§ 4.4.13 - L.R. 28 novembre 1977, n. 46.
Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/11/1977
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità). Nell'ambito della politica diretta al riequilibrio territoriale, allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali interessate, la Regione Lazio [...]
Art. 2.  (Individuazione dei parchi regionali e delle riserve naturali). La regione individuerà i parchi e le riserve:
Art. 3.  (Classificazione dei parchi regionali). I parchi regionali sono istituiti su ambiti territoriali omogenei, di rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale.
Art. 4.  (Classificazione delle riserve). Le riserve sono istituite su ambiti territoriali di varia estensione, al fine di conservarne e valorizzarne le specifiche caratteristiche di interesse naturalistico [...]
Art. 5.  (Monumenti naturali). Oggetti di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati [...]
Art. 6.  (Istituzione dei parchi e delle riserve). I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.
Art. 7.  (Elaborazione ed adozione del piano di assetto e del programma di attuazione). Entro il termine fissato dalla legge istitutiva del parco dovrà essere approntato ed adottato da parte dell'Ente [...]
Art. 8.  (Contenuti dei piani di assetto dei parchi regionali). I piani di assetto dei parchi si configurano come i piani urbanistici comprensoriali, di cui all'art. 11 e seguenti della legge regionale 12 [...]
Art. 9.  (Regolamento dei parchi e delle riserve). Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto e del programma di attuazione del parco e dall'istituzione della riserva, dovrà essere [...]
Art. 10.  (Gestione dei parchi e delle riserve). La gestione dei parchi e delle riserve è affidata agli Enti locali e ai comprensori o alle Comunità montane o ad un Consorzio fra i suddetti Enti locali.
Art. 11.  (Riserve e parchi di carattere interregionale). La Regione Lazio può partecipare all'istituzione di riserve e parchi interregionali, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente [...]
Art. 12.  (Istituzione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve). E' istituito l'ufficio regionale dei parchi e delle riserve.
Art. 13.  (Espropri ed acquisizioni). Per le finalità della presente legge può essere disposta l'imposizione di servitù o l'espropriazione di immobili compresi nel perimetro del parco o della riserva.
Art. 14.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici). Entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 7 della presente legge, i Comuni interessati adeguano i loro strumenti urbanistici [...]
Art. 15.  (Violazione e sanzioni). Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di assetto del parco o delle norme stabilite per la riserva, ovvero delle norme di salvaguardia, restando [...]
Art. 16.  (Sanzioni pecuniarie). Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei [...]
Art. 17.  (Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e loro devoluzione). Le violazioni di cui al precedente articolo sono constatate mediante processo verbale degli organi del soggetto gestore [...]
Art. 18.  (Norme finali). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa consultazione con gli Enti locali interessati e con le componenti produttive, [...]
Art. 19.  (Finanziamento del piano dei parchi e delle riserve). Le spese inerenti alla definizione del piano dei parchi e delle riserve, di cui al precedente art. 18, graveranno sullo stanziamento iscritto al [...]
Art. 20.  (Norme transitorie). Fino all'approvazione del piano dei parchi e delle riserve di cui all'art. 18, singoli parchi o riserve potranno essere istituiti con apposita legge.


§ 4.4.13 - L.R. 28 novembre 1977, n. 46.

Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali.

(B.U. 20 dicembre 1977, n. 35).

 

(Abrogata dall'art. 47 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29). [*]

 

Art. 1. (Finalità). Nell'ambito della politica diretta al riequilibrio territoriale, allo sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali interessate, la Regione Lazio con la presente legge, in ottemperanza all'art. 45 dello Statuto, detta norme per l'istituzione di parchi e di riserve al fine di conservare le risorse naturali, di difendere il paesaggio e l'ambiente e di concorrere alla corretta fruizione del territorio per gli scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali.

     L'istituzione dei parchi e delle riserve è finalizzata alla formazione di un sistema che costituisce parte integrante del quadro di riferimento territoriale regionale, di cui all'art. 6, comma terzo, lettere a), b) e c) del documento per la deliberazione programmatica sull'assetto del territorio regionale pubblicato nel supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1974.

 

     Art. 2. (Individuazione dei parchi regionali e delle riserve naturali). La regione individuerà i parchi e le riserve:

     a) secondo le disposizioni dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     b) sulla base della «cartografia delle aree di particolare valore naturalistico», pubblicata dalla Regione Lazio quale aggiornamento ed integrazione della «carta dei biotopi» del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dei lavori pubblici;

     c) sulla base di studi o proposte effettuati dai comprensori economico-urbanistici, dalle Comunità montane, dai Comuni;

     d) sulla base di studi o proposte effettuati dal Consiglio nazionale delle ricerche, da istituti universitari, da Enti e Associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

     e) sulla base di studi o proposte effettuate dall'ufficio regionale per i parchi e riserve di cui al successivo art. 12.

 

     Art. 3. (Classificazione dei parchi regionali). I parchi regionali sono istituiti su ambiti territoriali omogenei, di rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale.

     In considerazione del loro rapporto con le aree urbanizzate essi sono distinti in:

     a) parchi naturali;

     b) parchi sub-urbani;

     c) parchi urbani.

 

     Art. 4. (Classificazione delle riserve). Le riserve sono istituite su ambiti territoriali di varia estensione, al fine di conservarne e valorizzarne le specifiche caratteristiche di interesse naturalistico o scientifico.

     Le riserve possono essere identificate anche in un singolo ecotopo o parte di esso sono in:

     a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di organismi pubblici;

     b) riserve orientate: nelle quali sono ammessi solamente interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quegli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati;

     c) riserve parziali: istituite per la finalità specifica ed allo scopo di valorizzare e conservare aspetti vegetazionali, floristici, faunistici, geologici, geomorfologici, speleologici, paleontologici, paesistici ed altri;

     d) riserve genetiche: istituite allo scopo di conservare il patrimonio genetico animale e/o vegetazionale della Regione. Le riserve genetiche possono essere istituite con apposita delimitazione e normativa di tutela anche nell'ambito delle riserve di cui ai punti precedenti.

 

     Art. 5. (Monumenti naturali). Oggetti di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati monumento naturale e sottoposti a vincolo diretto alla loro conservazione ed alla loro tutela.

     Il vincolo è apposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dei soggetti di cui all'art. 2, lettere c) d) e) e sentite le competenti Commissioni consiliari.

     Il decreto di vincolo è notificato in forma amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Esso è trascritto, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

     Per la conservazione, integrità e sicurezza degli oggetti sottoposti a vincolo si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

 

     Art. 6. (Istituzione dei parchi e delle riserve). I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

     Le leggi istitutive debbono stabilire:

     a) la perimetrazione;

     b) la classificazione;

     c) il tipo di gestione ed i soggetti ad essa preposti;

     d) la previsione di spesa per l'attuazione e gestione e le modalità di erogazione dei finanziamenti annuali

     e) le norme di tutela e di uso del suolo;

     f) le direttive ed i tempi, nel caso di un parco naturale, per l'elaborazione del piano di assetto e del programma di attuazione; le norme di salvaguardia;

     g) le direttive, nel caso di una riserva, per la valorizzazione ed utilizzazione e le norme urbanistiche necessarie.

 

     Art. 7. (Elaborazione ed adozione del piano di assetto e del programma di attuazione). Entro il termine fissato dalla legge istitutiva del parco dovrà essere approntato ed adottato da parte dell'Ente preposto alla gestione, che potrà avvalersi anche della collaborazione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve di cui al successivo art. 12, il piano di assetto ed il programma di attuazione.

     La legge istitutiva può prevedere che il termine di cui al primo comma possa essere prorogato in casi di motivata necessità.

     In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente gestore e sentite le competenti Commissioni consiliari, affida l'elaborazione del piano di assetto e del programma di attuazione all'ufficio regionale per i parchi e le riserve.

     Il piano di assetto ed il programma di attuazione vengono approvati secondo le procedure previste dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, artt. 11 e seguenti.

 

     Art. 8. (Contenuti dei piani di assetto dei parchi regionali). I piani di assetto dei parchi si configurano come i piani urbanistici comprensoriali, di cui all'art. 11 e seguenti della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71.

     I piani di assetto prevedono l'articolazione e l'uso del territorio secondo:

     a) le caratteristiche naturali da proteggere e valorizzare;

     b) l'utilizzazione delle risorse compatibili con le finalità del parco;

     c) i diversi gradi e tipi di accessibilità;

     d) le eventuali zone di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 4.

     Il programma di attuazione deve prevedere:

     a) i tempi, i modi ed i costi di attuazione del piano di assetto;

     b) gli eventuali stralci di attuazione prioritaria;

     c) il piano finanziario;

     d) le forme ed i mezzi di incentivazione e disincentivazione delle attività economiche in armonia con le finalità del parco e con la salvaguardia degli interessi delle comunità insediate.

     Il piano di assetto è assunto dall'interno dei piani territoriali di coordinamento dei comprensori nei quali ricade il territorio del parco.

     I piani di assetto definiscono gli ambiti territoriali sottoposti ad intervento diretto dell'Ente gestore mediante piani attuativi.

     I piani attuativi hanno natura di piano particolareggiato ai sensi della vigente legge urbanistica; sono adottati dal Consiglio dell'Ente preposto alla gestione del parco, sono soggetti a pubblicazione nei Comuni il cui territorio è interessato dal piano attuativo e sono approvati dal Consiglio dell'Ente preposto alla gestione del parco per delega della Regione, che viene conferita con la presente legge e che deve essere esercitata con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

 

     Art. 9. (Regolamento dei parchi e delle riserve). Entro il termine di mesi sei dall'approvazione del piano di assetto e del programma di attuazione del parco e dall'istituzione della riserva, dovrà essere predisposto da parte dei soggetti che ne cureranno la gestione, il regolamento di attuazione.

     Il regolamento disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali nel territorio del parco e della riserva ed è lo strumento per raggiungere gli obiettivi di tutela, valorizzazione e sviluppo previsti dal piano, nello spirito della presente legge.

     In particolare, il regolamenti disciplina:

     a) l'esercizio della caccia e della pesca;

     b) le eventuali modificazioni del regime delle acque, ferme restando le attribuzioni di carattere statale previste dagli artt. 89, 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

     c) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;

     d) le eventuali costruzioni di opere o manufatti di qualsiasi genere;

     e) lo svolgimento delle attività previste dal piano di assetto;

     f) l'afflusso e la circolazione del pubblico;

     g) la tutela della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

     Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari.

 

     Art. 10. (Gestione dei parchi e delle riserve). La gestione dei parchi e delle riserve è affidata agli Enti locali e ai comprensori o alle Comunità montane o ad un Consorzio fra i suddetti Enti locali.

     Gli organismi preposti alla gestione possono avvalersi della consulenza del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 [1].

 

     Art. 11. (Riserve e parchi di carattere interregionale). La Regione Lazio può partecipare all'istituzione di riserve e parchi interregionali, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Nel caso di una riserva o di un parco di carattere interregionale il piano di assetto ed il regolamento di attuazione dovranno essere approvati di comune accordo tra le Regioni interessate.

     Fino a che non si realizzi l'accordo di cui al comma precedente, la Regione Lazio stabilisce norme transitorie di salvaguardia per il territorio di sua competenza.

 

     Art. 12. (Istituzione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve). E' istituito l'ufficio regionale dei parchi e delle riserve.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale concernente l'ordinamento e la struttura degli uffici regionali, l'ufficio dei parchi è alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale.

     Sono compiti dell'ufficio, tra l'altro:

     a) l'elaborazione di studi propedeutici all'istruzione e gestione di parchi e riserve;

     b) la proposta per l'individuazione delle aree di cui all'art. 2;

     c) la proposta del piano dei parchi e delle riserve di cui al successivo art. 18;

     d) l'assistenza agli Enti di cui all'art. 10 nell'elaborazione dei piani di assetto e dei programmi di attuazione dei parchi e delle riserve;

     e) la proposta di direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali in materia di parchi e riserve;

     f) la proposta per la realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturale della Regione Lazio;

     g) l'elaborazione di programmi di formazione del personale tecnico necessario per la gestione dei parchi e delle riserve;

     h) la stesura di una relazione annuale da sottoporre alle competenti Commissioni consiliari, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Enti di cui all'art. 10, secondo le modalità che verranno indicate nelle leggi istitutive dei parchi e delle riserve.

     La Giunta regionale potrà stabilire che l'ufficio parchi si avvalga per l'assorbimento dei compiti sopra indicati della collaborazione di istituti scientifici e di ricerca pubblici, di Enti ed Associazioni culturali e naturalistiche.

 

     Art. 13. (Espropri ed acquisizioni). Per le finalità della presente legge può essere disposta l'imposizione di servitù o l'espropriazione di immobili compresi nel perimetro del parco o della riserva.

     L'imposizione di servitù e le espropriazioni sono richieste dagli organismi preposti alla gestione del parco o della riserva e sono disposte dalla Regione, secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

     Le opere e le acquisizioni occorrenti per l'esecuzione dei piani di assetto e dei relativi piani di attuazione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

 

     Art. 14. (Adeguamento degli strumenti urbanistici). Entro dodici mesi dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 7 della presente legge, i Comuni interessati adeguano i loro strumenti urbanistici alle prescrizioni del piano stesso.

     In caso di inadempienza la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti a spese dei Comuni interessati.

     La normativa si estende ad Enti pubblici che dispongano di piani territoriali o di programmi di attività o di opere che abbiano attinenza al territorio del parco o della riserva naturale.

     Le concessioni edilizie richieste all'interno di un territorio di un parco sono rilasciate sentito il parere dell'Ente gestore del parco stesso che è tenuto a pronunciarsi entro il termine perentorio di quindici giorni.

 

     Art. 15. (Violazione e sanzioni). Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di assetto del parco o delle norme stabilite per la riserva, ovvero delle norme di salvaguardia, restando impregiudicate tutte le sanzioni penali ed amministrative comminabili ai sensi delle leggi in vigore, il Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione è tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, secondo comma, e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Sono considerati solidalmente responsabili per le spese il committente, il direttore dei lavori o chi ne cura l'esecuzione.

     La competenza è attribuita al Presidente della Giunta regionale; si procede secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 8.

     Per ogni violazione delle prescrizioni stabilite per effetto della presente legge e delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve si applicano per quanto riguarda l'attribuzione al Sindaco della vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi della Regione nonché per la sospensione dei lavori, la rimessa in pristino e in genere il regime sanzionatorio, le medesime norme e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti per le violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie.

 

     Art. 16. (Sanzioni pecuniarie). Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite per effetto della presente legge e delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve è soggetta ad una sanzione pecuniaria da L. 10.000 a L. 5.000.000.

     La sanzione è raddoppiata se il contravventore incorre in una contravvenzione della medesima specie nel corso di cinque anni.

     Le leggi istitutive dei parchi e delle riserve possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti nel presente articolo, ovvero possono demandare tale previsione a successivi regolamenti.

 

     Art. 17. (Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e loro devoluzione). Le violazioni di cui al precedente articolo sono constatate mediante processo verbale degli organi del soggetto gestore del parco o della riserva e dei loro agenti giurati, dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto e da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

     Il verbale deve contenere l'invito al contravventore a far pervenire al Presidente della Giunta regionale le proprie osservazioni nel termine di quindici giorni e, quando non possa essere contestato personalmente, viene notificato in via amministrativa.

     Decorso il termine assegnato al contravventore per le proprie osservazioni, il Presidente della Giunta regionale emette decreto con il quale, ove non ritenga fondate le discolpe del contravventore, gli ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa che provvede a liquidare secondo la gravità della violazione, tra il minimo e il massimo consentito.

     L'ingiunzione fissa al contravventore il termine di trenta giorni dalla notifica per provvedere al pagamento. Il Presidente della Giunta regionale, se trattasi di violazione non avente una particolare gravità, può stabilire che la somma da pagare sia ridotta alla metà di quella irrogata (sempreché l'importo non risulti inferiore al minimo) ove il pagamento intervenga nel termine prefissato.

     Il decreto del Presidente della Giunta regionale è notificato al contravventore, e, decorso il termine stabilito per il pagamento, viene inoltrato per l'esecutività.

     Contro il decreto del Presidente della Giunta regionale è ammessa l'impugnativa avanti al giudice competente.

     Con le leggi istitutive dei parchi e delle riserve possono essere previste per talune violazioni norme particolari di procedura e modalità di conciliazione immediata.

     L'importo delle sanzioni pecuniarie e delle relative conciliazioni è devoluto ad uno speciale fondo regionale destinato all'istituzione e gestione dei parchi e delle riserve regionali.

     A tal fine vengono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli in entrata e in uscita.

 

     Art. 18. (Norme finali). Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, previa consultazione con gli Enti locali interessati e con le componenti produttive, economiche, culturali, scientifiche e con le Organizzazioni sindacali operanti nell'ambito del territorio, definisce un piano dei parchi e delle riserve che si prevede di istituire, i tempi della loro realizzazione ed i programmi per il relativo finanziamento e stabilisce le norme di salvaguardia per la tutela dei beni naturali nei territori interessati. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e diviene parte integrante del quadro di riferimento territoriale regionale.

 

     Art. 19. (Finanziamento del piano dei parchi e delle riserve). Le spese inerenti alla definizione del piano dei parchi e delle riserve, di cui al precedente art. 18, graveranno sullo stanziamento iscritto al cap. 10238 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1977 che offre sufficiente disponibilità.

     Le spese inerenti alla realizzazione del piano dei parchi e delle riserve saranno quantificate con le leggi regionali istitutive dei parchi e delle riserve di cui all'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 20. (Norme transitorie). Fino all'approvazione del piano dei parchi e delle riserve di cui all'art. 18, singoli parchi o riserve potranno essere istituiti con apposita legge.

 

 


[*] Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 39, comma 8, della stessa L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.