§ 4.1.144 - L.R. 3 agosto 2004, n. 10.
Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/08/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Tipi di interventi e destinatari).
Art. 2.  (Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi).
Art. 3.  (Norma Finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.144 - L.R. 3 agosto 2004, n. 10.

Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

(B.U. 10 agosto 2004, n. 22 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Tipi di interventi e destinatari).

     1. Per l’anno 2004, al fine di provvedere a situazioni di rilievo sociale, la Regione eroga contributi straordinari in conto capitale e mutui a tasso agevolato ai soci di cooperative edilizie prenotatari o promittenti acquirenti o locatari della prima casa d’abitazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica). Nel caso in cui il mutuo agevolato non può essere erogato ai singoli soci, esso viene concesso, per l’importo corrispondente, alla cooperativa edilizia ed erogato secondo le disposizioni contenute nella Convenzione Regione - Sviluppo Lazio S.p.A. e nella convenzione da quest’ultima stipulata con l’istituto di credito prescelto [1].

     2. L’intervento di cui al comma 1 è rivolto a coloro che, in conseguenza della situazione di insolvenza degli enti realizzatori, vengano a trovarsi nella concreta condizione di non poter conseguire la piena titolarità del diritto inerente l’abitazione o versino nella concreta condizione di perdere o di vedere compromesso il diritto della prima casa d’abitazione già acquisito.

     2 bis. I soci delle cooperative edilizie di cui al comma 1, destinatari della sovvenzione regionale finanziata in base alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per 1'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, che non abbiano ottenuto la liquidazione dell'intero importo dovuto, mantengono l’inserimento nella prima fascia di reddito considerato alla data di assegnazione della sovvenzione alla cooperativa, senza obbligo di restituzione dell'importo già liquidato [2].

     2 ter. Ai soci delle cooperative edilizie di cui al comma l che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ottenuto la liquidazione della sovvenzione regionale finanziata in base al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per 1'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, ancorchè erogata nella misura del 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui alla 1. 179/1992 per consentire la trasformazione della locazione a termine in proprietà degli alloggi. A tal fine le cooperative interessate richiedono alla Regione l’autorizzazione alla trasformazione e provvedono al conseguente adeguamento della convenzione stipulata con i comuni [3].

 

     Art. 2. (Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, definisce con propria deliberazione criteri e modalità dell’intervento, individuando le ipotesi per le quali sia effettivamente comprovata la situazione d’insolvenza dei soggetti realizzatori, tenendo conto che l’importo massimo del contributo non può in ogni caso superare la somma di Euro 10.000 per ogni singolo beneficiario e che l’importo del mutuo non può, in ogni caso, superare la somma di Euro 50.000.

 

     Art. 3. (Norma Finanziaria).

     1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sugli stanziamenti dell’UPB E62 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

[2] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21.

[3] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 11 agosto 2009, n. 21.