§ 6.3.74 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 14.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/12/2018
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa)
Art. 3.  (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021)
Art. 4.  (Fondi ed accantonamenti)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)
Art. 6.  (Approvazione dei bilanci degli enti)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.74 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 14.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021

(B.U. 29 dicembre 2018, n. 105 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2). 2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.635.128.259,78, in euro 30.757.084.380,17 e in euro 30.315.779.138,19, per il triennio 2019-2021 in termini di competenza, nonché in euro 30.423.118.762,14, per l’esercizio finanziario 2019 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 2019, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3). 2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 35.635.128.259,78, in euro 30.757.084.380,17 e in euro 30.315.779.138,19, per il triennio 2019-2021 in termini di competenza, nonché in euro 30.423.118.762,14, per l’esercizio finanziario 2019 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

 

     Art. 3. (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021)

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell’articolo 11 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) ed in conformità agli schemi di cui all’allegato n. 9 allo stesso d.lgs. 118/2011, alla presente legge, sono allegati: a) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7 del r.r. 26/2017 (Allegato n. 1); b) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato n. 2); c) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato n. 3); d) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato n. 4); e) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato n. 5); f) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2019-2021, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni (Allegato n. 6); g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7); h) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 8); i) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato n. 9); l) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 10); m) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 11); n) il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 12); o) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 13); p) l’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 14); q) l’elenco concernente le spese impreviste (Allegato n. 15); r) l’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2019 (Allegato n. 16); s) l’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2021 (Allegato n. 17); t) l’elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato n. 18); u) l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera u), del r.r. 26/2017 (Allegato n. 19); v) la nota informativa relativa agli oneri ed agli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera v), del r.r. 26/2017 (Allegato n. 20); z) la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato n. 21). 2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, a seguito dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio: a) il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; b) il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese; c) l’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti.

 

     Art. 4. (Fondi ed accantonamenti)

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del d.lgs. 118/2011 e degli articoli 15, 16, 17, 23 del r.r. 26/2017, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti” sono iscritti: a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 24.362.585,73, euro 22.162.516,11 ed euro 42.395.045,10; b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00 euro 2.000.000,00 ed euro 1.500.000,00; c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 538.938.798,44 per l’anno 2019; d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 6.830.000,00, euro 10.855.000,00 ed euro 8.180.000,00; e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 3.180.000,00, euro 13.900.000,00 ed euro 19.300.000,00. 2. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 20 del r.r. 26/2017, nel programma 01 della missione 20, sono iscritti: a) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 25.000.000,00; b) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 370.000.000,00, euro 290.000.000,00 ed euro 140.000.000,00; c) il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 10.000.000,00; d) il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 10.000.000,00. 3. Ai sensi dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 del r.r. 26/2017, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, sono iscritti: a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 3.000.000,00, euro 1.500.000,00 ed euro 4.000.000,00; b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 8.000.000,00, euro 6.000.000,00 ed euro 50.000.000,00. 4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e successive modifiche e dell’articolo 18 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 7.750.929,00. 5. Ai sensi dell’articolo 22 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 10.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 5.000.000,00. 6. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 del r.r. 26/2017, nel programma 03 della missione 20 sono iscritti: a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00; b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2019 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2020 e 2021, rispettivamente, pari ad euro 2.000.000,00, euro 2.900.000,00 ed euro 4.900.000,00.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

1. Ai sensi degli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 26 del r.r. 26/2017, sono autorizzati: a) il ricorso al mercato finanziario, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successive modifiche, nel limite massimo di euro 650.945.178,26 per l’anno 2019, di cui euro 300.945.178,26 finalizzati alla copertura del disavanzo per spese di investimento derivante da debito autorizzato e non contratto ed euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e successive modifiche; b) nel limite massimo di euro 300.000.000,00 per l’anno 2020 e di euro 250.000.000,00 per l’anno 2021, la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 243/2012. 2. Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere. 3. La dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è pari ad euro 650.945.178,26 per l’anno 2019, euro 300.000.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 250.000.000,00 per l’anno 2021. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite di euro 35.537.295,38 per l’anno 2020 ed euro 51.915.308,41 a decorrere dall’anno 2021, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”.

 

     Art. 6. (Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011, è approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato dai sottoindicati enti pubblici dipendenti dalla Regione: a) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA LAZIO); b) Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo); c) Ente Parco regionale dell’Appia Antica; d) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL); e) Istituto regionale per le ville tuscolane (IRViT); f) Ente Parco naturale regionale di Bracciano-Martignano; g) Ente Parco regionale dei Castelli Romani; h) Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi; i) Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili; l) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini; m) Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa; n) Ente Parco naturale dei Monti Aurunci; o) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL); p) Ente regionale Monti Cimini –Riserva naturale Lago di Vico; q) Ente regionale Parco di Veio; r) Ente Parco regionale Riviera di Ulisse; s) Ente regionale Roma Natura; t) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 2. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge. 3. L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, scaturente dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, potrà concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente, di concerto con la direzione regionale competente in materia di programmazione economica e bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento. 4. I contributi per le spese di funzionamento degli enti pubblici dipendenti dalla Regione sono erogati dalla Regione in due semestralità. 5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 2 a 4 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale. 6. Per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione si applicano le disposizioni dell’articolo 57, comma 4, della l.r. 25/2001.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

 

Allegati

(Omissis)