§ 5.8.76 - L.R. 3 novembre 2015, n. 14.
Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 assistenza sociale
Data:03/11/2015
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Fondo in favore dei soggetti interessati
Art. 3.  (Enti destinatari e soggetti beneficiari)
Art. 4.  (Costituzione di parte civile)
Art. 5.  (Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura)
Art. 6.  (Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura)
Art. 7.  (Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria)
Art. 8.  (Interventi di sostegno psicologico)
Art. 9.  (Interventi di assistenza e tutela)
Art. 10.  (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura o ai fenomeni estorsivi)
Art. 11.  (Attività della Regione)
Art. 12.  (Comitato regionale antiusura)
Art. 13.  (Elenco regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni antiusura)
Art. 14.  (Istruttoria e concessione dei benefici)
Art. 15.  (Tavolo regionale sul sovraindebitamento, l’usura e l'estorsione)
Art. 16.  (Istanze per accedere agli interventi. Avviso pubblico)
Art. 17.  (Convenzioni)
Art. 18.  (Obblighi degli enti destinatari)
Art. 19.  (Clausola valutativa)
Art. 20.  (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)
Art. 21.  (Disposizioni transitorie)
Art. 22.  (Abrogazioni)
Art. 23.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.8.76 - L.R. 3 novembre 2015, n. 14. [1]

Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura

(B.U. 5 novembre 2015, n. 89)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, anche attraverso gli enti locali, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile, del sistema produttivo imprenditoriale, ed in particolare della piccola e media impresa, e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni ed i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale, favorendo il reinserimento delle vittime di usura o di estrosione nell'economia legale e promuovendo il loro sostegno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e realizza gli interventi della presente legge.

 

     Art. 2. (Fondo in favore dei soggetti interessati

dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo è destinato a finanziare i seguenti interventi:

a) contributi per la costituzione di parte civile delle vittime di usura o di estorsione;

b) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura;

c) indennizzi per il sostegno alle vittime di usura;

d) misure per favorire la competitività e l 'inclusione finanziaria;

e) sostegno psicologico;

f) assistenza e tutela alle vittime di usura o di estorsione;

g) contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura o ai fenomeni estorsivi;

h) attività della Regione di cui all’articolo 11.

3. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in materia di usura, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, ripartisce le risorse del fondo, iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 23, tra gli interventi di cui al comma 2.

4. La gestione del fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di usura, di seguito denominata struttura regionale competente.

 

     Art. 3. (Enti destinatari e soggetti beneficiari)

1. Sono enti destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominati Confidi, che abbiano costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche;

b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, commi 4, 5 e 6 della l. 108/1996 e successive modifiche;

c) gli enti iscritti nell’elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

d) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma prestino attività di assistenza ed informazione per le finalità di cui alla presente legge, nella misura degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera h).

2. Sono beneficiari degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, purché abbiano la residenza e operino nel territorio regionale, i seguenti soggetti vittime o potenziali vittime di usura o di estorsione:

a) persone fisiche;

b) piccole e medie imprese, incluse le micro imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), in qualsiasi forma costituite, ad eccezione di quelle che praticano il gioco d’azzardo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)).

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che alla data di presentazione della relativa domanda siano sottoposti a procedimento penale o abbiano subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per il reato di usura o di estorsione, anche tentato, di cui agli articoli 644 e 629 del codice penale o per taluno dei reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche o alle misure di prevenzione ivi previste. Per coloro che godono dei benefici della presente legge e siano successivamente indagati o imputati per i reati di cui al primo periodo, i suddetti benefici sono sospesi fino all’esito dei relativi procedimenti.

 

     Art. 4. (Costituzione di parte civile)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, si determina in merito alla costituzione di parte civile, motivando in sede di Consiglio regionale le eventuali scelte di non costituzione, in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto il reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629 del codice penale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime del reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629 del codice penale contribuendo alle spese legali sostenute dalle persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali di cui al comma 2.

4. I soggetti ammessi al contributo di cui al comma 2, qualora conseguano il ristoro delle spese legali sostenute al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, restituiscono al fondo le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.

 

     Art. 5. (Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell’usura)

1. La Regione, al fine di favorire il consolidamento del debito e prevenire il ricorso all’usura, attiva le misure di cui al presente articolo in favore di persone fisiche che versino in condizioni di sovraindebitamento.

2. Possono usufruire delle misure di cui al presente articolo le persone fisiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) incapacità di far fronte agli impegni finanziari già assunti;

b) capacità di restituire il prestito garantito di cui al comma 3, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.

3. Le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 3, comma l, lettera b) possono concedere una garanzia fino a 50 mila euro per prestiti personali erogati da un istituto di credito convenzionato ai sensi dell’articolo 17, da restituire nel termine massimo di dieci anni. Il prestito garantito è destinato esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche, e fornitori di servizi pubblici. Il prestito garantito può essere prestato in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 35 mila euro in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno diciotto mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.

4. Le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 3, comma l, lettera b) possono concedere una somma a titolo di anticipazione del prestito garantito di cui al comma 3 per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute per le quali non è possibile attendere l'erogazione del prestito medesimo. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3 mila euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli importi utilizzati dagli enti destinatari ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione del prestito di cui al comma 3.

5. Nel caso la banca convenzionata rifiuti la richiesta di prestito garantito di cui al comma 3, gli enti destinatari, per la restituzione dell'anticipazione concessa ai sensi del comma 4, predispongono un piano di rientro, senza interessi, di durata non superiore a sessanta mesi.

6. La Regione promuove, anche attraverso l’Ente nazionale per il microcredito, previa intesa con lo stesso, l’utilizzo di specifici programmi di microcredito per prevenire l’insorgere di condizioni di sovraindebitamento.

 

     Art. 6. (Indennizzi per il sostegno alle vittime di usura)

1. La Regione riconosce un indennizzo alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese vittime del reato di usura, inclusa quella praticata da banche o da intermediari finanziari, e che risultino tali dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

2. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente articolo i soggetti del comma 1 che:

a) abbiano provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria episodi di usura;

b) abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa da intendere sia come prestazione di tipo subordinato o parasubordinato, sia come attività svolta in regime di lavoro autonomo, debitamente documentabile.

3. In caso di morte del beneficiario, l’indennizzo di cui al presente articolo è devoluto agli eredi legittimi.

4. L’indennizzo, riconosciuto una tantum, è di importo variabile da un minimo di 5 mila euro fino ad un massimo di 20 mila euro, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati.

5. La richiesta di indennizzo è presentata dal soggetto beneficiario agli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma l, che la trasmettono alla struttura regionale competente unitamente ad un progetto a cui sono allegati una dettagliata relazione, la documentazione attestante i danni subiti nonché un prospetto dettagliato di utilizzo delle somme da erogare.

6. In caso di accoglimento della richiesta di indennizzo, il relativo importo è assegnato all'ente destinatario che ne cura l'utilizzo in conformità al prospetto di cui al comma 5. L'ente destinatario trasmette alla struttura regionale competente una rendicontazione analitica delle somme utilizzate ed i relativi giustificativi.

7. La struttura regionale competente comunica all’ufficio del Governo competente in materia di iniziative antiracket ed antiusura gli indennizzi concessi ai sensi del presente articolo.

8.

 

     Art. 7. (Misure per favorire la competitività e l'inclusione finanziaria)

1. La Regione favorisce il reinserimento nei circuiti finanziari legali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) che intendono riavviare l'attività aziendale con progetti qualificati per il ripristino della competitività dei soggetti stessi sui mercati, attraverso specifiche dotazioni finanziarie conferite ai Confidi.

2. I Confidi prestano idonea garanzia alla banca convenzionata per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25 mila euro, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi se la restituzione avviene entro dodici mesi dalla concessione della provvisionale stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di ottantaquattro mesi predisposto dai Confidi.

3. La Regione favorisce l'inclusione finanziaria delle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione europea e sostiene programmi di microfinanza realizzati dai Confidi in accordo con intermediari specializzati nella concessione di finanziamenti ad imprese costituite da cittadini stranieri.

4. I Confidi possono concedere alle imprese costituite da cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione europea, che operino nel territorio regionale da almeno due anni e sono impossibilitate ad accedere al credito ordinario, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un massimo di 15 mila curo da restituire nel termine di quattro anni.

5. I Confidi possono concedere a cittadini di Stati appartenenti e non appartenenti all’Unione europea, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliono avviare nuove attività e sono impossibilitati ad accedere al credito ordinario, garanzie fino ad un importo massimo di 25 mila euro. La garanzia, erogata da una banca convenzionata, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di 15 mila euro, in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno nove mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.

 

     Art. 8. (Interventi di sostegno psicologico)

1. La Regione, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all’articolo 23, sostiene interventi di sostegno psicologico in favore di vittime o potenziali vittime di usura o di estorsione, con particolare attenzione ai soggetti che presentano evidenti sintomi riconducibili ai disagi psichici relativi alla sindrome dell’ingiusto debito. A tal fine la Regione concede contributi agli enti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 13, che svolgono attività di assistenza e sostegno psicologico in favore di vittime o potenziali vittime di usura o di estorsione, avvalendosi di professionisti esperti che abbiano maturato esperienza e competenze nella trattazione di soggetti che soffrono della sindrome dell’ingiusto debito e della sindrome post traumatica da stress inerente al reato di usura.

2. Gli enti di cui al comma 1, per accedere ai contributi di cui al presente articolo, presentano alla struttura regionale competente entro il termine previsto dall’avviso pubblico di cui all’articolo 16 apposita richiesta corredata da una puntuale relazione degli interventi di sostegno psicologico di cui al comma 1 realizzati nell’anno precedente e dai giustificativi della spesa sostenuta.

 

     Art. 9. (Interventi di assistenza e tutela)

1. La Regione sostiene interventi di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime di usura o di estorsione tra cui i soggetti che versano in situazioni di comprovata difficoltà economica e non riescono ad accedere al credito ordinario. A tal fine la Regione concede contributi agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) che svolgono attività, debitamente documentata anche in relazione ai risultati raggiunti, di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime di usura o di estorsione, avvalendosi di professionisti esperti, in possesso di titoli professionali attinenti al fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura.

2. L’assistenza e la tutela di cui al comma 1 ricomprendono, tra l’altro, attività di supporto per consentire la fruizione degli strumenti di prevenzione dell’usura o dell'estorsione previsti dalla normativa statale e regionale nonché, qualora il beneficiario eserciti un’attività professionale o imprenditoriale, consulenza aziendale finalizzata al miglioramento della gestione economico-finanziaria dell’impresa volto anche a consentire l’accesso al credito ordinario.

 

     Art. 10. (Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura o ai fenomeni estorsivi)

1. La Regione concede annualmente, nei limiti stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, agli enti destinatari, che dimostrino di aver attivato gli interventi di cui alla presente legge ed i risultati conseguiti, contributi per il sostegno, il potenziamento dell'organizzazione delle attività svolte dai medesimi enti, per la formazione di personale specializzato e per l’attività di informazione.

2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con identici benefici concessi, a qualsiasi titolo, da altre pubbliche amministrazioni per le medesime finalità. A tal fine gli enti che richiedono il contributo forniscono apposita dichiarazione da inviare alla struttura regionale competente unitamente alla richiesta di cui all’articolo 16.

 

     Art. 11. (Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia, nei limiti degli stanziamenti previsti nella deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, definisce, annualmente, gli interventi da realizzare da parte della Regione tra quelli del comma 2 per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare, le seguenti attività:

a) promozione e sostegno all'associazionismo di settore;

b) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle famiglie e alle piccole aziende sovraindebitate e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge anche con riferimento al fenomeno dell’usura nell’ambito dei rapporti con banche o intermediari finanziari o al fenomeno dell’estorsione;

c) promozione e sostegno ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti che hanno come finalità la prevenzione del fenomeno dell’usura o dell'estorsione, anche attraverso l’apertura di sportelli dedicati;

d) servizi di accompagnamento alle famiglie e alle persone fisiche impossibilitate ad accedere al credito legale o a rischio usura o estorsione;

e) attività di monitoraggio delle iniziative svolte sul territorio regionale;

f) stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di consentire una collaborazione continuativa ed un sostegno stabile alle azioni di prevenzione o ai programmi di sostegno all’accesso al credito promossi sul territorio regionale;

g) promozione di attività d'informazione e formazione, in particolare nei confronti di studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, sul tema dell'usura e dell'educazione al consumo nonché per un uso responsabile del denaro;

h) promozione di studi, ricerche, attività di comunicazione e sensibilizzazione e dibattito pubblico sul tema dell'usura e del sovraindebitamento e sui fenomeni economici, giuridici, sociali e criminali ad esso connessi, con particolare attenzione all’analisi del legame tra la pratica del gioco d’azzardo patologico e il fenomeno dell’usura, attraverso la concessione di borse di studio, la realizzazione di convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le università del Lazio o con enti e istituti di ricerca;

i) promozione di attività di intervento innovative, su proposta del Tavolo regionale sul sovraindebitamento e l’usura di cui all'articolo 15;

l) promozione di ulteriori attività connesse al tema della sicurezza e della prevenzione dell'usura o dell'estorsione;

m) promozione dell’impiego coordinato di tutte le risorse, regionali, statali ed europee, destinate agli interventi previsti dalla presente legge e determinazione delle modalità di utilizzazione e dei criteri di ripartizione delle stesse tra gli enti destinatari;

n) promozione di attività di supporto psicologico, anche attraverso protocolli di intesa con le aziende sanitarie locali o con l’ordine degli psicologi, a favore delle vittime di usura o di estorsione.

 

     Art. 12. (Comitato regionale antiusura)

     [Abrogato]

 

     Art. 13. (Elenco regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni antiusura)

l. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia, l'elenco regionale dei Confidi, delle associazioni e delle fondazioni antiusura e antiracket, di seguito denominato elenco, nel quale possono essere iscritti gli enti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1.

2. L’iscrizione all’elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, da almeno due anni;

b) possibilità, stabilita nello statuto o nell'atto costitutivo, di attuare gli interventi previsti dalla presente legge;

c) presenza della sede legale o operatività nel territorio regionale.

3. Gli enti interessati presentano alla struttura regionale competente apposita domanda di iscrizione nell’elenco, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Alla domanda è allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per accedere agli interventi finanziati dal fondo.

5. La struttura regionale competente procede con periodicità biennale, a partire dalla data di iscrizione, alla verifica del permanere dei requisiti di cui al comma 2.

6. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall’elenco quando viene meno uno dei requisiti di cui al comma 2, quando per due anni consecutivi non è presentata la relazione di cui all’articolo 16 o quando risultano gravi violazioni della normativa statale o regionale vigente in materia.

7. Gli enti iscritti nell’elenco si impegnano a divulgare, anche a mezzo stampa, tutte le attività dagli stessi svolte ai sensi della presente legge.

 

     Art. 14. (Istruttoria e concessione dei benefici)

     [Abrogato]

 

     Art. 15. (Tavolo regionale sul sovraindebitamento, l’usura e l'estorsione)

l. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il Tavolo regionale sul sovraindebitamento, l’usura e l'estorsione, di seguito denominato tavolo. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Regione o dall’Assessore delegato, che ne dispone le convocazioni e ne stabilisce l’ordine del giorno.

2. Sono componenti del tavolo uno o più rappresentanti della struttura regionale competente che ne cura il funzionamento, nonché i rappresentanti designati dagli enti iscritti nell'elenco. Il tavolo si riunisce almeno due volte l’anno. Le modalità di funzionamento del tavolo sono stabilite in un apposito regolamento interno adottato dal tavolo stesso entro trenta giorni dalla prima seduta di insediamento.

3. Il tavolo è la sede per il confronto con gli enti che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso e di coordinamento per le politiche che l'amministrazione regionale intende attuare per prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e dell'estorsione.

4. L’istituzione del tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

 

     Art. 16. (Istanze per accedere agli interventi. Avviso pubblico)

1. Gli enti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, presentano le istanze per accedere alle misure e agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, finanziati dal fondo, nei termini stabiliti da apposito avviso pubblico da adottare annualmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario e previa verifica della disponibilità delle risorse regionali.

2. L’avviso pubblico di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, i termini e i criteri di assegnazione delle risorse.

 

     Art. 17. (Convenzioni)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, gli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1 stipulano con la Regione apposite convenzioni che, in particolare, stabiliscono l'obbligo, per gli enti stessi, di stipulare un’apposita convenzione con uno o più istituti di credito per facilitare l’accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari, di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle attività stesse nonché l'obbligo di evidenziare nella relazione di cui all'articolo 16 gli interessi attivi maturati dal deposito delle somme concesse a titolo di garanzia ai sensi degli articoli 5 e 7 che affluiscono nel conto corrente dedicato e vanno a capitalizzare il montante.

2. Le convenzioni stipulate con la Regione prevedono, altresì, per ogni tipologia di intervento attuata dagli enti destinatari, le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio da parte della Regione sulle attività svolte dagli enti stessi ai sensi della presente legge.

 

     Art. 18. (Obblighi degli enti destinatari)

1. Gli enti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell’attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione e dalla cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e successive modifiche e dall’elenco regionale, ovvero nel caso di mancato utilizzo senza giustificato motivo per due esercizi finanziari consecutivi delle somme loro assegnate per le finalità di cui alla presente legge, restituiscono le somme stesse alla Regione e comunicano l'avvenuta restituzione alla struttura regionale competente.

 

     Art. 19. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) la valutazione dei risultati e dell’efficacia delle azioni regionali condotte in attuazione della presente legge;

b) le risorse finanziarie previste e utilizzate;

c) l’elenco degli enti destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati;

d) gli strumenti d’intervento e le procedure adottate;

e) il numero e la tipologia dei beneficiari;

f) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione consiliare competente.

 

     Art. 20. (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato.

2. I contributi di cui al comma l, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 1588/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

     Art. 21. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere gestiti, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura) e successive modifiche, da Lazio Innova S.p.A., già Sviluppo Lazio S.p.A., la quale ha assunto, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale), la gestione delle attività svolte da Unionfidi Lazio S.p.A..

2. Le eventuali risorse finanziarie residue, rinvenienti dalla complessiva ricognizione da effettuarsi congiuntamente dalla struttura regionale competente e da Lazio Innova S.p.A., sono versate all'entrata del bilancio della Regione per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2.

2 bis. Il fondo di cui all’articolo 2 è ripartito tra i destinatari indicati dall’articolo 3 comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), in via anticipata con la seguente modalità:

1) in sede di prima applicazione della presente legge le quote sono concesse in parti uguali;

2) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge ciascuna quota di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), sarà concessa nei limiti e con le modalità fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale;

b) per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e), f) e g), le quote sono concesse nei limiti e con le modalità fissati nell’avviso pubblico di cui all'articolo 16.

 

     Art. 22. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura);

b) articolo 19 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24, relativo a un contributo finanziario per iniziative in materia di lotta all’usura;

c) articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla l.r. 23/2001;

d) articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a modifiche alla l.r. 23/2001.

 

     Art. 23. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto all’articolo 12, comma 3, si provvede mediante il “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione”, iscritto nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, la cui autorizzazione di spesa è pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, di cui euro 100.000,00 a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 2.400.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Nell’ambito del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione confluiscono, altresì, le risorse derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 4, comma 4, e di cui all’articolo 18 nonché le eventuali risorse finanziarie residue di cui all’articolo 21, comma 2.

2. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Agli eventuali oneri di cui all'articolo 12, comma 3, si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio, a valere sul triennio 2015-2017, nell'ambito del programma 01 "Organi costituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione".


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 maggio 2019, n. 8.