§ 6.2.98 - L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.
Legge di Stabilità regionale 2017


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:31/12/2016
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF)
Art. 3.  (Disposizioni varie)


§ 6.2.98 - L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

Legge di Stabilità regionale 2017

(B.U. 31 dicembre 2016, n. 105)

 

Art. 1. (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)

1. Alla presente legge sono allegati:

a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con l’indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche (Allegato A);

b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, con l’indicazione per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019 (Allegato B).

2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ciascuna legge regionale che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”), per gli anni d’imposta 2017-2021 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, è rideterminata nelle seguenti misure [1]:

 

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF

Aliquota

fino a 15.000 euro

Nessuna maggiorazione

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1,00%

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

1,20%

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

1,50%

oltre 75.000 euro

1,60%

 

2. Per gli anni d’imposta 2017-2021 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti [2]:

a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;

b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;

c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro;

d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, per gli anni 2017 e 2018, in 323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

 

     Art. 3. (Disposizioni varie)

1. Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 60 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si sostanzia nella trasmissione alla Regione o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, da parte dell’amministrazione comunale, per mezzo dei soggetti preposti all’accertamento tributario, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente e oggettivamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali.

3. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione.

4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, che si avvale, previa intesa, della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, la Giunta regionale, sentita l’omologa commissione consiliare, approva:

a) lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3;

b) le linee guida per favorire la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento di cui ai commi da 1 a 3.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

6. Le maggiori entrate, attese per l’anno 2017 in euro 500.000,00, per l’anno 2018 in euro 1.000.000,00 e per l’anno 2019 in euro 2.000.000,00, sono iscritte nella tipologia 101, “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le maggiori uscite, quantificate per l’anno 2017 in euro 300.000,00, per l’anno 2018 in euro 600.000,00 e per l’anno 2019 in euro 1.200.000,00, sono iscritte nel programma 04, “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01, “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

7. Al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi dei commi da 1 a 5, la struttura regionale competente trasmette annualmente alla commissione regionale competente in materia di bilancio una relazione recante:

a) l’elenco dei comuni che hanno aderito alla convenzione di cui al comma 3;

b) la ricognizione delle azioni per il contrasto all’evasione fiscale poste in atto;

c) l’indicazione delle maggiori entrate accertate e riscosse.

8. I dati di cui al comma 5 sono inseriti nei sistemi informativi regionali e trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa medesima attraverso sistemi di elaborazione che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l’esecuzione dei controlli fiscali.

9. Alla legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 è abrogata;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Modalità di ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta)

1. Ai fini dell’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell’articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 e per lo svolgimento delle relative verifiche da parte delle strutture regionali competenti.”;

c) l’articolo 11 è abrogato;

d) al comma 1 dell’articolo 12 sono abrogate, in fine, le seguenti parole: “, al netto della quota spettante alle province”;

e) il comma 2 dell’articolo 15 è abrogato.

10. All’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

“2.1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum nominati dal Presidente della Regione, così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;

b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;

c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste.”.

11. Al fine di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte, dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente, sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Per gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e di sorgente, l’importo determinato ai sensi del comma 6, lettera a):

a) è ridotto del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento almeno l’85 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno;

b) è aumentato del 10 per cento per i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente che nell’anno abbiano destinato all’imbottigliamento meno dell’80 per cento del totale dell’acqua emunta nel medesimo anno.

6 ter. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle misure di cui al comma 6 bis, lettera b), i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all’utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, nei primi tre anni di attività. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’esclusione dei quantitativi di acque minerali naturali e di sorgente utilizzate, sulla base di norme concessorie e di usi e consuetudini locali, a garanzia di approvvigionamenti pubblici.

6 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6bis.

6 quinquies. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 6 bis, valutate in euro 45.000,00 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.”.

12. [Dal 31 luglio 2019 l’Agenzia regionale per la mobilità (A.RE.MOL) cessa le proprie attività, che sono affidate ad altra società regionale con apposito provvedimento legislativo] [3].

13. La Regione, sulla base dei principi contenuti nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa) e COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello “Small Busìness Act” per l’Europa), nonché in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese) e di cui all’articolo 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, favorisce la crescita economica e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), attraverso:

a) l’adozione del Test MPMI;

b) l’istituzione del Garante regionale per le MPMI.

14. Nell’ambito della procedura di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata all’articolo 71 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI, è introdotto il Test MPMI, quale procedura di valutazione ex ante.

15. Nell’ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, è istituito il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Garante, che assicura il raccordo tra il tessuto imprenditoriale del territorio regionale e le istituzioni per l’attuazione dei principi dello “Small Business Act” di cui al comma 13. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, previo parere della commissione consiliare competente, tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale che, in base al proprio curriculum vitae, comprovino il possesso di una elevata professionalità adeguata al ruolo e svolge le proprie funzioni, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, con il supporto di una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente.

16. La Giunta regionale assicura la formazione del personale delle strutture competenti all’effettuazione del Test MPMI, nonché del personale delle strutture preposte al coordinamento e al supporto normativo.

17. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, e le organizzazioni datoriali e sociali firmatarie del patto per il lavoro e per lo sviluppo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto con il quale, in particolare:

a) stabilisce le procedure e le modalità per l’effettuazione del Test MPMI ed approva il relativo modello operativo;

b) individua le funzioni e i compiti spettanti al Garante nonché i criteri per la nomina dello stesso.

18. Il Garante presenta una relazione semestrale in merito all’attività svolta alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico.

19. Agli oneri derivanti dalla costituzione della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese per il funzionamento della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI”, con una dotazione finanziaria pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

20. Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, è assegnato ad una struttura denominata “autoparco regionale”, nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, i cui contingenti vengono conseguentemente adeguati.

21. Fermi restando i vincoli posti dal legislatore statale per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, il personale di cui al comma 20 è destinato all’utilizzo delle autovetture di servizio assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, per fini istituzionali e di servizio, degli organi e delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

22. Alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 12, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale dopo le parole: “della Segreteria della Giunta” sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’autoparco regionale”.

23. Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Area II della dirigenza , le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) , del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.

24. Le disposizioni di cui al comma 23 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

25. Al fine di incrementare l’offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell’occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all’aperto anche nel periodo invernale.

26. Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture.

27. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001.

28. Ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), gli enti del servizio sanitario regionale, individuati in base al comma 525 della medesima legge, fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono obbligati a presentare e attuare il piano di rientro.

29. La direzione regionale competente in materia di salute trasmette alla commissione consiliare competente in materia di sanità, con cadenza trimestrale, una relazione relativa allo stato di attuazione del piano di rientro adottato da parte di ciascun ente di cui al comma 28.

30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di elisoccorso presso la base di Viterbo è garantito nell’arco delle ventiquattro ore.

31. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’acquisto di libri dagli studenti universitari iscritti alle università pubbliche con reddito ISEE non superiore ad euro 10.632,93 che frequentano corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell’università.

32. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 31, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

33. La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’apprendimento e la conoscenza delle lingue da parte dei soggetti di età non superiore a trentacinque anni, attraverso l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti universitari residenti ovvero domiciliati nel Lazio destinate alla partecipazione a corsi di lingua straniera.

34. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio di cui al comma 33.

35. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 33, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

36. Per l’anno 2017 una somma pari a euro 80.000 è destinata a favorire la nascita di collaborazioni con università estere, professori e ricercatori esteri al fine di promuovere la ricerca nel Lazio ed in Italia.

37. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al comma 36.

38. Agli oneri di cui al comma 36, quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2017, si provvede mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere sull’annualità 2017 del programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

39. La Regione intende favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità professionali destinate a “coworker” o “nomadworker” e a startup innovative e creative attraverso l’erogazione di risorse a favore dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) disponibili a:

a) concedere in uso gratuito spazi disponibili da destinare ad attività di “coworking”;

b) impiegare le risorse previste per l’allestimento di spazi inutilizzati o sottoutilizzati da destinare ad accogliere esperienze di “coworking” e per la loro gestione e funzionamento [4].

40. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 39.

41. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 39, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019-2021, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) [5].

42. La Regione sostiene gli studenti dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, immatricolati ed iscritti ai corsi di studio presso le università e gli istituti universitari previsti dalla normativa statale vigente, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale nella Regione.

43. Ai fini di cui al comma 42, agli studenti che non siano esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, è concesso un contributo nella misura di 140 euro destinato a sostenere il percorso degli studi universitari degli studenti che abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.632,93 euro e che siano in regola con gli esami.

44. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione, verifica e revoca dei contributi, nonché l’entità e le specifiche destinazioni degli stessi.

45. Agli oneri di cui ai commi da 42 a 44, quantificati in euro 380.000 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere su ciascuna annualità del triennio 2017-2019, del programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

46. La Regione conferisce annualmente il titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” (di seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e alle unioni di comuni. Il riconoscimento del Titolo premia un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio.

47. Il conferimento del Titolo si propone i seguenti obiettivi:

a) stimolare le città a considerare lo sviluppo culturale quale elemento essenziale della crescita economica e della coesione sociale della propria comunità;

b) valorizzare i beni culturali e paesaggistici;

c) promuovere lo sviluppo di imprenditoria nel settore culturale e creativo;

d) migliorare l’offerta culturale;

e) incrementare i servizi rivolti ai turisti;

f) favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana e dei territori;

g) promuovere una cultura della progettazione integrata e della pianificazione strategica.

48. La Regione, per la realizzazione del programma di cui al comma 46, concede contributi, nel rispetto dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, e successive modifiche.

49. Il Titolo è conferito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura.

50. Le candidature sono valutate da una Commissione composta da tre esperti individuati sulla base di comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito. Gli stessi non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della commissione stessa, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interesse rispetto ai comuni stessi.

51. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con regolamento, le modalità di presentazione delle candidature, i criteri per il conferimento del Titolo, i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 48, le modalità di designazione dei componenti della commissione di valutazione di cui al comma 50 nonché le modalità di funzionamento della stessa.

52. Agli oneri derivanti dai commi 46 a 51 si provvede mediante l’incremento di euro 100.000,00, per l’anno 2017, del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015), iscritte nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. A decorrere dall’anno 2018 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

53. In deroga a quanto disposto dall’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, e successive modifiche, in riferimento alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari di importo superiore ad euro 50 mila, la Regione, previo parere dell’Avvocatura regionale, può stipulare, con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, atti transattivi relativi alla rateizzazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi, a qualsiasi titolo, ivi compresi i crediti derivanti da una sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva, ad esclusione dei crediti di cui all’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

54. Gli atti transattivi di cui al comma 53 prevedono una rateizzazione semestrale, a rate costanti, decorrenti dall’anno successivo alla data di sottoscrizione e di durata massima fino a venti anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione, si applicano solo in caso di omesso pagamento da parte del debitore [6].

55. L’adesione da parte delle amministrazioni di cui al comma 53 agli atti transattivi previsti dal medesimo comma presuppone la rinuncia da parte delle stesse alle controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali è richiesta la rateizzazione.

56. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 8/2010 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali opera l’istituto della compensazione.” [7].

57. Al comma 3, dell’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche le parole: “nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile e valgono per l’esercizio finanziario corrente”.

58. All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: “artigianato o miste” sono inserite le seguenti: “anche esercitate su suolo pubblico”;

b) all’inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: “Fermo restando il riconoscimento delle attività storiche svolte dai cosiddetti urtisti, che operano su area pubblica da almeno cinquant’anni, previa presentazione di comprovante documentazione,”.

59. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016, relativo ad interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, le parole: “10 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “10 novembre 2017”.

60. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “istituisce” sono inserite le seguenti: “in via sperimentale”;

b) dopo le parole: “fondo speciale per i comuni” sono aggiunte le seguenti: “nell’ambito del distretto socio sanitario, con esclusione della Città metropolitana di Roma capitale”;

c) le parole: “sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali” sono soppresse.

61. All’articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati” sono sostituite dalle seguenti: “pastigliaggi confezionati e prodotti alimentari e non alimentari nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.”;

b) al comma 2 le parole “al 25” sono sostituite dalle seguenti: “al 40”.

62. Alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “l’Assessorato competente in materia di sanità” sono sostituite dalle seguenti: “il Consiglio regionale”;

b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: “della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio regionale”;

c) al comma 3 dell’articolo 3 le parole: “regionale competente in materia di salute mentale” sono sostituite dalle seguenti: “del Consiglio regionale”;

d) al comma 6 dell’articolo 3 le parole: “La Regione, tramite l’assessorato competente in materia di sanità,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Consiglio regionale”;

e) dopo il comma 1 dell’articolo 4 bis è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività della Consulta, valutati in euro 100.000,00 a decorrere dal 2017, si provvede nell’ambito delle risorse destinate al funzionamento del Consiglio regionale, iscritte nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio regionale 2017 – 2019.”.

63. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, le parole: “su apposite contabilità speciali fruttifere aperte dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “su appositi sotto-conti aperti presso l’istituto tesoriere della Regione”.

64. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 55, comma 4 le parole: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7”;

b) all’articolo 55, comma 7 le parole: “con popolazione inferiore a duemila abitanti,” sono soppresse;

c) all’articolo 55, comma 9, dopo le parole “commi 6 e 7” sono inserite le seguenti: “, nonché quelli di cui all’articolo 57, comma 3,”;

d) all’articolo 57, comma 2, lettera a), le parole: “la demolizione e ricostruzione anche con sagoma diversa e la delocalizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione”;

e) all’articolo 57, comma 2, lettere b), c) e d) le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;

f) all’articolo 57, comma 6, dopo le parole: “dalle organizzazioni professionali del settore agricolo” sono inserite le seguenti: “, dagli ordini e dai collegi professionali del settore agricolo”;

g) all’articolo 57, comma 8, lettere b) e c) la parola: “agricola” è sostituita con la parola “rurale”;

h) all’articolo 57 bis, comma 1, lettera b) le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;

i) all’articolo 57 bis, comma 4, lettera b) le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;

j) all’articolo 58, comma 2 le parole: “dell’articolo 55” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 57, comma 3”.

65. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria deliberazione, aggiorna l’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1999, n. 2649 (Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell’applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ai comuni individuati tra quelli ad alto rischio sismico in base all’ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile) mediante l’inserimento delle figure di “Agrotecnici e Agrotecnici laureati” tra i professionisti idonei alla sottoscrizione dei documenti di tipo vegetazionale.

66. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relative all’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

67. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche, le domande presentate dai soggetti pubblici e privati per l’ammissione ai benefici e alle utilità comunque denominate, previsti al comma 2, devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l’esercizio finanziario successivo. Entro il 30 ottobre la direzione regionale competente in materia di cultura pubblica l’elenco dei soggetti ammissibili a contributo. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio preventivo dell’anno di riferimento e del programma operativo, si procede alla ripartizione delle risorse tra i progetti ritenuti ammissibili.”.

68. Le domande di cui all’articolo 15 della l.r. 15/2014, relative agli interventi da realizzare nel corso dell’anno 2017, devono essere presentate, a seguito di apposito avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione, dalla Direzione competente in materia di cultura, con le modalità e i termini ivi stabiliti. Le domande decadute per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della l.r. 12/2016, possono essere confermate, entro il termine stabilito dall’avviso, mediante la stessa piattaforma GeCoWEB.

69. Al comma 4, dell’articolo 5 della l.r. n. 6/2016 le parole da “con votazioni” fino a “il presidente e” sono soppresse.

70. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 11 è abrogato;

b) all’alinea del comma 1 dell’articolo 16 bis le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis”;

c) al comma 4 bis dell’articolo 37 dopo le parole “integrativo (CCDI)” sono inserite le seguenti: “vigente alla data del 31 dicembre 2015”.

71. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche le parole: “Dell’avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio della suddetta dichiarazione asseverata nei successivi trenta giorni dalla data di protocollazione e per un periodo di trenta giorni.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i successivi trenta giorni l’amministrazione competente, su richiesta dell’interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo.”

72. Il comma 3 dell’articolo 5 bis, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizione per l’esercizio del trasporto pubblico locale non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici locali e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 marzo 2017, si applica l’articolo 130, comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Al fine di garantire l’effettiva operatività degli autoservizi pubblici non di linea del bacino comprensoriale, a partire dal 1 aprile 2017, in via provvisoria e fino all’approvazione dell’intesa di cui al comma 2, gli enti gestori dei porti o degli aeroporti consentono l’impiego delle infrastrutture utilizzabili indicandone le modalità ed i criteri per l’accesso, ai titolari di licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente dei comuni del bacino comprensoriale.”.

73. Al comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: “delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “Al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari con il limite di un’unità per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico; la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).

74. All’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: “una somma che deve essere ridotta fino all’ottanta per cento del valore del terreno ulteriormente ridotto ad 1/3.” sono aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui la richiesta pervenga da un acquirente di una sola unità immobiliare, rispetto al complesso edilizio a cui appartiene, la somma da corrispondere a titolo conciliativo è determinata in base ai millesimi di proprietà condominiale. La predetta norma si applica, altresì, a coloro che rientrano nell’ipotesi di cui al comma 7 bis.”;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Qualora l’alienazione delle terre di proprietà collettiva di uso civico non avvenga ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, esercita il potere sostitutivo, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto, mediante le proprie strutture ovvero mediante la nomina di un commissario ad acta che non benefici di trattamenti di quiescenza, fermo restando che le spese relative restano a carico dell’ente interessato. L’ente può comunque adempiere autonomamente fino all’effettiva adozione dell’atto sostitutivo.”.

75. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 14 febbraio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2018”.

76. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio);

b) la legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa);

c) il regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 “Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa”).

77. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni di riordino delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, è abrogata.

78. Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 33 è inserita la seguente:

“u bis) promuove le iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, programma la rete degli interventi, realizza, finanzia e coordina i servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato e i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna). Al fine di organizzare la rete dei servizi di cui alla presente lettera la Regione si dota, altresì, di un apposito strumento di coordinamento nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;”;

b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 è abrogata.

79. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche, sostiene e favorisce la sottoscrizione di assicurazioni agricole agevolate secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2015 (Approvazione del Piano assicurativo agricolo - anno 2016), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 marzo 2016, n. 50 e successive modifiche, per gli agricoltori anche attraverso incentivi economici a copertura dei premi assicurativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

80. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività agricole aziendali così come indicato al comma 2, dell’articolo 4. Per attività agricole aziendali si intendono:

a) le attività agricole denominate “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvi-coltura come specificato all’articolo 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne modalità tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” come specificato dall’articolo 2135 c.c., dal d.lgs. 228/2001 e dall’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di agriturismo e turismo rurale;

b) all’articolo 9:

1) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: “delle attività agrituristiche”;

2) al comma 1 della lettera a), le parole: “ed al turismo rurale” sono soppresse;

c) al comma 5 dell’articolo 11 le parole: “e le province” sono soppresse;

d) il Capo III è abrogato.

81. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relativo all’istituzione della Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”, è sostituito dal seguente:

“4. La Riserva, che ricade interamente nel Comune di Pomezia, è delimitata dai confini riportati nella cartografia amministrativa e catastale in scala 1:10.000, di cui agli allegati A e B, parte integrante della presente disposizione e presenta la perimetrazione descritta nell’allegato C, parte integrante della presente disposizione.”.

82. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere, dopo le parole: “attività estrattive” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i criteri per la delimitazione degli stessi in poli estrattivi di interesse regionale, delimitati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poli estrattivi di interesse della Città metropolitana o provinciale, delimitati dagli enti di area vasta con proprio provvedimento.”.

83. Le risorse dei fondi dell’Unione europea (UE), previsti dai regolamenti dell’Unione europea, destinati a finanziare gli oneri accessori del personale dipendente della Regione, gravanti sul “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente”, integrano il medesimo Fondo ai sensi e nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, lettera k), del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001.

84. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispongono, tra l’altro, l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, e in attuazione delle iniziative di razionalizzazione intraprese dalla Regione, la legge regionale 13 agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.) è così modificata:

a) all’articolo 1, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole “a totale partecipazione pubblica”;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole “e successivamente non meno del 51 per cento del capitale sociale” sono soppresse;

c) il comma 2, dell’articolo 2 è abrogato dalla data di perfezionamento della procedura di alienazione di cui al comma 85.

85. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, un piano nell’ambito del quale siano definite:

a) le procedure per la chiusura della discarica di Colle Fagiolara all’esaurimento della capienza residua e comunque non oltre un triennio;

b) le caratteristiche dell’intervento di ristrutturazione dell’attuale impianto finalizzato a coprire il fabbisogno territoriale residuo a fronte dell’aumento della quota di raccolta differenziata e tale da assicurare, anche attraverso l’introduzione di specifici sistemi di rilevamento e comunicazione di dati, la massima tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente;

c) le modalità previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale attualmente impegnato nei servizi e negli impianti.

86. La Regione, per il tramite dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), esercita le attività di vigilanza, controllo e accertamento tecnico di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 relativamente alle attività svolte da Lazio Ambiente S.p.A..

87. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) è apportata la seguente modifica: all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: “intervenga il rilascio del titolo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4 ovvero entro il medesimo termine” sono sostituite dalle seguenti: “sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ovvero”.

88. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2017, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana.

89. Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge di cui al comma 88, il termine del “31 gennaio 2017” contenuto nella l.r. n. 21/2009 è prorogato fino all’approvazione della stessa e comunque non oltre il 1 giugno 2017.

90. Dopo la lettera b-bis) dell’articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche è inserita la seguente:

“b-ter) previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono consentite la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;”.

91. Dopo il comma 9-ter dell’articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche è aggiunto il seguente: “9-quater. Entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, è possibile presentare proposte da parte di soggetti proponenti, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di interventi volti alla riqualificazione urbana i cui piani attuativi siano stati approvati entro il termine di cui al comma 3 ma che ancora non hanno titolo per richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche. Il rilascio del permesso di costruire potrà intervenire solo all’ottenimento del predetto titolo.”.

92. All’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole “enti pubblici” è aggiunto in fine il seguente periodo:“sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo famigliare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell’alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti.”;

93. Il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013), è abrogato.

94. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 93, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

95. La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

96. La Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati.

97. Agli oneri derivanti dall’applicazione dai commi 95 e 96, si provvede mediante lo stanziamento di risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2017, a 100.000,00 euro per l’anno 2018 e a 200.000,00 euro per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nell’ambito del programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.

98. La Regione, in armonia con quanto previsto dall’articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) istituisce l’organismo regionale per il capitale naturale, di seguito denominato organismo regionale, al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali regionali.

99. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di designazione dei componenti nonché l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo regionale.

100. L’organismo regionale elabora un rapporto sullo stato del capitale naturale della Regione, da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Regione al fine di consentire alla Giunta regionale di considerarlo nell’ambito dell’individuazione degli obiettivi strategici di politica regionale contenuti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR). L’organismo regionale promuove inoltre l’adozione di un sistema di contabilità ambientale e la predisposizione del bilancio ambientale.

101. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l’obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.

102. Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l’amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell’ottica di un’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio.

103. I piani di cui ai commi 101 e 102 debbono conseguire, a partire dalla fine del 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.

104. [Nelle more del riordino complessivo degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche e in accordo con quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, così come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dal comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle IPAB come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dal regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007”), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, fatti comunque salvi gli obblighi di comunicazione delle IPAB di cui all’articolo 3, comma 1 del medesimo regolamento, avvia la ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB] [8].

105. Al fine di garantire il processo di riordino di cui al comma 104 e la stabilità patrimoniale e finanziaria degli enti, la Regione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione degli immobili di proprietà delle IPAB, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per la gestione temporanea degli stessi, i cui oneri economici sono determinati all’atto della nomina e posti a carico degli enti commissariati.

106. Al fine di completare la programmazione negoziata a livello locale ed al fine di consentire agli enti locali di poter introitare gli oneri concessori, tutti i procedimenti iniziati nel territorio della Regione, attraverso lo strumento dei cosiddetti “Patti Territoriali” approvati o ammessi alle successive fasi dal tavolo di concertazione o che non hanno avuto un avanzamento procedimentale, sono portati a conclusione dai rispettivi comuni territorialmente competenti, anche se scaduti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Al fine di portare a compimento gli obiettivi economici ed occupazionali attraverso la compiuta costruzione degli edifici previsti nei progetti afferenti i “Patti Territoriali”, per i quali è già stato sottoscritto l’Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, gli Accordi di Programma che non contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni e gli Accordi di Programma che contengono il periodo di durata sono prorogati per ulteriori cinque anni, purché per questi ultimi prima della data di scadenza sia stata avanzata formale comunicazione da parte del proponente all’amministrazione comunale di portare a termine l’Accordo stesso. Il termine iniziale delle proroghe di cui al precedente periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [9].

107. Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro ed infrastrutture, predispone un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall’operazione straordinaria di fusione ed unione delle società Lazio Service SpA e Lait SpA in Lazio Crea SpA al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati.

108. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro, infrastrutture e trasporti, predispone un atto di indirizzo programmatico volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall’operazione straordinaria di scissione totale di Cotral patrimonio S.p.A. in Astral S.p.A. al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati.

109. Agli eventuali oneri derivanti dalle procedure di cui ai commi 107 e 108 si provvede mediante le risorse stanziate annualmente nell’ambito dei rispettivi contratti di servizio nonché mediante l’incremento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, pari ad euro 700.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 500.000,00 per l’anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione, per l’anno 2017, del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” e, per l’anno 2018, del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 [10].

110. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, relativo all’istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, è inserito il seguente:

“1 bis. L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al presente articolo non si applica per gli impianti di distribuzione di carburante ubicati entro una distanza non superiore a cinquecento metri dal mare, autorizzati al commercio al dettaglio di carburante per autotrazione erogato esclusivamente alle imbarcazioni e ai natanti da diporto.”.

111. All’articolo 3 della l.r. 19/2011, dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: “9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutate in euro 35.000,00, si provvede, a decorrere dall’esercizio 2017, mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

112. Al comma 22 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011 – 2013), dopo le parole: “lo stato di calamità” sono aggiunte le seguenti: “ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche”.

113. La perimetrazione del parco regionale urbano “Monte Orlando”, istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47 (Istituzione del parco regionale urbano "Monte Orlando" nel comune di Gaeta), come modificata dall’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46), è modificata secondo la planimetria allegata (Allegato C), parte integrante della presente legge.

114. Il Piano dell’area naturale protetta, approvato con legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46) e il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 settembre 2002, n. 121 (Approvazione del Regolamento del Parco regionale Urbano Monte Orlando ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29), si adeguano alle disposizioni di cui al comma 113.

115. Al fine di garantire l’efficace svolgimento dell’azione amministrativa, fino alla fine della X legislatura, rientrano tra le strutture di diretta collaborazione del Presidente di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, anche le seguenti strutture, già facenti parte del segretariato generale:

a) segreteria operativa;

b) ufficio legislativo;

c) rapporti con gli enti locali, le Regioni, lo Stato, l’Unione europea;

d) struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo;

e) coordinamento delle politiche territoriali;

f) cabina di regia del Servizio sanitario regionale;

g) programmazione strategica, armonizzazione delle banche dati e agenda digitale;

h) comunicazione, relazioni esterne e istituzionali, articolata nelle seguenti strutture: ufficio stampa e cerimoniale;

i) portavoce del Presidente;

l) consigliere diplomatico;

m) autorità di audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione europea;

n) ufficio conferenze di servizi.

116. A seguito del trasferimento delle funzioni e delle risorse di cui all’articolo 2, comma 146, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, all’Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, il Commissario liquidatore della Riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico”, nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 147, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Provincia di Frosinone provvede alla nomina di un nuovo commissario liquidatore per il prosieguo dell’attività.

117. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo al comma 9 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“9 bis. I limiti alla proprietà derivanti dall’istituzione delle aree di cui al presente articolo non danno luogo ad indennizzo”

b) dopo il comma 3 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I limiti alla proprietà derivanti dall’istituzione dei monumenti naturali non danno luogo ad indennizzo”

c) al comma 1 dell’articolo 14, dopo la parola “curriculum,” sono aggiunte le seguenti parole: “nominati dal Presidente della Regione e”.

d) al comma 3 dell’articolo 24, dopo le parole: “ordinaria amministrazione,” sono aggiunte le seguenti “adotta il provvedimento finale del procedimento relativo al nulla osta di cui all’articolo 28,”

e) al comma 1 dell’articolo 25 dopo le parole “delle aree naturali protette” sono aggiunte le seguenti: “, dei siti della Rete Natura 2000” [11].

f) al comma 1 dell’articolo 25 bis dopo le parole: “effettua attività” è aggiunta la seguente: “ispettiva”.

g) al comma 3 dell’articolo 28 le parole “legale rappresentante” sono sostituite con la seguente: “direttore”.

118. Al comma 12 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione), le parole da “per un periodo” fino a “della presente legge,” sono soppresse.

119. La Regione si impegna, quale socio totalitario o di maggioranza, ovvero promuove quale socio di minoranza, ad adeguare lo statuto delle società direttamente o indirettamente controllate, affinché per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore sia previsto il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente.

120. All’articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Tutte le domande ammesse a contributo possono essere finanziate in misura proporzionale agli stanziamenti determinati dalle relative leggi di bilancio.”;

b) alla fine del comma 2 dopo le parole “deve attenersi” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto al comma 1”.

121. All’articolo 45 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo dopo la parola: “esercizi” sono aggiunte le seguenti: “ed attività”;

b) all’articolo 1, dopo le parole: “degne di tutela storica” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe ed attività storiche”.

122. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per la maggiore salvaguardia delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico – artistici, architettonici e monumentali la Regione, sentite anche le associazioni di categoria, nel pieno rispetto dei principi e delle procedure previste all’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, concernente procedimenti oggetti di autorizzazioni, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, comunicazione, supporta i comuni nell’avvio dei procedimenti amministrativi finalizzati ad individuare le attività economiche compatibili con le aree sottoposte a tutela.”.

123. Dopo l’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è aggiunto il seguente:

“Art. 48 bis. (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio)

1.Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale; per tali alloggi il costo è determinato dai valori OMI aggiornati.”.

124. Dopo l’articolo 49 della l.r. 27/2006, relativo alla gestione ed al reimpiego dei proventi è aggiunto il seguente:

“Art. 49 bis. (Quote di amministrazione e manutenzione)

1. Gli assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote di amministrazione e manutenzione. L’ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, altresì, agli assegnatari con patto di futura vendita o con contratto preliminare.”.

125. Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. n. 27/2006 è sostituito dal seguente:

“5. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell’alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica all’ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio, l’assegnatario decade dal diritto e l’occupante non ha titolo all’acquisto dell’immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E’ fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all’autorità competente all’emanazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 15 della l.r. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati.”.

126. Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane e, in particolare, le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, secondo comma della Costituzione e della normativa statale e regionale in favore dei territori montani. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all’articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti aderenti all’unione di comuni montani esercitano in forma associata, mediante l’unione, anche le funzioni di cui all’articolo 14, comma 28, del citato d.l. 78/2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 126 bis [12].

126 bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 29, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, i comuni fino a 3.000 abitanti aderenti all’unione possono svolgere una o più funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del citato decreto legge, mediante convenzione, previa relazione che evidenzi il maggiore risparmio rispetto all’esercizio associato della funzione mediante l’unione e i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Le convenzioni hanno durata minima triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del d.lgs. 267/2000. Ove alla scadenza del terzo anno non sia comprovato il conseguimento dei significativi livelli di efficienza ed efficacia nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante l’unione di comuni montani [13].

127. Per ciascuna comunità montana, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina, fatto salvo quanto previsto dal comma 127 ter, un commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità montane, e un sub commissario per la liquidazione della medesima comunità, di seguito denominati commissari liquidatori. I commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l'altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130 [14].

127 bis. Il compenso dei commissari liquidatori è stabilito nel decreto di nomina ed è determinato, per i commissari, nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e, per i sub commissari, nella misura del 10 per cento della medesima indennità [15].

128. Alle unioni di comuni montani e alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano i requisiti minimi demografici previsti dall’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, e successive modifiche, salvo eventuali deroghe disposte dalla Giunta regionale, previo parere del Cal, su espressa e motivata richiesta dei comuni, qualora vi siano straordinarie esigenze legate al contesto territoriale [16].

129. I commissari liquidatori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta giorni dalla nomina [17]:

a) provvedono all’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della comunità montana, che sono trasferiti all’unione di comuni montani con l’indicazione dei vincoli di destinazione d’uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;

b) provvedono alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti;

c) redigono l’elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e dell’anzianità di servizio di ciascuna unità di personale;

d) redigono il bilancio iniziale di liquidazione, sulla base delle situazione dei conti successiva all’ultimo rendiconto approvato e lo trasmettono alla Giunta regionale.

130. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del bilancio di cui alla lettera d) del comma 129, i commissari liquidatori, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, redigono il bilancio finale di liquidazione e lo trasmettono alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, lo approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni. Entro e non oltre dieci giorni dall’approvazione del bilancio finale di liquidazione, il Presidente della Regione provvede all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 129 e del bilancio finale di liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle comunità montane da trasferire alle unioni di comuni montani. L’estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l’estinzione della stessa. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i comuni partecipanti all’ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell’instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. L’atto costitutivo e gli statuti delle unioni di comuni montani sono approvati entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di estinzione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche. In fase di prima attuazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, l’unione procede all’elezione del consiglio e alla nomina del presidente e della giunta secondo le modalità previste dallo statuto, dando comunicazione tempestiva alla Regione dell’avvenuto insediamento [18].

131. Il personale in servizio presso le comunità montane in via di trasformazione è trasferito alle unioni di comuni che subentrano nello svolgimento delle funzioni, sulla base dei seguenti principi:

a) continuità nell’esercizio delle funzioni amministrative;

b) maggiore prossimità tra precedente e nuova sede di lavoro;

c) risparmio finanziario e strumentale;

d) salvaguardia dei livelli occupazionali.

132. Al personale trasferito alle unioni di comuni si applica l’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Le nuove unioni definiscono le proprie dotazioni organiche entro un numero di posti, in ogni caso, non superiore alla somma dei posti di organico degli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

133. Restano a carico della Regione gli oneri relativi al personale di cui ai commi 131 e 132 nei limiti della dotazione organica di cui al comma 130, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di assunzioni. Il numero dei dirigenti non può essere superiore all’8 per cento della pianta organica.

134. La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e il relativo personale transita nei ruoli dei singoli comuni che vi facevano parte, nel rispetto dei principi previsti dal presente articolo. E’ facoltà dei comuni facenti parte dell’estinta comunità di arcipelago associarsi per l’esercizio associato delle funzioni comunali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo.

135. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 126 a 138, valutati complessivamente in euro 8.300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”:

a) del fondo denominato: “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle Unioni di comuni montani”, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 6.300.000,00, a decorrere dall’anno 2017, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio regionale 2017-2019, nel programma 07 della missione 09;

b) del fondo denominato: “Fondo per il riordino dell’associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane”, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sulle medesima annualità, nel programma 07 della missione 09 per euro 1.000.000,00, nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per euro 500.000,00 e per euro 500.000,00 nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. [Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate per il 60 per cento alle unioni di comuni e per il 40 per cento alle unioni di comuni montani [19]].

136. L’Assessore competente in materia di enti locali, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di enti locali, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dal presente articolo ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo.

137. La Regione, al fine di garantire l’ottimale attuazione e il costante monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo, promuove, in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, la stipula di accordi e convenzioni con le Associazioni di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modificazioni, e con l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie ”Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR), tesi a razionalizzare il processo di riordino delle funzioni amministrative oggetto di ricollocazione, nonché ad individuare ulteriori funzioni da conferire agli enti locali e di area vasta. L’ ISSIRFA-CNR, nell’ambito di tali accordi, coadiuva il Consiglio delle autonomie locali (CAL) [20].

138. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con riferimento ai commi da 126 a 137.

138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all’estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e dalle Comunità di arcipelago delle Isole ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [21].

139. La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate, anche derivanti da esposizioni per motivi ambientali e familiari.

140. La Regione istituisce, altresì, un programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti, attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL), in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 147.

141. Si intendono soggetti ex esposti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto.

142. Si intendono per soggetti potenzialmente esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento ovvero quei soggetti potenzialmente esposti per motivi ambientali e familiari.

143. Si intendono per soggetti esposti i soggetti potenzialmente esposti che in una ben determinata situazione si è trovato in condizioni di esposizione superiori a quelle previste dall’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche.

144. La Regione garantisce ai soggetti di cui al comma 141, attraverso il programma di sorveglianza sanitaria, le prestazioni diagnostiche e specialistiche più avanzate e gratuite, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

145. Per accedere al programma di sorveglianza sanitaria, i soggetti di cui al comma 141 si rivolgono alla azienda sanitaria locale di appartenenza.

146. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto.

147. La Regione istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello Amianto” tramite l’azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il comune più colpito da malattie di asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant’altro utile ai fini dell’informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai cittadini interessati, in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui ai commi da 139 a 146.

148. La Regione promuove l’assistenza dei soggetti di cui al comma 140, colpiti da malattie asbesto correlate, fino al riconoscimento dei benefici previdenziali o assicurativi degli istituti pubblici o privati, ove previsto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l’anno 2017, si provvede mediante le risorse, iscritte, nell’ambito del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”.

149. Le aree, opere, impianti e opifici dismessi in conformità agli strumenti urbanistici e necessari a progetti di riconversione, riqualificazione e sviluppo industriale nell’ambito dei processi di reindustrializzazione promossi dalla Regione possono essere dichiarati di pubblica utilità e classificati e inseriti nei piani territoriali di sviluppo di cui all’articolo 7, comma 4 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale).

150. Per l’attuazione di tali progetti si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo a provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.

151. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2017-2019 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.

152. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“1 bis. I contributi pubblici erogati per la valorizzazione e promozione del settore turistico sono concessi prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall’attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione approvata dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.”.

153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000, la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 450.000,00 [22].

154. E’ istituita la commissione speciale sul terremoto, di seguita denominata commissione, con il compito di effettuare studi, esami, indagini, ricerche, approfondimenti sulle misure a favore delle zone del Lazio colpite da eventi sismici, con particolare attenzione all’attività di prevenzione e gestione dei conseguenti interventi.

155. La commissione ha, tra l’altro, il compito di:

a) elaborare, tenendo conto della normativa statale e regionale, proposte di carattere legislativo e amministrativo tese a definire e programmare gli interventi per neutralizzare o quantomeno ridurre i danni legati al terremoto;

b) promuovere incontri, seminari e convegni sui temi d’interesse della commissione;

c) scambiare, rendere pubblici e diffondere i dati, le informazioni e esperienze dei soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo al fine di promuovere una maggiore conoscenza del fenomeno e una cultura di prevenzione dello stesso;

d) fornire al Consiglio regionale il quadro dettagliato in merito all’attività, ai risultati conseguiti e ai benefici prodotti nell’ambito della gestione degli interventi posti in essere a favore delle popolazioni colpite dal terremoto, con particolare riferimento:

1) ai fondi disponibili;

2) alle risorse impegnate ed erogate;

3) alle modalità e ai criteri relativi ai contributi concessi ai soggetti coinvolti, pubblici o privati e ai relativi controlli;

4) ad ogni ulteriore iniziativa o attività utile per il perseguimento della propria funzione e per lo svolgimento della propria attività.

156. La commissione è costituita secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3 e articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

157. La commissione può effettuare audizioni di rappresentanti degli enti locali interessati dal terremoto, di organizzazioni imprenditoriali nonché, previa intesa con gli stessi, di rappresentati istituzionali statali.

158. La commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta.

159. Dalle disposizioni di cui ai commi da 154 a 158 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i Presidenti delle commissioni permanenti e speciali, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di tre unità. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale [23].

159 bis. Fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, la Regione promuove, individua e sostiene, anche attraverso forme di accreditamento un centro specialistico regionale di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale, al fine di garantire la diagnosi tempestiva, anche attraverso la somministrazione da parte dei pediatri di un test in grado di individuare i bambini a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo, e la messa a punto di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, nelle more dell’approvazione di una relativa legge regionale [24].

160. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[2] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[3] Comma modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9, dall'art. 67 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2019, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[6] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 2018, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 7 febbraio 2017, n. 11.

[8] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[9] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 18 luglio 2017, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Lettera così corretta con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 7 febbraio 2017, n. 11.

[12] Comma già modificato dagli artt. 15 e 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[13] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[14] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[15] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[16] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[17] Alinea così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[18] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[19] Periodo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[20] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[21] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[22] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9, già modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[23] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[24] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.