§ 4.5.107 - L.R. 1 agosto 1989, n. 52. - Nuove norme in materia di
agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:01/08/1989
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, hanno diritto al viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, [...]
Art. 2.  (Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi ordinari di concessione regionale). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, possono ottenere il rilascio di biglietti o di abbonamenti, a tariffa ridotta [...]
Art. 3.  (Modalità per il rilascio delle concessioni di viaggio gratuite o a tariffa ridotta). 1. Per ottenere le concessioni di viaggio di cui agli articoli n. 1 e n. 2 della presente legge, gli interessati [...]
Art. 4.  (Procedura per il rimborso degli oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale). 1. In relazione al disposto di cui all'art. 31, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 131, le [...]
Art. 5.  (Norme finanziarie). 1. Per provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, e seguenti, [...]
Art. 6.  (Norme transitorie e finali). 1. Sono abrogate le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 ed all'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44 nonché ogni [...]


§ 4.5.107 - L.R. 1 agosto 1989, n. 52. - Nuove norme in materia di

agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale.

(B.U. 19 agosto 1989, n. 23).

 

Art. 1. (Viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, hanno diritto al viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, nei giorni feriali e festivi e senza limitazioni di orario e di percorso, i cittadini residenti nel Lazio appartenenti alle seguenti categorie:

     a) privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi acquisito anche attraverso correzione di lenti e loro accompagnatori se previsti dalla legge;

     b) mutilati ed invalidi di guerra e mutilati ed invalidi di servizio, dalla prima alla quarta categoria e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     c) inabili, invalidi civili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una capacità di lavoro ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     d) invalidi civili ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa residuale pari o superiore ad un terzo ma affetti da motu e/o neurolesioni comportanti gravi pregiudizi alla deambulazione e loro accompagnatori, se previsti dalla legge;

     e) sordomuti in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

     2. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, hanno, altresì, diritto al viaggio gratuito sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, nei giorni feriali e festivi e senza limitazioni di orario e di percorso, i cittadini residenti nel Lazio titolari di trattamento pensionistico non superiore a quello minimo corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purché privi di altro reddito oltre quello avente titolo dal trattamento pensionistico predetto.

 

     Art. 2. (Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi ordinari di concessione regionale). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, possono ottenere il rilascio di biglietti o di abbonamenti, a tariffa ridotta sugli autoservizi ordinari di concessione regionale, i cittadini residenti nel Lazio appartenenti alle categorie di seguito specificate:

     a) mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi di servizio, assegnati alle categorie oltre la quarta;

     b) invalidi civili ed invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa residuale pari o superiore ad un terzo ma inferiore al cinquanta per cento, a condizione che il loro personale reddito annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'I.R.PE.F. (Imposta sul reddito delle persone fisiche), non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

     c) pensionati con trattamento economico non superiore a quello minimo corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possessori di altri redditi oltre quello avente titolo dal trattamento economico predetto, a condizione che il loro personale reddito annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'I.R.PE.F., non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni;

     2. La riduzione tariffaria è determinata, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del settanta per cento del prezzo stabilito, in via ordinaria, per il rilascio dei titoli di viaggio richiesti.

 

     Art. 3. (Modalità per il rilascio delle concessioni di viaggio gratuite o a tariffa ridotta). 1. Per ottenere le concessioni di viaggio di cui agli articoli n. 1 e n. 2 della presente legge, gli interessati devono munirsi di apposita tessera personale di riconoscimento a validità biennale, che sarà rilasciata dall'azienda o dall'impresa esercente il servizio.

     2. Detta tessera personale di riconoscimento dovrà essere conforme ai modelli che saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale stabilirà, altresì, per ciascun biennio, il prezzo di rilascio della tessera di cui sopra, che gli interessati dovranno corrispondere all'azienda all'impresa esercente il servizio, a titolo di rimborso dei costi per l'istruttoria amministrativa occorrente per il rilascio predetto e per la stampa e l'emissione della tessera medesima.

     3. Il rilascio della tessera avrà luogo dietro presentazione, da parte degli interessati, della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

     4. La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai cittadini individuati nel precedente art. 1, costituisce titolo di viaggio per la libera circolazione sulla rete degli autoservizi ordinari di concessione regionale, gestiti dall'azienda o dall'impresa emittente. Nel caso in cui il titolare della tessera abbia diritto all'accompagnatore, la validità della tessera stessa è estesa a quest'ultimo e la circostanza dovrà essere fatta risultare sul documento di viaggio.

     5. La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai cittadini individuati nell'art. 2 della presente legge, dà titolo all'acquisto dei biglietti e degli abbonamenti a tariffa ridotta, nella misura e con le limitazioni stabilite negli articoli 2 e 7 della presente legge.

 

     Art. 4. (Procedura per il rimborso degli oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale). 1. In relazione al disposto di cui all'art. 31, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 131, le concessioni gratuite di viaggio di cui all'art. 1 della presente legge non comportano alcun onere a carico del bilancio regionale; le concessioni di viaggio a tariffa ridotta, di cui al precedente art. 2, portano, invece per l'amministrazione regionale l'onere di corrispondere all'azienda od all'impresa esercente il servizio il rimborso dei minori o mancati ricavi conseguenti.

     2. La misura dell'onere predetto è determinata, per quanto attiene alle agevolazioni di viaggio di cui al precedente art. 2, nella differenza tra il prezzo intero e quello ridotto per ciascun titolo rilasciato.

     3. Il rimborso è concesso a consuntivo, con la procedura e le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.

     4. Per ottenere il rimborso dei minori introiti conseguenti al rilascio delle agevolazioni di viaggio previste al precedente art. 2, le aziende e le imprese esercenti sono tenute a produrre all'amministrazione regionale, entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno, apposita richiesta con allegata la documentazione contabile in ordine alle suddette agevolazioni e concessioni di viaggio, emesse nel periodo compreso tra il 1° settembre dell'anno precedente a quello della richiesta di rimborso ed il 31 agosto dell'anno in cui la richiesta stessa è avanzata.

     5. L'ammontare dell'onere a consuntivo derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge è definito dalla Giunta regionale mediante apposita deliberazione.

     6. La Giunta regionale può predisporre controlli e sistemi di resocontazione vincolati per le aziende e per le imprese.

     7. La mancata osservanza, da parte delle aziende e delle imprese, dei termini e delle disposizioni di cui ai precedenti quarto e sesto comma del presente articolo comporta la decadenza del rimborso.

     8. In sede di prima applicazione delle disposizione di cui alla presente legge, il periodo da prendere in considerazione ai fini del rimborso e della relativa richiesta decorrerà alla data del 31 agosto 1990.

 

     Art. 5. (Norme finanziarie). 1. Per provvedere agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1989, e seguenti, l'istituzione «Per memoria» dell'apposito capitolo n. 09518 con la denominazione: «Rimborso degli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie e dalle concessioni di viaggio sugli autoservizi ordinari di competenza regionale».

     2. Per gli esercizi successivi a quello di prima attuazione della presente legge, l'entità della previsione di spesa da iscrivere al predetto capitolo n. 09518 deve essere proporzionata a quella risultante dall'ultimo consuntivo approvato dalla Giunta regionale ai sensi del quinto comma del precedente art. 4, con le variazioni in aumento o in diminuzione dipendenti dalle modificazioni tariffarie eventualmente intervenute nel frattempo e dalla diversa misura delle riduzioni tariffarie ai sensi del successivo comma. Alla copertura della spesa si provvederà annualmente con la legge regionale concernente le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione.

     3. Con le leggi regionali recanti disposizioni finanziarie per la redazione di bilanci di previsione per gli esercizi successivi a quello concernente l'anno 1990 può essere determinata, per ciascuno degli anni di riferimento, una diversa misura della riduzione tariffaria accordata ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2.

     4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del successivo art. 6, viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 09519 con la denominazione: «Rimborso all'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) degli oneri conseguenti alle agevolazioni tariffarie derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 dicembre 1982 n. 52» con lo stanziamento per l'anno 1989 di lire 1.000 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dal capitolo n. 29821 relativo al fondo globale predetto predetto [Elenco n. 4, lettera a)].

 

     Art. 6. (Norme transitorie e finali). 1. Sono abrogate le norme di cui all'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 ed all'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44 nonché ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con quelle della presente legge.

     2. Le concessioni gratuite di viaggio rilasciate dall'A.Co.Tra.L. (Azienda consortile trasporti laziali) in esecuzione del richiamato art. 8 della legge regionale 3 dicembre  1982, n. 52 e dell'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44 conservano tuttavia la loro validità fino alla effettiva applicazione della presente legge.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere alla predetta azienda, per gli oneri derivanti all'azienda medesima, per effetto delle concessioni gratuite di viaggio rilasciate in attuazione delle disposizioni richiamate ai precedenti commi del presente articolo, un importo che, previa consultazione con il Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto e l'A.Co.Tra.L. sarà determinato in una proporzione che risulti conclusivamente equivalente a quella riconosciuta, per gli anni futuri, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

     4. L'importo riconosciuto a favore dell'A.Co.Tra.L., ai sensi del precedente comma, sarà corrisposto in quindici annualità comprensive degli interessi legali secondo un piano di ammortamento che preveda la corresponsione di rate costanti.