§ 4.5.129 - L.R. 26 marzo 2003, n. 9.
Istituzione dell’agenzia regionale per la mobilità (Aremol).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:26/03/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Attività).
Art. 3.  (Organi).
Art. 4.  (Il presidente e il consiglio di amministrazione).
Art. 5.  (Il collegio dei revisori).
Art. 6.  (Incompatibilità).
Art. 7.  (Durata delle cariche. Indennità).
Art. 8.  (Il direttore).
Art. 9.  (Statuto e regolamenti).
Art. 10.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 11.  (Programmi di attività).
Art. 12.  (Patrimonio).
Art. 13.  (Personale).
Art. 14.  (Risorse finanziarie).
Art. 15.  (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).
Art. 16.  (Disposizioni transitorie).
Art. 17.  (Modifica alla l.r. 30/1998).


§ 4.5.129 - L.R. 26 marzo 2003, n. 9. [1]

Istituzione dell’agenzia regionale per la mobilità (Aremol).

(B.U. 10 aprile 2003, n. 10).

 

     Art. 1. (Istituzione).

     1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è istituita l’agenzia regionale per la mobilità, di seguito denominata AREMOL, al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo supporto tecnico operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell’evoluzione della mobilità regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualità, del livello e dell’efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell’impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.

     2. L'AREMOL è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta regionale e nel rispetto delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti.

 

          Art. 2. (Attività).

     1. L'AREMOL, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio regionale, delle direttive della Giunta regionale e delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti, svolge, in particolare, le seguenti attività:

     a) elabora, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 30/1998 e successive modifiche, lo schema del piano regionale dei trasporti, secondo parametri di compatibilità ambientale;

     b) predispone il programma triennale di cui all’articolo 18 della l.r. 30/1998 e successive modifiche, definendo, in particolare, i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento ambientale;

     c) elabora il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto;

     d) elabora il rapporto annuale sullo stato della mobilità nella Regione ed il conto regionale dei trasporti con l’analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti differenziati per tipologia, modalità e categorie di operatori, l’analisi del settore infrastrutture, dei mezzi e del traffico con riferimento ai vari modi di trasporto;

     e) rileva ed analizza la domanda di mobilità dei cittadini sul territorio regionale, anche individuando modelli per la simulazione dello stato della mobilità;

     f) elabora proposte relative ai sistemi tariffari, all'integrazione modale e tariffaria fra i vari modi di trasporto;

     g) elabora studi e proposte relativi alla rete di servizi minimi di trasporto, tenendo conto delle tecnologie di minor impatto ambientale e maggiormente ecocompatibili;

     h) effettua l'analisi dei costi di produzione e organizzazione dei servizi di trasporto;

     i) cura le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, la predisposizione degli schemi di bando, capitolati e contratti tipo;

     l) gestisce i contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione, verificando il rispetto della parità e dell’uguaglianza di trattamento degli utenti;

     m) elabora le proposte per il riparto dei finanziamenti regionali al trasporto pubblico locale;

     n) propone piani di investimento da inserire negli accordi di programma di competenza della Regione in materia di trasporto pubblico;

     o) fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza ai medesimi nelle materie del trasporto pubblico locale;

     p) esprime pareri sulle questioni inerenti alla materia del trasporto pubblico locale sottoposte dagli organi regionali e dagli enti locali;

     q) effettua studi e ricerche, predispone programmi, progetti, proposte di atti relativi agli obblighi della Regione in attuazione della normativa comunitaria nel settore dei trasporti, avendo in particolare come obiettivi:

     1) l'ottimizzazione dell'impiego dei finanziamenti stanziati;

     2) l'armonizzazione del traffico privato rispetto al trasporto pubblico;

     3) l'integrazione tra i vari modi di trasporto;

     4) il miglioramento del trasporto pubblico sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità offerta e percepita;

     5) l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico;

     r) elabora, sulla base di specifiche rilevazioni ed analisi dell’inquinamento dell’aria prodotto dal sistema dei trasporti, effettuate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, studi e proposte per il contenimento dell’inquinamento stesso;

     s) organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale;

     t) organizza seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale;

     u) fornisce, a titolo oneroso, consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni;

     u bis) programma e coordina la realizzazione degli interventi regionali a sostegno di iniziative di car sharing per la mobilità sostenibile [2].

 

          Art. 3. (Organi).

     1. Sono organi istituzionali dell'AREMOL:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

 

          Art. 4. (Il presidente e il consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dal regolamento consiliare ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Il presidente indirizza e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e svolge, inoltre, le funzioni di presidente dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica dal consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

     3. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’attività complessiva dell’agenzia, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

     4. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione :

     a) adotta lo statuto che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento degli organi dell’AREMOL;

     b) adotta il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della dotazione organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti, nonché il regolamento di amministrazione e contabilità;

     c) adotta la dotazione organica del personale;

     d) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;

     e) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;

     f) adotta la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;

     g) nomina il direttore;

     h) assegna al direttore gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell’attività del direttore stesso.

 

          Art. 5. (Il collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

     2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori.

     3. Il collegio dei revisori esercita le funzioni ed i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia [3].

     4. Il collegio dei revisori riferisce, ogni semestre, sui risultati dell’attività di controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente al presidente dell'AREMOL ed alla Giunta regionale [4].

     5. La prima seduta del collegio dei revisori è convocata dal presidente dell'AREMOL.

 

          Art. 6. (Incompatibilità).

     1. Agli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori:

     a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;

     b) i direttori generali delle aziende e società che operano nel campo del trasporto pubblico locale, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;

     c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi all'AREMOL;

     d) i dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza sull'AREMOL;

     e) i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali dei trasporti pubblici.

 

          Art. 7. (Durata delle cariche. Indennità).

     1. Gli organi istituzionali dell'AREMOL durano in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che li ha costituiti e non possono essere rinominati per più di una volta.

     2. Gli organi istituzionali dell'AREMOL proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio.).

     3. L’indennità di carica spettante al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.

 

          Art. 8. (Il direttore).

     1. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione dell'AREMOL ed è scelto mediante selezione tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore del trasporto pubblico.

     2. L’incarico di direttore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il direttore, dalla cessazione dell’incarico fino al suo eventuale rinnovo o alla nomina del nuovo direttore, esercita le attività di ordinaria amministrazione e può assumere eventuali atti urgenti non rinviabili di cui dà immediata informazione al consiglio di amministrazione. L’incarico di direttore è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico equiparato a quello di direttore di dipartimento regionale.

     3. Il direttore è responsabile dell’attività amministrativo-gestionale dell'AREMOL e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

     a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;

     b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all’elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del medesimo consiglio di amministrazione;

     c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e provvede all’organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), nonché al conferimento degli incarichi di direzione ai dirigenti, in conformità ai criteri fissati dallo stesso regolamento, ed alla specificazione delle relative competenze;

     d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere.

 

          Art. 9. (Statuto e regolamenti).

     1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto, in armonia con i principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

     2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b).

     3. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

     4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera c).

 

          Art. 10. (Bilancio di previsione e rendiconto generale).

     1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

     2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

     3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

 

          Art. 11. (Programmi di attività).

     1. L’attività dell'AREMOL è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta i programmi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

     3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività dell'AREMOL.

     4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell’anno di riferimento, indicando i progetti d’intervento su specifici aspetti, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, gli obiettivi, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.

     5. I programmi pluriennale ed annuali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.

 

          Art. 12. (Patrimonio).

     1. L'AREMOL ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

     2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite all'AREMOL dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

     3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica, la Regione provvede a trasferire all'AREMOL i beni mobili ed immobili necessari.

     4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.

 

          Art. 13. (Personale).

     1. L'AREMOL si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale.

     2. Il trattamento economico e giuridico del personale dell'AREMOL è correlato alle funzioni affidate risultanti dai contratti individuali. Al personale dell'AREMOL si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa.

     3. L'AREMOL può, inoltre, avvalersi di esperti, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto della vigente normativa.

 

          Art. 14. (Risorse finanziarie).

     1. L'AREMOL dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento dell'AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

     b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l’espletamento delle attività dell'AREMOL nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

     c) finanziamento annuo concesso dalla Regione per il pagamento degli emolumenti spettanti al personale dell’AREMOL;

     d) proventi derivanti dalle attività dell'AREMOL;

     e) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

     f) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.

 

          Art. 15. (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull'AREMOL.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, in particolare:

     a) emana direttive per l’attività dell'AREMOL al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

     b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'AREMOL, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     d) esercita il controllo sugli organi:

     1) disponendo la decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell'AREMOL e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;

     2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;

     e) esercita il controllo di legittimità sui regolamenti.

     3. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all'AREMOL indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di trasporti e di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

 

          Art. 16. (Disposizioni transitorie).

     1. In fase di prima applicazione, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), l'AREMOL si avvale di personale in servizio presso la direzione regionale dei trasporti, distaccato con provvedimento del direttore della struttura medesima. L'affidamento al personale suddetto dei compiti e delle funzioni da svolgere avviene nel rispetto delle declaratorie delle qualifiche rivestite.

     2. in sede di prima attuazione della presente legge e sino all’insediamento del consiglio di amministrazione le funzioni di cui all’articolo 4 sono svolte dall’assessore regionale competente in materia di trasporti.

 

          Art. 17. (Modifica alla l.r. 30/1998).

     1. Il comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

     “7. Il quattro per mille del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per far fronte agli oneri per il funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 27. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili per gli esercizi successivi.”.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2019, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 4 della L.R. 8 novembre 2004, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.