§ 5.1.98 - L.R. 22 aprile 2011, n. 6.
Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:22/04/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni relative all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)
Art. 2.  (Procedura di accreditamento delle attività del servizio di assistenza domiciliare)
Art. 3.  (Elenco dei soggetti accreditati)
Art. 4.  (Valutazione sui servizi)
Art. 5.  (Agende delle prestazioni)
Art. 6.  (Promozione della costituzione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.98 - L.R. 22 aprile 2011, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata

(B.U. 28 aprile 2011, n. 16)

 

Art. 1. (Disposizioni relative all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. Al comma 22 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come modificato dall’articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: “28 febbraio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)”.

2. Il comma 25 dell’articolo 1 della l.r. 3/2010, come modificato dall’articolo 2, comma 13, lettera d) della l.r. 9/2010 è abrogato.

3. Al comma 14, lettera a), dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21,” sono abrogate e le parole: “30 aprile 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2011”.

4. Al comma 14, lettera a), dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 dopo le parole: “30 aprile 2011” sono inserite le seguenti: “nonché produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l’intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l’insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorità competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l’istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura è tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data.”.

5. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all’articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. 3/2010, ovvero non l’abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovrà essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 1, comma 18, della l.r. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 14, lettera b), della l.r. 9/2010. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione inserisce le strutture di cui al presente comma, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti ulteriori per l’accreditamento, nel provvedimento amministrativo di ricognizione previsto dall’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti ivi previsti e avvia le procedure di verifica di cui al medesimo articolo 1, commi 22, 23 e 24 della l.r. 3/2010, come modificata dalla presente legge. Le strutture inserite nel provvedimento di ricognizione proseguono a erogare attività assistenziale per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nelle more del riconoscimento dell’accreditamento istituzionale. Le ASL procedono prioritariamente a valutare i piani e i crono programmi delle strutture di cui all’articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della l.r. 9/2010 e successive modifiche. Successivamente e nel rispetto delle scadenze di cui alla presente legge procedono alle verifiche delle strutture inserite nel provvedimento di ricognizione. In ogni caso le verifiche e i requisiti autorizzativi sono effettuate secondo le modalità previste dall’articolo 9 del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e successive modifiche [1].

6. [In ogni caso, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della l.r. 3/2010 e la domanda di accreditamento ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della l.r. 3/2010, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti, ed alle strutture di cui al comma 5 del presente articolo, si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di conferma di cui all’articolo 1, comma 22, della l.r. 3/2010, come modificato dalla presente legge, ovvero all’adozione del provvedimento di diniego dell’accreditamento istituzionale definitivo] [2].

7. [Con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate ed ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione, in caso di riscontro, da parte degli organi di controllo nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 1, commi 23 e 24, della l.r. 3/2010, di difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente accertato e verificato, l’autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata alle nuove condizioni strutturali, a condizione che le modifiche siano state apportate nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, che l’attività svolta sia la medesima contemplata dal titolo autorizzativo e che, dalle verifiche effettuate, emerga la conformità integrale ai requisiti richiesti dalla normativa vigente] [3].

8. [Qualora nel corso dell’istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l’accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiori a quelli formalmente autorizzati per la specialità considerata, l’autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata per tutti i posti letto già operanti in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente] [4].

9. [Qualora nel corso dell’istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l’accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per attività non ancora formalmente autorizzate, il titolo autorizzativo è rilasciato e contestualmente adeguato alle attività già esercitate in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente] [5].

10. Al comma 22, dell’articolo 1, della l.r. 3/2010, dopo le parole “1º gennaio 2011” sono aggiunte le seguenti parole “; la verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011”.

11. Nell’ambito del procedimento di verifica dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento di cui all’articolo 1, comma 23, della l.r. 3/2010, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), la Regione si potrà avvalere anche del personale individuato con provvedimento del competente direttore regionale.

12. Nella valutazione delle proposte di riorganizzazione, conseguenti a provvedimenti di riassetto delle reti sanitarie che implichino la riduzione dei posti letto, presentate da un soggetto che controlli contemporaneamente più di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, si potrà tenere conto del fabbisogno dei posti letto a livello regionale e non a livello di area o macroarea, a condizione che:

a) le singole strutture interessate dalla proposta posseggano tutti i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente, in relazione alle specialità ed ai posti letto che risulteranno attivati ed accreditati all’esito dell’accoglimento della proposta stessa;

b) l’accoglimento della proposta non pregiudichi il mantenimento dei livelli occupazionali.

13. [Dopo il comma 16 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 sono inseriti i seguenti:

“16 bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell’accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonché di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente.

16 ter. Le strutture di cui al comma 16 bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi occorrenti per l’esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove necessario, apposite conferenze di servizi con tutte le amministrazioni interessate.

16 quater. Per le strutture di cui al comma 16 bis l’inutile decorso del termine previsto dal comma 16 ter determina il venir meno degli effetti dell’accordo di riconversione.” ] [6].

 

     Art. 2. (Procedura di accreditamento delle attività del servizio di assistenza domiciliare)

1. Attraverso la procedura informatica di cui alla l.r. 3/2010 e successive modifiche, la Regione avvia il processo di autorizzazione e di accreditamento definitivi delle attività di erogazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di soggetti privati per conto delle Asl del Lazio.

2. I controlli e le verifiche, da completarsi nei tempi previsti dalla presente legge, vengono effettuati sulla base dei requisiti previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche.

3. Con la presente legge è istituito l’albo dei soggetti che risultano accreditati secondo le procedure previste dai comma 1 e 2.

4. In attesa dell’istituzione dell’albo previsto al comma 3, possono operare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Commissario ad acta n. 90/2010 e successive modifiche.

 

     Art. 3. (Elenco dei soggetti accreditati)

1. L’elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati determinati dalla Giunta regionale, sono pubblicati annualmente sul sito della Regione Lazio e sul Bollettino ufficiale della Regione. Nella medesima pubblicazione deve essere data adeguata ed analitica informativa in merito alle attività di verifica effettuate.

 

     Art. 4. (Valutazione sui servizi)

1. Al fine di favorire qualità ed efficacia dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, la Giunta regionale, entro un anno dall’approvazione della presente legge, stabilisce i tempi ed i modi per introdurre, nelle strutture di seguito riportate, un sistema elettronico che consenta ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di compilare schede di valutazione sui servizi. Sono soggette al provvedimento di cui al presente comma:

a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;

b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

2. L’elaborazione di tali dati è affidata al competente assessorato regionale, il quale invia, entro il 31 marzo, alla Giunta regionale e all’Asl di competenza, una relazione annuale riferita all’anno precedente. Gli indicatori di maggior interesse sono pubblicati sul sito della Regione Lazio e devono essere comunque facilmente accessibili ai cittadini, anche al fine di fornire loro informazioni utili per la scelta del luogo di diagnosi e di cura.

 

     Art. 5. (Agende delle prestazioni)

1. Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e rendere efficace il controllo e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, le strutture accreditate provvedono a mettere a disposizione del sistema RECUP regionale le agende delle prestazioni entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un regolamento regionale da adottarsi da parte della Giunta regionale.

2. La mancata messa a disposizione del sistema RECUP regionale delle agende delle prestazioni costituisce criterio di valutazione per la conferma dell’accreditamento.

 

     Art. 6. (Promozione della costituzione dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata) [7]

1. Al fine di individuare l’assetto istituzionale definitivo del Policlinico Universitario di Tor Vergata, superando la sperimentazione gestionale avviata, la Regione, d’intesa con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, promuove il riconoscimento del carattere scientifico della “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della l. 16 gennaio 2003, n. 3).

2. Il direttore generale della “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”, anche nella sua qualità di direttore generale della “Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata”, a tal fine incaricato da Regione e Università, presenta la domanda di riconoscimento. Lo schema dello Statuto della Fondazione IRCCS è approvato dalla Giunta regionale acquisito il parere del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, la Regione e l’Università adottano i provvedimenti di rispettiva competenza per la costituzione ed attivazione della “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” nella forma giuridica di Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale, di cui all’articolo 2 del d.lgs. 288/2003 e successive modifiche, per il trasferimento alla stessa del patrimonio, del personale e dei rapporti attivi e passivi inerenti alla gestione del Policlinico Universitario intestati alla “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” e alla “Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata”, nonché per la contestuale estinzione di tali due ultimi enti.

4. I rapporti di lavoro in atto, fatta salva la scadenza prevista dai relativi contratti in essere, dei lavoratori impegnati nella struttura di cui al presente comma all’atto della approvazione della presente legge, compresi quelli assunti con contratti precari, presso la “Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” e la “Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata” continuano senza soluzione di continuità presso la Fondazione IRCCS di nuova istituzione.

5. [Il comma 4 dell’articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alle aziende integrate ospedaliero-universitarie è abrogato] [8].

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[4] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[5] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.