§ 4.5.122 - L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.
Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza- taxi e di noleggio con conducente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:20/10/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Misura dei contributi).
Art. 4.  (Modalità per l'accesso ai contributi).
Art. 5.  (Domande ammesse al contributo).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Disposizione finanziaria)
Art. 8.  (Norma abrogativa).
Art. 9. 


§ 4.5.122 - L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza- taxi e di noleggio con conducente.

(B.U. 30 ottobre 1997, n. 30).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura e di noleggio con conducente di autovettura concede contributi in conto capitale ai titolari delle relative licenze come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, iscritti nel ruolo provinciale di cui all'articolo 16 della stessa legge.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi:

     a) per l'acquisto o il rinnovo dell'autoveicolo destinato al servizio, anche predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare entità;

     b) per l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi; [1]

     b bis) per la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina a alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL). [2]

 

     Art. 3. (Misura dei contributi).

     1. Il contributo di cui all’articolo 2, comma l, lettera a) è corrisposto in via prioritaria per l’acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l’acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell’imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo è elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili. [3]

     2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettera b) e lettera b bis), è determinato nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile [4].

     3. I contributi per gli interventi di cui all’articolo 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL) [5].

     3 bis. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) possono essere richiesti anche quando l'acquisto dei dispositivi avviene mediante contratti di leasing o noleggio con impegno di riscatto [6].

     4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto, se non decorsi tre anni dalla data della fattura già ammessa in precedenza al contributo stesso, mentre il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis) può essere richiesto una sola volta [7].

     5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie.

 

     Art. 4. (Modalità per l'accesso ai contributi).

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attività produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell’autoveicolo ed dell’installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento. [8]

     1 bis. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 1, nei limiti previsti dallo stanziamento di bilancio. [9]

     2. Al fine della concessione dei contributi i richiedenti devono corredare la domanda della seguente documentazione:

     a) copia autenticata della fattura relativa all'acquisto dell'autoveicolo, alla trasformazione dell’autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL) ed all'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo [10];

     b) copia autenticata del libretto di circolazione o documento equipollente;

     c) copia autenticata della licenza o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio;

     d) copia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il settore taxi.

     2 bis. Per le attività svolte in forma associata, in sostituzione di quanto previsto alla precedente lettera d), i richiedenti devono produrre:

     a) certificato di iscrizione a ruolo;

     b) dichiarazione di appartenenza alla forma associativa resa dal presidente della stessa;

     c) certificato di vigenza rilasciato dal Registro Imprese (solo per le cooperative).

     La presente disposizione trova attuazione anche nei confronti delle domande già presentate ma non definite alla data di entrata in vigore della norma stessa [11].

     2 ter. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono essere richiesti dalle cooperative qualora i dispositivi siano stati acquistati dalla cooperativa stessa, anche in leasing o in noleggio con impegno di riscatto, ed installati sulle autovetture dei soci. A tal fine, la cooperativa allega, in aggiunta alla documentazione di cui al presente articolo, apposite dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai soci interessati [12].

 

     Art. 5. (Domande ammesse al contributo).

     1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti previsti dal relativo stanziamento sono ammesse a contributo le domande inoltrate alla Regione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui l’esercizio si riferisce. A tal fine fa fede il timbro postale di partenza o quello di ricezione apposto dagli uffici regionali. Tutte le domande ammesse a contributo possono essere finanziate in misura proporzionale agli stanziamenti determinati dalle relative leggi di bilancio [13].

     2. La concessione dei contributi è subordinata alla predeterminazione, con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 [14].

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione sono ammesse a contributo le domande reiterate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti di cui all'articolo 1 relative ad investimenti effettuati a decorrere dal mese di giugno 1993 e già favorevolmente istruite ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 49 e successive modifiche.

     2. Le domande di cui al comma 1 sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità fissati dalla legge regionale n. 49/1988, a condizione che le autovetture siano ancora nella disponibilità del richiedente.

 

     Art. 7. (Disposizione finanziaria) [15]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, da istituirsi nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

 

     Art. 8. (Norma abrogativa).

     1. Sono abrogate la legge regionale n. 49/1988 concernente: «Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza- taxi» e la legge regionale 17 luglio 1989, n. 45, contenente modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49/1988.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 94 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 94 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma modificato dall'art. 266 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10, dall'art. 94 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[6] Comma inserito dall'art. 61 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[7] Comma sostituito dall'art. 76 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, dall'art. 266 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[8] Comma sostituito dall'art. 94 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[9] Comma inserito dall'art. 94 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[10] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 6 agosto 2007, n. 15.

[11] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

[12] Comma aggiunto dall'art. 266 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[13] Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.