§ 4.5.4 - L.R. 2 aprile 1973, n. 12. - Legge generale sui trasporti
pubblici in concessione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:02/04/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.  La Giunta regionale, con il concorso degli Enti locali e delle Organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del [...]
Art. 2.  L'esercizio di pubblici esercizi automobilistici per viaggiatori, trasferiti alla competenza della Regione per effetto del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5, può essere assunto nelle forme di legge [...]
Art. 3.  I provvedimenti di assunzione diretta dell'esercizio dei servizi da parte della Regione sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 4.  Successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed in relazione al piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale può procedere al riordino della rete delle autolinee anche mediante [...]
Art. 5.  Nei casi di risoluzione delle concessioni a norma del precedente art. 4, o di negata proroga, viene stabilito a favore del concessionario che cessa dal servizio un indennizzo a carico del [...]
Art. 6.  Il personale appartenente alle imprese di trasporto che cessino le loro attività ai sensi della presente legge, passa alle dipendenze del concessionario che assume la gestione dei servizi, fatte [...]
Art. 7.  Salvo quanto previsto dall'art. 4 i rapporti concessionali sono soggetti a risoluzione:
Art. 8.  Fatte salve le funzioni di interesse esclusivamente locale, in atto esercitate dai Comuni, spetta all'Amministrazione regionale, oltre al potere di iniziative di cui ai precedenti articoli, [...]
Art. 9.  Al fine di assicurare la prosecuzione dei pubblici servizi gestiti dalle imprese private e di garantire l'efficienza del necessario materiale rotabile, ai concessionari di autoservizi ordinari di [...]
Art. 10.  Restano esclusi dai contributi i concessionari che all'atto della liquidazione del contributo non siano legittimamente esercenti o abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il [...]
Art. 11.  I fondi stanziati nel bilancio della Regione per i contributi di cui all'art. 9 saranno erogati in base alle percorrenza effettuate ed all'efficienza del servizio.
Art. 12.  All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 65/01 del bilancio 1972 per L. 200.000.000 e dal corrispondente capitolo del bilancio [...]
Art. 13.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 4.5.4 - L.R. 2 aprile 1973, n. 12. - Legge generale sui trasporti

pubblici in concessione.

(B.U. del 2 aprile 1973, n. 9).

 

Art. 1. La Giunta regionale, con il concorso degli Enti locali e delle Organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del Consiglio regionale un piano generale dei trasporti che prevede lo sviluppo equilibrato dei pubblici trasporti regionali in diretta connessione con le linee di sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione.

     Il piano generale dei trasporti regionali può articolarsi per bacini di traffico e può essere pluriennale.

 

     Art. 2. L'esercizio di pubblici esercizi automobilistici per viaggiatori, trasferiti alla competenza della Regione per effetto del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 5, può essere assunto nelle forme di legge direttamente dalla Regione, ovvero può essere dato in concessione a richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

     Per la concessione di autolinee, escluse quelle in esercizio stagionale, hanno titolo di preferenza:

     1) i richiedenti che, in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria, possono assicurare il programma più organico e funzionale dei servizi per attuare il piano dei trasporti di cui al precedente art. 1;

     2) i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o altri impianti fissi di trasporto quando si tratti di autolinee concorrenti o costituiscano una importante e diretta integrazione di detti servizi;

     3) i concessionari di autoservizi finitimi.

 

     Art. 3. I provvedimenti di assunzione diretta dell'esercizio dei servizi da parte della Regione sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     I provvedimenti di concessione e di risoluzione delle concessioni sono adottati con deliberazione della Giunta regionale e disposti con decreto del Presidente della Giunta.

     Quando il percorso di una linea di interesse regionale interferisca con servizi pubblici di trasporto ed impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato deve essere richiesto il preventivo parere consultivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     Ai concessionari esercenti autolinee di interesse regionale può essere imposto l'obbligo di assicurare le comunicazioni necessarie per soddisfare le pubbliche necessità di trasporto, stabilendo la misura del corrispettivo da far carico agli Enti interessati

 

     Art. 4. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed in relazione al piano regionale dei trasporti, la Giunta regionale può procedere al riordino della rete delle autolinee anche mediante successivi provvedimenti che abbiano per oggetto singoli comprensori o bacini di traffico.

     Il potere di riordinamento comporta la facoltà di imporre ai concessionari la istituzione di nuove autolinee, la variazione delle condizioni di esercizio in atto, il raggruppamento organico di determinati servizi oppure la risoluzione totale o parziale della concessione di autolinee in atto.

 

     Art. 5. Nei casi di risoluzione delle concessioni a norma del precedente art. 4, o di negata proroga, viene stabilito a favore del concessionario che cessa dal servizio un indennizzo a carico del concessionario che assume la gestione del servizio medesimo.

     L'indennizzo sarà concordato tra il concessionario che cessa dal servizio ed il concessionario subentrante prendendo a base, come valore prevalente, quello degli impianti fissi e del materiale rotabile rilevato.

     Per l'espletamento delle descritte trattative il Presidente della Giunta regionale con suo decreto - fisserà un termine massimo di trenta giorni.

     Trascorso tale termine, qualora l'accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni il concessionario che cessa dal servizio potrà egualmente cedere in proprietà gli impianti fissi ed il materiale rotabile al concessionario subentrante. In tal caso le parti potranno stabilire, nel rispetto delle norme in argomento di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 [1] e successive modifiche, di rimettersi per la determinazione di quanto dovuto ad collegio di arbitratori, che potranno esplicare il loro mandato secondo equità, nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo. Detto collegio sarà costituito da tre membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto: due di essi saranno designati ciascuno da una delle due parti interessate ed il terzo - con funzioni di Presidente - dalle due parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sino a quando non entrerà in funzione detto Tribunale, la designazione di cui sopra sarà effettuata dal Presidente della Corte di Appello [2].

     Qualora il concessionario che cessa il servizio non dovesse provvedere all'effettiva consegna per il trasferimento di proprietà degli impianti fissi e del materiale rotabile al concessionario subentrante entro il termine di cui sopra, salvo quanto decideranno le parti, non avrà applicazione il quarto comma del presente articolo [3].

 

     Art. 6. Il personale appartenente alle imprese di trasporto che cessino le loro attività ai sensi della presente legge, passa alle dipendenze del concessionario che assume la gestione dei servizi, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, purché risultino in servizio da oltre un anno.

     Restano comunque impregiudicati per il personale dipendente i diritti maturati nel rispetto della legge e sono fatti salvi altresì a favore del concessionario che assume la gestione ed a carico di quello che cessa l'attività, i crediti comunque maturati dal personale, in dipendenza del precorso rapporto di lavoro.

     I crediti di cui sopra sono opponibili in compensazione, in quanto prevista dalle norme di legge in vigore, su indennizzo previsto dall'articolo 5 [4].

 

     Art. 7. Salvo quanto previsto dall'art. 4 i rapporti concessionali sono soggetti a risoluzione:

     a) quando il concessionario venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria;

     b) quando, a giudizio discrezionale della Regione, vengano meno le esigenze o le possibilità del traffico che determinano la concessione ovvero quando l'interesse pubblico imponga una diversa sistemazione dei servizi;

     c) quando il concessionario non dia inizio al servizio nel termine stabilito o lo abbandoni, ovvero lo interrompa o lo effettui con gravi irregolarità a lui imputabili o non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale, o comunque, si renda ripetutamente inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norma di legge o di regolamento.

     Nei casi di risoluzione per i motivi indicati al punto b) spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'art. 5 da porre a carico del concessionario che subentra nella gestione del servizio. L'indennizzo non è dovuto se il servizio venga soppresso e, conseguentemente, nessuna impresa subentri nella relativa gestione.

 

     Art. 8. Fatte salve le funzioni di interesse esclusivamente locale, in atto esercitate dai Comuni, spetta all'Amministrazione regionale, oltre al potere di iniziative di cui ai precedenti articoli, l'esercizio delle funzioni di coordinamento sui servizi di trasporto di competenza regionale, degli Enti locali e dei loro Consorzi, che svolgono nella Regione, anche in riferimento al piano regionale di trasporto di cui all'art. 1.

     La Regione provvede altresì al tempestivo adeguamento alle pubbliche esigenze di trasporto dei relativi percorsi, dei programmi, delle tariffe e di ogni altra condizione di esercizio stabilita nel disciplinare di concessione.

     Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie, comminate dal Presidente della Regione o Assessore da lui delegato in ogni caso di infrazione dei suoi obblighi.

     La misura delle sanzioni previste, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal Presidente della Giunta o dall'Assessore da lui delegato tenuto conto della gravità della inadempienza.

     L'accertamento delle infrazioni viene effettuato dai funzionari in servizio presso l'Ufficio della Regione, al quale è attribuita la vigilanza sulla regolarità ed efficienza dei servizi [5].

     I funzionari regionali hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità e i documenti dell'esercente relativi alla gestione del servizio, alla attuazione degli investimenti realizzati con il concorso finanziario della Regione ed ai rapporti di lavoro del personale dipendente ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse, nelle officine, e negli uffici, previa esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall'assessore ai trasporti [6].

     L'esercente ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'amministrazione regionale e di fornire all'autorità ispettiva e di vigilanza tutti i documenti e gli elementi concernenti il servizio e di fare quanto altro occorra per agevolare ai funzionari predetti l'espletamento del loro compito [6].

 

     Art. 9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei pubblici servizi gestiti dalle imprese private e di garantire l'efficienza del necessario materiale rotabile, ai concessionari di autoservizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionali, possono essere accordati dalla Regione contributi annui nella misura che verrà determinata da apposito regolamento da approvare entro il 31 dicembre 1973 in relazione alle spese di esercizio ritenute ammissibili.

 

     Art. 10. Restano esclusi dai contributi i concessionari che all'atto della liquidazione del contributo non siano legittimamente esercenti o abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo è stato richiesto.

     Sono altresì escluse dal contributo previa contestazione le imprese che non rispettano il contratto di lavoro o le leggi sociali od abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni al disciplinare di concessione.

 

     Art. 11. I fondi stanziati nel bilancio della Regione per i contributi di cui all'art. 9 saranno erogati in base alle percorrenza effettuate ed all'efficienza del servizio.

 

     Art. 12. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 65/01 del bilancio 1972 per L. 200.000.000 e dal corrispondente capitolo del bilancio 1973 per L. 1.000.000.000. Le somme suddette saranno iscritte in appositi capitoli da istituirsi nei rispettivi bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 18/12/1939, n. 292, concerne la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione all'industria privata».

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13/1973.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13/1973.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13/1973.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13/1973.

[6] Commi così sostituiti dall'art. 4, comma 4, della L.R. n. 37/1990.

[6] Commi così sostituiti dall'art. 4, comma 4, della L.R. n. 37/1990.