§ 3.11.66 - L.R. 21 luglio 2003, n. 20.
Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:21/07/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione).
Art. 4.  (Piano triennale per la cooperazione).
Art. 5.  (Piani annuali di attuazione).
Art. 6.  (Consulta regionale per la cooperazione).
Art. 7.  (Costituzione e funzionamento della consulta).
Art. 8.  (Nucleo di valutazione).
Art. 9.  (Osservatorio regionale per la cooperazione).
Art. 10.  (Fondo speciale).
Art. 11.  (Entrata in vigore).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Disposizione finanziaria).


§ 3.11.66 - L.R. 21 luglio 2003, n. 20.

Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione.

(B.U. 9 agosto 2003, n. 22 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in conformità ai principi espressi dall’articolo 45 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare migliori condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, per una razionale politica di sviluppo economico e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Al fine di cui all’articolo 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, ed in particolare di quanto disciplinato in materia di aiuti di Stato, interviene per: [1]

     a) promuovere, anche tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”), la cultura cooperativa, in particolare mediante:

     1) l’acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla realtà cooperativa;

     2) la realizzazione di attività di formazione, anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo;

     [3) l'assistenza tecnica a progetti di cooperative e alla nascita di nuove cooperative;] [2]

     4) l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi sulla cooperazione regionale;

     b) sostenere la cooperazione mediante la concessione di contributi, inclusi quelli relativi all’accesso al credito, per la realizzazione di progetti relativi a:

     1) la qualificazione, l’innovazione, lo sviluppo, nonché l’internazionalizzazione al di fuori del mercato unico comunitario, delle imprese;

     2) l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

     Art. 3. (Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione).

     1. I contributi a sostegno della cooperazione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

     b), sono concessi, in coerenza con i piani di cui agli articoli 4 e 5, nei limiti previsti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, a:

     a) organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a);

     b) imprese cooperative, e loro consorzi, iscritte all’albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 15 del d.lgs. 220/2002.

     2. Non possono essere beneficiarie dei contributi le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali ) e successive modifiche.

 

     Art. 4. (Piano triennale per la cooperazione).

     1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all’articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell’anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse e stabilisce gli indirizzi nei confronti dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio — Sviluppo Lazio S.p.A. — di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio, per la gestione del fondo speciale di cui all’articolo 10.

 

     Art. 5. (Piani annuali di attuazione).

     1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali, adottati dalla Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all’articolo 6, ove costituita. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere senza che lo stesso sia reso, si prescinde dal parere [3].

     2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e le relative risorse e specifica tra l'altro:

     a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;

     b) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nella stessa lettera, nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;

     c) le risorse destinate ai contributi, inclusi quelli relativi all’accesso al credito, nonché i criteri e le modalità per:

     1) la presentazione delle relative domande;

     2) l’istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;

     3) la valutazione dei progetti da parte del nucleo di valutazione di cui all’articolo 8, prevedendo distinte graduatorie per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1;

     4) la concessione ed erogazione dei contributi, previa individuazione delle diverse tipologie, delle spese ammissibili e di eventuali importi massimi;

     d) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;

     e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;

     f) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi, nonché le cause di revoca della concessione dei benefici e  le procedure per il recupero delle somme erogate;

     g) gli indirizzi nei confronti dell’Agenzia Sviluppo Lazio per la gestione del fondo speciale di cui all’articolo 10, ove non stabiliti nel piano triennale.

 

     Art. 6. (Consulta regionale per la cooperazione).

     1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituita la consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata consulta, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.

     2. In particolare la consulta svolge le seguenti attività [4]:

     a) formula osservazioni sul fenomeno regionale della cooperazione, per gli aspetti sia economici che istituzionali;

     b) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali per la cooperazione;

     c) avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall’articolo 86 della l.r. 14/1999.

     3. La consulta è composta da:

     a) l’assessore regionale competente in materia di attività produttive che la presiede, o un suo delegato;

     b) il presidente e i vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia attività produttive;

     c) un esperto in materia di attività produttive indicato dal Presidente della Giunta regionale;

     d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a);

     e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore regionale competente in materia di attività produttive.

     4. La consulta è di volta in volta integrata con gli assessori, nonché con i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di esame.

     5. Il presidente della consulta può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti o i dipendenti regionali o i rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alle materie oggetto di esame.

     6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di attività produttive designato dal direttore della struttura stessa.

 

     Art. 7. (Costituzione e funzionamento della consulta).

     1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di attività produttive, dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

     2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.

     3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza della consulta.

     4. La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma, ogni quattro mesi ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.

     5. La consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

     6. Ai componenti della consulta di cui all’articolo 6, comma 3, lettere c), d) ed e), con l’esclusione dei dirigenti, è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 8. (Nucleo di valutazione).

     1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito il nucleo di valutazione, di seguito denominato nucleo, il cui compito è quello di valutare la validità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti istruiti dall’ente di cui all’articolo 10, comma 4, e secondo i criteri e le modalità di valutazione individuati dal piano annuale disciplinato dall’articolo 5.

     2. Il nucleo è composto da:

     a) il dirigente della struttura regionale competente per materia, che lo presiede;

     b) due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D;

     c) un dipendente di categoria non inferiore alla C, con compiti di segretario.

     3. I componenti del nucleo sono nominati dal Direttore regionale competente in materia di attività produttive [5].

     4. Il presidente del nucleo può fare partecipare ai lavori, senza diritto di voto, un istruttore designato dall’ente competente all’istruttoria dei progetti.

 

     Art. 9. (Osservatorio regionale per la cooperazione). [6]

     1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di attività produttive è istituito l’osservatorio regionale per la cooperazione, di seguito denominato osservatorio, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti la programmazione e di informazione per la comunità regionale.

     2. In particolare l’osservatorio, anche raccordandosi con la consulta, svolge le seguenti attività:

     a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);

     b) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini della programmazione regionale;

     c) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali;

     d) predispone e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

     3. L’osservatorio opera attraverso apposita struttura regionale costituita ai sensi della vigente normativa sull’apparato organizzativo della Giunta e può avvalersi, limitatamente ad alcuni compiti, della collaborazione di esperti, anche su indicazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

 

     Art. 10. (Fondo speciale).

     1. La Regione, per realizzare gli interventi di cui all’articolo 2, istituisce, presso l’Agenzia Sviluppo Lazio ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999) un fondo speciale per la promozione ed il sostegno della cooperazione.

     2. La gestione del fondo speciale di cui al comma 1 è regolata da apposita convenzione stipulata tra la Regione e l’Agenzia Sviluppo Lazio nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     3. Le spese connesse alla gestione per il fondo speciale di cui al comma 1, sostenute dall’Agenzia Sviluppo Lazio, gravano sul fondo stesso.

     4. Al fine di cui al comma 1 l’Agenzia Sviluppo Lazio si avvale, secondo gli indirizzi stabiliti dal piano triennale o dal piano annuale, del supporto degli altri soggetti specializzati della rete prevista dall’articolo 24, comma 3, lettera a) della l.r. 6/1999 per gli aspetti di rispettiva competenza.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore). [7]

     [1. La data di entrata in vigore della presente legge regionale è differita al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea, in relazione agli aiuti di Stato in essa previsti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE.]

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie).

     1. In sede di prima applicazione, la consulta è costituita ai sensi dell’articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. In attesa dell’adozione del piano triennale per la cooperazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto all’articolo 5, comma 2.

 

     Art. 13. (Disposizione finanziaria).

     1. Nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2003 e pluriennale per il triennio 2003-2005 è istituito un capitolo da iscrivere all’UPB B22 denominato “Fondo speciale per la promozione ed il sostegno alla cooperazione” con lo stanziamento di euro 1.000.000,00, incrementato dall’eventuale ammontare derivante dalla ripartizione del fondo unico istituito ai sensi dell’articolo 86 della l.r. 14/1999.

     2. Alla copertura dell’onere di euro 1.000.000,00 si provvede in termini di competenza mediante riduzione della posta del Fondo Sociale iscritta alla lettera a) del capitolo T28501 ed in termini di cassa mediante riduzione dell’UPB T25.

     3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della l.r. 6/1999, le domande di contributo previste dalla presente legge valgono per l’esercizio finanziario in corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.


[1] Alinea così modificato dall'art. 106 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Numero abrogato dall'art. 106 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[4] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[5] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 106 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.