§ 4.4.33 - L.R. 22 ottobre 1986, n. 47. - Istituzione del parco regionale
urbano «Monte Orlando» nel comune di Gaeta.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:22/10/1986
Numero:47


Sommario
Art. 1.  (Istituzione). E' istituito il parco regionale urbano «Monte Orlando», compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, allo scopo di [...]
Art. 2.  (Perimetrazione). Il parco regionale urbano «Monte Orlando» è delimitato dai confini riportati nella cartografia, in scala 1:2000, allegata (Omissis, n.d.r.), che costituisce parte integrante della [...]
Art. 3.  (Classificazione). Il parco regionale urbano «Monte Orlando» è destinato alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla [...]
Art. 4.  (Gestione). La gestione del parco «Monte Orlando» è affidata al comune di Gaeta che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 5.  (Comitato consultivo tecnico-scientifico).
Art. 6.  (Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma [...]
Art. 7.  (Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione). Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle [...]
Art. 8.  (Regolamento di attuazione). Entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano di assetto, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni [...]
Art. 9.  (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:
Art. 10.  (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietate:
Art. 11.  (Norme particolari). All'acquisto di manufatti ed aree demaniali, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla Giunta [...]
Art. 12.  (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco [...]
Art. 13.  (Norme finali). L'ente gestore è autorizzato, previo parere dell'ufficio regionale dei parchi, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, [...]
Art. 14.  (Finanziamento). Per la realizzazione del parco regionale urbano «Monte Orlando» è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 250.000.000. Detta somma sarà iscritta in termini di [...]


§ 4.4.33 - L.R. 22 ottobre 1986, n. 47. - Istituzione del parco regionale

urbano «Monte Orlando» nel comune di Gaeta.

(B.U. 10 dicembre 1986, n. 34).

 

Art. 1. (Istituzione). E' istituito il parco regionale urbano «Monte Orlando», compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, allo scopo di tutelare l'ambiente naturalistico e storico di Monte Orlando e regolamentarne la corretta fruizione.

 

     Art. 2. (Perimetrazione). Il parco regionale urbano «Monte Orlando» è delimitato dai confini riportati nella cartografia, in scala 1:2000, allegata (Omissis, n.d.r.), che costituisce parte integrante della presente legge.

     La cartografia delinea i confini della zona di rispetto, in cui è vietata l'apertura di nuove strade e l'esecuzione di nuove opere edilizie, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro conservativo degli immobili esistenti.

     Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore, di cui al successivo articolo 4, ed in caso di inadempienza la Giunta regionale, provvede all'apposizione di idonei cartelli perimetrali lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta «Regione Lazio - Comune di Gaeta - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale urbano "Monte Orlando"» ed un simbolo o marchio recante il mausoleo di Munazio Planco ed un ramo di carrubo e di olivo intrecciati.

 

     Art. 3. (Classificazione). Il parco regionale urbano «Monte Orlando» è destinato alla conservazione ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla conservazione ed alla valorizzazione dei monumenti storici e dei beni architettonici, alla fruizione corretta e razionale del patrimonio naturale e storico attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

     Il parco è classificato «urbano» a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 4. (Gestione). La gestione del parco «Monte Orlando» è affidata al comune di Gaeta che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

     Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto dal direttore, in possesso di laurea, e da un massimo di sette addetti di cui uno amministrativo.

     Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l'Assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali.

     Fino all'espletamento dei concorsi di cui al precedente terzo comma, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento del parco, l'ente gestore potrà avvalersi di proprio personale nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

     In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali, la gestione del parco sarà curata, in via provvisoria da un commissario nominato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Comitato consultivo tecnico-scientifico). [*] L'ente gestore del parco regionale urbano di «Monte Orlando» si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico-scientifico composto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

     a) un esperto in pianificazione territoriale (architetto od ingegnere) designato dall'ordine professionale;

     b) un botanico, un geologo ed uno zoologo designati dalla Giunta regionale;

     c) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale designati dalla Giunta regionale;

     d) un esperto di problemi del turismo designato dall'E.P.T. (ente provinciale per il turismo) di Latina;

     e) un esperto scelto tra una terna di nomi proposta dalla soprintendenza per i monumenti del Lazio meridionale;

     f) un esperto del centro storico-culturale di Gaeta;

     g) un esperto della lega per l'ambiente ARCI (associazione di cultura, sport e ricreazione) di Gaeta.

     I membri del comitato vengono nominati dal consiglio comunale di Gaeta su designazione degli enti od associazioni od ordini professionali di appartenenza.

     Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal sindaco di Gaeta od assessore da lui delegato. La segreteria del comitato è curata dal direttore del parco.

     Il comitato tecnico-scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali per la gestione del parco, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall'ente gestore.

 

     Art. 6. (Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione). Entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Il piano di assetto viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato contemporaneamente.

     La deliberazione con la quale il comune di Gaeta adotta il piano di assetto ed il programma pluriennale di attuazione ed i relativi elaborati vengono pubblicati all'albo del comune. Di tale pubblicazione è data notizia sul foglio degli annunci legali della provincia interessata e sui principali quotidiani locali.

     Il piano di assetto viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune di Gaeta, ove chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e degli elaborati del piano adottato.

     Entro sessanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano presso il comune di Gaeta.

     Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale di Gaeta formula sulle osservazioni presentate le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente il piano di assetto ed il programma di attuazione.

     Entro trenta giorni dalla data di definitiva adozione il piano viene inviato con l'intera annessa documentazione alla Regione che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale che può introdurre al piano modifiche secondo la procedura e nei limiti di cui all'articolo 10, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

     Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il comune non abbia adottato il piano di assetto, la Giunta regionale, in via sostitutiva, secondo le modalità di cui ai commi precedenti e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta al Consiglio regionale la proposta del piano di assetto del parco che l'approva come previsto nel precedente settimo comma.

     Le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale regionale e sub-regionale e prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale.

 

     Art. 7. (Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione). Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle caratteristiche naturali del territorio interessato, formula il quadro generale dell'assetto territoriale del parco, in coerenza con le sue finalità istitutive e con gli obiettivi e le scelte di programmazione socio-economiche e di pianificazione.

     Il programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa le attuazioni dell'assetto territoriale del parco, le previsioni dei tempi, dei modi, delle forme e dei mezzi finanziari necessari all'attuazione del piano di assetto.

     Il programma pluriennale di attuazione viene formulato ogni triennio e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

     Il piano di assetto si compone:

     a) di un documento che descriva i caratteri programmatici e di metodo seguiti e fornisca indicazioni circa le previsioni dei tempi, delle forme e del mezzi da impiegare per gli interventi;

     b) di uno studio delle caratteristiche fisiche e biotiche e delle forme d'uso del territorio;

     c) di elaborati grafici, in numero e scale adeguate, necessari a riprodurre l'assetto territoriale previsto;

     d) delle norme tecniche necessarie ad integrare gli elaborati grafici ed a precisarne i contenuti.

     Il piano di assetto oltre a quanto previsto nell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare gli interventi per assicurare:

     a) la tutela degli ecosistemi e dei processi ecologici;

     b) il mantenimento della più ampia diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco;

     c) l'utilizzo degli ex manufatti militari (polveriere, piazzole, camminamenti, fortificazioni, vasche e locali esistenti all'interno dell'area perimetrale) per le attività collegate alla vita del parco.

     A tale scopo il piano di assetto dovrà indicare:

     a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata, parziale e genetica;

     b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;

     c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi e le relative attrezzature;

     d) il sistema delle infrastrutture necessarie per l'accesso e la utilizzazione delle diverse aree comprese nel parco ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco;

     e) i manufatti esistenti, le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da tutelare e valorizzare;

     f) le direttive ed i criteri metodologici da osservare nella redazione e revisione dello strumento urbanistico comunale;

     g) le misure immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.

     Il programma di attuazione oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere:

     a) i piani di tutela del patrimonio urbano e vegetazionale del comprensorio redatti secondo principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge ed ai contenuti del piano di assetto;

     b) gli indirizzi ed i programmi per il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche dei manufatti militari, le fortificazioni, le ex polveriere, le vasche di raccolta dell'acqua piovana;

     c) l'istituzione di un museo per la storia delle fortificazioni e dell'uso del territorio di Monte Orlando, avente come finalità l'illustrazione e la documentazione degli aspetti tecnici dei manufatti e la promozione di una cultura della pace;

     d) un museo-laboratorio naturalistico con erbario e biblioteca.

     La gestione tecnica dei musei è affidata al personale del parco.

 

     Art. 8. (Regolamento di attuazione). Entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano di assetto, l'ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni contenute nell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

     L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concetto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

     Dovranno essere previste particolari facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti od associazioni riconosciuti aventi come scopo la promozione culturale di cittadini.

     L'ente gestore, per particolari esigenze di tutela, potrà stabilire divieti di accesso a determinate zone del parco destinate alla tutela integrale degli ecosistemi presenti.

 

     Art. 9. (Norme transitorie). Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:

     a) l'apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione, nonché la trasformazione di quelle esistenti;

     b) l'esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di proprietà privata;

     c) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente;.

     d) la messa in opera di antenne e ripetitori radiotelevisivi.

 

     Art. 10. (Norme di salvaguardia). Nel territorio del parco sono comunque vietate:

     a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali;

     b) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati in via Planco, dopo l'incrocio con via della Breccia, ed in via Monte Orlando, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alla conduzione di attività esistenti per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall'ente gestore un apposito contrassegno;

     c) l'esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata. L'ente gestore, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi e dell'istituto di biologia della selvaggina, potrà organizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblico o legalmente riconosciuti;

     d) l'accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi;

     e) la discarica di oggetti di qualsiasi natura;

     f) la raccolta di fiori, di frutti, di funghi, di minerali, fossili, reperti storici, paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

     g) l'abbandono di cani.

 

     Art. 11. (Norme particolari). All'acquisto di manufatti ed aree demaniali, l'ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, sentito il parere dei competenti uffici.

     L'ente gestore sulla base dei piani di assetto di cui al precedente articolo 6, dovrà indicare annualmente nel bianco di previsione le somme necessarie agli indennizzi suddetti.

 

     Art. 12. (Sanzioni). Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

     La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, massima in L. 2.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

     La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui all'art. 9, lettera e), della presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3.000.000 e massima di L. 20.000.000.

     Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale e dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e da collaboratori volontari per la tutela ecologia autorizzati dal sindaco.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e l'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

 

     Art. 13. (Norme finali). L'ente gestore è autorizzato, previo parere dell'ufficio regionale dei parchi, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

 

     Art. 14. (Finanziamento). Per la realizzazione del parco regionale urbano «Monte Orlando» è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 250.000.000. Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21050 denominato: «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1986.

     Alla relativa copertura finanziaria, si provvederà ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi iscritti al capitolo n. 29842, fondo globale, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1985.

     All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede con successive leggi di bilancio, sulla base della relazione annuale, predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere, tra l'altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

     Possono essere concessi finanziamenti all'ente gestore o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

 

 


[*] Vedi l'articolo 2 della L.R. 22 maggio 1995, n. 29.