§ 5.8.75 - L.R. 19 marzo 2014, n. 4.
Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:19/03/2014
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Principi, oggetto e finalità)
Art. 2.  (Interventi regionali)
Art. 3.  (Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne)
Art. 4.  (Strutture antiviolenza)
Art. 5.  (Centri antiviolenza e case rifugio)
Art. 6.  (Case della semiautonomia)
Art. 7.  (Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne)
Art. 7 bis.  (Sostegno per il patrocinio legale)
Art. 8.  (Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne)
Art. 9.  (Compiti e funzioni dell’Osservatorio)
Art. 10.  (Clausola valutativa)
Art. 11.  (Abrogazioni)
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 13.  (Entrata in vigore)


§ 5.8.75 - L.R. 19 marzo 2014, n. 4.

Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna

(B.U. 20 marzo 2014, n. 23)

 

Art. 1. (Principi, oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d’Europa, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi.

2. La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita. Persegue, in particolare, le seguenti finalità: a) salvaguardare la libertà, la dignità e l’integrità di ogni donna;

b) promuovere la cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere;

c) promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra uomini e donne tenuto conto della pari dignità e delle differenze di genere;

d) contrastare la cultura basata su relazioni di prevaricazione che supporta e legittima la violenza maschile nelle relazioni intime, nell’ambito familiare, lavorativo e sociale;

e) contrastare nella comunicazione l'uso di termini, immagini, linguaggio, verbale e non verbale, prassi discriminatorie offensive e lesive della dignità della donna.

 

     Art. 2. (Interventi regionali)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in particolare: a) promuove interventi volti a diffondere la cultura del rispetto e della dignità della donna, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni delle donne, le associazioni di volontariato e il terzo settore, che abbiano tra i loro scopi il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime;

b) promuove campagne di sensibilizzazione sulla pari dignità, sulla valorizzazione e sul rispetto tra uomo e donna;

c) promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, specifici progetti e interventi, anche rivolti a docenti e genitori, per la diffusione di una cultura dei diritti umani e del rispetto dell'altro, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza e al superamento degli stereotipi di genere nonché all’acquisizione di capacità relazionali dirette al miglioramento dell’autostima, attraverso specifici percorsi di educazione all’affettività;

d) promuove interventi, con particolare attenzione a quelli rivolti e posti in essere dagli uomini, per agevolare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori;

e) sostiene e valorizza le esperienze di aiuto e automutuoaiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull’accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;

f) sostiene e potenzia strutture e servizi di presa in carico, di accoglienza e di reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e dei loro figli;

g) promuove e rafforza le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e a contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne;

h) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, ai fini dell’inserimento lavorativo, anche attraverso forme di sostegno a iniziative imprenditoriali;

h bis) promuove incentivi alle aziende per favorire il telelavoro e lo smart working di lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 12 [1];

i) può individuare, nell’ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d’uso alle strutture di cui all’articolo 4;

j) promuove percorsi specifici per agevolare i figli delle donne vittime di violenza in un adeguato sostegno psicologico, nel diritto allo studio, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, nonché azioni per il loro inserimento nel mondo lavorativo;

k) sostiene la formazione rivolta agli operatori pubblici e del privato sociale, compresi quelli che operano nell’ambito della comunicazione, e in particolare quelli facenti parte delle reti locali;

l) promuove, anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, la formazione di agenti delle forze dell’ordine e operatori sanitari del pronto soccorso coinvolgendo, tra i soggetti formatori, anche il personale qualificato dei centri antiviolenza al fine di incentivare il lavoro in équipe multidisciplinare;

m) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative e azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre, in particolare, modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna;

n) promuove percorsi formativi nell’ambito della comunicazione, anche istituzionale, dei media e dei new media, avvalendosi anche della collaborazione di università, istituti di ricerca, organismi professionali e associazioni di categoria;

o) sostiene attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e altri luoghi pubblici a rischio di violenza, mediante sistemi di illuminazione e l’utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo del territorio;

p) promuove appositi programmi, anche all’interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti su indicazione degli organi giudiziari o dei servizi sociali competenti e a favore di coloro che li richiedano.2. Gli interventi e le misure di cui al comma 1 si conformano al rispetto della dignità, della libertà di espressione, della piena e libera realizzazione di ogni persona.

3. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l’esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. (Cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne)

1. La Regione, istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la cabina di regia per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, di seguito denominata cabina di regia, con i seguenti compiti: a) coordinare gli interventi e le misure di cui all’articolo 2 per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di cui all’articolo 4;

b) formulare e coordinare le proposte, da sottoporre alla Giunta regionale, in ordine alla predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 7;

c) promuovere l’attivazione di una rete regionale antiviolenza di cui fanno parte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le reti locali nonché le associazioni operanti nel settore il cui scopo statutario principale è il contrasto ad ogni forma di violenza sulle donne;

d) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.2. La composizione della cabina di regia è individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione. I membri della cabina di regia sono scelti anche tra le strutture di cui all’articolo 4 e svolgono l’attività gratuitamente, salvo rimborso delle spese debitamente documentate.

3. Il supporto tecnico amministrativo necessario al funzionamento della cabina di regia è assicurato da apposita struttura della direzione regionale competente in materia di pari opportunità.

 

     Art. 4. (Strutture antiviolenza)

1. Le strutture antiviolenza sono strutture pubbliche o private, disciplinate da un autonomo regolamento interno, la cui metodologia di accoglienza è basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e tra le stesse e il personale professionale.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono gestite da enti o associazioni che hanno tra gli scopi statutari essenziali la lotta ad ogni forma di violenza contro le donne ed i minori; si rivolgono a tutte le donne, che hanno subito violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli, senza distinzione o discriminazione alcuna, ed, in particolare, comprendono:

a) centri antiviolenza;

b) case rifugio;

c) case di semiautonomia.

3. L’attività delle strutture di cui al comma 1 è integrata dall’attività di tutti gli organismi autonomi presenti sul territorio che operano con la metodologia di cui al comma 1 e che offrono servizi di ascolto, consulenza e sostegno alle donne e ai loro figli minori, vittime di violenza, anche in situazioni di emergenza, quali sportelli antiviolenza e case d’accoglienza in emergenza.

4. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, possono stipulare apposite convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al comma 2 per definire le modalità di gestione delle strutture di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. (Centri antiviolenza e case rifugio)

1. I centri antiviolenza e le case rifugio di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b) sono strutture di primo livello destinate all’accoglienza delle donne e dei loro figli, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza.

2. I centri antiviolenza e le case rifugio sono dotati di mezzi adeguati e di personale competente interamente femminile.

3. I centri antiviolenza e le case rifugio, sono preposti a fornire, a titolo gratuito, alle vittime di violenza, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena.

4. I centri antiviolenza, in particolare, offrono: a) ospitalità;

b) orientamento legale;

c) consulenza psicologica;

d) assistenza sociale;

e) assistenza per intraprendere ogni tipo di azione necessaria a ricreare condizioni di vita autonoma e serena, nel rispetto della volontà della donna;

f) supporto ai minori vittime di violenza assistita.5. Ogni centro antiviolenza e casa rifugio garantisce l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.

6. Il centro antiviolenza viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, come centro di sostegno, soccorso e ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti.

7. Roma capitale e gli enti locali, in forma singola o associata, stabiliscono, in base alle esigenze pervenute l’ubicazione del centro antiviolenza per il proprio territorio.

8. Il centro antiviolenza può essere comprensivo o collegato ad una casa rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori.

9. Nei comuni con popolazione superiore a trenta mila abitanti ed, in particolare, a Roma capitale, può essere prevista l’apertura di più centri antiviolenza utilizzando sedi di proprietà pubblica.

10. Ogni centro antiviolenza viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24.

11. Il centro antiviolenza mantiene, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, forze dell’ordine, consultori familiari, servizi socio sanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio.

12. Le strutture antiviolenza, anche in collaborazione con altri soggetti e le associazioni delle donne che abbiano tra i loro scopi la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione e la solidarietà alle vittime, predispongono e organizzano percorsi di formazione per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza, anche al fine di incentivare la presenza di équipe multidisciplinari.

 

     Art. 6. (Case della semiautonomia)

1. Le case di semiautonomia di cui all’articolo 4 comma 2, lettera c), sono strutture di ospitalità temporanea, di secondo livello, per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, che:

a) non si trovano in condizione di pericolo immediato a causa della violenza;

b) necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza;

c) non hanno raggiunto al momento della dimissione dai centri antiviolenza la piena autonomia per motivi psicologici, culturali, educativi, legali ed economici.

2. Il trasferimento nelle case di semiautonomia avviene per il tramite dei centri antiviolenza di cui all’articolo 5, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.

3. La permanenza presso le case di semiautonomia richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze per il proprio nucleo.

 

     Art. 7. (Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne)

1. La Giunta regionale, in coerenza con le previsioni del “Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking” e nel rispetto della programmazione socio economica regionale, adotta, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle proposte della cabina di regia e dei dati forniti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8, il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, di seguito denominato piano.

2. Il piano è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale: a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;

b) stabilisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell'educazione, della formazione, del lavoro, della casa e della tutela della sicurezza;

c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalla violenza di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi;

d) individua gli interventi di cui all’articolo 2 da realizzare nel triennio e stabilisce l’ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati.

 

     Art. 7 bis. (Sostegno per il patrocinio legale) [2]

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso qualora l’interessata vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base della condizione reddituale della vittima.

3. La Regione stipula un apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti nell’elenco di cui al precedente periodo si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell’importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.

4. Il protocollo di cui al comma 3, tra l’altro, prevede:

a) le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;

b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;

c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;

d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;

e) le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;

f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini.

 

     Art. 8. (Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, presso l’assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, di seguito denominato Osservatorio.

2 All’Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.

3. L'Osservatorio è composto, in particolare, dai seguenti soggetti: a) assessore regionale competente in materia di pari opportunità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;

c) tre rappresentanti delle associazioni operanti nel settore presenti sul territorio regionale;

d) tre rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) consigliere di parità regionale;

g) presidente della Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all’articolo 73 dello Statuto.4. La composizione dell’Osservatorio può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale che individua anche le modalità di designazione, revoca e sostituzione dei membri, sentita la commissione consiliare competente.

5. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito.

6. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e il programma annuale delle attività sono disciplinate con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

 

     Art. 9. (Compiti e funzioni dell’Osservatorio)

1. L'Osservatorio in particolare: a) provvede alla rilevazione, all’analisi, anche comparativa, e al monitoraggio dei dati inerenti lo stato di applicazione delle politiche di pari opportunità, la violenza sulle donne e assistita, gli interventi di contrasto alle stesse negli Stati membri dell’Unione europea, su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla regione;

b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di politiche di pari opportunità e di contrasto alla violenza sulle donne, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);

c) elabora proposte e progetti per l’effettiva realizzazione del principio di pari opportunità;

d) promuove e diffonde la cultura delle pari opportunità, del rispetto, della libertà e della dignità della donna, anche attraverso l’attività di informazione socioeconomica e l’organizzazione di seminari e convegni di studio;

e) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, anche nel mondo del lavoro, valutando l’efficacia degli interventi regionali.2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l’Osservatorio può avvalersi anche del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università.

 

     Art. 10. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare: a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate;

b) all’andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.

 

     Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 novembre 1993, n. 64 (Norme per l’istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio);

b) legge regionale 14 maggio 2009, n. 16 (Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne).

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, mediante l’istituzione di un apposito fondo denominato: “Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1.000.000,00 iscritte nell’ambito del programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, nonché mediante le risorse iscritte nell’ambito dei Programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Per l’anno finanziario 2014, nel Fondo confluiscono, altresì, le ulteriori risorse iscritte nello stesso programma della medesima missione, stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 concorrono con le risorse già assegnate dagli enti per la realizzazione degli interventi ricompresi nella presente legge.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[2] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.