§ 3.2.4 – R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908.
Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:3. Alberghi e ristoranti
Capitolo:3.2 infrastrutture
Data:08/11/1938
Numero:1908


Sommario
Art. 1.      Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e nel regio [...]


§ 3.2.4 – R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908. [1]

Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.

(G.U. 27 dicembre 1938, n. 295).

 

Art. 1.

     Gli edifici destinati ad uso di albergo, sia di nuova costruzione, sia ampliati e trasformati in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e nel regio decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1669, possono, su autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, avere un'altezza maggiore di quella consentita dai locali regolamenti edilizi, purché i relativi progetti siano riconosciuti corrispondenti alle esigenze del turismo nazionale.

     Tale autorizzazione è concessa con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per la cultura popolare, e, quando si tratti di costruzioni che debbono sorgere in zone soggette a vincolo paesistico o nei luoghi nei quali si trovino immobili sottoposti alla legge sulla tutela dei monumenti, con quello per l'educazione nazionale, sentita la Commissione di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475.


[1] Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.