§ 3.8.100 - L.R. 29 luglio 2011, n. 8.
Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 industria e artigianato
Data:29/07/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Strumenti.
Art. 3.  Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa – AIEPI.
Art. 4.  Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa.
Art. 5.  Comitato delle micro, piccole e medie imprese.
Art. 6.  Formazione.
Art. 7.  Regolamento di attuazione ed integrazione.


§ 3.8.100 - L.R. 29 luglio 2011, n. 8. [1]

Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa.

(B.U. 13 agosto 2011, n. 30 - S.O. n. 156)

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina gli strumenti per il miglioramento e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire la comprensibilità dei testi normativi aventi riflessi sulle micro, piccole e medie imprese (PMI), di diminuire gli oneri amministrativi a carico delle stesse nonché di coinvolgerle nelle fasi di formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi indicati nella comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa - uno Small Business Act per l'Europa), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010, e nella successiva revisione adottata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2011.

 

     Art. 2. Strumenti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI);

b) consultazione di tutte le associazioni di categoria delle micro, piccole e medie imprese rappresentative a livello regionale attraverso il comitato di cui all'articolo 5.

2. Il ricorso agli strumenti di cui al comma 1 è obbligatorio in relazione agli atti normativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 7. Le risultanze non sono comunque vincolanti per il Consiglio o la Giunta regionale, ma sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del web regionale ed in alternativa tramite stampa od altri idonei strumenti di comunicazione.

 

     Art. 3. Analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa – AIEPI.

1. L'AIEPI ha la funzione di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie e di orientare il titolare dell'iniziativa legislativa verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese, in coerenza con i piani di sviluppo economico nazionale e regionale.

2. L'AIEPI considera i seguenti elementi:

a) gli obiettivi della legge o del regolamento e le opzioni alternative, ivi compresa quella di non intervento normativo;

b) le micro, piccole e medie imprese destinatarie;

c) l'impatto dell'intervento normativo sull'organizzazione delle micro, piccole e medie imprese destinatarie, ivi compreso il valore differenziale dell'impatto del medesimo intervento normativo rispetto alle imprese destinatarie di maggiori dimensioni;

d) il rapporto costi-benefici calcolato nell'ambito dei piani di sviluppo economico di medio-lungo periodo;

e) la congruità dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'intervento.

3. L'effettuazione dell'AIEPI è affidata all'unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa di cui all'articolo 4, la quale si avvale, nel rispetto del principio di proporzionalità in base al quale il grado di approfondimento dell'analisi è rispondente alla rilevanza economica e sociale del caso specifico in esame, dell'utilizzo delle seguenti forme di consultazione:

a) inchieste campionarie, quali modalità di rilevazione di informazioni attraverso l'intervista-interrogazione, generalmente a mezzo questionario, delle imprese appartenenti ad un campione rappresentativo, sentito il comitato di cui all'articolo 5;

b) panels, ossia gruppi di imprenditori di micro e piccole imprese ed esperti, che si prestano ad essere intervistati periodicamente per la rilevazione di comportamenti, esigenze, risoluzione di problemi, definizione di una decisione politica che ha un potenziale di impatto economico aggiuntivo sulle micro e piccole imprese;

c) le interviste semistrutturate, ossia interviste basate sull'uso di un questionario a risposta aperta;

d) la pubblicazione di documenti di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta (procedure di notice and comment);

e) i focus group, quale forma di ricerca qualitativa, realizzata attraverso la partecipazione e l'intervista-interrogazione di un gruppo di persone in relazione ad un tema specifico.

4. Le risultanze dell'AIEPI sono riportate in un'apposita relazione, la quale è trasmessa in via preventiva al Comitato delle micro, piccole e medie imprese ai fini dei parere motivato di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).

 

     Art. 4. Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa.

1. La Giunta regionale, attraverso il proprio regolamento di organizzazione, istituisce, nell'ambito della dotazione organica della struttura competente in materia di piccola e media impresa, una struttura di staff denominata unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, di seguito denominata unità, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica ai fini della trasmissione preventiva della stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

2. L'unità e le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio prestano reciproca collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge. La reciproca collaborazione deve concretizzarsi in una relazione unitaria quale documento di sintesi finalizzato a perseguire le predette finalità.

3. L'unità si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. nell'ambito delle attività previste dall'AIEPI secondo quanto specificato all'articolo 3 e per la redazione della relazione tecnico-economica di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5. Comitato delle micro, piccole e medie imprese.

1. È istituito, quale strumento di consultazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), il Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, scelti ognuno da un elenco di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie economiche, statistiche e manageriali fornito dalle rispettive e più rappresentative associazioni delle micro, piccole e medie imprese a livello regionale.

3. Il comitato resta in carica per tre anni. Ai membri uscenti del comitato è affidato lo svolgimento delle funzioni dello stesso fino alla data di nomina dei nuovi membri, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di decadenza dei precedenti membri.

4. Al comitato è affidata la funzione di sensibilizzazione del legislatore regionale alle necessità delle micro, piccole e medie imprese in fase normativa attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) formulazione del parere motivato su ciascuna relazione AIEPI ai sensi dell'articolo 3, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancata emissione del parere entro il termine indicato, questo è considerato a tutti gli effetti positivo;

b) offerta di supporto tecnico-scientifico tramite la formulazione di pareri e osservazioni in materia di micro, piccola e media impresa alle strutture regionali interessate, anche con riferimento alla normativa vigente;

c) promozione di dibattiti pubblici, convegni, incontri ed iniziative finalizzate all'acquisizione di osservazioni e proposte in materia di micro, piccola e media impresa.

5. Le attività dei membri del comitato sono svolte a titolo gratuito.

 

     Art. 6. Formazione.

1. La Giunta regionale assicura la periodica effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della presente legge.

 

     Art. 7. Regolamento di attuazione ed integrazione.

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione ed integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce in particolare:

a) le modalità di svolgimento dell'AIEPI e l'individuazione degli atti sottoposti alla stessa;

b) le modalità di funzionamento del comitato di cui all'articolo 5.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.