§ 6.2.93 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 17.
Legge di stabilità regionale 2015


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:30/12/2014
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
Art. 2.  (Disposizioni varie)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.93 - L.R. 30 dicembre 2014, n. 17.

Legge di stabilità regionale 2015

(B.U. 30 dicembre 2014, n. 104 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)

1. Alla presente legge è allegato l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

2. Conformemente con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l’autorizzazione di spesa stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari si intende come limite massimo di spesa.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti massimi di spesa si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017.

 

     Art. 2. (Disposizioni varie)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”), per gli anni di imposta 2015 e 2016, resta confermata la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, nelle seguenti misure:

 

Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF

Aliquota

 

 

fino a 15.000 euro

nessuna maggiorazione

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

1,60 %

oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro

1,60 %

oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro

1,60 %

oltre 75.000 euro

1,60 % [1]

 

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), la dotazione del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, è determinata per l’anno 2015, nel rispetto di quanto ivi previsto, in 202.802.613,00 euro e per l’anno 2016 in 216.778.053 euro [2].

3. Per gli anni di imposta 2015 e 2016 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:

a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;

b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;

b-bis) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro [3].

4. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche è istituito un fondo, denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività dalle imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del d.l. 179/2012 e successive modifiche.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di attività produttive congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al comma 4.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2015-2017, si provvede nell’ambito delle residue disponibilità del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 68, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche.

8. La lettera b) del numero d’ordine 4 del titolo I “Igiene e Sanità” della tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali” (TCR), allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013- art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) è sostituita dalla seguente:

“b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, articolo 1, comma 2, lettera e)). Sono esenti dal pagamento della tassa di concessione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, nonché gli enti pubblici di assistenza. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.”.

9. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 8, valutate in 50.000,00 euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definanziate le opere pubbliche, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee, non avviate entro il termine di tre anni dalla data di concessione del finanziamento.

11. Ai fini di cui ai commi da 10 a 18, per avvio dell’opera si intende la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della stessa o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione di un bando, l’avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

12. Il termine di cui al comma 10 decorre dalla data dell’adozione dell’atto regionale di concessione del finanziamento contenente l’individuazione dei destinatari, ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, il definanziamento comporta la contestuale indisponibilità delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale finalizzati alla progettazione o alla realizzazione dell’opera, ovvero la revoca delle risorse eventualmente già trasferite alle amministrazioni aggiudicatrici o alle stazioni appaltanti. Ai fini del recupero delle risorse eventualmente già trasferite, gli uffici regionali applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo ad incasso di crediti vantati dalla Regione.

14. Gli uffici regionali competenti avviano la procedura di definanziamento e ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’avvio del procedimento, ai destinatari del finanziamento. Questi ultimi, al fine di interrompere la procedura di definanziamento, possono produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, idonea documentazione attestante l’avvenuto avvio dell’opera entro il termine di cui al comma 10, ovvero il mancato avvio, non imputabile ad inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento, ascrivibile al mancato o tardivo rilascio di autorizzazione regionale o di pareri o altri atti di assenso di competenza di altre amministrazioni o ad un contenzioso giudiziario pendente. Decorso il suddetto termine di trenta giorni, l’opera si intende definanziata ed i competenti uffici regionali adottano gli atti consequenziali [4].

14 bis. Qualora il mancato avvio dell’opera ascrivibile ad un contenzioso giudiziario, ai sensi del comma 14, si protragga per oltre tre anni dal termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, l’opera si intende comunque definanziata. La Regione è tenuta a rifinanziare l’opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nell’esercizio in corso, qualora venga meno il contenzioso giudiziario che ne ha determinato il definanziamento ai sensi del primo periodo. Il termine massimo di tre anni di cui al primo periodo si computa, per i contenziosi giudiziari in corso non imputabili ad inerzia amministrativa, dalla data di pubblicazione della presente disposizione [5].

15. Entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari del finanziamento possono richiedere comunque il rimborso delle spese di progettazione e delle eventuali altre spese sostenute, propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara o all’avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, purché analiticamente documentate.

16. Le opere pubbliche oggetto del definanziamento sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione entro trenta giorni dalla data del provvedimento di definanziamento di cui al comma 14.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 18 si applicano anche ai finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni atto regionale di concessione di un finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee fa espressa menzione del termine annuale entro il quale l’opera deve essere avviata.

19. All’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: “Entro il 30 maggio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 luglio di ogni anno”;

b) al comma 4, le parole: “entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno”.

20. Al comma 12 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, dopo le parole: “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)” sono inserite le seguenti: “, nonché agli istituti di pagamento, iscritti all’albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto”.

21. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi di riscossione e controllo della tassa automobilistica. Nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, la Giunta regionale è autorizzata a rinnovare la convenzione con Automobil Club d'Italia (ACI) di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo alle tasse automobilistiche.

22. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le iniziative atte a favorire il recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2014 e non ancora riscossi dall’agente della riscossione incaricato. Al fine di favorire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale, la Giunta regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, a porre in essere operazioni di fattorizzazione dei crediti di cui al periodo precedente, ad eccezione dei crediti derivanti dagli accertamenti di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in materia di esenzione alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per restazioni sanitarie, ovvero operazioni di finanziamento assimilabili, con espressa esclusione, in ogni caso, delle cartolarizzazioni, restando, comunque, inteso che i cessionari dei crediti dovranno essere individuati tramite procedure ad evidenza pubblica, con l’applicazione della normativa vigente [6].

23. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono individuate le iniziative di cui al comma 22.

24. [Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modifiche, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), si applicano in quanto compatibili con i poteri del Commissario ad acta e con le misure necessarie a dare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010)] [7].

25. La Regione presenta quadrimestralmente alla commissione consiliare competente in materia di politiche sociali e salute e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione della rete sanitaria, con particolare attenzione all’analisi del contenzioso in materia sanitaria e alle relative modalità di definizione dello stesso, al fine di favorire la riduzione del contenzioso in essere e il contenimento di quello futuro.

26. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa, la centrale di committenza regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche, procede all’analisi e revisione dei contratti dei servizi di trasporto per la rete di emergenza sanitaria, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione della rete tempodipendente;

b) omogeneità della copertura territoriale;

c) centralizzazione delle funzioni di liquidazione dei pagamenti.

27. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, opera una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo i seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, secondo criteri di effettiva significatività e di equità;

b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto all'agevolazione tariffaria;

c) utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di capacità reddituale di riferimento;

d) aumento delle fasce di esenzione in base all’ISEE ad invarianza di gettito.

28. Al fine di sostenere le fasce sociali economicamente più deboli, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione complessiva del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sugli indicatori ISEE, nel rispetto delle prerogative e dei poteri del Commissario ad acta e previa valutazione del tavolo di verifica sull'invarianza del gettito. Il provvedimento è comunicato alle commissioni consiliari competenti.

29. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di diretta collaborazione previsto dall’articolo 9, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, è ridotto del 10 per cento.

30. I contributi previsti dalla legge di stabilità regionale 2015 e dalla legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 31 e 32.

31. I contributi di cui al comma 30, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.

32. I contributi di cui al comma 30, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

33. I regimi di aiuto di Stato esistenti a favore del capitale di rischio nonché quelli relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, rispettivamente in conformità:

a) alla comunicazione 2014/C19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014, relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2014, n. C 19 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 177 e seguenti;

b) alla comunicazione 2014/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014, relativa agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. C 204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 735 e seguenti.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[4] Comma già modificato dall'art. 87 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.

[5] Comma inserito dall'art. 87 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

[7] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2015, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.