§ 4.1.134 - L.R. 3 settembre 2002, n. 30.
Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/09/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica).
Art. 3.  (Attività delle aziende).
Art. 4.  (Organi delle aziende).
Art. 5.  (Presidente).
Art. 6.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Collegio dei revisori).
Art. 8.  (Incompatibilità, indennità e durata degli organi).
Art. 9.  (Comitato tecnico).
Art. 10.  (Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini).
Art. 11.  (Direttore generale).
Art. 12.  (Statuto, regolamenti e carta dei servizi).
Art. 12 bis.  (Ufficio di coresidenza delle ATER)
Art. 13.  (Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta).
Art. 14.  (Gestione economico-finanziaria).
Art. 15.  (Vigilanza e controllo).
Art. 16.  (Stato giuridico e trattamento economico del personale).
Art. 17.  (Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie relative al personale).
Art. 19.  (Disposizioni finali. Abrogazioni).
Art. 20.  (Fonti di finanziamento).


§ 4.1.134 - L.R. 3 settembre 2002, n. 30.

Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 20 settembre 2002, n. 26).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nella materia di edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle funzioni amministrative attualmente esercitate dagli enti stessi e di agevolare il risanamento delle relative gestioni e la riqualificazione del patrimonio da essi amministrato.

     2. La Regione, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118 della Costituzione, procede, al termine del risanamento di cui al comma 1, alla riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, mediante il conferimento delle funzioni stesse e del patrimonio destinato all’assistenza abitativa ad un unico livello di governo locale, in modo da perseguire l’omogeneità dell’attività amministrativa e la gestione unitaria del patrimonio.

 

     Art. 2. (Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica).

     1. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche, sono trasformati nelle seguenti aziende:

     a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;

     b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;

     c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;

     d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;

     e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;

     f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;

     g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia.

     2. L'ambito territoriale di competenza delle aziende di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), corrisponde, rispettivamente, a quello degli IACP di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, coincidente con il territorio della provincia di riferimento. A seguito della scissione, l'ambito territoriale di competenza dell'azienda di cui al comma 1, lettera a), corrisponde a quello dello IACP di Roma, limitatamente al territorio del Comune di Roma. L'ambito territoriale di competenza dell'azienda di cui al comma 1, lettera b), corrisponde al territorio della Provincia di Roma, escluso il territorio del comprensorio di Civitavecchia ed è articolato in due sezioni organizzative individuate dallo statuto dell’azienda stessa, tenendo conto, in particolare, della localizzazione degli alloggi destinati all’edilizia residenziale pubblica. L’ambito territoriale di competenza dell’azienda di cui al comma 1, lettera g) corrisponde al territorio dei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella e Tolfa [1].

     3. Le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica, di seguito denominate aziende, sono enti pubblici di natura economica, strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile.

 

     Art. 3. (Attività delle aziende).

     1. Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti già di competenza degli istituti autonomi case popolari ai sensi della normativa vigente ed in particolare della l.r. 12/1999 e successive modifiche, anche le seguenti attività:

     a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l’attuazione di interventi di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione edilizia ed urbanistica previsti dalla normativa vigente, nonché per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata;

     b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche connesse all’edilizia residenziale pubblica e non rientranti nei programmi di cui alla lettera a);

     c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli previdenziali, non riservato alle finalità dell’edilizia residenziale pubblica nonché quello affidato da soggetti privati destinato all'edilizia agevolata;

     d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali;

     e) studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia, manutentivo-gestionale e di assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di privati.

     2. Le attività di cui al comma 1, esercitate a favore di enti o soggetti diversi dalla Regione, sono affidate alle aziende, ove previsto dalla normativa vigente, con le procedure ad evidenza pubblica e sono disciplinate da apposite convenzioni che stabiliscono, in particolare, la durata dell’affidamento, i fini da perseguire, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

     3. Le aziende possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, aderire a consorzi e partecipare a società per azioni per il perseguimento di fini diversi da quelli di cui al comma 1, purché compatibili con gli stessi e non prevalenti.

     3 bis. Le Ater possono costituire uno “Sportello affitti” per l’offerta in locazione, secondo la vigente normativa sulle locazioni degli immobili a canone libero o concordato, di alloggi da acquistare sul mercato immobiliare, anche richiedendo, se previsto, l’intervento finanziario regionale, sulla base di criteri e procedure indicati preventivamente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente [2].

 

     Art. 4. (Organi delle aziende).

     1. Sono organi delle aziende:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

 

     Art. 5. (Presidente).

     1. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza istituzionale dell'azienda;

     b) promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno;

     c) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'azienda nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione.

 

     Art. 6. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

     b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare.

     2. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di strutture complesse pubbliche o private [3].

     2 bis. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vicepresidente, che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo [4].

     3. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell’attività complessiva dell’azienda, del rispetto delle direttive regionali ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) adotta lo statuto;

     b) adotta i regolamenti previsti dallo statuto;

     c) adotta la carta dei servizi;

     d) adotta la dotazione organica;

     e) adotta i bilanci;

     f) adotta il programma annuale di attività nonché la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati conseguiti;

     g) decide la partecipazione dell’azienda ad eventuali società per azioni e consorzi, previa autorizzazione della Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 3;

     h) nomina il direttore generale;

     i) adotta i provvedimenti relativi alla costituzione del comitato tecnico e del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini;

     l) assegna gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

     m) emana indirizzi per il perseguimento degli obiettivi ed adotta ogni atto che non abbia carattere gestionale e non sia riservato alla competenza degli altri organi dell'azienda ai sensi della presente legge, dello statuto e dei regolamenti aziendali.

 

     Art. 7. (Collegio dei revisori).

     1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche [5].

     1 bis. Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 [6].

     2. Il collegio dei revisori, nella seduta di insediamento convocata dal presidente dell'azienda, elegge al suo interno il proprio presidente, che provvede alle successive convocazioni ed all’organizzazione dei lavori.

     3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’azienda, ne verifica l’economicità e l’efficienza ed esprime il parere sulla conformità dei bilanci alla normativa vigente. Il collegio dei revisori esercita, altresì, gli altri compiti ad esso attribuiti dallo statuto, nonché le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle funzioni e ai compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti [7].

     4. Il collegio dei revisori comunica periodicamente al presidente dell'azienda e alla Giunta regionale, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), numero 2, i risultati dei controlli e delle verifiche. Il collegio dei revisori, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’azienda, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della Giunta medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

     Art. 8. (Incompatibilità, indennità e durata degli organi).

     1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda si applicano le disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa statale e regionale. In particolare, tali incarichi sono incompatibili con:

     a) la carica di consigliere o assessore regionale [8];

     a bis) la carica di consigliere o assessore della provincia, dei comuni [9];

     b) la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la vigilanza sull'azienda;

     c) la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

     d) la pendenza di vertenze con l'azienda;

     e) l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza.

     2. Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire.

     3. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell’azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell’azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell’insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 [10].

 

     Art. 9. (Comitato tecnico).

     1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione è costituito il comitato tecnico, quale organo deputato alla verifica degli interventi previsti dai programmi di finanziamento in materia di edilizia residenziale pubblica. Il comitato resta in carica tre anni a decorrere dalla nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. La nomina del comitato o il rinnovo dei componenti è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo. Il comitato è composto [11]:

     a) dal direttore generale dell’azienda, con funzioni di presidente;

     b) dal dirigente apicale della struttura tecnica dell’azienda;

     c) da due esperti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica designati dalla Giunta regionale;

     d) da un ingegnere e da un architetto nominati dal consiglio di amministrazione stesso nell’ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali.

     2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa in veste consultiva, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto pubblico o privato interessato all’intervento oggetto del parere richiesto [12].

     3. Il comitato tecnico esprime pareri sui programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, ricadenti nel territorio di competenza, attuati dalla stessa azienda, da enti pubblici o da altri soggetti beneficiari di finanziamento pubblico, in ordine a:

a) congruità economica dei programmi e conformità degli interventi alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza e di lavori pubblici;

b) atti tecnici ed economici relativi alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;

c) rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici in relazione alle disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e rispondenza dei quadri tecnico- economici ai limiti massimi di costo regionali;

d) richiesta di deroga ai limiti massimi di costo regionali [13].

     4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     5. Ai componenti del comitato tecnico di cui al comma 1, lettere c) e d), compete un’indennità per ogni giornata di partecipazione ad una o più sedute, determinata dal consiglio di amministrazione nell’atto di nomina, tenendo conto dell’impegno richiesto, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui gli stessi componenti siano residenti fuori del comune ove ha sede legale l’azienda.

 

     Art. 10. (Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini).

     1. Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione degli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica alle attività attinenti alla funzionalità ed alla qualità dei servizi stessi, è costituito, con provvedimento del consiglio di amministrazione, il comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini, che dura in carica quanto il consiglio stesso. Il comitato è composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale [14].

     2. Il numero dei componenti del comitato e le relative modalità di designazione sono stabiliti nello statuto di cui all’articolo 12, comma 1; i limiti e le forme di partecipazione, di consultazione e di collaborazione del comitato stesso sono determinati nella carta dei servizi di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b).

 

     Art. 11. (Direttore generale).

     1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dirigenti dell’azienda stessa o di altri enti pubblici o privati che abbiano svolto attività dirigenziale e che siano in possesso del diploma di laurea ovvero che abbiano espletato per almeno 10 anni l'incarico di dirigente apicale di ente pubblico. [15]

     2. L’incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L’incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico, con riferimento a quello previsto dall'articolo 16, comma 2. Per i dipendenti di altri enti, il contratto disciplina, altresì, il rapporto di lavoro [16].

     3. Il direttore generale è responsabile dell’attività gestionale dell’azienda e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

     a) programma, dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi dell’azienda assegnati dal consiglio di amministrazione ed assicurare l’attuazione delle direttive e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione stesso;

     b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all’elaborazione di programmi ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione stesso ed, in particolare, del programma annuale di attività e della relazione annuale sull’attività svolta di cui all’articolo 13;

     c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

     d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l’efficienza e l'efficacia dell’azione tecnico-amministrativa, e provvede, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), numero 1):

     1) all’organizzazione delle strutture;

     2) al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze;

     3) al controllo ed alla verifica dell’attività dei dirigenti ed all’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

     e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;

     f) adotta ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti ai sensi della lettera d), numero 2).

 

     Art. 12. (Statuto, regolamenti e carta dei servizi).

     1. Lo statuto dell’azienda stabilisce, in particolare, la sede legale dell'ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, e detta criteri generali relativi all’organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

     2. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione ed è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine lo statuto si intende approvato.

     3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì:

     a) i regolamenti previsti dallo statuto e, in particolare, quelli concernenti:

     1) l’assetto organizzativo dell’azienda, il funzionamento e le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell’attività dei dirigenti, di reclutamento del personale e di ricorso a consulenze professionali esterne o a rapporti di collaborazione a tempo determinato;

     2) l’ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14;

     3) la pubblicità degli atti e le modalità di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell’azienda;

     b) previo parere del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all’articolo 10, la carta dei servizi, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione in materia di edilizia residenziale pubblica ed un corretto rapporto tra l'azienda e gli utenti dei servizi mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; nella carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le forme di partecipazione e di collaborazione del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all’articolo 10.

 

     Art. 12 bis. (Ufficio di coresidenza delle ATER) [17]

     1. L’ATER provvede a favorire la mobilità volontaria di quei nuclei familiari che abitano unità abitative in sottoutilizzo offrendo soluzioni alternative, in particolare per anziani soli, anche in cohousing.

     2. A valere sulle risorse finanziarie interne è costituito un apposito ufficio di cohousing composto di personale laureato in materie dell’area socio-psicologica abilitate alle professioni di assistenza psicologica e sociale con il compito di favorire la mobilità dei nuclei familiari di cui al comma 1 secondo quanto stabilito dal programma annuale di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera f).

 

     Art. 13. (Programma annuale di attività e relazione annuale sull'attività svolta).

     1. Le aziende definiscono le proprie attività mediante un programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le linee della programmazione regionale ed in conformità alle direttive della Giunta regionale. Il programma annuale di attività indica, tra l’altro, i mezzi strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento delle diverse attività ed è approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 14, comma 3.

     2. Le aziende descrivono le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti, anche in termini finanziari, in una relazione annuale, adottata dal consiglio di amministrazione e presentata alla Giunta regionale in allegato al bilancio di esercizio ai fini della verifica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d).

 

     Art. 14. (Gestione economico-finanziaria).

     1. Le aziende curano la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l’adozione annuale del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio.

     2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, le aziende applicano un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attività gestionale, basato sulla definizione di centri di costo riferiti alle strutture organizzative ed ai centri di responsabilità, tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualità dei servizi.

     2 bis. Le aziende sottopongono il bilancio di esercizio a certificazione da parte di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro [18].

     3. Il consiglio regionale approva i bilanci di cui al comma 1 secondo le disposizioni previste dal titolo VII, capo I della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.

 

     Art. 15. (Vigilanza e controllo).

     1. Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione, spettano alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sulle aziende.

     2. La Giunta regionale, in particolare:

     a) emana direttive per la gestione delle aziende al fine di garantirne la conformità alle scelte della programmazione regionale;

     b) emana direttive per la destinazione e la copertura, rispettivamente, di avanzi e disavanzi di esercizio;

     c) emana direttive per l’assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, sia con patto di futura vendita, sia in proprietà immediata, definendo in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente;

     d) verifica l’utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attività complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e può, a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni;

     e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte del consiglio di amministrazione, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità:

     1) dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell’azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell’azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell’attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione;

     2) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze.

 

     Art. 16. (Stato giuridico e trattamento economico del personale).

     1. Al personale non dirigente delle aziende si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti alla Federcasa.

     2. Al personale dirigente delle aziende si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali aderenti alla Confederazione Italiana dei servizi pubblici locali (CISPEL).

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali).

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi.

     2. L’organo di amministrazione di ciascuno IACP trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla Giunta regionale per la relativa approvazione. L’organo di amministrazione dello IACP di Roma trasmette, altresì, unitamente alla ricognizione, una proposta di ripartizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi tra l'azienda del Comune di Roma, l’azienda del comprensorio di Civitavecchia e l'azienda della Provincia di Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa localizzazione negli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda.

     3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui al comma 2:

     a) il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a);

     b) la Giunta regionale provvede:

     1) alla nomina dei membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 7;

     2) all’adozione della deliberazione prevista dall’articolo 8, comma 2;

     3) all'adozione, sulla base degli atti di cui al comma 2, della deliberazione di ripartizione e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende del Comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della Provincia di Roma, con effetto dalla data prevista dal comma 4;

     4) all’adozione di una deliberazione per la fissazione di criteri, per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, ai fini della redazione del piano di cui al comma 5.

     4. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, cessano dalle proprie funzioni, rispettivamente, l’organo di amministrazione ed il collegio sindacale di ciascuno IACP. Dalla stessa data l’azienda subentra nella titolarità di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti IACP, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2.

     5. Il consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre 2007, adotta un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo all’eventuale disavanzo finanziario consolidato alla data del 31 dicembre 2005 e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le modalità di risanamento e di verifica della relativa attuazione prevedendo, eventualmente:

     a) la cessione di parte del patrimonio dell’azienda, non destinato all’assistenza abitativa;

     b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, in conformità ai criteri di cui al comma 3, lettera b), numero 4);

     c) il recupero a titolo transattivo delle somme complessive dovute all'azienda da ciascun assegnatario alla data del 31 dicembre 2005, al fine di agevolare l'estinzione delle morosità;

     d) il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con enti pubblici e soggetti privati. [19]

     6. Il consiglio di amministrazione provvede, altresì:

     a) all’adozione, entro centoventi giorni dal suo insediamento, dello statuto, dei regolamenti previsti dall’articolo 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica;

     b) alla costituzione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, del comitato tecnico ai sensi dell'articolo 9, a decorrere dalla quale cessa dalle proprie funzioni la commissione tecnica prevista dall’articolo 9 della l.r. 14/1986 e successive modifiche;

     c) alla costituzione, entro trenta giorni dall’approvazione dello statuto da parte della Giunta regionale, del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini ai sensi dell’articolo 10.

     6 bis. Per agevolare l'estinzione delle morosità, le aziende possono stabilire modalità di recupero in via transattiva delle somme dovute, in tutto o in parte, dagli assegnatari degli alloggi, a titolo di canoni e oneri accessori, alla data del 31 dicembre 2019, tenendo conto anche della capacità reddituale dell'assegnatario e dell'entità della somma richiesta. Le predette somme sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dall'azienda, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interessati, e i relativi pagamenti possono essere dilazionati in un numero di rate mensili non superiore a centoventi, con applicazione del tasso di interesse legale. [20].

     6 ter. Le modalità di riscossione dei debiti di cui al comma 6 bis si applicano anche alle indennità di occupazione dovute dagli occupanti senza titolo che hanno ottenuto la regolarizzazione ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. [21]

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie relative al personale).

     1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti aziende, ad eccezione del personale dello IACP di Roma, che transita nelle aziende del Comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della Provincia di Roma, secondo quanto disposto nella deliberazione di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b), numero 3). Al personale stesso continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico in godimento ed il CCNL previsto per i dipendenti degli IACP, fino alla data di cui al comma 2.

     2. Contestualmente all’adozione della dotazione organica il consiglio di amministrazione stabilisce la data di decorrenza per l’applicazione, al personale di cui al comma 1, del nuovo CCNL previsto dall’articolo 16. Entro tale data l’azienda provvede a collocare nei singoli posti della dotazione organica il medesimo personale e a stipulare i relativi contratti di lavoro.

     3. Il personale che risulti in esubero a seguito dell’adozione della dotazione organica dell’azienda è collocato, con il trattamento economico e giuridico in godimento, in mobilità. Le aziende attivano le procedure di mobilità in conformità alla normativa vigente.

     4. I direttori generali di ciascuno IACP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del direttore generale da parte del nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 11.

 

     Art. 19. (Disposizioni finali. Abrogazioni).

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

     a) la l.r. 14/1986 e successive modifiche;

     b) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 64.

     2. Fino all’adozione dello statuto di cui all’articolo 12, comma 1, dei regolamenti previsti dal medesimo articolo 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica, presso ogni azienda continuano ad applicarsi le disposizioni finanziarie e contabili nonché quelle organizzative, in quanto compatibili con la presente legge, relative al corrispondente IACP secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2.

 

     Art. 20. (Fonti di finanziamento).

     1. Le aziende provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, nonché i canoni derivanti dall'affitto di locali extra-residenziali;

     b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza alloggiativa, nella misura stabilita dalla Giunta regionale;

     c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

     d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 68 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[3] Comma così sostituito dall'art. 82 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[4] Comma inserito dall’art. 89 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[8] Lettera così modificata dall’art. 37 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[9] Lettera aggiunta dall’art. 37 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29 e così modificata dall’art. 89 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[14] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[15] Comma già modificato dall’art. 89 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[17] Articolo inserito dall'art. 82 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[19] Comma già modificato dall'art. 76 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27.

[20] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, già modificato dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[21] Comma aggiunto dall'art. 76 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.