§ 6.3.53 - L.R. 29 aprile 2013, n. 3.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/04/2013
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 3.  (Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015)
Art. 4.  (Fondi ed accantonamenti)
Art. 5.  (Assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)
Art. 6.  (Utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata)
Art. 7.  (Limiti agli impegni di spesa)
Art. 8.  (Variazioni di bilancio)
Art. 9.  (Approvazione dei bilanci degli enti)
Art. 10.  (Ulteriori allegati al bilancio 2013)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.53 - L.R. 29 aprile 2013, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015

(B.U. 30 aprile 2013, n. 35 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (allegato n.2).

2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l’esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2013, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n.5).

2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l’esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno.

 

     Art. 3. (Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015)

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 si compone del preventivo annuale di competenza e di cassa 2013 e del preventivo pluriennale di competenza 2013-2015.

2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2013-2015 di cui al comma 1 sono allegati:

a) la nota preliminare (allegato n. 1);

b) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato n. 2 e allegato n. 3);

c) il prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 4);

d) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n. 5 e allegato n. 6);

e) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato n. 7);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 8);

g) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 9);

h) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 10);

i) l’elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) (allegato n. 11);

l) l’elenco n. 1bis concernente le spese impreviste, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 25/2001 (allegato n. 12);

m) l’elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nell’ambito dei quali sono ricompresi i capitoli per i quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento, ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 25/2001 (allegato n. 13);

n) l’elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 25/ 2001 (allegato n. 14);

o) l’elenco n. 4, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2013, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dai pertinenti fondi speciali ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 25/2001 (allegato n. 15);

p) l’elenco n. 4bis, concernente le leggi regionali sulle quali applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla sperimentazione della nuova disciplina contabile (allegato n. 16);

q) l’elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato n. 17);

r) l’elenco n. 5bis, concernente le missioni ed i programmi nell’ambito dei quali sono ricompresi i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti (allegato n. 18);

s) l’elenco n. 6, concernente la destinazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (allegato n. 19);

t) l’elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (allegato n. 20);

u) l’elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato parte corrente (allegato n. 21);

v) l’elenco n. 9, concernente il Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti libere (allegato n. 22);

z) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato n. 23).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, si provvede all’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese.

4. Con successivo decreto del Presidente della Regione, si provvede:

a) all’istituzione dei capitoli di spesa necessari a garantire la transizione tra la precedente e la nuova codificazione;

b) all’individuazione dei capitoli all’interno di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

5. Con successivo provvedimento del Segretario generale si provvede all’assegnazione alle direzioni regionali dei capitoli di cui al comma 4.

 

     Art. 4. (Fondi ed accantonamenti)

1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese impreviste), 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) e 25 (Fondi speciali) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), inseriti nei programmi 01 “Fondi di Riserva” e 03 “Altri Fondi” della Missione 20 “Fondi ed Accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2013, sono stabiliti, rispettivamente, in 25.000.000,00 euro, in 5.000.000,00 euro, in 100.000.000,00 euro ed in 4.000.000,00 euro complessivi (2.000.000,00 di parte corrente e 2.000.000,00 in conto capitale).

2. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 “Fondi di Riserva” della Missione 20 “Fondi ed Accantonamenti” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2013, sono rispettivamente di 212.523.428,15 euro per i residui perenti per spese di parte corrente, 507.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale, 50.000.000,00 euro per i residui perenti per spese di parte corrente derivanti da assegnazioni statali e 110.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali.

 

     Art. 5. (Assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

1. La contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata, per l’annualità 2013, fino ad un massimo di 300.000.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla stabilizzazione dello stock di debito regionale. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria”, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 6. (Utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata)

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l’utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione di accertamento.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all’avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

3. In conformità a quanto stabilito dall’accordo tra lo Stato e le regioni del 7 febbraio 2013, nell’ambito dell’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali in relazione all’attuazione del Patto di stabilità “verticale” per l’anno 2012, la Regione può liberare dal vincolo di destinazione un ammontare di risorse pari al triplo del valore attribuito agli enti locali medesimi, in caso di insussistenza di obbligazioni sottostanti.

4. La direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio è autorizzata, ai sensi del comma 3, al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2012, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui programmi riguardanti le politiche regionali comunitarie, o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l’istruzione.

 

     Art. 7. (Limiti agli impegni di spesa)

1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economico-finanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2013 è pienamente esercitata per le spese di cui all’elenco n. 1 allegato al bilancio, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, per le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, per le spese connesse ad interventi per calamità naturali, per le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità e per le rate di ammortamento dei mutui.

3. Con provvedimento del Segretario generale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, sono elencati i capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste nell’elenco n. 1 allegato al bilancio, delle spese a destinazione vincolata e delle spese relative a cofinanziamenti regionali. L’Assessore competente in materia di bilancio deve dare opportuna comunicazione delle operazioni di cui al presente comma alla commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria” nonché agli altri organi di controllo contabile.

4. Per le restanti spese, fino alla data dell’entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015 della Regione Lazio, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo.

5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico–finanziaria”, può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio)

1. In ottemperanza del principio di flessibilità del sistema di bilancio enunciato all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) attuativo del predetto principio, la Regione provvede ad effettuare le variazioni agli stanziamenti di bilancio con le modalità indicate al presente articolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione, previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011;

b) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;

c) variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto della finalità di spesa definita nella legge di spesa e nell’eventuale provvedimento di assegnazione;

d) variazioni derivanti dall’attuazione di leggi regionali;

e) variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa, anche di natura compensativa, e prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e prelievi dai fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa.

4. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

c) variazioni concernenti l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato.

5. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativo all’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, le parole: “decreto del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “provvedimento del Segretario generale su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”.

 

     Art. 9. (Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2013 e pluriennali 2014-2015, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:

1) Ente Regionale Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico;

2) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;

3) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;

4) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;

5) Ente Regionale Parco di Veio;

6) Ente regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

7) Ente Regionale Roma Natura;

8) Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano,Tevere Farfa;

9) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;

10) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;

11) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;

12) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

13) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;

14) Agenzia Regionale per la Mobilità– AREMOL;

15) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale– ARPALAZIO;

16) Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie Connesse;

17) Laziodisu.

2. Gli enti dipendenti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni di cui ai successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

3. L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell’anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.

4. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità al netto dell’avanzo di amministrazione di cui al comma 3.

5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Ulteriori allegati al bilancio 2013)

1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:

a) ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 ed ai sensi dell’articolo 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;

b) ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)