§ 4.5.53 - L.R. 3 dicembre 1982, n. 52.
Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:03/12/1982
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 4.5.53 - L.R. 3 dicembre 1982, n. 52.

Disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(B.U. 14 dicembre 1982, n. 34, S.O. n. 2).

 

Titolo I

GENERALITA'

 

Art. 1. [1]

     La presente legge disciplina le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale contemplati dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, di competenza della Regione Lazio, esclusi gli autoservizi di gran turismo.

     Le tariffe minime sono determinate tenuto conto delle misure di copertura del costo effettivo del servizio stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ed in funzione delle risorse attribuite alla Regione Lazio in sede di ripartizione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui al titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi stessi in aderenza a quanto stabilito nell'articolo 6 della citata legge.

 

     Art. 2. [2]

     Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale vengono fissate almeno annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, tenuto conto delle variazioni dei costo di produzione del servizio della percentuale minima del costo da ricoprire con i ricavi del traffico, nonché della misura dei contributi di esercizio consentita dalle assegnazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

     Per l'anno in corso, per il periodo a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, le tariffe anzidette sono fissate in L. 300 e gli abbonamenti regolati secondo i criteri di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 153.

     La tariffa per il collegamento diretto Roma/air terminal - aeroporto Fiumicino è fissata in L. 3.500.

 

Titolo II

SERVIZI EXTRAURBANI

 

     Art. 3. [3]

     Il sistema tariffario da applicare sui pubblici servizi automobilistici extraurbani di competenza regionale, esclusi quelli di gran turismo, è articolato sui seguenti titoli di viaggio:

     biglietto di corsa semplice, valido per l'effettuazione di un solo viaggio senza fermate intermedie;

     biglietto di abbonamento settimanale, con validità dal lunedì al sabato della settimana per la quale viene rilasciato, senza limitazioni nel numero dei viaggi;

     biglietto di abbonamento mensile, valido per tutti i giorni del mese solare per il quale viene rilasciato, senza limitazione del numero dei viaggi.

     I predetti abbonamenti danno titolo ad utilizzare in maniera indifferenziata gli autobus delle linee ordinarie transitanti sulla relazione di validità dell'abbonamento e consentono fermate intermedie nell'ambito della relativa tratta di validità.

     Gli abbonamenti sono individuali e nominativi; per il loro acquisto gli utenti debbono munirsi di apposita tessera di riconoscimento di durata quinquennale rilasciata dall'azienda esercente.

     I prezzi dei biglietti di corsa semplice sono determinati per classi di percorrenza di dieci in dieci chilometri per le percorrenze fino a cento chilometri e di venti in venti chilometri per le percorrenze di maggiore lunghezza; le frazioni di chilometro si intendono arrotondate all'unità superiore. La distanza tassabile è pari alla media degli estremi di ogni classe di percorrenza con arrotondamento al chilometro superiore.

     Il prezzo del biglietto di corsa semplice per le varie relazioni è pari al prodotto tra la base tariffaria chilometrica determinata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 2 della presente legge e la distanza tassabile, con arrotondamento alle lire cento superiori.

     Per ogni relazione, il prezzo e calcolato in base alla distanza del percorso diretto, con esclusione di eventuali deviazioni.

     Il prezzo minimo è fissato per le percorrenze di lunghezza fino a dieci chilometri.

     I biglietti vengono rilasciati solo per le relazioni tra fermate per le quali è previsto il frazionamento di tariffa; qualora in un centro urbano esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il relativo prezzo si applica a tutte quelle comprese nello stesso centro.

     Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della presente legge vengono stabiliti:

     a) le basi tariffarie chilometriche applicabili per il calcolo della tariffa, assumendo a parametro massimo di riferimento quelle in vigore per il trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato (tariffa ordinaria - prima classe - adulti) in percentuale decrescente all'incremento della distanza tassabile;

     b) il costo della tessera di riconoscimento occorrente per l'acquisto degli abbonamenti;

     c) i coefficienti, in ragione di biglietti di corsa semplice, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti settimanali e mensili, i quali non possono essere inferiori a 5 e 18, rispettivamente per gli abbonamenti settimanali e per quelli mensili.

     I bambini di altezza non superiore al metro, se accompagnati da persona munita di titolo di viaggio, vengono trasportati gratuitamente, purché non occupino posti a sedere.

 

     Art. 4.

     Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un solo bagaglio, purché di dimensioni non superiori a centimetri 50 x 30 x 25.

     E' consentito il trasporto di bagaglio di dimensioni superiori nonché di ulteriori colli, nei limiti della disponibilità di spazio sugli autobus; per ciascuno di essi il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto di prezzo corrispondente a quello relativo al percorso minimo tassabile in atto sul servizio.

     Il trasporto di bagagli, pacchi e colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio, previa apposita autorizzazione rilasciata alle aziende da parte dell'Assessorato regionale ai trasporti.

 

     Art. 5.

     Su richiesta dell'esercente, può essere autorizzato dall'Assessorato regionale ai trasporti l'espletamento del servizio con l'impiego del solo conducente, mediante la installazione sugli autobus di macchine obliteratrici od emettitrici di biglietti.

 

     Art. 6.

     Alle aziende che gestiscono autolinee di concessione regionale è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione e biglietti gratuiti o semi-gratuiti validi sulle linee da esse gestite, all'infuori di quelle previste dal successivo articolo 8 e dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per determinati servizi extraurbani (e per quelli sostitutivi) di competenza regionale, può stabilire prezzi di biglietti di corsa semplice e di abbonamenti diversi da quanto previsto negli articoli precedenti, nei casi per i quali si ravvisi l'esigenza di particolari condizioni di trasporto, ovvero di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici, anche per favorire l'interscambio tra servizi automobilistici o tra automobilistici, ferroviari e metropolitani.

 

          Art. 8.

     (Omissis) [4]

 

Titolo III

SERVIZI URBANI

 

     Art. 9.

     Per i servizi urbani il sistema tariffario è deliberato dai singoli comuni per i servizi di rispettiva competenza, tenendo conto delle tariffe minime fissate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della presente legge, entro trenta giorni dalla data di adozione di tale atto amministrativo.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

          Art. 10. [5]

     1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo titolo di viaggio e a conservarlo per la durata del percorso sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

     2. Chiunque contravvenga all’obbligo di cui al comma 1 è soggetto, oltre al pagamento del titolo di viaggio per il percorso effettuato e da effettuare, anche ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

     3. Si applica la sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda la somma dovuta entro il termine di giorni cinque dalla contestazione a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento nonché le relative disposizioni vigenti in materia sono indicate nel verbale di accertamento. E’ escluso il pagamento contestuale alla contestazione [6].

     4. I proventi delle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo sono introitati dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico [7].

     5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti gestori del servizio.

     6. Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione, su richiesta dei soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena a richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

     c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza.

     7. L’ordinanza di ingiunzione di cui all’articolo 18 della l. 689/81 è emessa dal direttore o dal responsabile dell’esercizio, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa esercente, qualora in possesso dell’abilitazione professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali)”.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di trasporto pubblico locale per ferrovia e di metropolitana.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11.

     Sono abrogate le leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36, 21 dicembre 1978, n. 77, 28 febbraio 1980, il. 16, 20 giugno 1980, n. 73, 21 dicembre 1981, n. 36 ed ogni altra disposizione di legge regionale in contrasto con le norme di cui alla presente legge.

     Le leggi sopracitate mantengono, tuttavia, la loro validità fino all'effettiva applicazione della disciplina stabilita dalla presente legge.


[1] Vedi art. 11, comma 3, L.R. 12 gennaio 1991, n. 1.

[2] Vedi art. 11, comma 3, L.R. 12 gennaio 1991, n. 1.

[3] Vedi art. 11, comma 3, L.R. 12 gennaio 1991, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 52/1989.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 42 della L.R. 16 giugno 2003, n. 16.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 gennaio 2005, n. 3.