§ 5.8.36 - L.R. 13 giugno 2001, n. 13.
Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:13/06/2001
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Indirizzi di attuazione).
Art. 3.  (Programmazione degli interventi).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 5.8.36 - L.R. 13 giugno 2001, n. 13.

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori.

(B.U. 20 giugno 2001, n. 17 - S.O. n. 8).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lazio riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio o attività similari, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente, anche al fine di prevenire il disagio sociale minorile e adolescenziale condividendo l'istanza educativa della famiglia e supplendo alla stessa in casi di condizioni minorili disagiate.

 

     Art. 2. (Indirizzi di attuazione).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, viene sottoscritto un apposito protocollo di intesa tra le Regione Lazio, la Regione Ecclesiastica del Lazio, in rappresentanza delle Diocesi di Roma e del Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, con il quale sono definiti gli indirizzi e le azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale, svolta, attraverso le attività di oratorio o attività similari dalla parrocchia e dai suddetti istituti ed enti a favore dei minori, adolescenti e giovani ed a sostegno delle famiglie.

     1 bis. Con apposito protocollo d'intesa tra i soggetti di cui al comma 1 è altresì promosso un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie [1].

 

     Art. 3. (Programmazione degli interventi).

     1. Le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato presentano alla Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i progetti concernenti le attività di oratorio o attività similari di cui all'articolo 1 [2].

     2. La Regione, avvalendosi di una commissione da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, valuta i progetti di cui al comma 1 e concede finanziamenti per la loro realizzazione nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4, sulla base di una graduatoria formulata secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi dell'articolo 2.

     2.1 Ai fini dell’individuazione dei criteri di cui al comma 2, si tiene conto in particolare di:

a) interventi da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da processi di degrado ambientale, sociale e abitativo;

b) una consolidata esperienza da parte dei beneficiari del finanziamento nell’ambito dei percorsi riabilitativi finalizzati all’autonomia, al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo di soggetti che si trovano in situazione di particolare disagio economico, familiare e psico-fisico [3].

     2 bis. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare domanda di finanziamento per interventi rientranti tra le azioni definite nel protocollo d'intesa, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, riguardanti situazioni di urgenza che impediscono lo svolgersi delle attività di oratorio o similari di cui all'articolo 1. Le domande, con in allegato la documentazione del danno subito e il progetto di intervento, da presentarsi alla Regione a seguito dell'evento che ha causato il danno stesso, sono sottoposte alla commissione istituita ai sensi del comma 2, per la valutazione dell'effettivo carattere di urgenza dell'intervento e per la determinazione dell'entità del finanziamento concedibile. Agli interventi di cui al presente comma è riservato il 4 per cento dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio istituito dall'articolo 4. In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle risorse destinate agli interventi di cui al presente comma, le somme disponibili sono destinate ai progetti finanziabili compresi nella graduatoria prevista dal comma 2 [4].

     2 ter. Il programma di interventi strutturali di cui all'articolo 2, comma 1 bis, è attuato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi definiti dall'apposito protocollo d'intesa [5].

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2001 è istituito nel bilancio regionale di previsione relativo all'anno 2001 il capitolo n. 28129 denominato "Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale - educativo" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.

     2. Alla copertura di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dello stesso ammontare dal capitolo n. 49001, lettera d) del bilancio di previsione 2001.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall’art. 53 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[2] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall’art. 53 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 53 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.