§ 4.1.74 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 74.
Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:04/12/1989
Numero:74


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Natura e disciplina degli interventi).
Art. 3.  (Criteri di priorità degli interventi).
Art. 3 bis.  (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)
Art. 4.  (Riparto annuale delle disponibilità).
Art. 5.  (Opere ammesse a contributo).
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 7.  (Presentazione progetti e documentazione).
Art. 8.  (Concessione ed erogazione dei contributi).
Art. 9.  (Normativa tecnica).
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 11.  (Norma finale).


§ 4.1.74 - L.R. 4 dicembre 1989, n. 74.

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale [1].

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 35).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lazio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32, attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico.

     2. Tali interventi consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli o barriere architettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa la fruizione dell'ambiente costruito a tutti i cittadini, la impediscono a quelli fisicamente disabili.

     3. La Regione promuove, altresì, ai medesimi fini, interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica da regolamentare attraverso direttive specifiche emanate con deliberazione di Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; tali direttive regolamenteranno l'esecuzione degli alloggi e spazi esterni privi di barriere architettoniche di cui all'articolo 20 della circolare dell'assessorato regionale ai lavori pubblici del 19 aprile 1979, n. 3461 concernente gli interventi di edilizia residenziale pubblica e disporranno altresì, nell'ambito di tali interventi ivi compresi quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di alloggi e comunità-alloggio aventi particolari caratteristiche tipologiche con specifica destinazione ad anziani, cittadini disabili e persone esposte a processi di emarginazione.

 

     Art. 2. (Natura e disciplina degli interventi).

     1. La Regione, per le finalità di cui al precedente articolo 1, concede a province, comuni e loro forme associative nonché agli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale contributi per realizzare le necessarie opere di adeguamento in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di loro proprietà riservando altresì una aliquota dei finanziamenti anche per l'adeguamento di edifici di competenza regionale [2].

     2. Le opere di adeguamento devono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

     3. Nell'ambito dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, adottati dalle amministrazioni comunali, sono concessi contributi anche per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione al fine di realizzare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche tra edifici pubblici già adeguati.

     4. Le opere di adeguamento devono di norma essere utilizzate in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ed ove questo, per particolari vincoli esistenti, non fosse del tutto applicabile, in conformità comunque a quelle contenute nella normativa tecnica di cui al successivo articolo 9.

 

     Art. 3. (Criteri di priorità degli interventi).

     1. La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presente legge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province e:

     a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale.

     b) che forniscono in maniera integrata più servizi;

     c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/o disabili;

     d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.

     2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tiene particolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e di formazione professionale nonchè per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa cosi come degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici già adeguati.

 

     Art. 3 bis. (Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA) [3]

     1. È istituito, a cura dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

     2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale e, ove presente, l’atto di nomina del commissario ad acta.

     3. L’assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l’elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2019.

     4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all’adozione e all’aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

     5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 luglio 2019, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all’articolo 32, commi da 20 a 25 della l. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.

     5 bis. Al fine di sostenere gli studi finalizzati alla realizzazione dei PEBA da parte dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province, la Regione concede contributi in favore dei predetti enti locali, nei limiti dello stanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 10, comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti di cui al precedente periodo [4].

 

     Art. 4. (Riparto annuale delle disponibilità).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il riparto annuale delle disponibilità finanziarie sulla base delle domande pervenute, per i relativi anni, entro i termini indicati nel successivo articolo 6 ed attribuisce agli enti interessati i contributi previsti dalla presente legge nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

     2. Nella formulazione del riparto annuale, una aliquota, fino ad un massimo del 10 per cento dello stanziamento annuale, viene destinata per interventi in edifici di competenza regionale.

     3. Detratta la somma di cui al precedente secondo comma, la ripartizione annuale viene effettuata per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini anziani e disabili motori, comprendendo altresì, un'aliquota del 5 per cento da utilizzare, ad integrazione delle somme come sopra determinate, per un migliore adeguamento delle disponibilità finanziarie al reale fabbisogno quale risulta, per ambito provinciale, dai quadri economici contenuti nelle previsioni progettuali degli interventi.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge la ripartizione di cui al precedente terzo comma è determinata come segue:

10 per cento per la provincia di Frosinone;

7 per cento per la provincia di Latina;

4 per cento per la provincia di Rieti;

67,5 per cento per la provincia di Roma;

6,5 per cento per la provincia di Viterbo;

5 per cento per i finanziamenti integrativi.

     5. Il Consiglio regionale ha la facoltà di apportare, con propria deliberazione, variazioni alle percentuali di ripartizione di cui al precedente quarto comma in relazione a mutamenti delle situazioni demografiche di cui al precedente terzo comma.

     6. Possono essere concessi ad un medesimo ente locale più contributi relativi ad attrezzature ed edifici diversi purché per ognuno di essi venga presentata apposita domanda con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

 

     Art. 5. (Opere ammesse a contributo).

     1. Sono ammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane, la piena accessibilità e fruibilità, in condizioni di sicurezza, dei vari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell'edificio o negli spazi esterni di pertinenza.

     2. Tali opere riguardano in particolare:

     a) adeguamento degli spazi esterni all'edificio o attrezzature ed ad essi connessi (percorsi pedonali, rampe e scale esterne, pavimentazioni esterne e parcheggi);

     b) adeguamento degli accessi all'edificio o attrezzatura;

     c) opere per rendere i vari piani accessibili in ogni parte aperta al pubblico quali quelle relative alla creazione di spazi per la distribuzione ai percorsi orizzontali e verticali, alla realizzazione di rampe interne di raccordo tra zone di un medesimo piano poste a quote diverse, dalla creazione di disimpegni per spazi di manovra di sedia a ruote, all'eventuale ampliamento di corridoi e passaggi obbligati, all'installazione di porte o modifiche a quelle esistenti, di dimensioni adeguate e di facile manovrabilità, all'adeguamento di pavimentazioni sconnesse;

     d) opere per dotare l'edificio, possibilmente ad ogni piano, di servizi igienici accessibili;

     e) dotazioni di ascensori o adeguamento di quelli esistenti idonei, per capienza, caratteristiche ed attrezzature, a manovre di sedia a ruote;

     f) opere per regolarizzare l'andamento delle scale e per dotarle delle necessarie attrezzature onde agevolarne o consentirne l'uso, nonché opere per facilitare il raccordo di dislivelli esistenti;

     g) opere per consentire l'accessibilità e fruizione di locali di ufficio o sportelli aperti al pubblico, di sale per riunioni ed in genere di locali di uso comune;

     h) opere per adeguare il posizionamento degli apparecchi di comando, interruttori, campane di allarme, apparecchi telefonici manovrabili da parte della generalità del pubblico;

     i) installazione di tabelle segnaletiche di indicazione e di informazione, esterne ed interne, relative ai principali percorsi ed ambienti accessibili e/o raggiungibili con percorsi privi di barriere architettoniche.

     3. Sono altresì ammesse a contributo regionale le opere, di cui al terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, concernenti l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione tra edifici. Tali opere comprendono tutte quelle necessarie a creare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche e riguardano, principalmente, la sistemazione di pavimentazioni la creazione di rampe o scivoli di raccordo tra marciapiedi e sede stradale, la creazione o l'adeguamento di zone di parcheggio con posti auto accessibili, l'adeguamento di semafori con pulsanti di chiamata, la installazione di tabelle segnaletiche ad individuazione dei percorsi accessibili nonché l'adeguamento di elementi o attrezzature varie costituenti l'arredo urbano.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti di cui al precedente articolo 2 alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1989 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

     2. le domande debbono essere corredate di progetto di fattibilità comprendente il rilievo ed il progetto di massima con l'indicazione della destinazione d'uso degli ambienti o spazi costruiti e delle soluzioni per la loro accessibilità, corredato di computo metrico estimativo, quadro economico e relazione illustrativa delle opere.

     3. Le domande per l'adeguamento di edifici devono essere corredate di scheda di rilevamento, documentazione fotografica e documentazione della quale risulti l'eventuale inclusione dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     4. Le domande per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici, devono essere corredate oltre a quanto previsto nel precedente secondo comma, della documentazione fotografica dei principali siti oggetto dell'intervento e di documentazione dalla quale risulti l'individuazione della zona nell'ambito del piano di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nonché quali edifici, ricadenti nella zona e già adeguati, vengano ad essere collegati con i percorsi privi di barriere architettoniche.

 

     Art. 7. (Presentazione progetti e documentazione). [5]

     [1. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'assessorato regionale ai lavori pubblici della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 4, gli enti interessati dovranno presentare, al medesimo assessorato, la documentazione di seguito specificata:

     a) domanda dell'ente beneficiario del contributo diretta alla Regione Lazio, intesa ad ottenere la formalizzazione del finanziamento dell'importo attribuito, per singolo intervento, con la suddetta deliberazione della Giunta regionale. La domanda dovrà specificare presso quale istituto bancario dovranno essere accreditate le somme relative ai contributi nonché il numero di conto corrente;

     b) copia conforme della deliberazione consiliare, di approvazione del quadro economico, del progetto esecutivo ed altri atti tecnici, delle modalità con le quali verrà esperito l'appalto, debitamente vistata dal competente organo di controllo, contenente altresì la specificazione sulla copertura finanziaria eventualmente necessaria per gli importi eccedenti il contributo regionale, necessari per la realizzazione completa delle opere;

     c) progetto esecutivo degli edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia:

     d) scheda di rilevamento, fornita dall'assessorato regionale ai lavori pubblici, con allegata documentazione fotografica della situazione «ante- operam» idonea a consentire futuro raffronto con gli adeguamenti eseguiti;

     2) planimetria generale eseguita nel rapporto 1:1.000 con l'indicazione della pendenza delle strade adiacenti il fabbricato, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

     3) tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1: 100 o 1:50 comprensive di planimetrie di insieme eseguita nel rapporto 1:500 o 1:200 nelle quali siano evidenziati la destinazione degli spazi o ambienti e gli elementi o particolari architettonici che costituiscono barriera architettonica. Nelle tavole, che dovranno comprendere le piante di tutti i piani oltre a sezioni e prospetti significativi, dovranno essere indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi di pavimentazione

     4) tavole illustranti il progetto di adeguamento, comprensive di planimetria di insieme, eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali siano evidenziate le soluzioni previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i percorsi ed ambienti che, in relazione a tali soluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori. Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idonei particolari esecutivi;

     5) relazione generale contenente descrizione e utilizzazione dell'edificio o attrezzatura, finalità dell'adeguamento in rapporto al tipo di edificio, soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico-strutturale con indicazione dei materiali previsti e degli eventuali impianti adeguati;

     6) computo metrico-estimativo dei lavori a base d'asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

     7) quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per i lavori di adeguamento, le somme a disposizione dell'amministrazione per rilievi, per la eventuale esecuzione di impianti e la fornitura di apparecchiature e attrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per imprevisti, per spese generali e per oneri fiscali tenendo altresì conto di quanto previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 7, della legge regionale n. 88 del 26 giugno 1980;

     8) documentazione dalla quale risulti l'inclusione degli spazi esterni oggetto dell'intervento della zona individuata, ai sensi della circolare assessorato ai lavori pubblici del 14 gennaio 1987, n. 6, nell'ambito del piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.]

 

     Art. 8. (Concessione ed erogazione dei contributi). [6]

     [1. Il finanziamento per ogni intervento viene concesso, nei limiti dell'importo attribuito con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione, da parte dell'ente, della documentazione di cui al precedente articolo 7.

     2. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono concessi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa occorrente risultante dal quadro economico di cui al precedente articolo 7.

     3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.]

 

     Art. 9. (Normativa tecnica). [7]

     [1. Le norme per l'attuazione degli interventi nonché le disposizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche saranno emanate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Tali norme tecniche devono tener conto delle risultanze degli studi di sperimentazione e ricerca di cui all'articolo 10 della legge regionale del 18 gennaio 1982, n. 1 finalizzati all'individuazione di esigenze specifiche connesse con l'adeguamento di edifici esistenti e dei relativi vincoli costruttivi non eliminabili.

     3. La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico- amministrativa per la definizione progettuale e per le modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge nonché per verificare la fattibilità e l'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.]

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie). [8]

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui all’articolo 3 bis, comma 5 bis, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 600.000,00 per l’anno 2019, euro 1.150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse già iscritte, per le medesime finalità, all’interno del programma 02 della missione 12, titolo 2, del bilancio regionale 2019-2021.

     2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3 bis, comma 5 bis si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

 

          Art. 11. (Norma finale).

     1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, relativa a norme in materia di opere e lavori pubblici.


[1] Titolo così modificato dall’art. 32 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 32 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[3] Articolo inserito dall'art. 58 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.