§ 4.1.10 - L.R. 12 giugno 1975, n. 71. - Istituzione dei Consorzi di
gestione dei comprensori economico-urbanistici della Regione Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/06/1975
Numero:71


Sommario
Art. 1.  I territori comunali compresi nelle aree sub-regionali, definite a norma dell'art. 2 della delibera del Consiglio regionale 331 in data 3 agosto 1974 e riportate nella tabella che sarà presentata [...]
Art. 2.  I «comprensori economico-urbanistici» si costituiscono in Consorzi di Comuni, di Province e Comunità montane, ai sensi dell'art. 170 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Ad essi si applicano, [...]
Art. 3.  L'attività dei Consorzi per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» è finalizzata:
Art. 4.  I Consorzi per la gestione dei «comprensori economico- urbanistici» sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel quale siano [...]
Art. 5.  Sono organi del Consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici»: l'Assemblea consorziale, il Consiglio direttivo, il Presidente. In sede di Statuto ciascun Consorzio può prevedere [...]
Art. 6.  Le modalità e le forme, concernenti la costituzione della Assemblea del Consorzio per la gestione del «comprensorio economico- urbanistico» relativo all'area sub-regionale afferente il Comune di [...]
Art. 7.  Ove l'ambito territoriale del «comprensorio economico- urbanistico» coincida integralmente con quello di una o più Comunità montane, le funzioni proprie degli organi comprensoriali, di cui ai [...]
Art. 8.  Il personale del Consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» è formato da dipendenti comandati dalla Regione e dagli altri Enti locali territoriali consorziati.
Art. 9.  Spetta all'Assemblea del Consorzio - avvalendosi dei propri uffici e, se del caso, anche dell'opera degli uffici tecnici delle Amministrazioni comunali interessate - la adozione, nell'ambito delle [...]
Art. 10.  Entro due anni a decorrere dalla costituzione del Consorzio, e comunque dopo l'approvazione del «quadro di riferimento territoriale regionale» di cui all'art. 6 n. 3) della delibera n. 331 del 3 [...]
Art. 11.  Il piano urbanistico comprensoriale stabilisce quali indirizzi e quali obiettivi debbano essere perseguiti, nel territorio del comprensorio, nell'ambito della formazione e dell'adeguamento degli [...]
Art. 12.  Il piano urbanistico comprensoriale è costituito dai seguenti elementi:
Art. 13.  Lo Statuto del Consorzio determinerà i modi ed i criteri per la partecipazione dei Comuni e degli Enti consorziati alla formazione del piano urbanistico comprensoriale.
Art. 14.  Il progetto di piano urbanistico comprensoriale, adottato dall'Assemblea consorziale a norma del 2° comma art. 11, viene affisso per 30 giorni, a cura del Presidente del Consiglio direttivo del [...]
Art. 15.  Entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del piano urbanistico comprensoriale da parte dell'Assemblea, il Consorzio invia il piano e l'intera annessa documentazione alla Regione per il [...]
Art. 16.  I Comuni consorziati per la gestione del «comprensorio economico-urbanistico», sono tenuti ad uniformare, a norma di quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 10 della presente legge, al piano [...]
Art. 17.  Il piano urbanistico comprensoriale ha vigore per 10 anni, ma è sottoposto a revisione, con il procedimento previsto nei precedenti articoli, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione, del piano [...]
Art. 18.  Sulla base delle previsioni e della scala delle priorità contenute nel piano urbanistico comprensoriale e nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, il Consiglio direttivo del Consorzio [...]
Art. 19.  E' istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo, riguardante il contributo della Regione alle spese sostenute dai Consorzi per la gestione dei servizi affidati, per il funzionamento degli [...]
Art. 20.  Le domande dei Consorzi per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono:
Art. 21.  La Regione nell'assegnazione di contributi per il finanziamento di opere pubbliche e nella programmazione dei propri interventi diretti dovrà favorire, direttamente o attraverso gli organi [...]
Art. 22.  Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 168.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. [...]


§ 4.1.10 - L.R. 12 giugno 1975, n. 71. - Istituzione dei Consorzi di

gestione dei comprensori economico-urbanistici della Regione Lazio.

(B.U. 30 giugno 1975, n. 18).

 

Art. 1. I territori comunali compresi nelle aree sub-regionali, definite a norma dell'art. 2 della delibera del Consiglio regionale 331 in data 3 agosto 1974 e riportate nella tabella che sarà presentata allegata ad apposita delibera consiliare, costituiscono «comprensori economico- urbanistici», quali ambiti unitari ed integrati nel territorio alla cui pianificazione e programmazione provvedono, su delega dalla Regione, le Amministrazioni locali riunite in Consorzio.

     Al fine di attuare le norme dello Statuto regionale che prevede l'incentivazione della partecipazione degli Enti locali alla programmazione ed alla gestione dei servizi, la Regione, con la presente legge, promuove la costituzione di Consorzi fra i Comuni compresi nell'ambito dei comprensori di cui al precedente comma, ai quali affidare la gestione dei servizi nell'ambito dell'istruzione, della sanità e dei trasporti, nonché l'esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture sovracomunali, al fine del riequilibrio territoriale e dello sviluppo economico-sociale della Regione.

 

     Art. 2. I «comprensori economico-urbanistici» si costituiscono in Consorzi di Comuni, di Province e Comunità montane, ai sensi dell'art. 170 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. Ad essi si applicano, in quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente legge, i principi generali e le disposizioni di cui al titolo IV del richiamato R.D. 383 e successive modificazioni.

     I Consorzi, di cui al precedente comma, sono soggetti di delega di funzioni regionali, in materia di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale ed urbanistica; possono esercitare funzioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane consorziate ove questi deliberino in tale senso; coordinano, con la Regione, l'esercizio di funzioni delegate dalla stessa ai singoli Comuni.

     I Consorzi per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» possono svolgere altre funzioni amministrative regionali quando ne siano delegati da leggi regionali e quando la Regione decida di avvalersi degli Uffici consortili.

 

     Art. 3. L'attività dei Consorzi per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» è finalizzata:

     1) al coordinamento dello sviluppo dei singoli Comuni compresi nell'area sub-regionale di competenza, onde evitare o ridurre gli squilibri territoriali e socio-economici esistenti e le loro cause;

     2) alla valorizzazione delle singole zone sulla base delle effettive capacità e delle vocazioni di ciascuna, al fine di determinare una razionale utilizzazione delle risorse ed una equa distribuzione e diffusione dello sviluppo economico-sociale.

     Sono, pertanto, compiti dei Consorzi:

     a) promuovere la partecipazione sistematica degli Enti consorziati alla formazione ed alla gestione delle scelte regionali in materia di programmazione economico-sociale, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di programmi di settore;

     b) elaborare ed adottare il piano urbanistico comprensoriale;

     c) provvedere, nell'ambito del piano comprensoriale, al coordinamento della pianificazione urbanistica comunale;

     d) promuovere l'aggregazione tra Comuni e la formazione di Consorzi per la gestione di piani di settore e di servizi sociali.

 

     Art. 4. I Consorzi per la gestione dei «comprensori economico- urbanistici» sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio regionale, nel quale siano indicati, oltre ai Comuni ed agli Enti che ne fanno parte:

     - l'esatta delimitazione dell'area sub-regionale che compone il comprensorio e su cui il Consorzio ha competenza;

     - il numero dei rappresentanti di ciascun Comune, Provincia e Comunità montana nell'Assemblea del Consorzio;

     - il termine per la designazione, da parte dei Comuni, delle Province e Comunità montane, dei loro rappresentanti in seno all'Assemblea consorziale, con l'invito a comunicare i nominativi al Presidente della Giunta regionale che provvederà alla prima convocazione dell'Assemblea stessa.

     Entro tre mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assemblea adotta il relativo Statuto che sarà approvato con delibera del Consiglio regionale.

     Lo Statuto del Consorzio deve indicare, oltre quanto previsto dall'art. 158 del R.D. 1934, n. 383, la denominazione e la sede del Consorzio per il «comprensorio economico-urbanistico»; le norme sulla composizione, sulle attribuzioni, sulle modalità di elezione e sulla durata in carica degli organi; la indicazione di quelli, tra questi, che hanno la rappresentanza dell'Ente nonché le loro attribuzioni; i modi di finanziamento, la struttura degli uffici, i rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio ed ogni altra norma in conformità della legge e dei principi di buona amministrazione.

     Lo Statuto del Consorzio dovrà contenere, altresì, norme tese a tutelare la rappresentanza delle minoranze consiliari ed a favorire, nei modi e nelle forme opportune, la partecipazione dei cittadini, singoli ed in associazione, nelle fasi di formazione e di definizione dei piani e dei programmi di competenza.

     Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della delibera consiliare di azzonamento dei comprensori, i Comuni, le Province e le Comunità montane possono presentare motivate proposte di variazione dei predetti comprensori.

     Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio regionale, sentita la competente Commissione, approva con propria delibera il piano definitivo di azzonamento [1].

     Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti consorziati interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazione delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio-economica del territorio [2].

 

ORGANI DEI CONSORZI

 

     Art. 5. Sono organi del Consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici»: l'Assemblea consorziale, il Consiglio direttivo, il Presidente. In sede di Statuto ciascun Consorzio può prevedere altri organi esecutivi al fine di garantire una più snella gestione dei compiti istituzionali.

     L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni, delle Province scelti tra i Consiglieri comunali e tra quelli provinciali e dura in carica 5 anni. I Comuni sono rappresentati dal Sindaco o da un suo delegato e da Consiglieri comunali in numero diverso a seconda che il Consiglio sia stato eletto con il sistema maggioritario o con quello proporzionale:

     a) nel primo caso: oltre al Sindaco, due Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari;

     b) nel secondo caso:

     1) per i Comuni fino a 10.000 abitanti: oltre al Sindaco, da 5 Consiglieri comunali di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari;

     2) per i Comuni fino a 50.000 abitanti: oltre al Sindaco, da 7 Consiglieri comunali di cui 3 in rappresentanza delle minoranze consiliari;

     3) per i Comuni fino a 100.000 abitanti: oltre al Sindaco, da 10 Consiglieri comunali di cui 4 in rappresentanza delle minoranze consiliari;

     4) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: oltre al Sindaco, da 13 Consiglieri comunali di cui 5 in rappresentanza delle minoranze consiliari.

     Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio, in tutto o in parte insistono i «comprensori economico-urbanistici», sono rappresentate in ciascuna Assemblea consorziale da 5 Consiglieri di cui 2 in rappresentanza delle minoranze.

     Ogni Consiglio comunale e provinciale entro 60 giorni dalla sua elezione provvede a nominare i propri rappresentanti in seno alla Assemblea consorziale.

     In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione o di permanente impedimento da membro dell'Assemblea del Consorzio, i Consigli comunali o provinciali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza o del fatto impeditivo.

     I rappresentanti comunali e provinciali nell'Assemblea del Consorzio restano in carica, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e provinciale, fino alla elezione del nuovo organo che provvederà a norma dei precedenti commi.

     In caso di inerzia continuata anche dopo espressa diffida da parte della Regione, il Presidente della Giunta, su delibera della Giunta, nomina un Commissario straordinario per gli adempimenti omessi.

 

     Art. 6. Le modalità e le forme, concernenti la costituzione della Assemblea del Consorzio per la gestione del «comprensorio economico- urbanistico» relativo all'area sub-regionale afferente il Comune di Roma, saranno fissate con successiva legge regionale.

 

     Art. 7. Ove l'ambito territoriale del «comprensorio economico- urbanistico» coincida integralmente con quello di una o più Comunità montane, le funzioni proprie degli organi comprensoriali, di cui ai successivi articoli della presente legge, sono assunte dagli organi delle Comunità montane. In sede di Statuto del Consorzio saranno previste norme intese a disciplinare, da parte delle Assemblee, congiunte, la elezione degli organi direttivi del Consorzio.

     Nel caso in cui una Comunità montana costituisca parte di un «comprensorio economico-urbanistico» essa partecipa al Consorzio di cui al precedente art. 2, in rappresentanza dei Comuni che la costituiscono e con l'intero Consiglio di Comunità. In tal caso la rappresentanza dei singoli Comuni è adeguata in base alle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma [3].

     Per la costituzione delle Comunità montane si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 [4].

 

     Art. 8. Il personale del Consorzio per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici» è formato da dipendenti comandati dalla Regione e dagli altri Enti locali territoriali consorziati.

     Il Consorzio potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica, esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività specializzate per le quali non abbia comprovata disponibilità di personale idoneo a norma dell'art. 380 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

     Art. 9. Spetta all'Assemblea del Consorzio - avvalendosi dei propri uffici e, se del caso, anche dell'opera degli uffici tecnici delle Amministrazioni comunali interessate - la adozione, nell'ambito delle linee e degli indirizzi contenuti nei documenti regionali:

     a) del piano urbanistico comprensoriale;

     b) del progetto di programma economico-sociale del comprensorio;

     c) di ogni altro piano di settore relativo ai servizi di competenza;

     d) l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di carattere comprensoriale.

     I piani e i programmi vengono adottati a maggioranza qualificata dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dallo Statuto previa valutazione delle osservazioni eventualmente formulate dai Comuni, dalle Province, dalle Comunità montane, da persone fisiche e giuridiche in sede di pubblicazione dei piani e dei programmi stessi.

 

     Art. 10. Entro due anni a decorrere dalla costituzione del Consorzio, e comunque dopo l'approvazione del «quadro di riferimento territoriale regionale» di cui all'art. 6 n. 3) della delibera n. 331 del 3 agosto 1974, l'Assemblea consorziale adotta il piano urbanistico comprensoriale di cui ai successivi articoli, che costituisce direttiva e coordinamento per gli strumenti urbanistici generali, comunali e sovracomunali per i piani di settore anche se di competenza di Enti estranei al Consorzio riguardanti territori compresi in tutto od in parte nell'area sub-regionale che costituisce il comprensorio.

     Per comprovati motivi, su richiesta deliberata dall'Assemblea consorziale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme decisione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare, può accordare, per una sola volta, proroga fino ad un anno per l'adozione del piano ai sensi del precedente comma.

     Nel caso in cui l'Assemblea del Consorzio non provveda ad adottare il piano urbanistico comprensoriale nel termine di due anni o entro quello eventualmente prorogato, ai sensi del precedente comma, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'assetto del territorio, nomina un Commissario per l'adozione del piano.

 

PIANO URBANISTICO COMPRENSORIALE

 

     Art. 11. Il piano urbanistico comprensoriale stabilisce quali indirizzi e quali obiettivi debbano essere perseguiti, nel territorio del comprensorio, nell'ambito della formazione e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici in relazione con le linee e gli indirizzi contenuti nei piani di sviluppo economico-sociale e di assetto territoriale della Regione.

     Il piano urbanistico comprensoriale prevede:

     a) le destinazioni d'uso delle varie zone, in relazione agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, di impianto e di trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari:

     b) il dimensionamento degli insediamenti nel territorio, in base ai parametri quantitativi e temporali definiti dalla programmazione comprensoriale;

     c) le zone da destinare a speciali usi e quelle da sottoporre a particolari vincoli o limitazioni ai fini della tutela degli interessi di natura paesistica, storica, archeologica, artistica, monumentale, ambientale;

     d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo e sociale nonché le opere e gli impianti necessari per promuovere o sviluppo delle diverse zone, secondo le destinazioni previste;

     e) il programma esecutivo del piano stesso, articolato in periodi quinquennali e contenente l'indicazione della priorità delle opere da realizzare, degli insediamenti da attuare e la previsione dei relativi investimenti.

     Il piano urbanistico comprensoriale recepisce, previa verifica di compatibilità e coerenza con i propri obiettivi di assetto territoriale e con quelli dei piani regionali, le destinazioni d'uso delle varie zone contenute nel piano di sviluppo e nel piano urbanistico zonale predisposto dalla Comunità montana compresa nel territorio che forma il «comprensorio», a norma dell'art. 5 legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 e degli artt. 26, 28 e 30 legge regionale 2 maggio 1973, n. 16.

     La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, dirime, con provvedimento collegiale definitivo, gli eventuali conflitti di rapporti che dovessero insorgere nelle materie di cui alla presente legge, tra Comunità montana e Consorzio, sentiti i suddetti Enti interessati.

 

     Art. 12. Il piano urbanistico comprensoriale è costituito dai seguenti elementi:

     a) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala 1:25.000 per esprimere le principali scelte territoriali e cartografia 1:10.000 o a scala maggiore per le necessarie specificazioni;

     b) una relazione illustrativa che specifichi:

     1) gli obiettivi del piano, le scelte operate ed i criteri di assetto urbanistico che hanno informato l'impostazione del piano, in riferimento anche alla sua coerenza con il piano di assetto territoriale regionale;

     2) i criteri seguiti nelle scelte dimensionali e di definizione dei diversi interventi e programmi in relazione alle loro caratteristiche, all'estensione e loro ubicazione nei Comuni facenti parte del Consorzio;

     3) le norme di attuazione e le procedure esecutive del piano, nonché le disposizioni relative ai vincoli ed alle limitazioni imposte;

     4) la natura e la funzione delle infrastrutture proposte, nonché di tutte le altre opere di interesse generale condizionanti l'attività e lo sviluppo dei Comuni del Consorzio;

     5) la definizione del programma esecutivo e di attuazione della scala delle priorità degli interventi programmati, con l'indicazione e la dimensione di massima delle loro caratteristiche progettuali e dei loro costi;

     c) il piano di riparto degli oneri finanziari fra i Comuni e le quote di eventuale contribuzione regionale, per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale.

     Tale ripartizione è fatta a norma dell'art. 160 de] R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

 

     Art. 13. Lo Statuto del Consorzio determinerà i modi ed i criteri per la partecipazione dei Comuni e degli Enti consorziati alla formazione del piano urbanistico comprensoriale.

 

     Art. 14. Il progetto di piano urbanistico comprensoriale, adottato dall'Assemblea consorziale a norma del 2° comma art. 11, viene affisso per 30 giorni, a cura del Presidente del Consiglio direttivo del Consorzio, nell'albo di ognuno dei Comuni facente parte del comprensorio e presso gli altri Enti consorziati.

     Dell'affissione è data notizia sul foglio degli annunci legali delle Province interessate. Entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano.

     Entro i successivi 180 giorni l'Assemblea del Consorzio formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente il piano.

     Il termine di cui al precedente comma, può essere prorogato dalla Giunta regionale, fino ad altri 180 giorni, su richiesta motivata dall'Assemblea consorziale.

 

     Art. 15. Entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del piano urbanistico comprensoriale da parte dell'Assemblea, il Consorzio invia il piano e l'intera annessa documentazione alla Regione per il giudizio di conformità al piano di assetto territoriale regionale ed ai piani regionali di settore e per l'approvazione.

     Il piano comprensoriale è approvato con legge regionale su deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnico-consultivi della Regione in materia di urbanistica ed esperita la procedura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6 settembre 1972.

     Il Consiglio regionale può introdurre al piano urbanistico comprensoriale modifiche secondo la procedura e nei limiti d cui all'art. 10, 2° comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150 e successive modificazioni.

     Il deposito del piano approvato e della documentazione relativa, alla libera visione del pubblico, è effettuato presso gli uffici del Consorzio, dei singoli Comuni del comprensorio e degli altri Enti consorziati.

 

     Art. 16. I Comuni consorziati per la gestione del «comprensorio economico-urbanistico», sono tenuti ad uniformare, a norma di quanto prescritto dal 1° comma dell'art. 10 della presente legge, al piano urbanistico comprensoriale, i rispettivi strumenti urbanistici comunali entro il termine di un anno dall'approvazione del piano urbanistico comprensoriale.

     Analogo obbligo va osservato dagli altri Enti sovracomunali che abbiano adottato o predisposto strumenti urbanistici per l'organizzazione del territorio compreso, in tutto od in parte, nell'area sub-regionale che forma il «comprensorio». Ove gli Enti, di cui ai precedenti commi, non provvedano nel termine dovuto, si applicano i termini, ed in quanto compatibile, la procedura di cui all'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 17. Il piano urbanistico comprensoriale ha vigore per 10 anni, ma è sottoposto a revisione, con il procedimento previsto nei precedenti articoli, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione, del piano di assetto territoriale regionale o degli altri piani regionali di settore, determini tale esigenza anche limitatamente a singoli settori.

 

     Art. 18. Sulla base delle previsioni e della scala delle priorità contenute nel piano urbanistico comprensoriale e nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, il Consiglio direttivo del Consorzio propone all'Assemblea, in tempo utile da stabilire con norma di Statuto, un programma annuale contenente le opere da eseguire e gli interventi da effettuare con l'indicazione dei costi e delle modalità di finanziamento.

     Il programma, dopo l'approvazione dell'Assemblea consortile, viene trasmesso entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale ai fini della predisposizione del bilancio regionale dell'esercizio successivo.

 

ONERI FINANZIARI

 

     Art. 19. E' istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo, riguardante il contributo della Regione alle spese sostenute dai Consorzi per la gestione dei servizi affidati, per il funzionamento degli uffici, nonché per l'attività di studio e di ricerca ai fini della programmazione economica e pianificazione urbanistica.

     La concessione dei contributi di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base di un piano di riparto predisposto dalla Giunta stessa ed approvato dal Consiglio regionale.

     La Giunta regionale, con propria delibera da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale, fissa i criteri da seguire nella determinazione dell'entità dei contributi, prendendo come base di programma di sviluppo regionale, i programmi presentati dagli Enti interessati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le richieste di contribuzione; la scala delle priorità negli interventi stabilita in sede di piano economico-sociale regionale e di assetto territoriale. l'ampiezza dei servizi gestiti dal Consorzio e nella popolazione amministrata nonché le generali condizioni di sviluppo socio-economico dell'area interessata, con preferenza per quelle più depresse.

     La Regione è autorizzata a concedere ai Consorzi, secondo la procedura stabilita nei precedenti commi, contributi «una tantum» per le spese di istituzione e di primo impianto dei «comprensori economico-urbanistici».

 

     Art. 20. Le domande dei Consorzi per l'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, indirizzate al Presidente della Giunta regionale devono:

     a) indicare, in modo dettagliato, le finalità cui saranno destinati i contributi richiesti;

     b) essere accompagnate da una relazione tecnico-amministrativa da cui risultino: la situazione esistente nel territorio di competenza e le eventuali iniziative in atto, da parte di Enti pubblici o di privati, relativamente ai servizi di competenza e per i fini della presente legge;

     c) essere corredate dai preventivi di spesa e dai progetti di massima relativi alle opere che si intendono eseguire con il contributo della Regione;

     d) essere accompagnate dal conto consuntivo e da apposita relazione tecnica illustrativa di come siano stati impiegati i fondi precedentemente concessi dalla Regione, per gli obiettivi dichiarati.

 

     Art. 21. La Regione nell'assegnazione di contributi per il finanziamento di opere pubbliche e nella programmazione dei propri interventi diretti dovrà favorire, direttamente o attraverso gli organi consortili, i Comuni che abbiano aderito alla costituzione dei Consorzi per la gestione dei «comprensori economico-urbanistici».

 

     Art. 22. Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1975 la spesa di L. 168.000.000 alla quale si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2981 (elenco n. 4 partita n. 9) dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

     La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 1925 che sarà istituito nello stato di previsione per l'anno 1975 con la seguente denominazione: «Contributi per le spese per il funzionamento ed il primo impianto dei Consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici».

     Per gli anni successivi la spesa graverà su corrispondenti capitoli di bilancio.

 

 


[1] Termini prorogati al 30/11/1976, dalla L.R. 18/12/1976, n. 61, art. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 61/

[3] Comma così integrato dalla L.R. 21/1/1977, n. 2, art. 1.

[4] Gli originari terzo e quarto comma sono stati così integralmente sostituiti dalla L.R. 21/1/1977, n. 2, art. 2.