§ 4.1.13 - L.R. 18 giugno 1975, n. 74. - Norme per la delega ai comprensori
economico-urbanistici dell'esercizio di funzioni in materia urbanistica e per l'approvazione dei piani urbanistici [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:18/06/1975
Numero:74


Sommario
Art. 1.  La Regione Lazio, con la presente legge, delega ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, istituiti con legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975 ciascuno per il territorio [...]
Art. 2.  Nell'esercizio delle funzioni delegate i Consorzi sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.
Art. 3.  Negli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate i Consorzi devono fare menzione della delega ricevuta.
Art. 4.  Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte ai terzi assumendo la propria rappresentanza in [...]
Art. 5.  Qualora l'Ente delegato non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa [...]
Art. 6.  Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, i Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, con motivata deliberazione dell'Assemblea consorziale, ripartiscono le [...]
Art. 7.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 42 dello Statuto regionale, sono delegate alle Amministrazioni comunali, [...]
Art. 8.  E' istituita presso i Consorzi di cui all'art. 1 una apposita Commissione urbanistica consultiva, avente il compito di esprimere il proprio parere ai fini dell'adozione dei provvedimenti delegati di [...]
Art. 9.  Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo, che non siano dipendenti di Enti locali o funzionari della Regione, è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, la cui entità [...]
Art. 10.  La Regione assume a proprio carico le spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate.
Art. 11.  Per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, previste dagli artt. 1 e 7 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 32.000.000 alla quale si farà fronte [...]
Art. 12.  La data d'inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della presente legge, verrà fissata all'atto di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano [...]


§ 4.1.13 - L.R. 18 giugno 1975, n. 74. - Norme per la delega ai comprensori

economico-urbanistici dell'esercizio di funzioni in materia urbanistica e per l'approvazione dei piani urbanistici d'esecuzione.

(B.U. 10 luglio 1975, n. 19).

 

Art. 1. La Regione Lazio, con la presente legge, delega ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, istituiti con legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975 ciascuno per il territorio di propria competenza, le seguenti funzioni amministrative in materia urbanistica, di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e relative modifiche ed integrazioni:

     1) l'approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro varianti nell'ambito delle direttive fissate dal piano urbanistico comprensoriale previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 71 sopracitata, nonché l'autorizzazione alla adozione di varianti ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

     2) l'approvazione dei piani particolareggiati previsti dall'art. 13 della succitata legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 dove detti piani comportino variante al P.R.G. e le eventuali richieste di modifica o variante degli stessi;

     3) l'approvazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

     4) l'approvazione dei piani di zona, e delle varianti degli stessi, destinati alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, ove detti piani comportino variante al Piano regolatore generale;

     5) il rilascio dei nulla-osta per:

     a) i piani di lottizzazione convenzionata previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, allorché comportino variante al Piano regolatore generale;

     b) l'autorizzazione comunale a costruire in deroga ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

     c) l'autorizzazione comunale in materia di deroghe per edifici alberghieri di cui alla legge 8 novembre 1938, n. 1908;

     6) la predisposizione dei programmi di localizzazione degli insediamenti previsti dall'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     7) delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     I Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici sono delegati, altresì, ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni per tutti gli atti di loro competenza in materia urbanistica.

     I Consorzi suddetti eserciteranno le funzioni delegate, di cui al primo comma del presente articolo, dopo l'approvazione, da parte della Regione, dei rispettivi piani urbanistici comprensoriali; fino a quella data e dal momento dell'approvazione dello Statuto essi sono delegati ad esercitare funzioni di istruttoria degli strumenti urbanistici comunali secondo le direttive di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975.

 

     Art. 2. Nell'esercizio delle funzioni delegate i Consorzi sono tenuti ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo e coordinamento deliberati dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

     I provvedimenti emessi ai sensi della presenta legge divengono esecutivi con l'espletamento del controllo da parte del competente Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali in attuazione dell'art. 43 dello Statuto regionale.

     I Consorzi trasmettono alla Giunta regionale copia degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. Negli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni delegate i Consorzi devono fare menzione della delega ricevuta.

 

     Art. 4. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati che, pertanto, ne rispondono direttamente di fronte ai terzi assumendo la propria rappresentanza in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione, ordinaria o amministrativa.

 

     Art. 5. Qualora l'Ente delegato non provveda o ritardi in ordine a specifici atti obbligatori inerenti alle funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro sessanta giorni.

     Il provvedimento è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa previo parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 6. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, i Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, con motivata deliberazione dell'Assemblea consorziale, ripartiscono le funzioni predette tra i propri organi.

     Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione nonché a tutti i Comuni compresi nell'area sub-regionale che compone il «comprensorio economico-urbanistico».

 

     Art. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 42 dello Statuto regionale, sono delegate alle Amministrazioni comunali, singole o consorziate, le funzioni amministrative in materia urbanistica di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 [1], 18 aprile 1962, n. 167 [2] e 22 ottobre 1971, n. 865 [3] e successive modificazioni, relative:

     a) all'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione dei piani regolatori generali comunali;

     b) al rilascio del nulla-osta all'autorizzazione dei piani di lottizzazione di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 [4];

     c) all'approvazione dei piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare;

     d) all'approvazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all `art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Le delibere ed i piani di cui al precedente comma non possono apportare varianti agli strumenti urbanistici generali, salvo che i comuni non siano dotati del programma pluriennale di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o del programma previsto dall'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72. In tali casi le delibere relative a zone incluse nei programmi d'attuazione possono apportare varianti al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione purché le varianti stesse riguardino:

     a) la viabilità secondaria a servizio delle zone incluse nel programma e oggetto dello strumento esecutivo;

     b) l'adeguamento delle previsioni dello strumento generale ai limiti e rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

     c) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi [5].

     Rimangono ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicazione e di esame delle osservazioni presentate.

     La delega delle funzioni di cui al primo comma e conferita a tempo indeterminato e può essere revocata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale.

     Nell'esercizio delle funzioni delegate le Amministrazioni comunali sono tenute ad osservare le direttive ed i criteri di indirizzo deliberati dalla Regione.

     Le deliberazioni comunali con le quali si adottano i piani di cui alle lettere a), c) e d), del primo comma e si decide sulle osservazioni, e quelle con le quali si approvano lo schema di convenzione ed il progetto di lottizzazione di cui alla lettera b) del primo comma, sono comunicate con gli atti che la corredano alla Regione, la quale ha facoltà di far pervenire al comune entro trenta giorni osservazioni sulla rispondenza delle deliberazioni stesse alle norme della presente legge. Decorso il suddetto termine il comune adotta apposita deliberazione con cui esercita il potere delegato ai sensi del primo comma [5].

     I Comuni trasmettono alla Giunta regionale copia degli atti emessi nell'esercizio delle funzioni delegate, che verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 8. E' istituita presso i Consorzi di cui all'art. 1 una apposita Commissione urbanistica consultiva, avente il compito di esprimere il proprio parere ai fini dell'adozione dei provvedimenti delegati di cui al precedente art. 1.

     Detta Commissione è nominata con atto del Presidente del Consorzio ed è composta:

     a) dal Presidente del Consorzio o da un componente del Consiglio direttivo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) da un rappresentante di ciascuno dei Comuni consorziati designato dal Consiglio comunale;

     c) da un ingegnere o architetto designato dall'Assemblea consorziale, da scegliere tra i funzionari in servizio presso gli uffici del Consorzio;

     d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel paese;

     e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative nel paese;

     f) da tre esperti in materia urbanistica designati dall'Assemblea consorziale.

     La Commissione dura in carica quanto l'Assemblea consorziale ed i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte consecutive.

     I rappresentanti di cui al punto b) possono essere sostituiti in corrispondenza del rinnovo dei Consigli comunali.

 

     Art. 9. Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo, che non siano dipendenti di Enti locali o funzionari della Regione, è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, la cui entità sarà deliberata dal Consiglio direttivo del Consorzio.

 

     Art. 10. La Regione assume a proprio carico le spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni delegate.

     La Giunta regionale sulla base di bilanci pervenuti dai Consorzi determina le spese da rimborsare agli stessi per l'esercizio della predette funzioni e dispone il pagamento di acconti, salvo conguaglio a consuntivo.

 

     Art. 11. Per le spese necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, previste dagli artt. 1 e 7 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 32.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 (elenco n. 4, partita n. 9) dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

     La spesa suddetta sarà iscritta al cap. 1360 che sarà istituito nello stato di previsione con la seguente denominazione: «Rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia urbanistica (art. 118 della Costituzione ed art. 42 dello Statuto regionale)». Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 12. La data d'inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della presente legge, verrà fissata all'atto di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano urbanistico comprensoriale.

     A partire dalla predetta data, gli strumenti urbanistici, di cui alla delega specificata nell'art. 1, verranno trasmessi dagli Enti interessati direttamente ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico- urbanistici competenti per territorio.

     I procedimenti di competenza regionale, relativi alla materia oggetto della presente legge, in ordine ai quali, prima della data fissata, ai sensi del 1° comma, sia già stato espresso parere da parte della Sezione urbanistica regionale, saranno ultimati dagli organi regionali.

     Verranno trasmesse ai Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici competenti le pratiche riguardanti procedimenti in corso per i quali non sia stato ancora acquisito il parere del predetto organo consultivo.

     La data d'inizio delle funzioni delegate ai comprensori ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della presente legge è fissata all'atto dell'approvazione dello Statuto del Consorzio per la gestione del comprensorio economico-urbanistico.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 16/10/1942, n. 244, concerne la «Legge urbanistica».

[2] Pubblicata sulla G.U. 30/4/1962, n. 111, concerne le «Disposizione per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

[3] Pubblicata sulla G.U. 30/10/1971, n. 276, concerne «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

[4] Pubblicata sulla G.U. 31/8/1967, n. 218, concerne le «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150». L'articolo 8 della legge 765 sostituisce i primi due commi dell'art. 28 della legge 1150.

[5] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 28/7/1978, n. 35.

[5] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 28/7/1978, n. 35.