§ 4.5.124 - L.R. 16 luglio 1998, n. 30.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:16/07/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Trasporto pubblico locale).
Art. 3.  (Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 4.  (Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada).
Art. 4 bis.  (Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea)
Art. 5.  (Bacini di traffico ed unità di rete).
Art. 6.  (Funzioni e competenze della Regione).
Art. 7.  (Funzioni attribuite alle province).
Art. 8.  (Funzioni delegate alle province).
Art. 9.  (Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite)
Art. 10.  (Funzioni conferite ai comuni).
Art. 10 bis.  (Funzioni conferite alle comunità montane).
Art. 11.  (Piano regionale dei trasporti).
Art. 12.  (Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale).
Art. 13.  (Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti.).
Art. 14.  (Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità).
Art. 15.  (Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali).
Art. 16.  (Investimenti).
Art. 17.  (Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico).
Art. 17 bis.  Assegnazione delle risorse.
Art. 18.  (Programmi triennali. Finalità e disciplina).
Art. 19.  (Procedure per l'affidamento dei servizi).
Art. 20.  (Obblighi dell'affidatario dei servizi).
Art. 21.  (Sanzioni, revoca e decadenza).
Art. 22.  (Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni).
Art. 23.  (Sub-affidamento dei servizi di trasporto).
Art. 23 bis.  (Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 24.  (Contratti di servizio).
Art. 24 bis.  (Corrispettivo del contratto di servizio).
Art. 25.  (Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche).
Art. 26.  (Contenuto dei contratti di servizio).
Art. 27.  (Agenzia regionale per la mobilità).
Art. 27 bis.  (Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 28.  (Comitato consultivo per la mobilità).
Art. 29.  (Partecipazione e diritti dei cittadini).
Art. 30.  (Finalità e risorse).
Art.30 bis.  (Adeguamenti tariffari).
Art. 31.  (Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico).
Art. 32.  (Tessera di riconoscimento e documentazione
Art. 33.  (Onere a carico della Regione).
Art. 34.  (Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali).
Art. 35.  (Norma finanziaria).
Art. 36.  (Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento).
Art. 37.  (Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani).
Art. 38.  (Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo).
Art. 39.  (Finanziamento delle funzioni conferite).
Art. 40.  (Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo).
Art. 41.  (Interventi sostitutivi).
Art. 42.  (Abrogazione di norme a relativa disciplina transitoria).


§ 4.5.124 - L.R. 16 luglio 1998, n. 30. [1]

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 30 luglio 1998, n. 21, S.O. n. 3).

 

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione promuove lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al medesimo un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità nel proprio territorio, attraverso:

     a) il decentramento a livello locale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;

     b) l'utilizzazione ottimale dei finanziamenti stanziati, al fine di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate, rispettivamente, all'esercizio ed agli investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie avanzate;

     c) l’incentivazione e il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione e inquinamento, favorendo il riequilibrio modale attraverso la razionalizzazione del traffico privato, il riassetto della rete e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;

     d) l'incentivazione ed il miglioramento della mobilità extraurbana, mediante il riassetto dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

     e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore;

     f) la regolamentazione dei rapporti fra ente affidante e soggetto affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza;

     g) il rafforzamento dell'integrazione modale e tariffaria, contribuendo alla definizione dei meccanismi incentivanti l'integrazione stessa;

     h) il monitoraggio della mobilità nel territorio regionale, favorendo il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico;

     i) la promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di campagne istituzionali a livello regionale volte a sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio.

 

     Art. 2. (Trasporto pubblico locale). [3]

     1. Il trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilità di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'ambito del territorio regionale.

     2. Il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 si articola in:

     a) servizi per ferrovia;

     b) servizi su strada;

     c) servizi con impianti a fune;

     d) servizi di metropolitana;

     e) servizi aerei;

     f) servizi marittimi, lacuali e fluviali.

     3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli specificati negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alla Regione ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti con linee automobilistiche, nonché con sistemi ad impianto fisso ed a guida vincolata.

     5. I servizi di cui al comma 2, lettera c), sono quelli disciplinati dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture).

     6. I servizi di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacità e frequenza nell’ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni.

     7. I servizi di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti con aeromobili ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilità nell’ambito della regione.

     8. I servizi di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti con natanti per soddisfare la domanda di mobilità nell’ambito della regione.

 

     Art. 3. (Distinzione dei servizi di trasporto pubblico locale). [4]

     1. I servizi di trasporto pubblico locale, in considerazione delle caratteristiche del percorso, si distinguono in servizi di linea:

     a) comunali;

     b) provinciali;

     c) regionali.

     2. Sono servizi di linea comunali:

     a) i servizi svolti nell'ambito del territorio di un comune, caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità di insediamenti urbani;

     b) i servizi di cui alla lettera a) che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario, con l'aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni limitrofi;

     c) i servizi di cui alle lettere a) e b) che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo, nonché con un centro di servizi o uno sportello polifunzionale.

     3. Sono servizi di linea provinciali:

     a) i servizi che hanno origine e destinazione nell’ambito del territorio della provincia e che collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di provincia;

     b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del territorio di una provincia limitrofa.

     4. Sono servizi di linea regionali i servizi per ferrovia, i servizi su strada che collegano il territorio di due o più province ovvero il territorio della regione con quello di una regione limitrofa, i servizi aerei ed i servizi marittimi.

 

     Art. 4. (Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada).

     1. I servizi di trasporto pubblico su strada, in considerazione delle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in [5]:

     a) ordinari;

     b) [6];

     c) speciali;

     d) sperimentali;

     d bis) di gran turismo [7];

     d ter) commerciali [8].

     2 Sono servizi di linea ordinari quelli svolti con i sistemi di mobilità indicati all'articolo 2, comma 4, nonché con scale mobili, ascensori, funicolari ed altri mezzi idonei al trasporto di persone. Essi sono offerti alla generalità degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto.

     3. [9].

     4. Sono servizi di linea speciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, portatori di handicap e soggetti a ridotta capacità motoria, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici [10].

     5. Sono servizi di linea sperimentali quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

     5 bis. Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettuano a tariffa libera [11].

     5 ter. Sono servizi di linea commerciali, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli svolti a totale rischio economico del soggetto richiedente l’autorizzazione stessa che non risultino integrati in unità di rete in relazione al livello di servizi minimi nel rispetto comunque del divieto di sovrapposizione o interferenza con i servizi di cui al comma 1, lettera a) [12].

 

     Art. 4 bis. (Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea) [13]

     1. Ferma restando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche, al fine di contribuire al decongestionamento del traffico mediante l’utilizzo di veicoli ad elevata capacità di trasporto di persone e al contenimento dell’inquinamento, i servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla l. 218/2003 possono essere impiegati, sulla base di contratti con data certa della durata non inferiore a trenta giorni, stipulati con soggetti pubblici o privati, comunità, associazioni, in servizio integrativo del trasporto pubblico, come servizi di trasporto pubblico non di linea, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

     2. L’inizio del servizio è subordinato alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, presentata all’ente territoriale nel cui territorio il servizio è svolto, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 10, comma 2.

 

     Art. 5. (Bacini di traffico ed unità di rete). [14]

     1. La rete del trasporto pubblico locale è suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del Comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un’equilibrata offerta di servizi integrati con l’obiettivo di servire il maggior numero di utenti e di conseguire il più alto grado di efficienza.

     2. I bacini di traffico sono articolati in unità di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono ricomprendere uno o più comuni, in base a criteri di economicità, efficienza e produttività, al fine di conseguire un’equilibrata offerta di servizi e l’obiettivo del più alto grado di intermodalità.

     3. È fatta salva almeno una unità di rete per i servizi pubblici di trasporto:

     a) nei Comuni di Ponza e Ventotene;

     b) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che raggiungano tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme associative di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

     c) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti aventi particolari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche e interessati da variazioni del numero dei cittadini presenti nel corso dell’anno in relazione ai flussi turistici stagionali, individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a).

     3 bis. La Regione, con deliberazione della Giunta, stabilisce i criteri di potenziamento e adeguamento delle unità di rete, favorendo le forme associative di cui al comma 3, lettera b), sentita la commissione consiliare competente. [15]

 

CAPO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE

ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE

 

     Art. 6. (Funzioni e competenze della Regione). [16]

     1. La Regione, in materia di trasporto pubblico locale svolge le funzioni e i compiti che richiedono l’esercizio unitario ed in particolare:

     a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti agli enti locali dalla presente legge e dalle altre leggi regionali in materia, di direttiva, vigilanza e sostituzione in relazione alle funzioni delegate;

     b) adotta il piano regionale del trasporti (PRT) ed i relativi aggiornamenti;

     c) verifica la conformità dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico (PUT) e dei piani urbani della mobilità (PUM) rispetto al piano di cui alla lettera b);

     d) adotta il programma triennale di cui all’articolo 18;

     e) individua, ai sensi dell'articolo 17, le unità di rete, la rete e il livello dei servizi minimi regionali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando l’integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori [17];

     f) stabilisce gli investimenti ai sensi dell’articolo 16, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma;

     g) stabilisce, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 18, le modalità per la determinazione delle tariffe;

     h) determina, ai sensi dell’articolo 23 bis, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto di cui all'articolo 2 finanziati dalla Regione;

     i) provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, alla ripartizione tra le province e all’assegnazione al Comune di Roma delle risorse finanziarie previste dal fondo regionale dei trasporti di cui all'articolo 30, nonché all’ispezione sull’utilizzo delle risorse finanziarie ripartite ed assegnate;

     l) esercita le funzioni relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 4 ed in particolare:

     1) stipula i contratti di servizio;

     2) stipula e promuove accordi di programma per i servizi per ferrovia con il Ministero competente in materia di trasporto, per la definizione di interventi diretti al risanamento tecnico-economico del materiale rotabile e delle infrastrutture;

     3) eroga le risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio;

     4) assegna i contributi per gli investimenti;

     5) provvede agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

     6) elabora i piani per la mobilità delle persone handicappate previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

     7) rilascia il nullaosta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio;

     8) esprime l'assenso in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda al subentro nell’affidamento del servizio sentite le organizzazioni sindacali del settore;

     9) rilascia le autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

     10) vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo;

     11) vigila sullo stato giuridico, sul trattamento economico, previdenziale e assicurativo e sull’orario di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di linea;

     m) individua i criteri per l'espletamento dei servizi di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 e ne promuove la realizzazione;

     n) esercita le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali, che collegano il territorio della regione con quello di una regione limitrofa promuovendo, ove necessario, l’intesa con la regione limitrofa [18];

     o) individua, ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 285/1992, i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, che sono tenuti ad adottare i piani urbani del traffico.

 

     Art. 7. (Funzioni attribuite alle province). [19]

     1. Sono attribuite alle province, ai sensi del d.lgs. 422/1997, le seguenti funzioni:

     a) l’adozione dei piani di bacino per assicurare la mobilità nell’ambito del territorio provinciale, sulla base della rete dei servizi minimi e degli indirizzi della Regione;

     b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera c), con oneri a carico del proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis;

     c) i servizi di linea provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, ivi comprese le funzioni ed i compiti ad essi connessi;

     d) l’individuazione, ai sensi dell’articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi provinciali sentiti i comuni singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori [20];

     e) l’assegnazione, ad eccezione del Comune di Roma, ai comuni facenti parte dei rispettivi bacini di traffico, sulla base dei criteri previsti all’articolo 17, delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni necessari per assicurare i servizi minimi comunali. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, tali risorse possono essere assegnate esclusivamente per i servizi svolti nei comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti;

     f) le funzioni amministrative relative all'assegnazione dei contributi per gli investimenti;

     g) le funzioni relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del d.p.r. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

     h) l’adozione dei piani per la mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26, comma 3 della l. 104/1992;

     i) le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali regionali e provinciali promuovendo, ove necessario, l’intesa con le altre province, fatte salve le funzioni attribuite a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera a) [21];

     l) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio nonché per la cessione delle aziende private;

     m) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1982;

     n) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

 

     Art. 8. (Funzioni delegate alle province).

     1. [22].

     2. [23].

     3. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già delegate alle province ai sensi dell’articolo 130, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed integrazioni [24].

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti di cui all'articolo 7 ed al presente articolo [25].

 

     Art. 9. (Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite) [26].

     1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 7 ed a quelle delegate ai sensi dell’articolo 8 provvedono all’esercizio dei seguenti compiti [27]:

     a) individuare i comuni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c) [28];

     b) dare indirizzi ai comuni per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

     c) [29];

     d) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi anzidetti e la stipula dei relativi contratti di servizio;

     e) erogare il corrispettivo previsto dai contratti di servizio e porre in essere tutti gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

     e bis) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati all’articolo 30 bis [30];

     f) inviare alla Regione i dati nonché i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali della Regione;

     g) [31];

     g bis) adottare i regolamenti per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare regionale competente [32].

 

     Art. 10. (Funzioni conferite ai comuni). [33]

     1. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all’articolo 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

     a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, ivi compresi i piani per la mobilità delle persone handicappate di cui all'articolo 26, comma 3, della l. 104/1992, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente [34];

     b) individuazione, ai sensi dell’articolo 17, delle unità di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le varie modalità e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi [35];

     c) far fronte agli adempimenti previsti all'articolo 14, comma 5 del d.lgs. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi alla possibilità di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con l'utilizzazione di veicoli fino a nove posti [36];

     d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'articolo 3;

     e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis;

     f) regolamentazione dei servizi svolti in economia, fermo restando l’obbligo di istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta;

     g) affidamento dei servizi di competenza;

     h) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 3, comma 2, sulla base dei principi e dei criteri indicati all’articolo 30 bis;

     i) vigilanza sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo.

     2. Sono altresì attribuiti ai comuni:

     a) le funzioni relative ai servizi di gran turismo e commerciali esercitate nel territorio comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente; per i servizi di gran turismo e commerciale esercitate nel territorio di Roma Capitale e che svolgono il servizio da e per Roma Capitale verso gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e di Ciampino “Giovan Battista Pastine”, le relative funzioni sono attribuite a Roma Capitale che le esercita promuovendo, ove necessario, l’intesa con le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare regionale competente [37];

     b) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private;

     c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1982;

     d) le funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980 come specificate nell’articolo 7, comma 1, lettera g).

     3. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2 i seguenti compiti:

     a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio;

     b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio;

     c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonché dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

     4. Restano ferme le funzioni in materia di trasporti già conferite ai comuni ai sensi della l.r. 14/1999 e successive modifiche.

 

     Art. 10 bis. (Funzioni conferite alle comunità montane). [38]

     1. Le comunità montane che esercitano i servizi di cui all’articolo 3, comma 2, possono istituire altresì servizi aggiuntivi, con oneri a carico dei propri bilanci.

 

CAPO III

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Art. 11. (Piano regionale dei trasporti). [39]

     1. La Regione, in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale, adotta il PRT, inteso a realizzare l’integrazione dei vari modi di trasporto, configurando un sistema coordinato di trasporti funzionale alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della regione.

 

     Art. 12. (Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale). [40]

     1. Per le finalità di cui all’articolo 11 il PRT, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità:

     a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;

     b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il settore;

     c) individua, ai sensi dell’articolo 17, le unità di rete e la rete dei servizi minimi regionali [41];

     d) individua le misure per assicurare l’integrazione tra i vari modi di trasporto, con l’obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l’ambiente.

     2. I piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, marittimo e delle merci costituiscono parte integrante del PRT.

 

     Art. 13. (Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti.). [42]

     1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 27, predispone uno schema di PRT, sentite le province e il Comune di Roma.

     2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, è pubblicato sul B.U.R. e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia.

     3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Regione provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT.

     4. La conferenza di cui al comma 3 può essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonché le associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato.

     5. La Giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, adotta la proposta di PRT e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione.

     6. Il PRT adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

     Art. 14. (Piani urbani del traffico e piani urbani per la mobilità). [43]

     1. I piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del d.lgs. 285/1992, e i piani urbani per la mobilità di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999) sono predisposti in conformità agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale ed agli obiettivi del PRT ove esistenti.

 

     Art. 15. (Piani di bacino per la mobilità nei territori provinciali). [44]

     1. I piani relativi ai bacini di cui all’articolo 5 sono adottati dal Comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del PRT, ove esistenti, ovvero, in assenza del PRT, della rete e delle unità di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilità nell’ambito dei rispettivi territori, favorendo in particolare le modalità di trasporto con minore impatto ambientale.

     2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture, nonché dell'assetto socio-economico e territoriale:

     a) individuano le unità di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali [45];

     b) prevedono misure per favorire l’integrazione tra i diversi modi di trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori;

     c) individuano, per le finalità di cui all’articolo 16, gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

     3. La Provincia di Roma ed il Comune di Roma, previa intesa, predispongono i rispettivi schemi di piano di bacino. In caso di mancata intesa, la Regione provvede a redigere gli schemi ed approvare i relativi piani di bacino.

     4. Ai fini di cui al comma 1 gli schemi di piani di bacino predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle province stesse. Dell’avvenuto deposito è data notizia sul BUR. I comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto deposito, possono inviare alle province proposte di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete.

     5. Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base delle eventuali proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformità.

 

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

     Art. 16. (Investimenti). [46]

     1. La Giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al comma 2.

     2. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la Giunta regionale, previa intesa con le province e il Comune di Roma, approva piani specifici contenenti:

     a) l'individuazione della tipologia dei mezzi ed attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni;

     b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento.

     3. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, il Presidente della Regione convoca un’apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

     4. Per quanto attiene al materiale rotabile ed alle infrastrutture ferroviarie, la Giunta regionale adotta specifici piani d'intervento.

 

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

     Art. 17. (Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonché degli obblighi di servizio pubblico). [47]

     1. La Regione determina, nell’ambito del programma triennale previsto dall’articolo 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini, nonché ripartisce tra le province e assegna al Comune di Roma le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), tenendo conto delle risorse destinate ai servizi regionali, in funzione, in particolare:

     a) della popolazione residente, dell’estensione e delle caratteristiche del territorio;

     b) dell'integrazione fra le reti di trasporto;

     c) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     d) della presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché di rilevanti insediamenti produttivi e di altri poli generatori di mobilità;

     e) delle necessità di trasporto delle persone a mobilità ridotta.

     2. La Regione, le province ed i comuni definiscono le unità di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonché i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del PRT di cui all’articolo 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

     3. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 17 bis. Assegnazione delle risorse. [48]

     1. I comuni, nel cui ambito territoriale il servizio di trasporto pubblico locale è esercitato da aziende speciali o da società costituite con prevalente capitale pubblico o da società private, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, possono chiedere che le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) siano assegnate direttamente alle stesse aziende speciali o società a prevalente capitale pubblico o società private, titolari del servizio di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 18. (Programmi triennali. Finalità e disciplina). [49]

     1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del PRT, sentite le organizzazioni sindacali, nonché le associazioni degli utenti e dei consumatori, adotta il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale contenente:

     a) l'organizzazione dei servizi;

     b) l'integrazione modale e tariffaria;

     c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;

     d) le modalità di determinazione delle tariffe;

     e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

     f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale.

     2. Il programma triennale è pubblicato sul BUR della Regione.

 

     Art. 19. (Procedure per l'affidamento dei servizi).

     1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alla rispettiva competenza conferita ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'affidamento dei servizi a w iene con provvedimento amministrativo tenendo conto che:

     a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;.

     b) l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma l, lettera b) del d.lgs. 158/1995 [50];

     c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale;

     c bis) una o più unità di rete costituiscono, di norma, l’entità minima da porre a gara [51];

     c ter) il bando di gara deve contenere le disposizioni di cui all’articolo 22 ed il capitolato di gara deve indicare il canone di utilizzo, le garanzie e gli standard di manutenzione dei beni in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dello stesso articolo 22 [52].

     2 bis. Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale si svolgono in conformità all’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e agli atti di regolazione adottati dall’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché al disposto di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 [53].

     2 ter. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le Autorità competenti all’affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conformano al dettato di cui all’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007, a decorrere dal 3 dicembre 2019 [54].

     3. [55].

     4. [56].

     5. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1 [57].

 

     Art. 20. (Obblighi dell'affidatario dei servizi).

     1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all'articolo 24.

     2. In particolare l'affidatario è tenuto a:

     a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

     b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;

     c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;

     d) garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all- utenza;

     e) fornire all'ente affidante e alla Regione i dati ritenuti necessari e richiesti dagli enti stessi, utilizzando anche i supporti informatici;

     f) adottare la carta dei servizi per il settore dei trasporti.

     2 bis. Al personale impiegato dalle aziende che costituiscono associazioni temporanee di imprese per lo svolgimento del trasporto pubblico locale, considerato cumulativamente, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nonché della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) [58].

 

     Art. 21. (Sanzioni, revoca e decadenza).

     1. L'ente affidante applica le sanzioni in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio con gli effetti specificati nel contratto stesso.

     2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, o w ero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

     3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio:

     a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;

     b) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

     c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente [59].

 

     Art. 22. (Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni). [60]

     1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all’articolo 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l’impresa che cessa il servizio presenta all’ente affidante l’elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo;

     b) il trasferimento del personale dall’impresa cessante alla nuova impresa è disciplinato dall’ articolo 26, allegato A), del r.d. 148/1931, dall’articolo 2112 del codice civile e dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, ove applicabili;

     c) il personale trasferito conserva l’inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali.

     2. In caso di cessazione dell’esercizio totale o parziale da parte di un’impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l’effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalità:

     a) l’affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all’ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;

     b) l’ente affidante individua i beni essenziali per l’effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contratto di servizio;

     c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprietà, corrisponde all’impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all’impresa cessante il canone per l’utilizzo dei beni medesimi, definito ai sensi del comma 3;

     d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell’ente concedente i contributi stessi;

     e) il valore residuo iscritto in bilancio, relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilità dell’impresa cessante il servizio e che non sono più destinati al trasporto pubblico, è restituito all’ente concedente il contributo;

     f) il contributo ricevuto non è restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:

     1) per il materiale rotabile i termini di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);

     2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quindici anni;

     g) i vincoli di destinazione di cui alla l.r. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f);

     h) all’impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo.

     3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell’Agenzia prevista dall’articolo 27. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

 

     Art. 23. (Sub-affidamento dei servizi di trasporto).

     1. È consentito il sub-affidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, sentite le organizzazioni sindacali, entro il limite massimo del 12 per cento dei servizi eserciti, nel rispetto delle procedure disciplinate dal d.lgs. 158/1995 [61].

     2. Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi, hanno precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

     3. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

     4. L'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti tecnici, morali e professionali per lo svolgimento dei servizi ed e tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio ed ll trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal sub-affidamento [62].

     5. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

 

     Art. 23 bis. (Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale). [63]

     1. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia di cui all’articolo 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall’articolo 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni.

     2. Il costo economicamente sufficiente di produzione è ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione è determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio e può essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di organizzazione è determinato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell’esercizio nonché dalle spese generali.

     3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare:

     a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale;

     b) della variazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti.

     4. Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta il limite per la quantificazione dell’importo a base d’asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi.

 

CAPO VI

CONTRATTI DI SERVIZIO

 

     Art. 24. (Contratti di servizio). [64]

     1. I contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

     2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per l’intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione fino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano la copertura finanziaria per l’intero periodo di validità dei contratti di servizio.

     3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gli importi dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili. Qualora tale corrispondenza non sia assicurata si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997.

 

     Art. 24 bis. (Corrispettivo del contratto di servizio). [65]

     1. L'importo definito a seguito dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di cui all’articolo 19 costituisce il corrispettivo del contratto di servizio.

     2. Le economie derivanti dai ribassi d’asta sono utilizzate dagli enti affidanti per finanziare interventi migliorativi della rete e delle infrastrutture.

 

     Art. 25. (Normativa europea, carta dei servizi e caratteristiche).

     1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/il del Consiglio del 20 giugno 1991, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

     2. Le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

 

     Art. 26. (Contenuto dei contratti di servizio).

     1. I contratti di servizio devono contenere:

     a) il periodo di validità, comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia [66];

     b) l'oggetto del contratto;

     c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio;

     d) i casi in cui può o deve essere variato il programma;

     e) l'obbligo dell'affidatario di utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio:

     f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di comunicazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e di rispetto della carta dei servizi;

     g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza utilizzati;

     h) gli importi dovuti dall’ente affidante all’impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all’articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal regolamento 1893/91/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti [67];

     i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

     j) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera h) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

     k) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili;

     l) le garanzie che devono essere prestate dall’impresa di trasporto affidataria del servizio, nonché, in caso di sub affidamento, dalla sub affidataria in proporzione alla quota sub affidata [68];

     m) gli effetti derivanti dalla revoca o dalla decadenza dall'affidamento del servizio, ivi compresi i casi in cui non spetta alcun indennizzo;

     n) i casi di risoluzione del contratto;

     o) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto alla lettera p);

     p) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     p bis) l’espressa indicazione delle disposizioni di cui all’articolo 22 [69];

     q) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi;

     r) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico;

     s) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

     t) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso;

     u) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     u bis) le norme per il controllo e il monitoraggio della regolarità dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio [70].

 

CAPO VII

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ, AUTORITÀ REGIONALE

PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ED ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE [71]

 

     Art. 27. (Agenzia regionale per la mobilità). [72]

     1. L’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), istituita con la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, costituisce uno strumento per l’attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell’evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell’impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.

 

     Art. 27 bis. (Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale). [73]

     1. La Regione istituisce, con successiva legge regionale, l'Autorità regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di garantire un corretto svolgimento dei servizi stessi, secondo i criteri di economicità ed efficienza.

 

     Art. 28. (Comitato consultivo per la mobilità). [74]

     1. È costituito il comitato consultivo della mobilità composto da:

     a) l'assessore regionale competente in materia di mobilità, o un suo delegato, che lo presiede;

     b) il direttore della direzione regionale competente in materia di trasporti;

     c) i presidenti delle province;

     d) il Sindaco del Comune di Roma;

     e) il presidente dell'ANCI;

     f) il presidente dell'UNCEM;

     g) il presidente dell'URPL;

     h) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;

     i) il direttore regionale della società Trenitalia S.p.A.;

     l) un rappresentante della ASSTRA;

     m) un rappresentante della ANAV;

     n) un rappresentante della Confservizi Lazio;

     o) un rappresentante ciascuno della CNA, della Confartigianato e della Cassartigiani del Lazio;

     p) un rappresentante della ASTRAL S.p.A.;

     q) un rappresentante dell'ANAS;

     r) un rappresentante dell'Assoporti;

     s) un rappresentante della Società Aeroporti di Roma;

     t) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale;

     u) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

     v) un rappresentante della Federtrasporto;

     z) un rappresentante designato dalla maggiore e più rappresentativa cooperativa radiotaxi operante nel territorio regionale;

     aa) un rappresentante dell’Arcea Lazio S.p.A.;

     bb) un rappresentante della Confindustria Lazio;

     cc) un rappresentante della Federlazio.

     2. Il comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporti e mobilità, nonché di fornire proposte o indicazioni per l’attività dell’Agenzia di cui all’articolo 27.

     3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per l'intera legislatura. In caso di trasformazione o successione degli enti o associazioni di cui al comma 1 vengono nominati i nuovi rappresentanti.

 

     Art. 29. (Partecipazione e diritti dei cittadini).

     1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'assessorato regionale competente in materia di trasporti definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio relativamente al diritto alla mobilità, quali l'accesso, la sicurezza, l'informazione, il comfort, la tutela dell'ambiente, il rispetto della salute, la regolarità e l'affidabilità del servizio. Per detta finalità l'Assessorato si avvale dell'Agenzia di cui all'articolo 27 [75].

     2. La Regione utilizza il sistema di indicatori di cui al comma 1 per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti, al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi.

     3. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno una volta l'anno, apposita conferenza quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al comma 1 e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. In tale occasione l'assessorato presenta una relazione sullo stato dei diritti dei cittadini e sulla qualità dei servizi di trasporto pubblico.

     4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell’Agenzia di cui all'articolo 27, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalità-di accesso. La Regione individua inoltre modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le associazioni rappresentative degli utenti e dei cittadini e con le organizzazioni di tutela dei diritti [76].

 

CAPO VIII

FONDO REGIONALE TRASPORTI

 

     Art. 30. (Finalità e risorse).

     1. È costituito il fondo regionale trasporti, il cui ammontare viene determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997.

     2. Il fondo, al netto della quota percentuale di cui al comma 7, è articolato in quattro parti per le seguenti finalità:

     a) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro;

     b) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, non in concessione a FS S.p.A., beni strumentali e relativo materiale rotabile;

     c) per far fronte agli oneri relativi alla effettuazione dei servizi su strada e con metropolitane;

     d) per far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile 9u gomma nonché per la rete metropolitana.

     3. [77].

     4. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e d) è effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell'articolo 16.

     5. L'utilizzazione dei fondi di cui al comma 2, lettera c) è effettuata dagli enti competenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

     6. All'articolazione del fondo nelle quattro parti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale con proprio atto.

     7. Il quattro per mille del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 27. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili per gli esercizi successivi [78].

     8. L'1 per mille della quota di fondo di cui al comma 2, lettera c), limitatamente ai fondi assegnati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), può essere utilizzato annualmente dalle province per far fronte agli oneri per la predisposizione dei rispettivi piani di bacino, nonché per la effettuazione di studi, indagini e ricerche relativi.

     9. Gli stanziamenti in cui si articola il fondo regionale trasporti, che hanno destinazione vincolata, non sono assoggettati a limitazioni di impegno ed in particolare ai limiti posti dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

 

CAPO IX

TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE [79]

 

     Art.30 bis. (Adeguamenti tariffari). [80]

     1. Fermi restando i principi in materia tariffaria definiti dal titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all’articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), l'adeguamento delle tariffe non integrate viene richiesto dalle imprese esercenti agli enti affidanti entro il 30 settembre di ogni anno. L’ente affidante si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, sulla base delle modalità stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g) ed in conformità alle indicazioni di cui al comma 2.

     2. L’ente affidante adegua le tariffe non integrate con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per il periodo di durata dell’affidamento, in analogia a quanto stabilito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

     3. L’adeguamento di cui al comma 2, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:

     a) tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell’ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;

     b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio;

     c) obiettivo di miglioramento degli standard di qualità del servizio erogato alla clientela prefissati per il periodo di validità del contratto di servizio.

     4. La Regione, ai sensi della l.r. 1/1991, stabilisce ogni anno gli adeguamenti delle tariffe integrate in base al criterio di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 31. (Agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico).

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata per i servizi di trasporto pubblico ordinari di competenza regionale, i cittadini residenti nel Lazio, appartenenti alle seguenti categorie:

     a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     b) sordomuti in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

     c) mutilati ed invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     d) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, ovvero soggetti

ultrasessantacinquenni, riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, in base a persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'articolo 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

     e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d);

     f) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e lavoratori in mobilità a condizione`che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d) secondo le disposizioni regionali [81].

     2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50 per cento del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. Ove il viaggio avvenga dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dopo le ore 15.00 la riduzione è determinata nella misura del 70 per cento del prezzo anzidetto.

     3. La riduzione tariffaria può essere concessa limitatamente a una sola relazione di viaggio, con inizio dal territorio del comune di residenza, specificamente indicata nella richiesta da parte dei soggetti aventi titolo.

     3 bis. I cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra residenti nel Lazio hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale effettuate su gomma e su ferrovia di competenza della Regione. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi, e nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio regionale relativo alle agevolazioni tariffarie provvede a disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni [82].

     3 ter. E’ istituita un’agevolazione speciale per i cittadini ultrasettantenni ed i mutilati ed invalidi di guerra rientranti nello scaglione di reddito ISEE fino a 15 mila euro, i quali hanno diritto alla libera circolazione sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane nei comuni di residenza che ne facciano richiesta. La Giunta regionale, previo accordo con i comuni interessati e nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale, provvede a disciplinare le modalità per usufruire dell’agevolazione speciale e la misura del rimborso regionale ai comuni stessi. [83]

     3 ter.1. E’ altresì istituita un’agevolazione speciale per i pensionati ex dipendenti delle aziende del trasporto pubblico della Regione con non meno di quindici anni di anzianità di servizio. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, in caso di trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione speciale ed il corrispondente onere a carico dei soggetti fruitori [84].

     3 quater. I soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e successive modifiche, residenti nel Lazio, hanno diritto alla libera circolazione sulle linee del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferrovia di competenza della Regione nonché sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma e metropolitane. La Giunta regionale, previo accordo con i soggetti gestori dei relativi servizi o, relativamente al trasporto pubblico locale, con i comuni interessati, disciplina le modalità per la fruizione delle suddette agevolazioni, nei limiti delle disponibilità del relativo capitolo del bilancio regionale. [85]

 

     Art. 32. (Tessera di riconoscimento e documentazione

riguardante il possesso dei requisiti).

     1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 31 gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento, a validità triennale, che viene rilasciata a cura dell'impresa affidataria del servizio.

     2. Per le categorie di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f) la tessera ha validità trimestrale.

     3. Il rilascio della tessera di cui al comma 1, conforme alle prescrizioni della Regione, ha luogo dietro presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e costituisce titolo per l'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta.

     4. Ove il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della medesima è estesa a quest'ultimo e la circostanza deve risultare anche dal documento di viaggio.

 

     Art. 33. (Onere a carico della Regione).

     1. A partire dal 1° gennaio 1999 la Regione si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

     2. La misura dell'onere di cui al comma 1 è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso.

     3. Il rimborso del minor introito ai cui al comma 1 è concesso a consuntivo, con la procedura e le modalità stabilite dal presente articolo, e comunque non può essere complessivamente superiore allo stanziamento previsto annualmente nel bilancio regionale di previsione al capitolo 42103 di cui all articolo 35, comma 2.

     4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti le imprese affidatarie del servizio sono tenute a inviare mensilmente alla Regione un resoconto contenente:

     a) il numero dei titoli di viaggio emessi, distinti per tipologia e per relazioni di traffico;

     b) il prezzo a tariffa ordinaria, distinto per tipologia e per relazioni di traffico;

     c) il prezzo a tariffa agevolata.

     5. Le imprese interessate sono tenute a inviare alla Regione relativamente ad ogni trimestre, entro i successivi trenta giorni, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile riepilogativa in ordine ai titoli di viaggio emessi a tariffa agevolata.

     6. L'ammontare del rimborso spettante all'impresa richiedente viene liquidato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

     7. La Giunta regionale può effettuare specifici controlli.

     8. L'inosservanza dei termini e delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese affidatarie comporta la perdita del diritto al rimborso.

 

     Art. 34. (Agevolazioni tariffarie concesse dagli enti locali).

     1. In caso di concessione di agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi pubblici comunali e provinciali, gli enti rispettivamente competenti si attengono, di norma, alle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'onere a carico degli enti suddetti di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata [86].

 

CAPO X

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 35. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si provvede per il 1998 con lo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio per l'esercizio in corso. Viene, inoltre, istituito, per memoria, nel bilancio stesso il capitolo 43118 con la seguente denominazione: "Fondo regionale trasporti", alla cui copertura per il 1999 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 42103 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 che viene così ridenominato: "Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie per l'effettuazione di viaggi sui servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e provinciale". Lo stanziamento del predetto capitolo, già previsto in bilancio nell'importo di L. 1.000.000.000, viene integrato di un ulteriore importo di L. 1.000.000.000 alla cui copertura si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo previsto al capitolo 49001, elenco 4, lettera d), del bilancio di previsione 1998. Con lo stanziamento complessivo, così integrato, si deve anche provvedere alla copertura degli oneri derivanti, fino al corrente anno 1998, dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1989, n. 52, abrogata dall'articolo 42 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 [87].

 

     Art. 36. (Norma transitoria riguardante la rete dei servizi minimi ed il relativo affidamento).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede, d'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 17, alla individuazione della rete e del livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per bacini provinciali.

     2. A tal fine la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede a suddividere l'intera rete regionale dei trasporti su gomma, gerarchizzandola come segue:

     a) linee principali;

     b) linee di adduzione ai nodi di scambio;

     c) linee locali, secondarie ed a servizio di territori a domanda debole.

     3. Con riferimento alle linee di cui al comma 2, lettera c) la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, individua, per i territori a domanda debole, i servizi che possono essere affidati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 ed eroga le risorse finanziarie necessarie.

     4. La Regione provvede altresì ad attribuire ai singoli bacini provinciali la rete così come individuata ai sensi del comma 1, sulla base della rilevanza economica svolta in ciascun bacino, in termini di domanda soddisfatta dalle linee che compongono la rete stessa, attribuendo alle province le relative risorse.

     5. Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1 le province provvedono agli adempimenti previsti dagli articoli 19, 24 e seguenti, riguardanti l'affidamento e la stipula dei contratti di servizio.

     6. Nel caso di trasformazione in società per azioni del CO.TRA.L., attualmente affidatario dei servizi di linea di competenza regionale su gomma e delle ferrovie concesse a soggetti diversi da F.S. S.p.A., la Giunta regionale, previa definizione, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, dell'intera rete regionale dei servizi minimi su gomma e del relativo livello, affida direttamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i servizi stessi e provvede ad autorizzare la stipulazione del relativo contratto di servizio.

     6 bis. Nel caso di trasformazione in società per azioni, da effettuarsi da parte degli enti locali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei servizi di trasporto gestiti direttamente tramite consorzio ovvero azienda speciale, gli enti stessi possono affidare direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, per un periodo non superiore a cinque anni, i servizi minimi come definiti ai sensi dell'articolo 17 [88].

     7. Per quanto attiene i servizi ferroviari attualmente in concessione a CO.TRA.L., la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, che deve esprimere il parere entro quindici giorni, provvede alla definizione del livello dei servizi minimi ed al relativo affidamento dopo l'attuazione dei conferimenti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997.

     8. [89].

 

     Art. 37. (Norma transitoria per il riparto delle risorse finanziarie ai comuni per i servizi urbani ed interurbani).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il triennio 1999/2001 e per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), relativamente all'esercizio delle funzioni conferite ai comuni per l'affidamento dei servizi di trasporto urbani ed interurbani, la Giunta regionale con proprio atto provvede direttamente a ripartire ed erogare, sulla base della spesa storica, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano ed interurbano, nonché quelle per i servizi di cui al comma 4.

     2. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, che hanno attualmente in esercizio servizi di trasporto pubblico urbano, anche al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 24, comma 2, possono consorziarsi tra di loro per l'espletamento dei servizi.

     3. I comuni, in quanto enti affidanti, sono tenuti a stipulare i contratti di servizio ai sensi dell'articolo 24, con decorrenza 1° gennaio 1999.

     4. I comuni inoltre, in quanto enti affidanti dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi ed alla stipula dei relativi contratti.

 

     Art. 38. (Decorrenza della delega in materia di servizi di gran turismo).

     1. La delega alle province ed ai comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 8, comma 2, lettera i) e 10, comma 2, lettera a), viene attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

     2. Al fine di consentire alle province ed ai comuni di definire la rete dei servizi pubblici di gran turismo su gomma, le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 30 giugno 1999.

 

     Art. 39. (Finanziamento delle funzioni conferite). [90]

 

     Art. 40. (Vigilanza, monitoraggio, ispezione e controllo). [91]

     1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l’accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.

     2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull’impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all’accertamento:

     a) dell’efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione nonché del corretto utilizzo delle risorse;

     b) dell’efficacia ed efficienza dell’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonché del corretto utilizzo delle medesime.

     3. La Giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l’esercizio dell’attività ispettiva dell’amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 nonché alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).

     4. I comuni, le comunità montane e le province, nell’ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2.

 

     Art. 41. (Interventi sostitutivi).

     1. In caso di perdurante mancato svolgimento da parte delle province e dei comuni delle funzioni e delle competenze ad essi delegate ai sensi della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone specifici interventi sostitutivi.

 

     Art. 42. (Abrogazione di norme a relativa disciplina transitoria).

     1. Sono abrogate le leggi regionali, nonché le norme e le disposizioni contenute nelle leggi regionali che contrastano con la normativa di cui alla presente legge.

     2. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'erogazione dei contributi per l'esercizio decorre dalla data di applicazione dei contratti di servizio di cui all'articolo 24, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data

     3. L'abrogazione delle norme e disposizioni contenute nelle leggi regionali riguardanti l'individuazione degli interventi e l'erogazione dei contributi per gli investimenti decorre dalla data di approvazione del programma triennale di cui all’articolo 18, ferma restando l'applicazione della disciplina abrogata per la definizione dei rapporti pendenti alla suddetta data [92].

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un testo unico contenente la normativa in materia di trasporto pubblico locale.


[1] Per l'interpretazione autentica della presente legge, vedi l'art. 50 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[5] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[6] Lettera abrogata dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[9] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[10] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16 e modificato dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[11] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[12] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[13] Articolo inserito dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[15] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[16] Articolo sostituito dall’art. 6 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[17] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[18] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[19] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[20] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[21] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[22] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[23] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[24] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[25] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[26] Rubrica così sostituita dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[27] Alinea così sostituito dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[28] Lettera così sostituita dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[29] Lettera abrogata dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[30] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[31] Lettera abrogata dall’art. 9 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e così modificata dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[33] Articolo sostituito dall’art. 10 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[34] Lettera così modificata dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[35] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[36] Lettera così sostituita dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[37] Lettera sostituita dall'art. 21 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e così modificata dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[38] Articolo aggiunto dall’art. 11 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[39] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[40] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[41] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[42] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[43] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[44] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[45] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[46] Articolo così sostituito dall’art. 17 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[47] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[48] Articolo inserito dall’art. 41 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16.

[49] Articolo così sostituito dall’art. 19 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[50] Lettera così modificata dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[51] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[52] Lettera aggiunta dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[53] Comma inserito dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[54] Comma inserito dall'art. 84 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[55] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[56] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[57] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[58] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[59] Comma così sostituito dall’art. 22 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[60] Articolo così sostituito dall’art. 23 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[61] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[62] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[63] Articolo aggiunto dall’art. 25 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[64] Articolo così sostituito dall’art. 26 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[65] Articolo aggiunto dall’art. 27 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[66] Lettera così sostituita dall’art. 28 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[67] Lettera così sostituita dall’art. 28 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[68] Lettera così sostituita dall’art. 28 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[69] Lettera aggiunta dall’art. 28 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[70] Lettera aggiunta dall’art. 28 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[71] Rubrica così sostituita dall’art. 29 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[72] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[73] Articolo aggiunto dall’art. 31 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[74] Articolo così sostituito dall’art. 32 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[75] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[76] Comma così modificato dall’art. 33 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[77] Comma abrogato dall’art. 34 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[78] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 26 marzo 2003, n. 9.

[79] Rubrica così sostituita dall’art. 35 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[80] Articolo aggiunto dall’art. 36 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[81] Comma così modificato dall’art. 37 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[82] Il comma 3 bis era stato in origine aggiunto dall'art. 37 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6. L’art. 44 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8 aveva poi aggiunto un secondo comma 3 bis; infine, l’originario comma 3 bis è stato abrogato dall’art. 37 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16; per tal modo, l’attuale comma 3 bis è quello aggiunto dal citato art. 44 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[83] Comma aggiunto dal’art. 41 della L.R. 15 settembre 2005, n. 16, modificato dall'art. 88 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. 67 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[84] Comma inserito dall'art. 67 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[85] Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[86] Comma così modificato dall’art. 38 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[87] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 57.

[88] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[89] Comma abrogato dall’art. 39 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[90] Articolo abrogato dall'art. 209 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[91] Articolo così sostituito dall’art. 40 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[92] Comma così modificato dall’art. 41 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.