§ 1.1.708 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1405.
Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:18/09/2006
Numero:1405


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e definizioni
Art. 2.  Programma comunitario di sostegno
Art. 3.  Bilancio previsionale di approvvigionamento
Art. 4.  Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
Art. 5.  Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità
Art. 6.  Modalità di esecuzione del regime
Art. 7.  Misure di sostegno
Art. 8.  Compatibilità e coerenza
Art. 9.  Contenuto del programma di sostegno
Art. 10.  Sorveglianza
Art. 11.  Aiuti di Stato
Art. 12.  Dotazione finanziaria
Art. 13.  Progetto di programma di sostegno
Art. 14.  Modalità di esecuzione
Art. 15.  Procedura di comitato
Art. 16.  Misure nazionali
Art. 17.  Comunicazioni e relazioni
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Misure transitorie
Art. 20.  Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 1.1.708 - Regolamento 18 settembre 2006, n. 1405. [1]

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dellagricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

(G.U.U.E. 26 settembre 2006, n. L 265)

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La particolare situazione geografica di alcune delle isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all’insularità e alla lontananza impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti ad una doppia insularità. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti. Risulta dunque opportuno, per garantire l’approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per ovviare ai costi aggiuntivi dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

     (2) I problemi che caratterizzano le isole dell’Egeo sono accentuati dall’esiguità delle isole in questione; per garantire l’efficacia delle misure proposte, è necessario che queste si applichino esclusivamente alle isole dette «isole minori».

     (3) La politica comunitaria a sostegno della produzione locale nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. La Comunità dovrebbe continuare a sostenere queste produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L’esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di cogliere in modo più mirato le problematiche specifiche delle regioni interessate. Pare quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma generale, elaborato al livello territoriale pertinente, che la Grecia dovrebbe presentare alla Commissione.

     (4) Per realizzare efficacemente l’obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, pare opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e alla lontananza.

     (5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, il regime non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Si dovrebbe pertanto vietare la spedizione o l’esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. La spedizione o l’esportazione di tali prodotti andrebbero tuttavia autorizzate quando il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato o, nel caso dei prodotti trasformati, allo scopo di favorire il commercio su scala regionale. Si dovrebbe anche tenere conto delle esportazioni verso paesi terzi e quindi autorizzare l’esportazione di prodotti trasformati in misura corrispondente alle esportazioni tradizionali. Questa limitazione non dovrebbe applicarsi neppure alle spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. A fini di chiarezza, il presente regolamento dovrebbe precisare il periodo di riferimento per la definizione dei quantitativi di tali prodotti tradizionalmente spediti o esportati.

     (6) Per realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime devono ripercuotersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Tali vantaggi economici dovrebbero pertanto essere concessi solo a condizione che rechino un vantaggio reale all’utilizzatore finale e che siano attuati gli opportuni controlli.

     (7) Per meglio realizzare gli obiettivi di sviluppo delle produzioni agricole locali e di approvvigionamento di prodotti agricoli, si dovrebbe armonizzare il livello di programmazione dell’approvvigionamento delle isole in questione e sistematizzare il partenariato tra la Commissione e la Grecia. Pare pertanto opportuno che le autorità designate dalla Grecia elaborino un bilancio previsionale di approvvigionamento da presentare alla Commissione per approvazione.

     (8) Bisogna incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e favorirne la commercializzazione.

     (9) Può essere accordata una deroga alla prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute alla lontananza, all’insularità, all’ultraperifericità, alla superficie ridotta, al rilievo, al clima e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti.

     (10) L’attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per assicurare l’esecuzione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe continuare a disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dalla Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93. Il nuovo sistema di sostegno delle produzioni agricole nelle isole minori del Mar Egeo, introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere coordinato con il sostegno a favore di queste stesse produzioni attuato nel resto della Comunità. A fini di chiarezza, il regolamento (CEE) n. 2019/93 andrebbe pertanto abrogato.

     (11) Conformemente al principio di sussidiarietà e nello spirito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, è opportuno delegare alla Grecia la gestione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo; tali misure possono essere pertanto attuate attraverso un programma di sostegno presentato dalla Grecia e approvato dalla Commissione.

     (12) La Grecia ha deciso di applicare il regime di pagamento unico nell’insieme del suo territorio a decorrere dal 1° gennaio 2006. Al fine di coordinare i rispettivi regimi a favore delle isole minori del Mar Egeo, andrebbe quindi modificato il regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (13) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (14) Il programma previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, affinché detto programma possa prendere avvio a partire da tale data, pare necessario consentire alla Grecia e alla Commissione di adottare tutte le misure preparatorie tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di applicazione del programma,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

     Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

     1. Il presente regolamento istituisce, in ordine ai prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato e ai mezzi di produzione agricola, misure specifiche intese ad ovviare alle difficoltà dovute alla lontananza e all’insularità delle isole minori del Mar Egeo.

     2. Ai fini del presente regolamento, per «isole minori» si intende qualsiasi isola dell’Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

 

          Art. 2. Programma comunitario di sostegno

     È istituito un programma comunitario di sostegno a favore delle isole minori comprendente:

     a) un regime specifico di approvvigionamento, di cui al capo II;

     b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali, di cui al capo III.

 

CAPO II

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

          Art. 3. Bilancio previsionale di approvvigionamento

     1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano, alla fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli nelle isole minori.

     2. Un bilancio previsionale di approvvigionamento quantifica il fabbisogno annuo relativo ai prodotti di cui al paragrafo 1. Il bilancio previsionale di approvvigionamento è elaborato dalle autorità designate dalla Grecia e presentato alla Commissione per approvazione.

     La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento e di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità o esportati a titolo di commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

 

          Art. 4. Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

     1. È concesso un aiuto per la fornitura dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, alle isole minori.

     L’importo dell’aiuto è fissato tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono spediti gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale.

     2. Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo da tenere conto, in particolare:

     a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e dei precisi requisiti qualitativi;

     b) dei flussi di scambio tradizionali con i porti della Grecia continentale e tra le isole del Mar Egeo;

     c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

     d) se del caso, della necessità di non intralciare le possibilità di sviluppo delle produzioni locali.

     3. Il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è subordinato alla ripercussione effettiva dei vantaggi economici fino all’utilizzatore finale.

 

          Art. 5. Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto della Comunità

     1. I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

     Tali condizioni comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento.

     2. I prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto della Comunità limitatamente ai quantitativi corrispondenti alle esportazioni tradizionali e alle spedizioni tradizionali.

     I quantitativi che possono essere esportati o spediti sono specificati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

     Non è concessa alcuna restituzione all’esportazione per tali prodotti.

 

          Art. 6. Modalità di esecuzione del regime

     Le modalità di esecuzione del presente capo sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Esse stabiliscono, in particolare, a quali condizioni la Grecia può modificare i quantitativi e le risorse assegnate annualmente ai vari prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento e, se necessario, istituire un sistema di titoli di consegna.

 

CAPO III

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

 

          Art. 7. Misure di sostegno

     1. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori.

     2. Il programma di sostegno è definito al livello territoriale giudicato più pertinente dalla Grecia. Esso è elaborato dalle autorità competenti designate dalla Grecia e da questa presentato alla Commissione per approvazione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale pertinente.

 

          Art. 8. Compatibilità e coerenza

     1. Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che le attuano.

     2. Le misure adottate nell’ambito del programma di sostegno sono coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell’ambiente.

     Più precisamente, nessuna misura di cui al presente capo può essere finanziata:

     a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un’organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

     b) a titolo di sostegno a progetti di ricerca, a misure dirette a sostenere progetti di ricerca o a misure ammissibili a finanziamento comunitario in virtù della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;

     c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

 

          Art. 9. Contenuto del programma di sostegno

     Il programma di sostegno può contenere:

     a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune e il potenziale di sviluppo;

     b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi quantificati, nonché una valutazione dell’impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l’altro in termini di occupazione;

     c) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo, riassumente l’insieme delle risorse richieste;

     d) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le varie misure del programma di sostegno, nonché la definizione dei criteri per la sorveglianza e la valutazione;

     e) le disposizioni adottate a garanzia dell’attuazione efficace e corretta del programma di sostegno, tra l’altro in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative;

     f) la designazione dell’autorità competente per l’attuazione del programma di sostegno, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli enti associati.

 

          Art. 10. Sorveglianza

     Le procedure e gli indicatori fisici e finanziari atti a consentire un’efficace sorveglianza dell’attuazione del programma di sostegno sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

 

CAPO IV

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

          Art. 11. Aiuti di Stato

     1. Per i prodotti agricoli ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, connesse alla lontananza, all’insularità e all’ultraperifericità.

     2. La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l’attuazione del programma di sostegno. In tal caso, l’aiuto di Stato deve essere notificato dalla Grecia e approvato dalla Commissione a norma del presente regolamento, in quanto parte integrante del programma di sostegno. L’aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 12. Dotazione finanziaria

     1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

     2. La Comunità finanzia le misure di cui ai capi II e III per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.

     3. L'importo assegnato annualmente al regime specifico di approvvigionamento di cui al capo II non può essere superiore a 5,47 milioni di EUR.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 13. Progetto di programma di sostegno

     1. Entro il 31 ottobre 2006, la Grecia presenta alla Commissione un progetto di programma di sostegno nel quadro della dotazione finanziaria di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3.

     Il progetto di programma di sostegno comprende il progetto di bilancio previsionale di approvvigionamento, con l’elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell’aiuto per l’approvvigionamento in provenienza dalla Comunità, nonché il progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

     2. La Commissione valuta il programma di sostegno proposto e decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

     3. Il programma di sostegno inizia a decorrere il 1° gennaio 2007.

 

          Art. 14. Modalità di esecuzione

     Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Esse comprendono, in particolare:

     a) le condizioni alle quali la Grecia può modificare i quantitativi e gli importi dell’aiuto per l’approvvigionamento nonché le misure di sostegno o la destinazione delle risorse assegnate a sostegno delle produzioni locali;

     b) le disposizioni relative alle caratteristiche minime dei controlli e delle sanzioni amministrative che la Grecia deve applicare.

 

          Art. 15. Procedura di comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito «il comitato»).

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 16. Misure nazionali

     La Grecia adotta le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia di controlli e di sanzioni amministrative, e ne informa la Commissione.

 

          Art. 17. Comunicazioni e relazioni

     1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, la Grecia comunica alla Commissione gli stanziamenti di cui dispone e che intende impegnare per l’esecuzione del programma di sostegno nel corso dell’anno successivo.

     2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Grecia presenta alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente regolamento durante l’anno precedente.

     3. Entro il 31 dicembre 2011 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

 

          Art. 18. Abrogazione

     Il regolamento (CEE) n. 2019/93 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato al presente regolamento.

 

          Art. 19. Misure transitorie

     La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, le misure transitorie necessarie per garantire un’agevole transizione dalle misure di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 a quelle introdotte dal presente regolamento.

 

          Art. 20. Modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003

     Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:

     1) l’articolo 70 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) tutti gli altri pagamenti diretti elencati nell’allegato VI corrisposti agli agricoltori dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre e di Madera, delle isole Canarie e delle isole del Mar Egeo nel periodo di riferimento.»;

     b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri concedono i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei massimali fissati a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13.»;

     2) all’articolo 71, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «2. Fatto salvo l’articolo 70, paragrafo 2, nel periodo transitorio lo Stato membro in questione effettua i pagamenti diretti di cui all’allegato VI alle condizioni stabilite rispettivamente nel titolo IV, capitoli 3, 6 e da 7 a 13, nei limiti dei massimali di bilancio corrispondenti alla componente di questi pagamenti diretti nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41, fissato secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2.»;

     3) negli allegati I e VI, la riga corrispondente alle «isole del Mar Egeo» è soppressa.

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, gli articoli 11, 13 e 14 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CEE) n. 2019/93

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) —

 

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, e articolo 14, lettera b)

Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6

Articolo 3 bis, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13 bis

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14 bis

Articolo 16

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 21

 


[1] Abrogato dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 229/2013.