§ 4.1.96 - Regolamento 13 marzo 2013, n. 229.
Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.1 principi generali
Data:13/03/2013
Numero:229


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Definizione del programma di sostegno
Art. 4.  Compatibilità e coerenza
Art. 5.  Contenuto del programma di sostegno
Art. 6.  Approvazione e modifiche del programma
Art. 7.  Sorveglianza e accompagnamento
Art. 8.  Bilancio previsionale di approvvigionamento
Art. 9.  Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento
Art. 10.  Attuazione
Art. 11.  Titoli
Art. 12.  Ripercussione del vantaggio
Art. 13.  Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione
Art. 14.  Controlli e sanzioni
Art. 15.  Misure
Art. 16.  Controlli e pagamenti indebiti
Art. 17.  Aiuti di Stato
Art. 18.  Risorse finanziarie
Art. 19.  Misure nazionali
Art. 20.  Comunicazioni e relazioni
Art. 21.  Esercizio della delega
Art. 22.  Procedura di comitato
Art. 23.  Abrogazione
Art. 24.  Entrata in vigore


§ 4.1.96 - Regolamento 13 marzo 2013, n. 229.

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio
(G.U.U.E. 20 marzo 2013, n. L 78)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1405/2006 [3] del Consiglio ha previsto misure specifiche nel settore dell'agricoltura per ovviare alle difficoltà causate dalla particolare situazione geografica delle isole minori del Mar Egeo. Tali misure sono state attuate mediante un programma di sostegno che costituisce uno strumento indispensabile per l'approvvigionamento di prodotti agricoli in tali isole e per il sostegno della produzione agricola locale. In vista della necessità di aggiornare le misure in vigore, anche in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1405/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

 

(2) È necessario precisare gli obiettivi fondamentali che il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo contribuirà a realizzare.

 

(3) È inoltre necessario precisare il contenuto del programma di sostegno per le isole minori del Mar Egeo ("programma di sostegno") che, in applicazione del principio di sussidiarietà, la Grecia dovrebbe elaborare al livello geografico più adeguato e sottoporre alla Commissione per approvazione.

 

(4) Per conseguire in maniera più efficace gli obiettivi del regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, il programma di sostegno dovrebbe includere misure che garantiscano l'approvvigionamento di prodotti agricoli nonché la conservazione e lo sviluppo delle produzioni agricole locali. Occorre armonizzare il livello di programmazione e rendere sistematico l'approccio di partenariato tra la Commissione e la Grecia. La Commissione dovrebbe adottare procedure e indicatori che garantiscano la corretta attuazione e un adeguato controllo del programma.

 

(5) In applicazione del principio di sussidiarietà e in una prospettiva di flessibilità, i due principi su cui si basa l'approccio in materia di programmazione adottato per il regime a favore delle isole minori del Mar Egeo, le autorità designate dalla Grecia possono proporre modifiche del programma in modo da adattarlo alla realtà di queste isole. A tal fine è opportuno incoraggiare una partecipazione più significativa delle autorità locali e regionali competenti e delle altre parti interessate. Nella stessa prospettiva, la procedura per modificare i programmi dovrebbe essere adeguata al livello pertinente per ciascun tipo di modifica.

 

(6) La particolare situazione geografica di alcune fra le isole minori del Mar Egeo impone costi aggiuntivi di trasporto per l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e alla distanza dai mercati impongono inoltre agli operatori economici e ai produttori di tali isole del Mar Egeo vincoli supplementari che ne ostacolano pesantemente le attività. In alcuni casi, operatori e produttori sono soggetti a una "doppia insularità", consistente nella circostanza che l'approvvigionamento avviene attraverso altre isole. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. È dunque opportuno instaurare un regime specifico di approvvigionamento al fine di garantire l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo e per compensare i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

 

(7) I problemi che caratterizzano le isole minori dell'Egeo sono accentuati dalle dimensioni ridotte delle isole. Per garantire l'efficacia delle misure proposte, è opportuno che queste si applichino a tutte le isole dell'Egeo eccetto Creta e Evia.

 

(8) Per realizzare l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole minori del Mar Egeo, minimizzando i costi aggiuntivi dovuti all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati salvaguardando nel contempo la competitività dei prodotti dell'Unione, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti dell'Unione alle isole minori del Mar Egeo. Tali aiuti dovrebbero tenere conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso le isole minori del Mar Egeo e, nel caso di fattori di produzione agricoli e di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi aggiuntivi connessi all'insularità, alle dimensioni ridotte e alla distanza dai mercati.

 

(9) Al fine di evitare speculazioni che danneggerebbero gli utilizzatori finali nelle isole minori del Mar Egeo, occorre precisare che soltanto i prodotti che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità possono beneficiare del regime specifico di approvvigionamento.

 

(10) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati alle esigenze di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo, tale regime non dovrebbe nuocere al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, i vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero determinare distorsioni degli scambi commerciali per i prodotti interessati. È opportuno, pertanto, vietare la spedizione o l'esportazione di questi prodotti dalle isole minori del Mar Egeo. Tuttavia, è opportuno autorizzare la spedizione o l'esportazione di tali prodotti allorché il vantaggio economico derivante dal regime specifico di approvvigionamento è rimborsato.

 

(11) Per quanto riguarda i prodotti trasformati, è opportuno autorizzare gli scambi commerciali fra le isole minori del Mar Egeo e ridurre i costi di trasporto relativi a tali prodotti, in modo da consentire il commercio tra tali isole. È opportuno inoltre tener conto delle correnti di scambi commerciali nell'ambito del commercio regionale nonché delle esportazioni e delle spedizioni tradizionali con il resto dell'Unione o con i paesi terzi e autorizzare l'esportazione dei prodotti trasformati corrispondenti ai flussi di scambi commerciali tradizionali.

 

(12) Al fine di realizzare gli obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, i vantaggi economici del regime dovrebbero riflettersi sui costi di produzione e ridurre i prezzi fino allo stadio dell’utilizzatore finale. Essi dovrebbero essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano una ripercussione reale ed è opportuno che siano effettuati adeguati controlli.

 

(13) È opportuno stabilire norme per il funzionamento del regime, in particolare per quanto riguarda la messa a punto di un registro degli operatori e di un sistema di titoli ispirato ai titoli di cui all'articolo 161 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [4].

 

(14) La politica dell'Unione a sostegno delle produzioni locali nelle isole minori del Mar Egeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1405/2006, ha interessato una molteplicità di prodotti e di misure che ne hanno favorito la produzione, la commercializzazione o la trasformazione. Tali misure si sono dimostrate efficaci e hanno consentito il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole. L'Unione dovrebbe continuare a sostenere dette produzioni, che rappresentano un fattore essenziale per l'equilibrio ambientale, sociale ed economico delle isole minori del Mar Egeo. L'esperienza ha dimostrato che, al pari della politica di sviluppo rurale, un più stretto partenariato con le autorità locali può consentire di affrontare in modo più mirato le problematiche specifiche delle isole interessate. È quindi opportuno continuare a sostenere le produzioni locali attraverso un programma di sostegno, elaborato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1405/2006. A tal riguardo, è opportuno porre l'accento sulla conservazione del patrimonio agricolo tradizionale e delle caratteristiche tradizionali dei metodi di produzione e dei prodotti locali e biologici.

 

(15) È opportuno stabilire gli elementi minimi che dovrebbero essere forniti nel programma di sostegno per definire le misure a favore delle produzioni agricole locali, tra cui in particolare la descrizione della situazione, della strategia proposta, degli obiettivi e delle misure. È opportuno inoltre precisare i principi intesi a garantire la coerenza di tali misure con le altre politiche dell'Unione, al fine di evitare eventuali incompatibilità e la sovrapposizione degli aiuti.

 

(16) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che il programma di sostegno possa prevedere anche misure destinate a finanziare studi, progetti dimostrativi, corsi di formazione e servizi di assistenza tecnica.

 

(17) È opportuno incoraggiare i produttori agricoli delle isole minori del Mar Egeo a fornire prodotti di qualità e a favorire la commercializzazione di tali prodotti.

 

(18) La prassi costante della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato alla produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il "trattato") può essere derogata al fine di ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola delle isole minori del Mar Egeo, dovute all’insularità, alle dimensioni ridotte, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati.

 

(19) L'attuazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il livello del sostegno specifico di cui hanno beneficiato finora le isole minori del Mar Egeo. Per l'attuazione delle misure necessarie, la Grecia dovrebbe disporre di fondi equivalenti agli aiuti già concessi dall'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

 

(20) Dal 2007 in poi, il fabbisogno in prodotti essenziali è aumentato nelle isole minori del Mar Egeo a causa dell'incremento del patrimonio zootecnico e della pressione demografica. È opportuno perciò aumentare la quota di bilancio che la Grecia dovrebbe poter utilizzare per il regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo.

 

(21) Per consentire alla Grecia di valutare tutti gli elementi relativi all'attuazione del programma di sostegno per l'anno precedente e di presentare alla Commissione una relazione di valutazione annuale esauriente, è opportuno rinviare la data di presentazione di tale relazione dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

(22) La Commissione dovrebbe essere tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016 e successivamente ogni cinque anni, una relazione generale sull’impatto delle misure adottate per dare applicazione al presente regolamento, corredata, se del caso, di idonee raccomandazioni.

 

(23) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime introdotto dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'integrazione o alla modifica di taluni elementi non essenziali del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(24) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma nelle isole minori del Mar Egeo con altri regimi simili ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli operatori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [5].

 

(25) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E OBIETTIVI

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà causate dall'insularità, dalle dimensioni ridotte e dalla distanza dai mercati delle isole minori del Mar Egeo ("isole minori").

 

2. Ai fini del presente regolamento, per "isole minori" si intendono tutte le isole del Mar Egeo, eccetto le isole di Creta e di Evia.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

 

a) garantire alle isole minori l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi dovuti alla loro insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati;

 

b) preservare e sviluppare l'attività agricola delle isole minori, in particolare la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il trasporto dei prodotti locali, sia primari che trasformati.

 

2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.

 

CAPO II

 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO

 

     Art. 3. Definizione del programma di sostegno

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite mediante un programma di sostegno, che include:

 

a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e

 

b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.

 

2. Il programma di sostegno è stabilito al livello territoriale geografico giudicato più adeguato dalla Grecia. Esso è elaborato dalle competenti autorità locali e regionali designate dalla Grecia che, previa consultazione delle autorità locali e regionali e delle organizzazioni competenti al livello regionale appropriato, lo trasmette alla Commissione per approvazione conformemente all'articolo 6.

 

     Art. 4. Compatibilità e coerenza

1. Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure adottate in virtù di dette politiche.

 

2. Le misure adottate nell'ambito del programma di sostegno devono essere coerenti con quelle poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la tutela dell'ambiente.

 

Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata:

 

a) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;

 

b) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario [6];

 

c) a titolo di sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [7].

     Art. 5. Contenuto del programma di sostegno

Il programma di sostegno comporta:

 

a) un calendario di attuazione delle misure e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;

 

b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure del programma e i criteri e gli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;

 

c) le disposizioni adottate a garanzia di un'attuazione efficace e corretta del programma, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;

 

d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socio-economici e i risultati delle consultazioni effettuate.

 

     Art. 6. Approvazione e modifiche del programma

1. Il programma di sostegno è istituito dal regolamento (CE) n. 1405/2006 ed è finanziato nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3.

 

Il programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.

 

2. In funzione della valutazione annua dell’esecuzione delle misure incluse nel programma di sostegno, la Grecia può sottoporre alla Commissione proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle alle esigenze delle isole minori e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

3. Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dalla Grecia con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato alle misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci previsionali per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [8].

 

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.

 

     Art. 7. Sorveglianza e accompagnamento

La Grecia procede alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare.

 

La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione del programma.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

CAPO III

 

REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

 

     Art. 8. Bilancio previsionale di approvvigionamento

1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli dell'Unione di cui all'allegato I del trattato ("prodotti agricoli"), essenziali nelle isole minori per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.

 

2. La Grecia elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento delle isole minori per quanto riguarda i prodotti agricoli.

 

La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione dei prodotti destinati al mercato locale, spediti verso il resto dell'Unione o esportati verso paesi terzi nell'ambito del commercio regionale ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, o del commercio tradizionale, può essere oggetto di un bilancio previsionale distinto.

 

     Art. 9. Funzionamento del regime specifico di approvvigionamento

1. È concesso un aiuto per la fornitura di prodotti agricoli alle isole minori.

 

L'importo dell'aiuto è fissato, per ciascun tipo di prodotto, tenendo conto dei costi supplementari di commercializzazione dei prodotti nelle isole minori, calcolati a partire dai porti della Grecia continentale dai quali vengono effettuati gli approvvigionamenti abituali, nonché a partire dai porti delle isole di transito o di carico dei prodotti verso le isole di destinazione finale. Nel caso dei mezzi di produzione o dei prodotti agricoli destinati alla trasformazione, la determinazione dell'aiuto tiene conto dei costi aggiuntivi associati all'insularità, alla superficie ridotta e alla distanza dai mercati.

 

2. Soltanto i prodotti agricoli che rispondono a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

 

     Art. 10. Attuazione

Il regime specifico di approvvigionamento si applica in modo tale da tenere conto in particolare:

 

a) dei fabbisogni specifici delle isole minori e di precisi requisiti qualitativi;

 

b) dei flussi degli scambi commerciali tradizionali con i porti della Grecia continentale e fra le isole del Mar Egeo;

 

c) delle implicazioni economiche degli aiuti previsti;

 

d) se del caso, della necessità di garantire che lo sviluppo delle produzioni locali non sia ostacolato.

 

     Art. 11. Titoli

1. Il beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è concesso su presentazione di un titolo.

 

I titoli sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle competenti autorità.

 

I titoli non sono trasferibili.

 

2. All'atto della domanda di un titolo non è richiesta alcuna cauzione. Tuttavia, se necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, l'autorità competente può richiedere che sia costituita una cauzione pari all'importo del beneficio di cui all'articolo 12. In tali casi, si applica l'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [9].

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per determinare le condizioni per l'iscrizione degli operatori nel registro e per assicurare il pieno esercizio da parte degli operatori dei loro diritti a partecipare al regime specifico di approvvigionamento.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo da parte della Grecia con riguardo in particolare all’attuazione del regime di titoli e agli impegni assunti dagli operatori al momento della registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Ripercussione del vantaggio

1. Il beneficio del regime specifico d'approvvigionamento che scaturisce dalla concessione dell'aiuto è subordinato alla ripercussione effettiva del vantaggio economico fino all'utilizzatore finale il quale, a seconda dei casi, può essere il consumatore se si tratta di prodotti destinati al consumo diretto, l'ultimo trasformatore o il confezionatore se si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione o di condizionamento, oppure l'agricoltore se si tratta di prodotti destinati all'alimentazione animale o di fattori di produzione agricoli.

 

Il vantaggio di cui al primo comma è pari all'importo dell'aiuto.

 

2. Per garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e, in particolare, alle condizioni per il controllo, da parte dello Stato membro, dell'effettiva ripercussione del vantaggio fino all'utilizzatore finale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

     Art. 13. Esportazione verso paesi terzi e spedizione verso il resto dell'Unione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti in base ai quali i prodotti ammessi al regime specifico di approvvigionamento possono essere esportati verso paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

Tali requisiti comprendono, in particolare, il rimborso degli aiuti percepiti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento.

 

L'esportazione verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento non è subordinata alla presentazione di un titolo.

 

2. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica ai prodotti trasformati nelle isole minori a partire da prodotti agricoli che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, i quali:

 

a) sono esportati verso i paesi terzi o spediti verso il resto dell'Unione, entro i limiti dei quantitativi corrispondenti alle spedizioni tradizionali e alle esportazioni tradizionali;

 

b) sono esportati verso i paesi terzi nell'ambito del commercio regionale conformemente alle destinazioni e alle disposizioni dettagliate determinate dalla Commissione;

 

c) sono spediti tra le isole minori.

 

L'esportazione verso paesi terzi dei prodotti di cui al primo comma, lettere a) e b), non è subordinata alla presentazione di un titolo.

 

Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti esportati di cui al primo comma, lettere a) e b).

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i limiti dei quantitativi di prodotti di cui alla lettera a) e le disposizioni dettagliate di cui al lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

3. Le operazioni di trasformazione che possono dar luogo a esportazioni commerciali tradizionali o a spedizioni tradizionali soddisfano, mutatis mutandis, le condizioni di trasformazione applicabili nell'ambito del controllo doganale di cui alla pertinente legislazione dell'Unione, a eccezione di tutte le forme comuni di manipolazione.

 

     Art. 14. Controlli e sanzioni

1. In occasione della loro introduzione nelle isole minori nonché della loro esportazione o della loro spedizione da dette isole, i prodotti agricoli oggetto del regime specifico di approvvigionamento sono sottoposti a controlli amministrativi.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti minimi dei controlli che la Grecia deve applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

2. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, in caso di mancato rispetto da parte di un operatore di cui all'articolo 11 degli impegni assunti a norma di detto articolo, l'autorità competente, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili in virtù del diritto nazionale:

 

a) recupera il vantaggio concesso all'operatore;

 

b) sospende temporaneamente o revoca la registrazione dell’operatore, a seconda della gravità dell’inadempienza.

 

3. Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, qualora gli operatori di cui all'articolo 11 non procedano alla registrazione prevista, il diritto di richiedere titoli è sospeso dall'autorità competente per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla scadenza di tale titolo. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio dei titoli successivi è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dall'autorità competente.

 

L'autorità competente adotta le misure necessarie per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili a seguito della mancata o parziale esecuzione o dall'annullamento dei titoli rilasciati ovvero dal recupero del beneficio.

 

CAPO IV

 

MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

 

     Art. 15. Misure

1. Il programma di sostegno contiene le misure necessarie per garantire la continuità e lo sviluppo delle produzioni agricole locali nelle isole minori, che rientrano nell'ambito della terza parte, titolo III, del trattato.

 

2. La parte del programma che comprende le misure a favore delle produzioni agricole locali comporta almeno i seguenti elementi:

 

a) una descrizione quantificata della situazione relativa alla produzione agricola in oggetto, alla luce delle risultanze delle valutazioni disponibili, che evidenzi le disparità, le lacune, il potenziale di sviluppo e le risorse finanziarie mobilitate;

 

b) una descrizione della strategia proposta, con indicazione delle priorità selezionate e degli obiettivi generali e operativi quantificati, nonché una valutazione dell'impatto previsto sotto il profilo economico, ambientale e sociale, tra l'altro in termini di occupazione;

 

c) una descrizione delle misure previste, in particolare i regimi di aiuto per la loro attuazione nonché eventuali informazioni sulle necessità in materia di studi, progetti dimostrativi, azioni di formazione e assistenza tecnica connessi alla preparazione, all'applicazione o all'adeguamento delle misure in questione;

 

d) un elenco degli aiuti che costituiscono pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [10];

 

e) l'importo dell'aiuto stabilito per ciascuna misura e l'importo previsionale per ciascuna azione al fine di conseguire uno o più degli obiettivi previsti dal programma.

 

3. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo ai requisiti per il pagamento degli aiuti di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

4. Il programma può includere misure di sostegno alla produzione, alla trasformazione, alla commercializzazione e al trasporto di prodotti agricoli primari e trasformati delle isole minori.

 

Ogni misura può includere varie azioni. Per ogni azione il programma definisce almeno i seguenti elementi:

 

a) i beneficiari;

 

b) le condizioni di ammissibilità;

 

c) l'importo unitario dell'aiuto.

 

Per sostenere la commercializzazione e il trasporto dei prodotti primari e trasformati al di fuori della loro regione di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo dell'aiuto concesso e, se del caso, riguardo alle condizioni per la determinazione dei quantitativi dei prodotti oggetto di tale aiuto.

 

     Art. 16. Controlli e pagamenti indebiti

1. I controlli delle misure di cui al presente capo sono effettuati mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

 

2. In caso di pagamento indebito, il beneficiario interessato ha l'obbligo di rimborsare gli importi in questione. Si applica mutatis mutandis l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo [11].

 

CAPO V

 

MISURE D’ACCOMPAGNAMENTO

 

     Art. 17. Aiuti di Stato

1. Per i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 del trattato, nei settori della produzione, della trasformazione, della commercializzazione e del trasporto di tali prodotti, aiuti al funzionamento volti a ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle isole minori, dovute all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso e al clima, alla dipendenza economica da un esiguo numero di prodotti e alla loro distanza dai mercati.

 

2. La Grecia può concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione del programma di sostegno. In tal caso, la Grecia notifica detto aiuto di Stato alla Commissione e la Commissione può approvarlo a norma del presente regolamento, come parte integrante del programma di sostegno. L'aiuto così notificato è considerato notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

 

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in deroga all'articolo 180 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli [12], gli articoli 107, 108 e 109 del trattato non si applicano ai pagamenti erogati dalla Grecia conformemente al presente regolamento, in applicazione dei capi III e IV del presente regolamento.

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 18. Risorse finanziarie

1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [13].

 

2. L'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.

 

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a 7,11 milioni di EUR.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione con cui stabilisce i requisiti in base ai quali la Grecia può modificare la destinazione delle risorse assegnate ogni anno ai diversi prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

 

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 riguardo alle condizioni per la determinazione dell'importo massimo annuo che può essere assegnato alle misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, a condizione che tale stanziamento sia ragionevole e proporzionato.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 19. Misure nazionali

La Grecia adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare in materia d controlli e di sanzioni amministrative, e ne informa la Commissione.

 

     Art. 20. Comunicazioni e relazioni

1. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione quali stanziamenti a sua disposizione intende impegnare per attuare, l'anno successivo, il bilancio previsionale di approvvigionamento e le misure a favore della produzione agricola locale inclusa nel programma di sostegno.

 

2. Entro il 30 settembre di ogni anno la Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle misure previste dal presente regolamento.

 

3. Entro il 31 dicembre 2016 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, eventualmente corredata di opportune proposte.

 

     Art. 21. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è prorogata tacitamente per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 4, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 22. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti istituito dall'articolo 141 del regolamento (CE) n. 73/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 23. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1405/2006 è abrogato.

 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato.

 

     Art. 24. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 82.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 febbraio 2013.

 

[3] GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

 

[4] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[5] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[6] GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

 

[7] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[8] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[9] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

 

[10] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

 

[11] GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

 

[12] GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

 

[13] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

Tavola di concordanza

 

Regolamento (CE) n. 1405/2006

Presente regolamento

 

 

Articolo 1

Articolo 1

 

 

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3

Articolo 8

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 10

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

 

 

Articolo 5

Articolo 13

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 1

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 8

Articolo 4

 

 

Articolo 9, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 2

 

 

Articolo 9, lettere c), d), e) ed f)

Articolo 5

 

 

Articolo 10

Articolo 7, secondo comma

 

 

Articolo 11

Articolo 17

 

 

Articolo 12

Articolo 18

 

 

Articolo 13

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, lettera a)

Articolo 6, paragrafi da 2 e 4

 

 

Articolo 14, lettera b)

Articolo 7, primo comma e articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 16

Articolo 19

 

 

Articolo 17

Articolo 20

 

 

Articolo 18

Articolo 23

 

 

Articolo 21

Articolo 24