§ 5.4.24 - L.R. 5 agosto 2013, n. 5.
Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri
Data:05/08/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)
Art. 5.  (Marchio regionale “NO Slot-RL”)
Art. 6.  (Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo)
Art. 7.  (Divieto di pubblicità)
Art. 8.  (Obblighi dei gestori delle sale da gioco)
Art. 9.  (Formazione del personale operante nelle sale da gioco)
Art. 10.  (Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP)
Art. 11.  (Enti e associazioni di mutuo aiuto)
Art. 11 bis.  (Disposizioni transitorie)
Art. 12.  (Sanzioni)
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.4.24 - L.R. 5 agosto 2013, n. 5.

Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)

(B.U. 8 agosto 2013, n. 64)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta disposizioni per prevenire e ridurre il rischio dal gioco d’azzardo patologico (GAP) ed il contrasto alla relativa dipendenza, anche nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea e, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta, altresì, disposizioni per la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da GAP, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, valorizza e promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali (ASL), le associazioni antimafia, le associazioni di volontariato, le associazioni familiari e i soggetti del terzo settore.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) gioco d’azzardo: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e nelle altre forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;

b) gioco d’azzardo patologico (GAP): la patologia riconosciuta a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità e che specifica come la patologia sia legata all’azzardo e non ad una forma di gioco in sé;

c) sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone e le famiglie che si trovano nella condizione, diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati, di essere incapaci di resistere all’impulso di giocare, il cui comportamento compromette le relazioni personali, familiari e lavorative.

 

     Art. 4. (Collocazione delle sale da gioco. Agevolazioni dei comuni)

1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad un raggioinferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto [1].

1 bis. I comuni possono individuare ulteriori limitazioni a quelle previste al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della distribuzione oraria, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica [2].

1 ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive [3].

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell’ippodromo [4].

2. I comuni possono prevedere incentivi per i titolari di esercizi pubblici che rimuovono slot machine o videolottery o che scelgono di non installarle, secondo criteri e modalità da determinare con appositi regolamenti comunali [5].

 

          Art. 5. (Marchio regionale “NO Slot-RL”) [6]

1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, il marchio regionale “NO Slot-RL”, di seguito denominato marchio.

2. Il marchio è rilasciato dalla Regione agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento, che non hanno nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali:

a) le caratteristiche ideografiche del marchio;

b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;

c) le modalità d’uso del marchio.

 

     Art. 6. (Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo)

1. E’ istituito, presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l’Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo, di seguito denominato Osservatorio, al fine di monitorare gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche. L’Osservatorio analizza, altresì, i dati e le dinamiche legate al fenomeno e rappresenta le diverse istanze coinvolte, comprese quelle delle associazioni antimafia.

2. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) lo studio ed il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;

b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c) l’individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell’ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all’articolo 10;

d) la verifica dell’impatto delle politiche e la redazione di un rapporto annuale.

2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all’Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all’articolo 4 [7].

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali, stabilisce con propria deliberazione la composizione dell’Osservatorio.

4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione sulla base della deliberazione di cui al comma 3, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Divieto di pubblicità)

1. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. E’, altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro [8].

 

     Art. 8. (Obblighi dei gestori delle sale da gioco)

1. I gestori delle sale da gioco sono tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno delle sale da gioco il materiale informativo, anche predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare il fenomeno del GAP, i rischi correlati al gioco e la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati.

2. I gestori delle sale da gioco sono tenuti, altresì, a monitorare l’efficacia del divieto di utilizzo ai minori di apparecchi e congegni che prevedano vincite in denaro.

 

     Art. 9. (Formazione del personale operante nelle sale da gioco)

1. La Regione, i comuni, le ASL e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di test di verifica che permettano una concreta valutazione del proprio rischio di dipendenza.

 

     Art. 10. (Piano integrato socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP)

1. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da GAP, di seguito denominato piano integrato, ed il relativo impegno economico, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione, cura e trattamento del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative e campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione rivolte, in particolare, ai giovani attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle associazioni familiari, delle aggregazioni giovanili e del terzo settore;

b) interventi di formazione di cui all’articolo 9 nonché interventi rivolti agli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale, anche in modo coordinato con gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

c) l’implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l’orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d’azzardo, in collaborazione con le ASL e con gli enti locali, in coerenza con le attività realizzate a seguito dell’inserimento del GAP nei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;

e) la predisposizione del materiale informativo sul GAP, in collaborazione con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) un portale on line “Osservatorio on line permanente” finalizzato a:

1) divulgare informazioni scientifiche sulle tematiche in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di cura;

2) orientare le persone affette da patologia verso le istituzioni e gli operatori del settore specializzati nel recupero dalle dipendenze, siano essi a carattere nazionale, regionale o locale;

3) sviluppare strumenti, tecniche, metodologie ed interventi che permettano: la rilevazione e il monitoraggio costante dell’andamento della patologia anche sul web; la valutazione degli impatti e dei risultati delle politiche regionali in materia di contenimento di tali fenomeni patologici; la valutazione delle politiche e delle strategie regionali da adottare in materia per informare e sensibilizzare, prioritariamente i giovani, sulla dipendenza dal gioco d’azzardo, in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali e con le migliori prassi in materia.

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi attraverso procedure di evidenza pubblica, con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le ASL, le associazioni e le organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 11 e con gli altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro in possesso delle competenze specialistiche concernenti il GAP.

 

     Art. 11. (Enti e associazioni di mutuo aiuto)

1. La Regione sostiene le attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e alla sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Le ASL possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di mutuo aiuto per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale, destinati a persone con problematiche correlate al gioco d’azzardo e alle relative famiglie.

 

     Art. 11 bis. (Disposizioni transitorie) [9]

1. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all’articolo 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell’Intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

3. Le limitazioni di cui all’articolo 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo qualora gli stessi siano collocati all’interno dell’unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell’unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

 

     Art. 12. (Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 e all’articolo 7, eÌ soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012.

2. La sanzione di cui al comma 1, primo periodo, è irrogata dai comuni che ne incamerano i relativi proventi destinandone una quota non inferiore al 50 per cento a campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione ed il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015, e relativa istituzione di un apposito fondo nell’ambito del programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

2. Gli adempimenti contenuti nella presente legge, per gli eventuali riflessi nei confronti del sistema sanitario regionale, sono attuati in relazione alle previsioni ed alle decisioni conseguenti al piano di rientro dal deficit sanitario, senza comportare ulteriori oneri aggiuntivi e senza pregiudizio delle attività commissariali.


[1] Comma sostituito dall'art. 77 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[2] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[3] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2013, n. 13.

[6] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[7] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[8] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 142, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[9] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.