§ 4.1.1 - L.R. 5 settembre 1972, n. 8.
Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/09/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale per l'ordinamento urbanistico e delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli Enti locali, l'assetto del territorio è disciplinato [...]
Art. 2.  Le Province ed i Comuni della Regione concorrono alla formazione dei piani territoriali, di altri strumenti urbanistici di rilevante interesse regionale, e dei programmi di localizzazione e di [...]
Art. 3.  Il Consiglio regionale:
Art. 4.  La Giunta regionale da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale ed attua i programmi approvati.
Art. 5.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la competente Commissione consiliare;
Art. 6.  La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica:
Art. 7.  L'Assessore all'urbanistica e all'assetto per il territorio comunica alla competente Commissione consiliare la ricezione degli atti relativi ai provvedimenti da adottare ai sensi delle lettere a) e [...]
Art. 8.  Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta su proposta dell'Assessore all'urbanistica:
Art. 9.  Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica:
Art. 10.  Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio, chiede ai Comuni sprovvisti del Piano delle zone destinate all'edilizia economica e [...]
Art. 11.  L'Assessore all'urbanistica e all'assetto del territorio:
Art. 12.  Fino all'entrata in vigore della legge che prevede la istituzione dei competenti organi consultivi in materia urbanistica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la [...]
Art. 13.  I provvedimenti di competenza regionale, indicati nella presente legge, in ordine ai quali, prima del trasferimento delle funzioni urbanistiche alle Regioni, era già stata espletata l'istruttoria [...]


§ 4.1.1 - L.R. 5 settembre 1972, n. 8.

Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio.

(B.U. 30 settembre 1972, n. 10).

 

Art. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale per l'ordinamento urbanistico e delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli Enti locali, l'assetto del territorio è disciplinato dalle vigenti norme statali ed è realizzato a mezzo degli strumenti di disciplina urbanistica ed edilizia ivi previsti salvo quanto disposto dalla presente legge.

     Fino alla data predetta gli strumenti urbanistici sono approvati nei modi e nelle forme indicati nella presente legge.

 

     Art. 2. Le Province ed i Comuni della Regione concorrono alla formazione dei piani territoriali, di altri strumenti urbanistici di rilevante interesse regionale, e dei programmi di localizzazione e di intervento di rilevante interesse regionale, attraverso studi, proposte ed altre eventuali iniziative.

     L'Assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio nel corso delle elaborazioni degli atti di cui alle lettere a), b), c), d), h) dell'art. 3 ed alla lettera a) dell'art. 5, dopo aver ascoltato la competente Commissione consiliare procede alla consultazione sistematica delle Province e dei Comuni interessati, delle organizzazioni sindacali rappresentative della Regione e, eventualmente, di altre formazioni sociali e culturali.

 

     Art. 3. Il Consiglio regionale:

     a) approva il piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) approva i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di cui all'art. 146 del T.U. delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523;

     c) approva i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

     d) indica le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare di cui all'art. 3 terzo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     e) approva i programmi di localizzazione degli insediamenti di edilizia abitativa di cui all'art. 3 sesto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     f) indica i criteri per il coordinamento delle richieste comunali e la formazione degli ordini di priorità ai fini della concessione ai comuni dei mutui di cui agli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     g) approva i progetti speciali di interventi organici da sottoporre al CIPE di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

     h) indica i criteri per l'attuazione, in cooperazione con il CER, del censimento biennale indicato all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 4. La Giunta regionale da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale ed attua i programmi approvati.

 

     Art. 5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la competente Commissione consiliare;

     a) dispone la formazione dei piani regolatori generali intercomunali di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e provvede alla loro approvazione;

     b) approva gli elenchi dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) delibera in ordine alle scelte di affidamento di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     d) dispone la costituzione dei consorzi tra comuni per la formazione dei piani di zona consortili ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

 

     Art. 6. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica:

     a) approva i piani regolatori generali comunali, autorizza ed approva le relative varianti;

     b) approva i piani particolareggiati di esecuzione di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) approva i piani delle zone destinate ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     d) approva i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

     e) approva i regolamenti edilizi comunali ed i programmi di fabbricazione di cui agli artt. 33 e 34 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed approva le relative modifiche e varianti;

     f) approva i piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

     g) coordina le richieste di mutuo presentate dai comuni e forma l'ordine prioritario degli stessi ai sensi degli artt. 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     h) adotta i provvedimenti di competenza regionale di cui al 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     i) adotta i provvedimenti di competenza regionale di cui al 3° 4° e 5° comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n, 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

     l) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale a lottizzare terreni di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

     m) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908.

     n) rilascia il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 con le limitazioni previste dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

     I provvedimenti di cui al precedente comma possono essere dalla Giunta regionale delegati all'Assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio.

     La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica e dell'Assessore ai lavori pubblici approva le convenzioni da stipularsi, ai sensi degli artt. 4, 56, 57 e 64 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 7. L'Assessore all'urbanistica e all'assetto per il territorio comunica alla competente Commissione consiliare la ricezione degli atti relativi ai provvedimenti da adottare ai sensi delle lettere a) e l) dell'art. 6 prima di effettuare l'esame e, comunque, non oltre 10 giorni dalla ricezione stessa.

     Ciascun Commissario ha facoltà di chiedere all'Assessore competente di riferire sui relativi argomenti alla Commissione che può esprimere a riguardo il proprio parere.

     La Commissione consiliare nella sua prima riunione, fissa i termini entro i quali potranno essere espressi i propri pareri, ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 8. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta su proposta dell'Assessore all'urbanistica:

     a) [dispone l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzino opere non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni degli strumenti urbanistici, od a norme del regolamento edilizio; ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione di prescrizioni o di norme urbanistiche edilizie.

     Si applicano i termini e in quanto compatibile la procedura di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni] [1];

     b) [dispone la demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa e che non siano rispondenti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici od alle norme del regolamento edilizio; ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato si applicano i termini e in quanto compatibile la procedura di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Presidente della Giunta ordina la sospensione dei lavori in corso riguardanti opere sia illegittimamente autorizzate sia abusivamente realizzate. Egli può delegare l'Assessore all'urbanistica e all'assetto del territorio ad emettere i provvedimenti di sospensione.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per i procedimenti iniziati prima del 1° aprile 1972 e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato di sei mesi] [2];

     c) approva le deliberazioni comunali e consortili con le quali sono delimitate le aree da comprendere nei piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 9. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica:

     a) ordina la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano, ai sensi dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) proroga il termine di efficacia dei piani di zona ai sensi dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;

     c) approva le varianti agli strumenti urbanistici sottoposte a procedimento speciale ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni relativamente all'edilizia scolastica ed ai sensi della legge 1° giugno 1971, n. 291, relativamente all'edilizia ospedaliera e universitaria.

 

     Art. 10. Il Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed all'assetto del territorio, chiede ai Comuni sprovvisti del Piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di adottare la deliberazione per la indicazione delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi costruttivi, di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Qualora il Consiglio comunale non provveda entro il termine fissato dal terzo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 la scelta dell'area è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 11. L'Assessore all'urbanistica e all'assetto del territorio:

     a) adotta i provvedimenti di cui al 5° comma dell'art. 8 ed al 2° comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) assegna il termine per la formazione dei piani particolareggiati di esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) esercita i poteri sostitutivi previsti dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) provvede alla delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     e) si pronuncia sulle proposte comunali riguardanti la perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

     Art. 12. Fino all'entrata in vigore della legge che prevede la istituzione dei competenti organi consultivi in materia urbanistica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP., trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 esercita anche le funzioni consultive in materia urbanistica, già di competenza di organi centrali e periferici dell'Amministrazione statale.

 

     Art. 13. I provvedimenti di competenza regionale, indicati nella presente legge, in ordine ai quali, prima del trasferimento delle funzioni urbanistiche alle Regioni, era già stata espletata l'istruttoria presso gli organi delle Amministrazioni statali ed emesso il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nei casi in cui questo era richiesto, vengono sottoposti direttamente all'esame degli organi regionali competenti ai sensi della presente legge, ad adottare le deliberazioni finali, senza nuova istruttoria e senza l'osservanza di altre formalità procedurali.


[1] Lettera abrogata dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.

[2] Lettera abrogata dall'art. 37 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.