnologie abilitanti. Le infrastrutture pubbliche di ricerca dovrebbero continuare a collaborare con la ricerca industriale. Occorre garantire l'accesso a infrastrutture di ricerca a finanziamento pubblico secondo modalità e condizioni di mercato trasparenti e non discriminatorie. Se tali condizioni non sono rispettate, la misura di aiuto non dovrebbe essere esentata dall'obbligo di notifica. Una determinata infrastruttura di ricerca può essere detenuta, gestita e utilizzata da più soggetti e può essere utilizzata in modo cooperativo da enti pubblici e da imprese.

 

(49) Le infrastrutture di ricerca possono servire per attività economiche e non economiche. Per evitare che alcune attività economiche possano beneficiare di aiuti di Stato tramite il finanziamento pubblico di attività non economiche, bisognerebbe poter facilmente distinguere i costi e il finanziamento delle due tipologie di attività. Se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, il finanziamento con risorse statali dei costi connessi alle attività non economiche non costituisce aiuto di Stato. I finanziamenti pubblici sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui coprono i costi connessi ad attività economiche. Solo questi ultimi dovrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto. Se utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento dell'infrastruttura può essere interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Questa condizione si può ritenere soddisfatta se le tali attività economiche necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il 20 % della capacità annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca.

 

(50) Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati ad affrontare le inefficienze del mercato dovute a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo di tali poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze al loro interno. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e comuni per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, così da migliorare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero, tuttavia, essere concessi solo su base temporanea per un periodo limitato non superiore a 10 anni. Il rapporto tra l'importo complessivo degli aiuti concessi rispetto al totale dei costi ammissibili non dovrebbe superare il 50 % durante il periodo in cui è concesso l'aiuto.

 

(51) L'innovazione dei processi e dell'organizzazione può risentire di fallimenti del mercato, sotto forma di informazione imperfetta e di esternalità positive, che dovrebbero essere oggetto di misure specifiche. Gli aiuti per questo tipo d'innovazione sono importanti soprattutto per le PMI, poiché queste sono soggette a vincoli che possono ridurne la capacità di migliorare i metodi di produzione o di distribuzione o di rafforzare significativamente le pratiche commerciali, l'organizzazione del luogo di lavoro e le relazioni esterne. Al fine di stimolare le grandi imprese a collaborare con le PMI nelle attività d'innovazione dei processi e dell'organizzazione, è opportuno che anche le misure di aiuto che finanziano i costi sostenuti dalle grandi imprese per tali attività beneficino, a determinate condizioni, del regolamento di esenzione per categoria.

 

(52) La promozione della formazione e dell'assunzione/occupazione dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione e degli Stati membri.

 

(53) La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività dell'industria dell'Unione e svolge un ruolo importante nella strategia dell'Unione a favore dell'occupazione. Gli aiuti per la promozione della formazione dovrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esentati dall'obbligo di notifica. Tenuto conto degli svantaggi particolari che le PMI si trovano ad affrontare e dei costi relativi più elevati che esse devono sostenere per investire nella formazione, occorre aumentare, nel caso delle PMI, le intensità degli aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Le intensità degli aiuti esentati dal presente regolamento dovrebbero essere incrementate anche se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o a lavoratori con disabilità. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giustificano un'impostazione specifica per tale settore.

 

(54) Alcune categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità incontrano ancora notevoli difficoltà per accedere al mercato del lavoro e per rimanervi. Per questo motivo, le autorità pubbliche possono adottare misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale di queste categorie di lavoratori, in particolare dei giovani. Poiché i costi del lavoro rientrano nei normali costi di esercizio di un'impresa, gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità dovrebbero avere un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non dovrebbero limitarsi a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall'obbligo di notifica, se verosimilmente aiutano queste categorie di lavoratori ad accedere o a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. Come esposto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» ( 18 ), i principali elementi della strategia dell'UE sulla disabilità riuniscono iniziative antidiscriminazione, per le pari opportunità e di inclusione attiva e rispecchiano la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta dall'UE e dalla maggioranza degli Stati membri. Il presente regolamento fa riferimento agli aiuti a favore di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.

 

(55) Come precisato nella comunicazione della Commissione, «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ( 19 ), la crescita sostenibile per un'economia efficiente dal punto di vista delle risorse, più verde e più competitiva è una delle componenti principali dell'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020. Lo sviluppo sostenibile dipende, tra le altre cose, da un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. I fallimenti del mercato che si verificano nel settore della tutela dell'ambiente fanno sì che, in normali condizioni di mercato, le imprese non abbiano sempre un incentivo a ridurre l'inquinamento che provocano, giacché una tale riduzione potrebbe aumentare i loro costi senza procurare benefici. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività.

 

(56) L'introduzione di norme ambientali obbligatorie può risolvere tale fallimento del mercato. Mediante investimenti che vanno oltre le norme obbligatorie dell'Unione si può conseguire un livello più elevato di tutela ambientale. Pertanto, al fine di incentivare le imprese a migliorare il livello di tutela ambientale al di là delle norme obbligatorie dell'Unione europea, è opportuno che gli aiuti di Stato in questo settore siano oggetto di un'esenzione per categoria. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose delle corrispondenti norme dell'Unione, tali aiuti di Stato dovrebbero essere esentati indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione.

 

(57) In linea di principio, gli investimenti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore non possono beneficiare di aiuti. Tuttavia, gli aiuti di Stato che incentivano le imprese ad adattarsi anticipatamente a norme future dell'Unione non ancora in vigore e non applicabili retroattivamente possono indurre le imprese a migliorare il loro comportamento ambientale. Gli aiuti alle imprese per adeguarsi a norme future dell'Unione possono far sì che si raggiunga più rapidamente un elevato livello di tutela dell'ambiente e pertanto dovrebbero essere esentati.

 

(58) Fra gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'UE si è prefissata di conseguire un miglioramento dell'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e, in particolare, ha adottato la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( 20 ), la quale stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione con l'obiettivo generale di ridurre di almeno il 20 % il consumo di energia primaria dell'Unione. Al fine di agevolare il conseguimento di detti obiettivi, è opportuno che le misure a favore dell'efficienza energetica, della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico ottengano un'esenzione per categoria.

 

(59) Le misure per l'aumento dell'efficienza energetica degli immobili corrispondono alle priorità della strategia Europa 2020 in materia di passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. A causa della mancanza di un approccio integrato per l'efficienza energetica degli immobili, tali investimenti risentono spesso di una carenza di investimenti che rendono necessaria una maggiore mobilitazione delle limitate risorse pubbliche. Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di sostenere investimenti in misure di efficienza energetica degli immobili attraverso aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette ai proprietari degli immobili o ai locatari, in linea con le disposizioni generali sulle misure di efficienza energetica, ma anche sotto forma di prestiti e garanzie per il tramite di intermediari finanziari scelti secondo un meccanismo di selezione trasparente a norma delle disposizioni specifiche dei progetti per l'efficienza energetica degli immobili.

 

(60) Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in termini di energia rinnovabile di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ( 21 ) e nella misura in cui occorra un sostegno aggiuntivo oltre a un quadro normativo quale il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 22 ), gli aiuti agli investimenti che promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria.

 

(61) È auspicabile che anche gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su scala ridotta che producono energia rinnovabile beneficino, a condizioni ben definite, di un'esenzione per categoria, vista la limitata distorsione degli scambi e della concorrenza. Gli aiuti al funzionamento a favore di impianti su più grande scala dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria se le distorsioni della concorrenza sono limitate. Tali aiuti a favore di tecnologie nuove e innovative possono essere oggetto di un'esenzione per categoria se vengono concessi sulla base di una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, mediante un meccanismo che espone i produttori di energia rinnovabile ai prezzi di mercato. Gli aiuti complessivi concessi su questa base non possono essere concessi per più del 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli aiuti concessi mediante procedure di gara aperte a tutte le tecnologie di energia rinnovabile dovrebbero essere interamente coperti dall'esenzione per categoria. In linea di principio, al fine di limitare gli effetti distorsivi complessivi, i regimi di aiuto al funzionamento dovrebbero essere aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Si esortano gli Stati membri a mettere a punto un meccanismo di cooperazione prima di concedere un sostegno transfrontaliero, poiché altrimenti la produzione in impianti di altri paesi non verrà conteggiata ai fini del conseguimento dei loro obiettivi nazionali di energie rinnovabili. Tenuto conto di tali difficoltà, gli Stati membri dovrebbero disporre di un periodo di tempo sufficiente per poter elaborare regimi di sostegno adeguati aperti ad altri paesi. Pertanto, tale apertura non è una condizione per l'esenzione dall'obbligo di notifica, nella misura in cui non è richiesta dal trattato.

 

(62) Gli aiuti per la produzione di energia idroelettrica possono avere un duplice impatto: da un lato, un impatto positivo in termini di emissioni ridotte di gas a effetto serra e, dall'altro, un probabile impatto negativo sui sistemi idrici e sulla biodiversità. È pertanto opportuno che, nel concedere aiuti per l'energia idroelettrica, gli Stati membri si conformino alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ( 23 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 7, che definisce i criteri per l'ammissibilità di nuove modifiche relative ai corpi idrici.

 

(63) Gli aiuti dovrebbero essere concessi unicamente a forme sostenibili di energie rinnovabili. È opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano oggetto del presente regolamento solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dall'esenzione a norma del presente regolamento al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti. Gli aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione dovrebbero essere esclusi dall'esenzione per categoria in quanto tale obbligo legale può costituire un incentivo sufficiente per gli investimenti in questi tipi di energia rinnovabile.

 

(64) Gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ( 24 ) finalizzati a promuovere la tutela dell'ambiente, di cui al presente regolamento, possono contribuire indirettamente alla protezione ambientale. Tuttavia le imposte ambientali dovrebbero rispecchiare il costo sociale delle emissioni mentre gli sgravi fiscali possono incidere negativamente su questo obiettivo. Sembra pertanto opportuno limitare la durata di questi ultimi al periodo di applicazione del presente regolamento. Al termine di tale periodo, è necessario che gli Stati membri riconsiderino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza, l'aiuto dovrebbe essere concesso secondo modalità identiche per tutti i concorrenti che si ritrovano in una situazione di fatto simile. Per salvaguardare al meglio il segnale di prezzo che l'imposta ambientale cerca di fornire alle imprese, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire il regime di sgravio fiscale in base a un meccanismo di esborso basato su un importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale).

 

(65) Alla luce del principio «chi inquina paga», i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore. Gli aiuti per il risanamento di siti contaminati sono giustificati quando non è possibile individuare il responsabile della contaminazione in base al diritto applicabile. Tuttavia, è opportuno applicare le condizioni sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, quali definite nella direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ( 25 ), modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE ( 26 ) e dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ). Pertanto, a determinate condizioni, questo tipo di aiuti dovrebbe essere oggetto dell'esenzione per categoria al fine di agevolare la correzione di un danno ambientale esistente.

 

(66) In linea con la gerarchia dei rifiuti stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea, il settimo programma di azione in materia di ambiente annovera il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti fra le priorità principali della politica ambientale dell'Unione europea. Gli aiuti di Stato a favore di queste attività possono contribuire alla tutela dell'ambiente purché sia soddisfatto l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (direttiva quadro sui rifiuti) ( 28 ). Inoltre, tali aiuti non dovrebbero indirettamente esentare gli inquinatori dagli oneri che dovrebbero incombere loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa. Di conseguenza, gli aiuti a favore di tali attività dovrebbero essere oggetto di un'esenzione per categoria solo se riguardano rifiuti di altre imprese e se i materiali trattati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente.

 

(67) Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per realizzare un mercato dell'energia integrato e per permettere all'Unione di raggiungere i propri obiettivi energetici e climatici. In particolare, la creazione e l'ammodernamento di infrastrutture nelle regioni assistite contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione nel suo complesso, promuovendo gli investimenti e la creazione di posti di lavoro e il funzionamento dei mercati dell'energia nelle zone più svantaggiate. Al fine di limitare gli eventuali effetti distorsivi di tali aiuti, dovrebbero ottenere l'esenzione per categoria solo gli aiuti alle infrastrutture oggetto della legislazione sul mercato interno dell'energia e ad essa conformi.

 

(68) Gli studi ambientali possono contribuire ad individuare gli investimenti necessari per raggiungere un livello più elevato di tutela dell'ambiente. È pertanto opportuno che gli aiuti di Stato a favore della realizzazione di studi ambientali volti a sostenere gli investimenti a tutela dell'ambiente contemplati dal presente regolamento siano oggetto di un'esenzione per categoria. In quanto obbligatori per le grandi imprese, gli audit energetici non possono beneficiare di aiuti di Stato.

 

(69) A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è necessario definire il tipo di eventi che possono costituire una calamità naturale esentati in virtù del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, è necessario considerare eventi calamitosi di origine naturale i terremoti, le frane, le inondazioni, in particolare le inondazioni provocate da straripamenti di fiumi o laghi, le valanghe, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. I danni causati da condizioni meteorologiche avverse quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non dovrebbero essere considerati una calamità naturale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per garantire che gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali rientrino di fatto nell'esenzione, è opportuno che il presente regolamento fissi condizioni conformi alla prassi consueta e il cui rispetto assicuri che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali possano beneficiare dell'esenzione per categoria. Tali condizioni dovrebbero in particolare riguardare il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento e il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà, e devono far sì che siano evitate sovracompensazioni. La compensazione non dovrebbe superare quanto necessario per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima della calamità.

 

(70) Nel settore del trasporto aereo e marittimo di passeggeri, gli aiuti hanno carattere sociale quando rispondono alla necessità di garantire collegamenti regolari ai residenti delle regioni remote, riducendo determinati costi dei titoli di trasporto che questi devono sostenere. Ciò può valere per le regioni ultraperiferiche, per Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, per altre isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e per le zone scarsamente popolate. Se una regione remota è collegata allo Spazio economico europeo da vari collegamenti di trasporto, compresi collegamenti indiretti, è auspicabile che gli aiuti possano essere concessi per tutti i collegamenti e per i trasporti effettuati da tutti i vettori che vi operano. Gli aiuti devono essere concessi senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e possono comprendere anche servizi di linea, charter e a basso costo.

 

(71) La connettività a banda larga è d'importanza strategica per conseguire l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della strategia Europa 2020 e per promuovere l'innovazione e la coesione sociale e territoriale ( 29 ). Gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture a banda larga mirano a promuovere lo sviluppo di tali infrastrutture e delle relative opere di ingegneria civile nelle zone in cui non esistono infrastrutture analoghe, né è probabile che siano realizzate dagli operatori di mercato in un prossimo futuro. Alla luce dell'esperienza della Commissione, questo tipo di aiuti agli investimenti, se rispetta determinate condizioni, non dà luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Dette condizioni dovrebbero perseguire in particolare l'obiettivo di limitare le distorsioni della concorrenza subordinando gli aiuti a un processo di selezione genuinamente competitivo e tecnologicamente neutro e assicurando l'accesso all'ingrosso alle reti sovvenzionate, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore di rete. Sebbene, a determinate condizioni, la disaggregazione virtuale possa essere considerata equivalente alla disaggregazione fisica, finché non sarà acquisita una maggiore esperienza in materia occorre valutare caso per caso se un particolare prodotto non fisico o virtuale di accesso all'ingrosso possa essere considerato equivalente alla disaggregazione della rete locale in fibra ottica o di rame. Per questo motivo, e fino a quando tale esperienza acquisita con i casi di aiuti di Stato individuali o con l'applicazione del quadro regolamentare ex ante non potrà essere presa in considerazione ai fini di una revisione futura, è opportuno esigere che la disaggregazione sia fisica per beneficiare dell'esenzione per categoria a titolo del presente regolamento. Se l'evoluzione futura dei costi e delle entrate è incerta e si verifica una forte asimmetria in termini di informazione, gli Stati membri possono altresì adottare modelli di finanziamento che presentino elementi di controllo e meccanismi di recupero per assicurare un'equa condivisione di entrate non previste. Per evitare oneri eccessivi per i piccoli progetti di dimensione locale è opportuno utilizzare detti modelli solo per progetti che superano una soglia minima.

 

(72) Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri. Se tali misure rientrano nell'ambito dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, le istituzioni e i progetti culturali non danno generalmente luogo a una distorsione significativa della concorrenza e la prassi ha dimostrato che aiuti del genere hanno effetti limitati sugli scambi. L'articolo 167 del trattato riconosce l'importanza che la promozione della cultura riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri e sancisce che l'Unione dovrebbe tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Poiché il patrimonio naturale occupa un posto rilevante nel patrimonio artistico e culturale, ai sensi del presente regolamento la conservazione del patrimonio comprende anche il patrimonio naturale connesso a quello culturale o formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero riconoscere le specificità della cultura e delle attività economiche ad essa collegate, tenendo presente la duplice natura della cultura quale bene economico che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, e veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgiano le nostra società, dall'altro. È opportuno stilare un elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili e specificare i costi ammissibili. Sia gli aiuti agli investimenti che gli aiuti al funzionamento inferiori a determinate soglie dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica, a condizione che sia esclusa ogni sovracompensazione. In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggiore rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei o elettronici). Inoltre, l'elenco di obiettivi e di attività culturali ammissibili non comprende attività commerciali, quali la moda, il design o i videogiochi.

 

(73) Le opere audiovisive svolgono un ruolo essenziale nel formare le identità europee e riflettono le diverse tradizioni degli Stati membri e delle regioni. Mentre tra i film realizzati al di fuori dell'Unione vi è una forte concorrenza, la circolazione dei film europei al di fuori del loro paese di origine è limitata a causa della frammentazione in mercati nazionali o regionali. Il settore è caratterizzato da elevati costi di investimento, dalla percezione di scarsa redditività a causa di un pubblico ristretto e dalle difficoltà di generare finanziamenti privati aggiuntivi. A causa di questi fattori, la Commissione ha messo a punto criteri specifici per valutare la necessità, la proporzionalità e l'adeguatezza degli aiuti a favore di attività quali la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive. La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive ( 30 ) ha stabilito nuovi criteri che dovrebbero trovare riscontro nelle norme sull'esenzione per categoria dei regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive. Produzioni transfrontaliere e coproduzioni che hanno maggiori probabilità di essere distribuite in diversi Stati membri giustificano intensità di aiuto più elevate.

 

(74) Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. Nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali. L'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. Dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale. Le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione.

 

(75) Come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 di sostegno alla strategia Europa 2020 ( 31 ), gli sforzi dovrebbero mirare ad affrontare le principali strozzature che ostacolano la crescita a livello di UE, comprese quelle connesse al funzionamento del mercato interno e alle infrastrutture. La disponibilità di infrastrutture a livello locale costituisce un presupposto importante per migliorare il clima per le imprese e i consumatori e per ammodernare e sviluppare la base industriale al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ( 32 ), che fa parte degli orientamenti integrati della strategia Europa 2020. Se messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, tali infrastrutture consentono di creare un ambiente favorevole agli investimenti privati e alla crescita, contribuendo quindi positivamente a obiettivi di interesse comune, in particolare le priorità e gli obiettivi della strategia Europa 2020 ( 33 ), senza aumentare i rischi di distorsione. Alcune misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark ( 34 ). Tuttavia, se il finanziamento di queste infrastrutture locali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, tali aiuti dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo quando si tratta di importi modesti.

 

(76) Poiché gli aiuti per altri tipi di infrastrutture possono essere soggetti a criteri specifici e ben delineati atti a garantire la loro compatibilità con il mercato interno, le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti a favore delle infrastrutture locali non dovrebbero applicarsi agli aiuti a favore dei seguenti tipi di infrastrutture: infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, infrastrutture energetiche, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti, infrastrutture a banda larga, cultura e conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali e infrastrutture portuali e aeroportuali.

 

(77) Alla luce dell'esperienza della Commissione in questo ambito, è auspicabile sottoporre a periodica revisione la politica in materia di aiuti di Stato. Occorre pertanto limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È opportuno definire delle disposizioni transitorie, comprese norme applicabili ai regimi di aiuto esentati, al termine del periodo di applicazione del presente regolamento. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all'eventuale futuro regime. Il periodo transitorio non dovrebbe applicarsi tuttavia ai regimi di aiuti a finalità regionale, compresi i regimi di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, la cui esenzione deve scadere alla data di scadenza delle carte approvate degli aiuti a finalità regionale, e a taluni regimi di aiuti al finanziamento del rischio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale;

b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;

c) aiuti per la tutela dell'ambiente;

d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

e) aiuti alla formazione;

f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;

g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;

i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;

j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e

l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( 35 ), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

3) «lavoratore con disabilità»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;

6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:

a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;

b) costi di assicurazione del carico;

c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;

d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;

7) «regioni remote»: le regioni ultraperiferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;

8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

12) «regioni ultraperiferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 1 gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultraperiferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 1 gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultraperiferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive ( 36 );

14) «aiuti individuali»:

i) aiuti ad hoc; e

ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE ( 37 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula:

importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 - 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe:

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi:

tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 - 31.12.2020;

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( 38 );

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 - 31.12.2020;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammissibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71.) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ( 39 ) o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) ( 40 );

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( 42 );

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ( 43 );

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ( 44 );

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ( 45 );

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO2: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO2 verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO2 in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 46 ), il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ( 47 ), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ( 48 ) e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale ( 49 ), o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche: a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sottoreti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

 

     Art. 3. Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

 

     Art. 4. Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;

b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;

c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;

f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;

h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;

i) aiuti alla ricerca e sviluppo:

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;

iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;

v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;

vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;

k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;

l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;

o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;

u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;

w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;

(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e

(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

 

     Art. 5. Trasparenza degli aiuti

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:

a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

i) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;

ii) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie ( 50 ) o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;

d) gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

e) gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;

f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;

g) gli aiuti alle imprese in fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;

h) gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;

i) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;

j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.

 

     Art. 6. Effetto di incentivazione

1. Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto;

d) elenco dei costi del progetto;

e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona;

b) in tutti gli altri casi:

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,

- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

a) aiuti a finalità regionale al funzionamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15;

b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22;

c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;

d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34;

e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44;

f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50;

g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51;

h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53.

 

     Art. 7. Intensità di aiuto e costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

 

     Art. 8. Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili - in tutto o in parte coincidenti - unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

 

     Art. 9. Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 ( 51 ), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; e

uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

 

CAPO II

CONTROLLO

 

     Art. 10. Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

 

     Art. 11. Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ( 52 ) modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

 

     Art. 12. Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

 

SEZIONE 1

Aiuti a finalità regionale

 

Sottosezione A

Aiuti a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento

 

     Art. 13. Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale

La presente sezione non si applica:

a) agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

b) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

c) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi che compensano i costi di trasporto delle merci prodotte nelle regioni ultraperiferiche o nelle zone scarsamente popolate, concessi a favore:

i) di attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;

ii) di attività classificate nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ( 53 ) di cui nelle diverse sezioni della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2, quali agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A), estrazione e scavo di minerali (sezione B) e fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (sezione D);

iii) del trasporto di merci mediante condutture;

d) agli aiuti individuali a finalità regionale agli investimenti a favore di un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, abbia concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata;

e) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.

 

     Art. 14. Aiuti a finalità regionale agli investimenti

1. Le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.

3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata.

4. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

5. Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento nel caso delle grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;

b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'acquisizione di quote non viene considerata un investimento iniziale.

7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e

d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati come indicato al paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti condizioni:

a) il progetto di investimento determina un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il che significa che ogni posto soppresso è detratto dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello stesso periodo;

b) ciascun posto di lavoro è occupato entro tre anni dal completamento dei lavori; e

c) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nella zona interessata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

10. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:

a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda larga o NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi alla decisione di concessione dell'aiuto; e
b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA; e

c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di selezione competitiva.

11. Gli aiuti a finalità regionale a favore delle infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.

12. L'intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Se l'intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera c), l'intensità massima di aiuto non supera l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale intensità sulla base dei costi di investimento o dei costi salariali. Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.

13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un investimento effettuato da una PMI può ricevere un aiuto con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente viene fornita mediante una partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'intensità di aiuto che si applica alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.

 

     Art. 15. Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone scarsamente popolate, designate dagli Stati membri nelle loro carte degli aiuti a finalità regionale approvate dalla Commissione conformemente al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 ( 54 ), sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano:

a) i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone alle condizioni seguenti:

i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in tali zone;

ii) gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

iii) questi costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporti il minor costo possibile per il beneficiario; solo per le regioni ultraperiferiche, i costi aggiuntivi di trasporto di merci ulteriormente trasformate in queste zone possono comprendere i costi di trasporto delle merci da qualsiasi luogo di produzione verso tali zone;

b) i sovraccosti di esercizio diversi dai costi di trasporto, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato alle seguenti condizioni:

i) i beneficiari svolgono le loro attività di produzione in una regione ultraperiferica;

ii) l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera:

- il 15 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

- il 25 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

- il 10 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.

3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi ammissibili definiti nel presente articolo.

 

Sottosezione B

Aiuti per lo sviluppo urbano

 

     Art. 16. Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano

1. Gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I progetti di sviluppo urbano soddisfano i seguenti criteri:

a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano in zone assistite;

b) sono cofinanziati dai fondi strutturali e d'investimento dell'UE;

c) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

3. L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 20 milioni di EUR.

4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 65 e 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 55 ).

5. Gli aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6. Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.

7. Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli investitori pubblici e privati possono fornire contributi in denaro o in natura o una combinazione di entrambi. I contributi in natura sono considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

8. Le misure per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) i gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare i gestori del fondo per lo sviluppo urbano non devono essere discriminati sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. I gestori del fondo per lo sviluppo urbano possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;

d) in caso di garanzie a favore degli investitori privati in progetti di sviluppo urbano, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo urbano, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per lo sviluppo urbano è istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.

9. I fondi per lo sviluppo urbano sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se i gestori del fondo per lo sviluppo urbano soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi degli investitori pubblici;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo urbano, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sullo sviluppo urbano;

e) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

10. Se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano, deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

b) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 3 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito.

11. Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano a un'entità delegata.

 

SEZIONE 2

Aiuti alle PMI

 

     Art. 17. Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno dei seguenti costi o a entrambi:

a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;

b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

5. I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;

b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;

c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

6. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;

b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

 

     Art. 18. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

 

     Art. 19. Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

1. Gli aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 20. Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

1. Gli aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e le spese relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;

b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione e prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;

c) spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.

3. I servizi di cui al paragrafo 2, lettera b), non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 3

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

 

     Art. 21. Aiuti al finanziamento del rischio

1. I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme:

a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

3. A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili.

4. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

5. Sono ammissibili le imprese che al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio sono PMI non quotate e soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a) non hanno operato in alcun mercato;

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

6. Gli aiuti al finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9;

b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

c) l'impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

7. Per investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può fornire sostegno per il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8. Per gli investimenti in equity o in quasi-equity di cui al paragrafo 2, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

9. L'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 4 non supera 15 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio.

10. Per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura per il finanziamento del rischio mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;

b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera b);

c) il 60 % del finanziamento del rischio per investimenti concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 5, lettera c), e per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni di cui al paragrafo 5, lettera b).

11. Qualora una misura sia attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto al paragrafo 10 e non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle imprese ammissibili, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 10.

12. Una misura per il finanziamento del rischio non opera discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti.

13. Una misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:

a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese ammissibili;

b) gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c), il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 % massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

14. Le misure per il finanziamento del rischio garantiscono che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto. Si ritiene che questo sia il caso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;

b) lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

c) il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili è basato su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la redditività finanziaria;

d) ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

15. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione si ritiene soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo, soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta se il gestore o l'intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

16. Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:

a) in conseguenza della misura, l'intermediario finanziario realizza investimenti che non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente o limitata in assenza di aiuto. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori;

b) nel caso di prestiti, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del prestito;

c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'investimento massimo ai sensi del paragrafo 9 tiene conto dell'importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.

17. Uno Stato membro può affidare l'attuazione di una misura per il finanziamento del rischio a un'entità delegata.

18. Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 5 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:

a) a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013; e

b) sono rispettate tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto quelle di cui ai paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e

c) per le misure per il finanziamento del rischio che prevedono investimenti in equity e in quasi-equity o prestiti a favore delle imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

 

     Art. 22. Aiuti alle imprese in fase di avviamento

1. I regimi di aiuti all'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le imprese ammissibili sono le piccole imprese non quotate fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

3. Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1 milione di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;

c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

4. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui al paragrafo 3, a condizione che la percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell'importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 3 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

 

     Art. 23. Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI

1. Gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se il gestore della piattaforma è una piccole impresa, la misura di aiuto può assumere la forma di aiuto all'avviamento per il gestore della piattaforma, nel qual caso si applicano le condizioni di cui all'articolo 22.

Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21.

 

     Art. 24. Aiuti ai costi di esplorazione

1. Gli aiuti ai costi di esplorazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili sono i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21 e 22.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 4

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

 

     Art. 25. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo

1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale;

d) studi di fattibilità.

3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) il progetto:

- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

 

     Art. 26. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca

1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

 

     Art. 27. Aiuti ai poli di innovazione

1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione (organizzazione del polo).

3. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti agli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7. Per la gestione dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti al funzionamento di durata non superiore a dieci anni.

8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;

b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo;

c) la gestione delle infrastrutture del polo; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

9. L'intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante il periodo in cui sono concessi gli aiuti.

 

     Art. 28. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI

1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.

 

     Art. 29. Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione

1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale;

b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le PMI.

 

     Art. 30. Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura

1. Gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un particolare settore o sottosettore interessato.

3. Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

a) la conferma dell'attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;

d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o sottosettore interessato.

4. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

5. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non è prevista la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 25, paragrafo 3.

7. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

 

     Art. 31. Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

 

SEZIONE 6

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

 

     Art. 32. Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 33. Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 34. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi per l'adeguamento dei locali;

b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;

c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;

d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;

e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;

f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.

3. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 35. Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono:

a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;

b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 7

Aiuti per la tutela dell'ambiente

 

     Art. 36. Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione o di innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.

3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora in vigore.

4. In deroga al paragrafo 3, possono essere concessi aiuti per:

a) l'acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati prima della data di entrata in vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie, non si applichino ai veicoli già acquistati prima di tale data;

b) interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già in vigore alla data di entrata in funzione dei veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino retroattivamente ai veicoli in questione.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

     Art. 37. Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione

1. Gli aiuti che incoraggiano le imprese a rispettare nuove norme dell'Unione che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme pertinenti.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

4. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;

b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

     Art. 38. Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

4. L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.

5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

     Art. 39. Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili

1. Gli aiuti agli investimenti per progetti di efficienza energetica degli immobili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo i progetti per l'efficienza energetica riguardanti gli immobili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica.

4. Gli aiuti possono essere concessi sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un altro intermediario finanziario, che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.

5. Gli aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro intermediario finanziario a favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica possono assumere la forma di prestiti o di garanzie. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 10 milioni di EUR per progetto a livello dei beneficiari finali. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito.

6. Il rimborso da parte dei proprietari degli immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro intermediario finanziario non è inferiore al valore nominale del prestito.

7. Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati in modo da raggiungere almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto per l'efficienza energetica. Se l'aiuto è fornito da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.

8. Per fornire aiuti per l'efficienza energetica, gli Stati membri possono istituire fondi per l'efficienza energetica e/o possono avvalersi di intermediari finanziari. Devono pertanto essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i gestori dell'intermediario finanziario e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione in base al luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro. Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli investimenti;

b) gli investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalla garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi. Se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

c) in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;

d) nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza energetica o dell'intermediario finanziario, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

f) il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.

9. Gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto. Questa condizione si considera rispettata se l'intermediario finanziario e, se del caso, i gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale e ad evitare i conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare;

b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria;

c) ricevono una remunerazione in base ai risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dell'investitore pubblico;

d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'impatto previsto sull'efficienza energetica;

e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per l'efficienza energetica o concessi all'intermediario finanziario, in modo tale da consentire al mercato di finanziare progetti per l'efficienza energetica quando è pronto a farlo.

10. I miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che il beneficiario si conformi a norme dell'Unione già adottate non sono esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 40. Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.

3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE ( 56 ). Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

 

     Art. 41. Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.

3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);

b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

 

     Art. 42. Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, la quale è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili su base non discriminatoria.

3. La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie nei casi in cui una procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare in sede di messa a punto della procedura, alla luce in particolare dei seguenti aspetti:

i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o

ii) la necessità di diversificazione; o

iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o

iv) i costi (di integrazione) del sistema; o

v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati delle materie prime dovute al sostegno della biomassa.

Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, lettera a).

4. Gli aiuti sono concessi a favore di tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili tramite una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Tali aiuti non sono concessi per più del 5 % del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

6. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori.

7. Non vengono concessi aiuti quando i prezzi sono negativi.

8. Gli aiuti possono essere concessi senza la procedura di gara competitiva di cui al paragrafo 2 agli impianti con una capacità installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili inferiore a 1 MW, fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere aiuti senza tale procedura di gara di cui al paragrafo 2 a impianti con una capacità installata inferiore a 6 MW o a impianti con meno di 6 unità di produzione. Fatto salvo il paragrafo 9, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7. Inoltre, quando gli aiuti sono concessi senza una procedura di gara competitiva, si applicano le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafi 5, 6 e 7.

9. Le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale tali condizioni non si applicano agli aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica installata inferiore a 3 MW o a impianti con meno di 3 unità di produzione.

10. Ai fini del calcolo delle capacità massime di cui ai paragrafi 8 e 9, gli impianti con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

11. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti precedentemente ricevuto deve essere dedotto dall'aiuto al funzionamento.

 

     Art. 43. Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta

1. Gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti con una capacità installata inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi ad impianti con una capacità installata inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore a 50 000 tonnellate/anno. Ai fini del calcolo di tali capacità massime, gli impianti su scala ridotta con un punto di connessione comune alla rete elettrica sono considerati un unico impianto.

3. Gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti al funzionamento a favore di impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrati in attività prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati sono esentati a norma del presente articolo, ma in ogni caso non oltre il 2020.

4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

5. L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi totali livellati della produzione di energia dalla fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata. I costi livellati sono aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale.

6. Il tasso di rendimento massimo utilizzato nel calcolo del costo livellato non supera il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap della valuta in cui è concesso l'aiuto per una durata che corrisponde al periodo di ammortamento degli impianti finanziati.

7. Gli aiuti sono concessi solo fino al completo ammortamento dell'impianto in conformità dei principi contabili generalmente accettati. Qualsiasi aiuto agli investimenti concesso a un impianto è dedotto dall'aiuto al funzionamento.

 

     Art. 44. Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ( 57 ) sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e versano almeno il rispettivo livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE.

3. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali si basano su una riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

4. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.

 

     Art. 45. Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle imprese che rimediano ai danni ambientali mediante il risanamento di siti contaminati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso il danno alla qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche.

3. Se è individuata la persona giuridica o fisica responsabile del danno ambientale in base al diritto applicabile in ciascuno Stato membro, fatte salve le norme dell'Unione in tale settore - in particolare la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale ( 58 ), modificata dalla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ( 59 ), la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 60 ) e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ( 61 ) - tale persona deve finanziare il risanamento sulla base del principio «chi inquina paga» senza fruire di alcun aiuto di Stato. Se non è possibile individuare il responsabile in base al diritto applicabile o imputargli i costi, la persona responsabile dell'intervento di risanamento o decontaminazione può beneficiare di aiuti di Stato.

4. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito, a prescindere dal fatto che, sotto il profilo contabile, le si possa iscrivere o meno all'attivo del bilancio.

5. Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno a seguito del risanamento sono effettuate da un esperto indipendente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 46. Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

1. Gli aiuti agli investimenti per installare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente articolo e dal capo I.

2. I costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

3. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

4. L'intensità di aiuto per l'impianto di produzione può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

5. I costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento.

6. L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

 

     Art. 47. Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti

1. Gli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese.

3. I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero altrimenti eliminati o trattati secondo un approccio meno rispettoso dell'ambiente. Gli aiuti alle operazioni di recupero dei rifiuti diverse dal riciclaggio non sono oggetto di un'esenzione per categoria a norma del presente articolo.

4. Gli aiuti non esentano indirettamente gli inquinatori dagli oneri che incomberebbero loro in forza della normativa dell'Unione o da oneri che andrebbero considerati come normali costi di un'impresa.

5. Gli investimenti non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare senza potenziare la raccolta dei medesimi.

6. Gli investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte».

7. I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

8. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. Non sono esclusi dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo dei rifiuti propri del beneficiario.

 

     Art. 48. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

1. Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per le infrastrutture energetiche situate in zone assistite.

3. Le infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffaria e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia.

4. I costi ammissibili sono i costi di investimento.

5. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

6. Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 49. Aiuti per gli studi ambientali

1. Gli aiuti agli studi, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti di cui alla presente sezione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli studi di cui al paragrafo 1.

3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

5. Non sono concessi aiuti alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

 

SEZIONE 8

Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

 

     Art. 50. Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

1. I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento; e

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 9

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

 

     Art. 51. Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

1. Gli aiuti per il trasporto aereo e marittimo di passeggeri sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale in regioni remote.

3. Gli aiuti sono concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto in una regione remota con un altro aeroporto o porto all'interno dello Spazio economico europeo.

4. Gli aiuti sono accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota.

5. I costi ammissibili corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente.

6. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 10

Aiuti per le infrastrutture a banda larga

 

     Art. 52. Aiuti per le infrastrutture a banda larga

1. Gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di reti di infrastrutture a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costi di investimento per lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;

b) costi di investimento per le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;

c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e

d) costi di investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).

3. Gli investimenti sono effettuati in zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata, condizione verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta.

4. Gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica.

5. L'operatore della rete offre un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2, punto 139 del presente regolamento, che sia il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA. Tali diritti di accesso all'ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse topologie di rete.

6. Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete. L'autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito alle condizioni di accesso (compresi i prezzi) e in caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore dell'infrastruttura sovvenzionata.

7. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

 

SEZIONE 11

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

 

     Art. 53. Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali:

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;

b) aiuti al funzionamento.

4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;

b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

5. Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe - che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;

d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

7. Per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

8. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7, all'80 % dei costi ammissibili.

9. Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di prestampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

 

     Art. 54. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;

b) aiuti alla preproduzione; e

c) aiuti alla distribuzione.

4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:

a) imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o

b) calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di produzione.

5. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;

b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;

c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.

 

SEZIONE 12

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

 

     Art. 55. Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.

3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.

5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

7. Gli aiuti possono assumere la forma di:

a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;

b) aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive.

8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

9. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti.

10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

11. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12. Per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili.

 

SEZIONE 13

Aiuti per le infrastrutture locali

 

     Art. 56. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 - Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 57. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato.

 

     Art. 58. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.

2. Gli aiuti non esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato in applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 precedentemente in vigore sono valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni applicabili.

3. Gli aiuti individuali concessi prima del 1 gennaio 2015 in virtù di regolamenti adottati a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale. I regimi di aiuti a favore del capitale di rischio per le PMI istituiti prima del 1 luglio 2014 e esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008, continuano a beneficiare dell'esenzione e restano compatibili con il mercato interno fino alla scadenza dell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, prima del 1 gennaio 2015 e le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

4. Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale. L'esenzione dei regimi di aiuti a finalità regionale scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale approvate. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), scade al termine del periodo previsto nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.

 

     Art. 59.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2014.

Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Definizione di PMI

 

     Art. 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

 

     Art. 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

     Art. 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

 

     Art. 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

 

     Art. 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

 

     Art. 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

 

 

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal presente regolamento

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario,

- identificativo del beneficiario,

- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione,

- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II ( 62 ),

- settore di attività a livello di gruppo NACE ( 63 ),

- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ( 64 ),

- strumento di aiuto ( 65 ) [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)],

- data di concessione,

- obiettivo dell'aiuto,

- autorità che concede l'aiuto,

- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati,

- numero di riferimento della misura di aiuto ( 66 ).

 

( 1 ) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

( 2 ) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

( 3 ) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22.

( 4 ) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11.

( 5 ) COM(2012) 209 dell'8.5.2012.

( 6 ) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

( 7 ) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

( 8 ) GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3.

( 9 ) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

( 10 ) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

( 11 ) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

( 12 ) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

( 13 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

( 14 ) Doc. EUCO 13/10 REV 1.

( 15 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.

( 16 ) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

( 17 ) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

( 18 ) COM(2010) 636 del 15.11.2010.

( 19 ) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

( 20 ) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

( 21 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

( 22 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

( 23 ) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

( 24 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

( 25 ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

( 26 ) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

( 27 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

( 28 ) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

( 29 ) COM(2010) 245 del 19.5.2010.

( 30 ) GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

( 31 ) Doc. EUCO 13/10 REV 1.

( 32 ) GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

( 33 ) COM(2010) 2020 del 3.3.2010.

( 34 ) Sentenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, in presenza di Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (Raccolta 2003, pag. I-7747).

( 35 ) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

( 36 ) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

( 37 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

( 38 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

( 39 ) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

( 40 ) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

( 41 ) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

( 42 ) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

( 43 ) COM(2012) 595 del 17.10.2012.

( 44 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

( 45 ) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

( 46 ) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

( 47 ) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

( 48 ) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

( 49 ) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

( 50 ) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

( 51 ) Per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.

( 52 ) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

( 53 ) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

( 54 ) GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

( 55 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

( 56 ) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

( 57 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

( 58 ) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

( 59 ) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

( 60 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

( 61 ) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

( 62 ) NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

( 63 ) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1; rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31).

( 64 ) L'equivalente sovvenzione lordo o, per i regimi di aiuti al finanziamento del rischio, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali e i regimi ai sensi dell'articolo 16 (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dell'articolo 21 (aiuti al finanziamento del rischio), questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

( 65 ) Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

( 66 ) Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

 


[1] Così rettificato in G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349.