§ 6.3.50 - L.R. 18 luglio 2012, n. 11.
Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:18/07/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Approvazione dell’assestamento del bilancio regionale)
Art. 2.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
Art. 3.  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
Art. 4.  (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)
Art. 5.  (Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di patto di stabilità)
Art. 7.  (Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti [...]
Art. 8.  (Disposizioni varie)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.50 - L.R. 18 luglio 2012, n. 11.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio

(B.U. 24 luglio 2012, n. 31 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Approvazione dell’assestamento del bilancio regionale)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012.

2. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:

a) l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011;

b) il disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2011;

c) l’ammontare della giacenza di cassa riferito all’inizio dell’esercizio 2012;

d) l’ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio.

 

     Art. 2. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata.

 

     Art. 3. (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa.

 

     Art. 4. (Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione)

1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

 

     Art. 5. (Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui)

1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2011 pari ad euro 5.988.520.893,79 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 900 milioni mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.088.520.893,79.

2. Il livello massimo per la contrazione di mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 872.289.030,44 in aumento per un importo di euro 235.013.905,19 rispetto a quanto approvato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012).

3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, è pari ad euro 5.960.809.924,23 in aumento per un importo di euro 1.182.205.389,18 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012).

4. E’ autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento del disavanzo relativo all’esercizio 2011 per un importo pari ad euro 100 milioni. Oltre a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 20/2011 e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 8 della l.r. 20/2011, il totale complessivo autorizzato per la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari riferita all’esercizio finanziario 2012 è pari ad euro 300 milioni.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di patto di stabilità)

1. La Regione promuove la partecipazione dei comuni al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui all’articolo 4ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Per i comuni che provvedono alla cessione dei propri spazi finanziari, in applicazione dell’articolo 4ter, comma 1, del d.l. 16/2012, è fatta salva la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012).

3. Per i comuni che partecipano al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui al comma 1, la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato è consentita, in via prioritaria, ai comuni che utilizzano il contributo statale di cui all’articolo 4ter, comma 3, del d.l. 16/2012, esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della l.r. 20/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato « Legge di stabilità 2012»).

 

     Art. 7. (Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell’ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l’esercizio 2012»)

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell’adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs. 118/2011, le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118).

2. Al fine di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi finanziari successivi a quello in corso, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

3. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l’utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con provvedimento del Segretario generale su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio [1].

4. Al fine di garantire l’accertamento per l’intero importo del credito anche nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il “Fondo svalutazione crediti”.

5. Alla determinazione dell’ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalità di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell’allegato 2 al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, fermo restando che sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

6. Per gli enti strumentali individuati con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2012, n. 8, nel corso della sperimentazione si applicano le norme regionali finalizzate all’adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai residui passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalità di cui all’articolo 22 della l.r. 25/2001 e riallocate sui capitoli di provenienza ovvero sui capitoli derivanti dall’adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all’articolo 8 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.

 

     Art. 8. (Disposizioni varie)

1. In materia di perenzione amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 della presente legge, è disposta la radiazione delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa.

2. Per le somme altresì impegnate nei termini previsti al comma 1, qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo esercizio successivo all’impegno, è disposta la radiazione e l’annullamento degli impegni precedentemente assunti.

3. Con decreto annuale del Presidente della Regione, da adottarsi contestualmente al decreto di ricognizione dei residui passivi perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Qualora sia necessario assumere l’impegno ovvero provvedere alla liquidazione in deroga ai termini previsti, le somme radiate sono reimputabili negli stanziamenti dei capitoli di provenienza originariamente preposti a copertura dell’intervento ovvero sui capitoli derivanti dall’adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all’articolo 8 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 della presente legge.

5. In sede di prima applicazione dei commi da 1 a 4 sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data del 31 maggio 2012 ed il decreto del Presidente di cui al comma 3 è da adottarsi entro la data del 30 settembre 2012.

6. Al fine di provvedere ad una riorganizzazione nella gestione contabile delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi regionali e nelle more della definizione di una nuova disciplina in materia, entro il 31 dicembre 2012 sono chiuse le aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all’articolo 43 della l.r. 25/2001. Entro la medesima data, i funzionari delegati provvedono a riversare le somme non ancora utilizzate.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto di quanto previsto al comma 8, i direttori di dipartimento, su proposta dei direttori regionali interessati, provvedono alla nomina di un funzionario delegato per direzione e, ove necessario, per area decentrata.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire l’adeguato coordinamento nella predisposizione del bilancio di previsione 2013, la competente struttura regionale fornisce le necessarie indicazioni per l’attuazione di quanto previsto dai commi 6 e 7.

9. Nell’ambito delle politiche di riduzione del debito regionale, al fine di garantire interventi in materia di edilizia sovvenzionata nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la Regione provvede al recupero delle risorse afferenti all’edilizia sovvenzionata ex fondi GESCAL di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001, pari ad euro 266.094.891,25 giacenti presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono rappresentate in bilancio nel modo seguente:

 

anno

entrate

importo

uscite

importo

numero

denominazione

numerodenominazione

2012

434194

Recupero delle risorse relative all’edilizia sovvenzionata ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001

266.094.891,25

E62116

Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001100.000.000,00

E62117

Fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo E62116 – esercizio 2012166.094.891,25

2013

000005

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

166.094.891,25

E62116

Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001100.000.000,00

E62117

Fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo E62116 – esercizio 201266.094.891,25

2014

000005

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

66.094.891,25

E62116

Spese connesse all’attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata mediante ex fondi Gescal – Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 200166.094.891,25

 

11. Al finanziamento degli interventi in materia di edilizia sovvenzionata di cui ai commi 9 e 10, la Regione provvede con proprie risorse per complessivi euro 266.094.891,25 a valere per i prossimi dieci anni. Nell’ambito dell’UPB E62, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato: “Finanziamento interventi in materia di edilizia sovvenzionata – ex fondi Gescal di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2012-2014, pari ad euro 26.609.489,13.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o più veicoli possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica regionale a cui sono tenute, alla scadenza del termine utile per il pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 29, 30 e 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 13 [2].

13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce le procedure per effettuare il versamento della tassa automobilistica di cui al comma 12.

14. Al fine di assicurare il perseguimento dell’obiettivo di equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale), e nel contempo garantire il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione e la corretta ripartizione del carico fiscale tra le diverse categorie di soggetti passivi, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 non trovano più applicazione le misure agevolative in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Le maggiori entrate di cui al precedente periodo possono essere destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche.

15. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

16. La quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al comma 15 è determinata sulla base delle modalità previste dall’articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo del d.lgs. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

17. Le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d.lgs. 68/2011, con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

18. La convenzione di cui al comma 17 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali.

19. Alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis. (Clausola di salvaguardia)

1. A seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e all’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dagli stessi decreti legge.

2. I principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dal d.l. 138/2011 e dal d.l. 1/2012 e i relativi regolamenti attuativi si applicano, in luogo delle disposizioni regionali difformi, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.”;

b) all’articolo 28 dopo le parole: “si provvede,” sono aggiunte le seguenti: “per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo nell’ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e”.

20. Ai progetti retrospettivi, così come definiti dalle competenti autorità comunitarie e nazionali, rientranti nei parchi progetti finanziati dai Programmi operativi dei fondi strutturali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.

21. E’ istituito il “Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio”, destinato al finanziamento del capitale di rischio delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa europea, costituite, o in fase di costituzione, in forma di società di capitali.

22. Il Fondo di cui al comma 21 opera nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, anche mediante regimi appositamente autorizzati.

23. Il Fondo di cui al comma 21 è destinato al finanziamento di interventi “in equity” o “quasi equity”, come definiti dalla vigente normativa europea, temporanei e di minoranza in favore delle PMI aventi sede operativa nel Lazio ed è affidato in gestione alla società finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S. S.p.A.). La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le modalità ed i criteri di funzionamento del fondo ed, in particolare, i vincoli e gli indirizzi di investimento, nonché le procedure operative e la composizione dell’organo deliberante.

24. Al Fondo di cui al comma 21 sono assegnate le giacenze finanziarie presenti in Fi.La.S. S.p.A., ascrivibili a misure relative ai programmi regionali chiusi, anche cofinanziati da fondi comunitari, ivi compresi i relativi proventi o perdite, al netto delle somme di pertinenza accantonate per impegni o rischi nei confronti di terzi, che sono trasferite a detto fondo nel momento in cui se ne determini l’effettiva piena disponibilità.

25. Agli oneri di cui ai commi dal 21 al 24 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB C22, di un apposito capitolo denominato: “Fondo Capitale di Rischio per le PMI del Lazio”.

26. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi);

b) l’articolo 20 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);

c) l’articolo 45 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005);

d) l’articolo 51 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006).

27. Alla definizione delle modalità di gestione degli interventi perfezionati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 2/1985, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

28. Le giacenze finanziarie ascrivibili alla gestione del fondo speciale di cui alla l.r. 2/1985 e successive modifiche, presenti in Fi.La.S. S.p.A sono restituite alla Regione nella misura di 6 milioni di euro e sono destinate per 5 milioni di euro alle politiche sociali e per 1 milione di euro alle politiche del lavoro, mentre per la parte residua confluiscono sul “Fondo Capitale di Rischio per le PMI del Lazio” istituito ai sensi del comma 21 del presente articolo. Sul medesimo fondo di nuova istituzione sono trasferite le ulteriori giacenze finanziarie disponibili sul fondo speciale di cui alla l.r. 2/1985, nel momento e a condizione che si determini l’effettiva piena disponibilità.

29. In riferimento alle risorse destinate alle politiche del lavoro di cui al comma 28, la Regione nell’ambito delle proprie competenze in materia di lavoro, attiva percorsi mirati, denominati cantieri lavoro, diretti all’utilizzo, da parte dei datori di lavoro, di lavoratori disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione o riconosciuti come fasce deboli del mercato del lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Per le finalità di cui al precedente periodo la Giunta regionale provvede, con proprio regolamento attuativo ed integrativo, a definire i termini, le condizioni e gli strumenti di sostegno dei processi di utilizzo e di mantenimento dei livelli occupazionali, finanziati con risorse regionali, comunitarie e mediante accordi di programma di altra natura.

30. Ai sensi dell’articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001 e successive modifiche è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012, deliberato dall’ente Laziosanità – Agenzia di Sanità Pubblica.

31. L’ente di cui al comma 30, la cui scheda riepilogativa del bilancio è allegata alla presente legge, è tenuto ad apportare, ove necessario, variazioni al bilancio di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per l’anno 2012.

32. Alla realizzazione della linea metropolitana C di Roma, prevista nell’ambito dell’intesa sottoscritta in data 13 dicembre 2002 per l’assegnazione dei fondi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche), la Regione partecipa con proprie risorse per un importo massimo pari ad euro 293.132.000,00, senza nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza regionale, fino a nuova disposizione normativa.

33. Al fine di dare piena operatività al “Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio” istituito con legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 9/2005 dopo le parole: “alle imprese del Lazio”, in fine, sono aggiunte le seguenti: “, nonché di ogni altro intervento di sostegno all’accesso al credito”.

34. Alla rinuncia dei crediti di modesta entità si provvede ai sensi dell’articolo 35 della l.r. n. 25/2001 e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche.

35. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. n. 9/2010, le parole: “di natura non tributaria” sono sostituite dalle seguenti: “di qualsiasi natura”.

36. La Regione, al fine di favorire l’internazionalizzazione di tutte le imprese del territorio laziale, partecipa ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto alla compagine societaria della “Società consortile per azioni per l’internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l’internazionalizzazione S.c.p.A.”.

37. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36 è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano la facoltà di cui all’articolo 2449 c.c. e successive modifiche e che gli stessi siano conformi alle previsioni dell’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

38. Il Presidente della Regione, ovvero l’Assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, tutti gli atti esecutivi necessari per il perfezionamento della partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36.

39. La Regione è rappresentata nell’assemblea della società di cui al comma 36 dal Presidente della Regione o dall’Assessore competente in materia da lui delegato. I rappresentanti della Regione negli organi sociali sono nominati dal Presidente della Regione stessa e sono vincolati, nell’esercizio del mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

40. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 36 avviene nel limite massimo di euro 300 mila, nell’ambito del capitolo B26101, esercizio finanziario 2012, che assume la seguente nuova denominazione: “Cofinanziamento regionale dell’accordo di programma per la internazionalizzazione delle PMI e l’artigianato del Lazio e partecipazione della Regione Lazio alla Società consortile per azioni per l’internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l’internazionalizzazione S.c.p.A.”.

41. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) è aggiunto infine il seguente:

“6 bis. Ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), la Regione, al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco anche a tutela della persona, a decorrere dal 1 gennaio 2013 adotta con apposita deliberazione della Giunta regionale iniziative adeguate volte all’acquisto da parte delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di confezione di farmaci, anche monodose, secondo le delibere adottate dall’AIFA (Agenzia italiana del farmaco)”.

42. Al comma 3 dell’articolo 11 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche le parole: “ad avvocati regionali abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori e in possesso della qualifica dirigenziale ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “ad avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno dieci anni ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori da almeno quindici anni”.

43. La Regione interviene a sostegno della patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia fidi del Lazio di cui all’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) con un finanziamento pari ad euro 2.000.000,00 annualità 2012 e ad euro 4.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2013 e 2014, a valere sul capitolo B22526 che viene all’uopo incrementato.

44. La Regione, in applicazione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), che prevede la dimissione degli internati dichiarati non socialmente pericolosi e quindi dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari, istituisce un fondo straordinario per la presa in carico degli stessi da parte dei dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali.

45. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli assessorati alle politiche sociali e sanità, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce con propria deliberazione le modalità di gestione del fondo di cui al comma 44.

46. Agli oneri di cui ai commi 44 e 45 si provvede, per un importo pari a euro 1.000.000,00, esercizio finanziario 2012, nell’ambito del capitolo H41900, che viene all’uopo incrementato.

47. La Regione, al fine di individuare misure urgenti per attenuare la crisi economico-occupazionale che investe il comparto agricolo ed in attesa della piena operatività delle disposizioni previste dalla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo), attribuisce risorse per un importo pari euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo C22521, esercizio finanziario 2012, destinate alla concessione di garanzie alle imprese del settore agricolo, ai sensi dell’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004).

48. Ai fini di una immediata attuazione di quanto disposto dal comma 47 ovvero per disciplinare la gestione del fondo di garanzia per le imprese del settore agricolo, la Regione provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rinnovo della convenzione con Unionfidi s.p.a. già in essere fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 aprile 2013, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 aprile 2013, n. 2.