§ 6.2.102 - L.R. 20 maggio 2019, n. 8.
Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:20/05/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni e successive modifiche)
Art. 2.  (Autorizzazione ad accedere alle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A.)
Art. 3.  (Incremento dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale)
Art. 4.  (Misure per il finanziamento di specifiche azioni territoriali sul patrimonio immobiliare. Incremento dello stanziamento per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio [...]
Art. 5.  (Modifica all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di tributi e sanzioni amministrative di competenza regionale)
Art. 7.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)
Art. 8.  (Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del [...]
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche. Abrogazione [...]
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relative alla trasformazione delle comunità montane)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene)
Art. 13.  (Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”)
Art. 14.  (Disposizioni per favorire l’estinzione anticipata dei derivati)
Art. 15.  (Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo)
Art. 16.  (Disposizioni correttive di leggi regionali varie)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.102 - L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie

(B.U. 21 maggio 2019, n. 41)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni e successive modifiche)

1. All’articolo 1 della l.r. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 77 è inserito il seguente:

“77 bis. Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche.”;

b) alla lettera c) del comma 78 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche ai fini di quanto previsto dal comma 77 bis.”.

2. All’allegato B all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 concernente le modifiche all’articolo 1, comma 79, della l.r. 12/2011 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (parte corrente), di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

     Art. 2. (Autorizzazione ad accedere alle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A.)

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), la Regione è autorizzata ad accedere, ove necessario, alle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio, ai sensi dell’articolo 1, comma 850, della medesima l. 145/2018.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1, ivi comprese quelle eventualmente concesse per conto degli enti del servizio sanitario regionale, sono versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Accensione Prestiti a breve termine” del titolo 6 “Accensione di prestiti” e, per quel che concerne la relativa restituzione, sono iscritte nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 4 “Rimborso prestiti”.

3. Agli oneri relativi al pagamento degli interessi derivanti dalle anticipazioni di cui al presente articolo e quantificati nel limite massimo di euro 195.799,54 per l’anno 2019, si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Interessi sulle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018”, da iscriversi nel programma 03 della missione 01, titolo 1 “Spese correnti”, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

4. Al fine di consentire il trasferimento ed il successivo recupero delle risorse relative alle anticipazioni di liquidità concernenti gli enti del servizio sanitario regionale, coerentemente coi termini previsti dall’articolo 1, comma 855, della l. 145/2018, sono istituite, rispettivamente, un’apposita voce di entrata nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzioni di attività finanziarie” ed un’apposita voce di spesa nel programma 03 della missione 01, titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”.

 

     Art. 3. (Incremento dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale)

1. Lo stanziamento del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021), è incrementato per euro 6.000.000,00, per l’anno 2019, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 14/2018, nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2.

2. L’adeguamento delle dotazioni di competenza e cassa, relative al programma di spesa di cui al comma 1, sono effettuate in relazione al cronoprogramma degli interventi e pagamenti ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

 

     Art. 4. (Misure per il finanziamento di specifiche azioni territoriali sul patrimonio immobiliare. Incremento dello stanziamento per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale

1. La Regione, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 33 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, relativo a strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici, inserito dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d’interesse della medesima Agenzia del demanio, della Regione, delle province e dei comuni del Lazio, nonché studi di fattibilità e azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale, ai sensi dell’articolo 3ter, comma 11, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. La Giunta regionale redige semestralmente appositi report sullo sviluppo degli studi di fattibilità e di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale da trasmettere alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economica, demanio e patrimonio.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di due appositi fondi, rispettivamente, nel titolo 1 “Spese correnti” e nel titolo 2 “Spese in conto capitale”, da iscriversi nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”:

a) per gli interventi relativi agli studi di fattibilità, del “Fondo regionale per la progettazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per gli interventi relativi alle azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale, del “Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

3. Al fine di consentire interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale o in uso alla Regione, è disposto l’incremento per euro 2.000.000,00, per l’anno 2019, del programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche)

1. Dopo il comma 10 bis dell’articolo 64 della l.r. 9/2005, sono aggiunti i seguenti:

“10 ter. Gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate di cui, rispettivamente, agli articoli 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, nonché le aziende ed istituti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011, possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti accertati nei confronti della Regione.

10 quater. Il pagamento di cui al comma 10ter è effettuato sulla base di un piano finanziario a rate annuali costanti, decorrenti dall'anno successivo alla data di autorizzazione e di durata massima fino a venti anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza. Per i soggetti di cui al comma 10 ter interessati da processi di razionalizzazione delle spese ovvero da processi di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, piani di ristrutturazione aziendale dai quali risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte o piani di risanamento che contemplino il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni, il pagamento può decorrere dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione.

10 quinquies. L’articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, relativo a iniziative a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi, si interpreta nel senso che le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile di proprietà della Regione sono poste a carico della stessa per i primi quattro anni dalla data di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti di cui al comma 10 ter.”.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di tributi e sanzioni amministrative di competenza regionale)

1. Fermi restando i limiti di cilindrata di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, relativo a disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap, a decorrere dal 2019 i proprietari dei veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica, sono esentati, su specifica richiesta ad istanza di parte, dal pagamento della tassa automobilistica relativa ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui all’articolo 8, comma 7, della l. 449/1997, all’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativo ad agevolazioni per i disabili, e all’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo a disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 1, valutate in euro 30.000,00, a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

3. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, la parola: “proprietari”, è sostituita dalla seguente: “soggetti passivi di imposta”.

4. All’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8 bis. L’annotazione della sentenza di fallimento nel pubblico registro automobilistico interrompe l’obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data della sentenza, fino alla chiusura della relativa procedura o alla vendita dei veicoli iscritti nel registro medesimo.”;

b) al comma 14 la parola: “elettrica,” è soppressa.

5. L’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, è abrogato.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1bis e 1 ter, della legge 21 novembre 2000, n. 342, relativo a tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, come modificato dall’articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, valutate in euro 250.000,00, a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

7. Dopo il secondo comma dell’articolo 29 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) è aggiunto il seguente:

“2 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, l’Agenzia regionale del turismo istituita ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e successive modifiche, è l’autorità amministrativa competente ad introitare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, nonché a ricevere il rapporto e gli eventuali scritti difensivi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e ad adottare i provvedimenti di cui al medesimo articolo 18 della l. 689/1981.”.

8. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 dell’articolo 31 le parole: “dalle province” sono sostituite dalle seguenti: “dall'Agenzia regionale del turismo di cui all’articolo 12”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 32 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono, altresì, agenzie di viaggio le imprese esercenti attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale, che organizzano e realizzano viaggi, crociere, gite ed escursioni individuali o collettive, visite guidate di città o dei dintorni, con ogni mezzo di trasporto di proprietà delle agenzie stesse o noleggiato, con o senza conducente, per finalità turistiche, nonché ogni altra attività complementare o accessoria definita nel regolamento di cui al comma 4.”;

c) il comma 9 dell’articolo 42 è sostituito dal seguente:

“9. All’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvede l'Agenzia regionale del turismo di cui all’articolo 12.”.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche)

1. Al comma 6 dell’articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “di cui all'articolo 56 sono in ogni caso previste le case del camminatore,” sono inserite le seguenti: “i cui requisiti minimi funzionali e strutturali sono i medesimi di quelli previsti dagli stessi regolamenti per i rifugi escursionistici,”;

b) la parola “500” è sostituita dalla seguente: “1000”;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono altresì strutture ricettive extralberghiere i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, individuati con deliberazione della Giunta regionale, aventi i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti per i rifugi escursionistici dai medesimi regolamenti regionali di cui all'articolo 56.”.

 

     Art. 8. (Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e disposizione transitoria. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 4/2014 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis. (Sostegno per il patrocinio legale)

1. La Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, oltreché di atti persecutori, nell’ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, contribuendo alle spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile. Il contributo regionale non può essere concesso qualora l’interessata vanti i requisiti per fruire del patrocinio a spese dello Stato.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base della condizione reddituale della vittima.

3. La Regione stipula un apposito protocollo di intesa con gli ordini degli avvocati dei fori del Lazio, al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifica nel settore della violenza di genere. Gli avvocati inseriti nell’elenco di cui al precedente periodo si impegnano a praticare, a titolo di compenso professionale, i parametri forensi nell’importo minimo, con parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine di appartenenza.

4. Il protocollo di cui al comma 3, tra l’altro, prevede:

a) le modalità di individuazione delle professioniste e dei professionisti;

b) le modalità di formazione e aggiornamento professionale specifico sulla materia;

c) le modalità di pubblicizzazione degli elenchi;

d) le modalità di raccordo con i centri antiviolenza e i servizi territoriali attivi sul territorio;

e) le modalità di aggiornamento periodico degli elenchi;

f) le modalità di informazione sui contributi di cui al comma 1 presso tutti gli iscritti agli ordini.”.

2. In fase di prima attuazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 7 bis, comma 2 della l.r. 4/2014, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’articolo 7 bis, comma 2, della l.r. 4/2014, così come introdotto dal comma 1 del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 4/2014, disposta ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), di cui al programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

5. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “del rilascio” sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, dopo la parola “autorizzazione” sono inserite le seguenti: “alla realizzazione e”;

c) al comma 1 dell’articolo 6, le parole: “inoltrano al comune competente per territorio la relativa richiesta di autorizzazione. La richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiscono l’autorizzazione alla realizzazione secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). La richiesta, la segnalazione o la comunicazione, salvo i casi di edilizia libera, è inoltrata al comune ed”;

d) il comma 1 bis dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1 bis. In relazione alla tipologia di interventi edilizi e fermo restando quanto previsto dai commi 1 ter e 1 quinquies, l’autorizzazione alla realizzazione si intende rilasciata:

a) con il permesso di costruire concesso dal comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell’opera, negli stessi termini previsti dalle disposizioni del titolo II, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;

b) con la sussistenza, in favore del proprietario o dell’avente diritto, del titolo abilitativo in caso di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del d.p.r. 380/2001;

c) con la presentazione, a cura del proprietario o dell’avente diritto, della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 6bis del d.p.r. 380/2001;

d) nei casi di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001.”.

e) al comma 1 ter dell’articolo 6, dopo le parole: “il comune” sono inserite le seguenti: “nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a),” e dopo le parole: “comma 1 bis”, nel secondo periodo, sono aggiunte le seguenti: “, lettera a)”;

f) all’alinea del comma 1 quinquies dell’articolo 6 è anteposto il seguente periodo: “Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c),”;

g) il comma 4 dell’articolo 6 è abrogato;

h) al comma 1 bis dell’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di subordinare l’esito positivo del procedimento all’assunzione, da parte del subentrante, di eventuali debiti maturati dal cedente derivanti dai controlli ai sensi dell’articolo 8 octies del d.lgs. 502/1992 o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria.”;

i) al comma 4 dell’articolo 13 e al comma 1 dell’articolo 17 le parole: “Agenzia di sanità pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Organismo tecnicamente accreditante (OTA)”;

l) al comma 1 dell’articolo 16, dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, avvalendosi dell’OTA,”.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche. Abrogazione dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7:

1) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente:

“d bis) Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), quale circuito regionale multidisciplinare ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163);

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell’ATCL sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.”;

b) all’articolo 15:

1) alla lettera b) del comma 1, le parole: “12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le istanze pervenute sono valutate da commissioni composte da cinque componenti di cui due interni e tre esterni, individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza. La nomina dei commissari e la costituzione delle commissioni sono effettuate, con atto del direttore regionale competente in materia, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.”;

c) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 dopo la parola “cultura” sono inserite le seguenti: “o da un suo delegato”.

2. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all’Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, nel limite dell'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019).

4. L’articolo 68 della l.r. 8/2002, relativo al riconoscimento dell'attività dell'ente morale Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL), è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 relative alla trasformazione delle comunità montane)

1. All'articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 127 è sostituito dal seguente:

“127. Per ciascuna comunità montana, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina, fatto salvo quanto previsto dal comma 127 ter, un commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità montane, e un sub commissario per la liquidazione della medesima comunità, di seguito denominati commissari liquidatori. I commissari liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l'altro, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130.”;

b) dopo il comma 127 è inserito il seguente:

“127 bis. Il compenso dei commissari liquidatori è stabilito nel decreto di nomina ed è determinato, per i commissari, nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e, per i sub commissari, nella misura del 10 per cento della medesima indennità.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 303.000,00 per l'anno 2019 ed euro 605.000,00 per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, ai sensi dell'articolo 3, comma 135, lettera b), della l.r. 17/2016 e, per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 11/2016 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 9, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell’esperienza maturata come caregiver ai fini dell’accesso ai percorsi formativi finalizzati all’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all’area socio-sanitaria.”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene)

1. All’articolo 12 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “2017, 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020 e 2021” e le parole: “2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “2019-2021”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), pari, rispettivamente, ad euro 150.000,00 per l’anno 2019 ed euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è destinata a titolo di contributi a fondo perduto alle imprese, anche di nuova costituzione, che hanno sede legale o che svolgono la propria attività prevalente nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della l.r. 18/2007, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis. La restante quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata ai comuni ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2.”.

 

     Art. 13. (Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019”)

1. All'allegato A di cui all’articolo 1 della l.r. 13/2018, concernente l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 19/2000 - Cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale, di cui al programma 01 “Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo” della missione 19 “Relazioni internazionali” titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 5/2008 - Internazionalizzazione delle PMI del Lazio, di cui al programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 400.000,00 per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente il fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, di cui al medesimo programma 01 della missione 14, titolo 1.

2. All’allegato B di cui all'articolo l della l.r. 13/2018, concernente l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2014, art. 23 - Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi di parte corrente, di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 650.000,00 per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente il fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane, iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1;

b) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 6/2016 - Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00 per ciascun annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

c) l’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 8/2016, articolo 10, comma l, lettera b) - Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - Interventi in conto capitale, di cui al programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 500.000,00 per l’anno 2021, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

 

     Art. 14. (Disposizioni per favorire l’estinzione anticipata dei derivati)

1. Al fine di favorire l’estinzione anticipata del contratto derivato denominato “Cod. MF06D”, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2018, n. 771 (Rinegoziazione dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in favore della Regione Lazio), adottata nell’ambito delle operazioni di rinegoziazione del debito regionale autorizzate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali) e successive modifiche, nel programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titolo 1 “Spese correnti” è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per l’estinzione anticipata di strumenti derivati”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 80.000.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, rispettivamente:
a) per complessivi euro 24.886.901,15 nel programma 01 della missione 50, titolo 1;

b) per complessivi euro 35.498.898,64 nel programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50, titolo 4 “Rimborso prestiti”;

c) per complessivi euro 19.614.200,21 nel programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, di cui euro 10.637.485,37 nel titolo 4 ed euro 8.976.714,84 nel titolo 1.

2. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo sono incluse nell'elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021).

 

     Art. 15. (Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di Pastena e Collepardo)

1. Al fine di realizzare le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo di cui all’articolo 2, comma 23, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, l’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi stipula una apposita convenzione con i Comuni di Pastena e di Collepardo, la Regione Lazio e Lazio Crea S.p.A..

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 23, della l.r. 7/2014, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo, individuato dal commissario liquidatore di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, è trasferito a Lazio Crea S.p.A. ed inquadrato nel rispettivo ruolo del personale a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro, con estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi pregressi. Lazio Crea S.p.A. adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite.

3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in complessivi euro 180.000,00 per l’anno 2019 ed euro 360.000,00 a decorrere dall’anno 2020, comprensivi delle spese di gestione e funzionamento, è disposto l’incremento per i medesimi importi, a decorrere dall’anno 2019, dell’autorizzazione di spesa relativa al contratto di servizio di Lazio Crea S.p.A. di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. I ricavi annuali derivanti dalle azioni di valorizzazione di cui al comma 1, scaturenti dalla gestione di competenza e certificati in sede di rendiconto dell’anno precedente, sono versati all’entrata della Regione nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di ristoro delle spese autorizzate ai sensi del precedente periodo. Qualora i ricavi di gestione siano superiori alle spese predette, la Regione, fermo restando il recupero di eventuali squilibri finanziari derivanti dagli esercizi precedenti, può destinare le relative eccedenze alle azioni di conservazione e valorizzazione di cui al comma 1.

4. L’Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 3, l’Assessore competente in materia di ambiente, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Alla copertura degli eventuali nuovi oneri derivanti dal precedente periodo si provvede con variazione di bilancio, adottata ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 24, comma 1, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, ovvero, qualora ricorrano le condizioni, sulle eccedenze dei ricavi di gestione di cui al comma 3.

5. Il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 7/2018, conclude la procedura liquidatoria del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020. A tal fine è disposto un contributo con oneri a carico della Regione in favore del medesimo Consorzio mediante l’istituzione nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

 

     Art. 16. (Disposizioni correttive di leggi regionali varie)

1. Alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma primo dell’articolo 4:

1) le parole: “da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna” sono sostituite dalle seguenti: “da un numero massimo di sessanta membri nominati su designazione”;

2) la parola: “istituzionali” è sostituita dalle seguenti: “statutaria principale”;

b) il comma terzo dell’articolo 4 è abrogato;

c) al comma secondo dell’articolo 6 le parole: “, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti” sono sostituite dalle seguenti: “accerta l’esistenza dei requisiti richiesti e, tenendo conto del relativo grado di rappresentatività e delle attività rispettivamente svolte,”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fini della costituzione della nuova Consulta.

3. Alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e le loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 3 bis è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province, la Regione concede contributi in favore dei predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 10, comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al precedente periodo.”;

b) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 3 bis, comma 5 bis, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per l’anno 2019, euro 1.150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse già iscritte, per le medesime finalità, all’interno del programma 02 della missione 12, titolo 2, del bilancio regionale 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3 bis, comma 5 bis si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

4. Alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5 le parole: “consulta regionale per la cooperazione istituita con legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10.” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 13 bis.”;

b) al comma 1 dell’articolo 9 le parole: “consulta regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 13 bis”;

c) all’articolo 13:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b).";

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del d.lgs. 50/2016, gli enti locali, singoli o associati, e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b).

3 ter. Nelle procedure di affidamento dei contratti di cui ai commi 3 e 3 bis il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.";

d) dopo l’articolo 13 sono inseriti i seguenti:

“Art. 13 bis. (Consulta regionale sulla cooperazione sociale)

1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale con la finalità di favorire il raccordo fra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in materia socio-sanitaria, educativa, di formazione professionale e di integrazione e inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.

2. La Consulta è composta da:

a) l’Assessore regionale alle politiche sociali;

b) tre rappresentanti, effettivi e loro supplenti, delle associazioni regionali maggiormente rappresentative della cooperazione sociale aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

c) un dirigente regionale individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di cooperative sociali;

d) un rappresentante dell’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) regionale.

1. In relazione agli argomenti trattati possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta gli assessori regionali competenti nelle specifiche materie, ulteriori esperti nelle tematiche trattate, rappresentanti delle cooperative sociali operanti nel territorio regionale, rappresentanti delle autonomie ed enti locali o altri organismi.

2. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) esprime pareri agli assessorati competenti e formula proposte in materia di cooperazione sociale;

b) segue l’andamento e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione Lazio;

c) verifica lo stato dei rapporti fra le cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni per l’insieme delle questioni che attengono al settore e propone l’attuazione delle linee guida regionali per gli affidamenti dei beni e servizi alle cooperative sociali, promuovendo la valorizzazione degli strumenti della coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento;

d) esegue il monitoraggio relativamente alle attività delle cooperative sociali con riferimento al mercato del lavoro, alla formazione professionale e agli andamenti occupazionali;

e) svolge rilievi e analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza degli interventi realizzati, monitorando l’attività delle cooperative sociali, con particolare riguardo alla valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati e dei percorsi di inserimento lavorativo attivati in accordo con le “Linee Guida Regionali per la misurazione dell’impatto sociale”, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2019, n. 81;

f) individua specifici strumenti, modalità e risorse, anche sperimentali e in settori che non coinvolgono le cooperative sociali, adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati e che, in particolare, possano rappresentare ulteriore occasione di sviluppo e implementazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, favorendo anche la diffusione degli strumenti già previsti dalle normative vigenti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui all’articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;

g) sensibilizza le istituzioni e le imprese pubbliche e private ad avviare iniziative per favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio.”;

     Art. 13 ter. (Clausole sociali di inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di svantaggio)

1. La Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

2. Gli enti locali, singoli o associati, possono inserire negli atti di gara delle procedure per l’affidamento di servizi strumentali ad alta intensità di manodopera, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti in condizioni di svantaggio, con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

3. Il progetto di inserimento lavorativo relativo ai soggetti in condizioni di svantaggio può essere valutato ai fini dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di proporzionalità.”.

5. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) le parole: “di trasporto pubblico,” sono soppresse;

b) al numero 4 bis della lettera q) le parole: “lettere d) e d ter)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera d)”.

6. Il comma 3 dell’articolo 4 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio), inserito dall’articolo 33, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2018, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi dell’agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.”.

7. All’articolo 10 bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo all’istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione, dopo le parole: “amministrazioni pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “, ferma restando la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti ai sensi della normativa vigente”.

8. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione) le parole da: “, previa verifica” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “sono nominati dal Direttore regionale competente in materia di attività produttive.”.

9. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come sostituito dall’articolo 32, del comma 1, lettera e), della l.r. 7/2018, è sostituito dal seguente:

“3. Il comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico.”.

10. Al comma 20 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativo a disposizioni transitorie in materia di Avvocatura regionale, come modificato dall’articolo 21, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), le parole da: “In attesa di una specifica” fino alla fine del comma sono soppresse.

11. Alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 le parole: “o di estorsione” sono soppresse;

b) all’articolo 6:

1) alla rubrica le parole: “o di estorsione” sono soppresse;

2) al comma 1 le parole: “di estorsione o” sono soppresse;

3) alla lettera a) del comma 2 le parole: “o di estorsione” sono soppresse;

4) al comma 4 le parole: “o di estorsione” sono soppresse.

12. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“7. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito.”.

13. Al comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) le parole: “dell’articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 13 e 13 ter”.

14. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) essere iscritte, alla data di pubblicazione del bando, presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale;”;

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 50 per cento del totale;”;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un iscritto all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto di lavoro subordinato del settore giornalistico nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nel caso di radio locali e di mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet;”.

15. Al comma 153 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto capitale, da ultimo modificato dall’articolo 21, comma 4 della l.r. 13/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea la parola: “5.000” è sostituita dalla seguente: “15.000”;

b) la lettera b) è abrogata.

16. Alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 1.5 del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 è abrogato;

b) al comma 1 dell’articolo 24 le parole: “o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all’articolo 4 ter del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016” sono soppresse;

c) l’articolo 30 è abrogato;

d) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 74 la parola: “albo” è sostituita dalla seguente: “elenco”;

e) al comma 4 dell’articolo 81 le parole: “La commissione può avvalersi delle strutture della Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i presidenti delle commissioni permanenti e speciali, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di cinque unità, di cui non più di due appartenenti alla categoria D. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3.”.

17. Alla legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

“b) monitora il grado di vulnerabilità sismica del territorio regionale, i parametri sismici e i parametri anche potenzialmente precursori, attraverso reti di tipo sismometrico acceleratorio, geodetico e geochimico, in coordinamento con le iniziative a livello nazionale del dipartimento di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;”;

b) all’articolo 12:

1) al comma 1 le parole: “di edifici” sono sostituite dalle seguenti: “e il ripristino di edifici crollati o demoliti”, la parola: “avviene” è sostituita dalle seguenti: “può avvenire” e dopo le parole: “ed idrauliche,” è inserita la seguente: “anche”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di interventi di cui al comma 1 su edifici crollati o demoliti che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime fino al 50 per cento di quella dell’edificio oggetto dell’intervento, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di un piano dell’intero edificio.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di singoli interventi di cui al comma 1 su edifici appartenenti a tessuti edificati continui e in contiguità strutturale almeno con uno degli edifici adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime, anche in aree adiacenti con diversa destinazione d’uso, fino al 50 per cento del sedime dell’edificio, e nel rispetto dell’allineamento lungo strada esistente, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di uno o al massimo due piani dell’intero edificio, per raggiungere la minore altezza di uno degli edifici adiacenti, comunque non inferiore a 6 metri, ai fini di migliorare l’interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell’isolato.”;

c) l’articolo 15 è abrogato.

18. Alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 66 dell’articolo 4 dopo le parole: “della missione 11,” sono inserite le seguenti: “quale contributo regionale integrativo, concesso secondo le modalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche,”;

b) all’articolo 21:

1) il comma 1, relativo a disposizioni in materia di personale dell’Avvocatura regionale, è abrogato;

2) il comma 8, relativo all’esenzione dalla compartecipazione finanziaria nell'ipotesi di avvisi pubblici per i comuni con popolazione inferiore o pari a 15.000 abitanti, è abrogato;

3) al comma 21 tra le parole: “animaliste di volontariato” e le parole: “per specifici progetti” sono inserite le seguenti: “e alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l’apporto volontario degli associati”.

19. Alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 5 è abrogato;

b) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 20 le parole: “di costituzione di nuove ASP e” sono soppresse.

20. La Regione, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, promuove misure per facilitarne l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione, anche ai fini della balneazione.

21. Per la finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi in conto capitale ai comuni costieri e lacuali per l’acquisto di apposite carrozzine o sedie mare, di pedane, passerelle e altri strumenti da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua di persone con disabilità, per le dotazioni delle aree demaniali marittime o lacuali per finalità turistiche e ricreative, da destinare anche ai titolari delle concessioni relative alle medesime aree [1].

22. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 21.

23. Agli oneri derivanti dal comma 21, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019, euro 150.000,00 per l'anno 2020 ed euro 100.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.