§ 2.6.56 - R.R. 25 ottobre 2007, n. 12.
Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:25/10/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati)
Art. 4.  (Commissione tecnica)
Art. 5.  (Esito dell’istruttoria )
Art. 6.  (Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)
Art. 7.  (Estinzione delle IPAB titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)
Art. 8.  (Personale delle IPAB estinte)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.6.56 - R.R. 25 ottobre 2007, n. 12. [1]

Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007).

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 30)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007).

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Sono soggette al procedimento di estinzione disciplinato dal presente regolamento le IPAB aventi sede ed operanti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 15/2007.

 

     Art. 3. (Inizio del procedimento e adempimenti degli enti interessati)

1. Il procedimento di estinzione è promosso d’ufficio dalla direzione regionale competente in materia di affari istituzionali, di seguito denominata direzione regionale competente, che provvede a darne comunicazione all’IPAB interessata e al comune nel cui territorio ha sede legale l’IPAB stessa.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono trasmettere alla direzione regionale competente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui allo stesso comma, eventuali osservazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 10, comma 2, della l.r.15/2007.

3. L’organo di amministrazione dell’IPAB interessata deve trasmettere, altresì, alla direzione regionale competente, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione, riferita alla data della trasmissione, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

4. In caso di mancanza o d’inottemperanza dell’organo di amministrazione dell’IPAB a quanto disposto dal comma 3, agli adempimenti ivi previsti provvede d’ufficio la direzione regionale competente.

 

     Art. 4. (Commissione tecnica)

1. Acquisita la documentazione di cui all’articolo 3 ed effettuata la conseguente valutazione, la direzione regionale competente sottopone la documentazione stessa ad una commissione tecnica, istituita con decreto del Presidente della Regione, che esprime un parere motivato non vincolante.

2. La commissione è composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente o un suo delegato;

b) dal responsabile dell’area “Avvocatura” o un suo delegato;

c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;

d) da esperti o operatori nel settore del welfare e, in particolare, delle IPAB, nel numero massimo di tre.

3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della direzione regionale competente.

4. La commissione, le cui sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti, valuta, ai fini dell’espressione del parere, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r.15/2007, deliberando a maggioranza dei presenti.

5. Il parere deve pervenire alla direzione regionale competente entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere s’intende favorevole all’estinzione.

6. I componenti della commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito.

 

     Art. 5. (Esito dell’istruttoria )

1. La direzione regionale competente, acquisito il parere della commissione tecnica di cui all’articolo 4, conclude l’istruttoria fornendo adeguate motivazioni qualora l’ esito dell’istruttoria stessa sia difforme dal suddetto parere.

2. Sulla base dell’esito dell’istruttoria, il direttore della direzione regionale competente predispone gli atti di cui agli articoli 6 e 7 ai fini dell’estinzione dell’IPAB ovvero comunica all’IPAB e al comune in cui la stessa ha sede legale che non sussistono le condizioni per l’estinzione.

 

     Art. 6. (Estinzione delle IPAB non titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)

1. Nel caso in cui l’IPAB interessata non risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici pendenti, la Giunta regionale adotta il provvedimento d’estinzione entro quarantacinque giorni dall’acquisizione del parere della commissione tecnica di cui all’articolo 4.

2. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

 

     Art. 7. (Estinzione delle IPAB titolari di risorse e di rapporti giuridici pendenti)

1. Nel caso in cui l’IPAB interessata risulti titolare di risorse umane, patrimoniali e finanziarie e di rapporti giuridici attivi o passivi pendenti a qualsiasi titolo, il Presidente della Regione dichiara sciolto l’organo di amministrazione e nomina un commissario regionale, il quale provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla ricognizione:

a) del patrimonio, con le modalità stabilite dagli articoli 3 e 4 del regolamento di contabilità approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sulla base dei dati desunti dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui registri immobiliari;

b) dei rapporti giuridici pendenti;

c) del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data di adozione del provvedimento di estinzione, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale risultino per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici, la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, nonché la qualifica, il livello retributivo funzionale e il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale in atto.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricezione della ricognizione di cui al comma 1, adotta il provvedimento di estinzione dell’IPAB. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale individua, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 15/2007, nel rispetto delle tavole di fondazione e sentite le organizzazioni sindacali per gli aspetti inerenti al personale, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell’ IPAB estinta, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti a qualsiasi titolo. In mancanza di disposizioni specifiche nelle tavole di fondazione il destinatario è individuato prioritariamente tra le IPAB aventi finalità analoghe o nel comune in cui ha sede legale l’IPAB estinta.

3. Il provvedimento di estinzione produce effetti dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

4. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3 il commissario regionale effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

5. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

6. Le spese connesse alle funzioni espletate dal commissario regionale sono a carico del destinatario.

 

     Art. 8. (Personale delle IPAB estinte)

1. Il personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l’IPAB estinta è assegnato dal commissario regionale, sentite le organizzazioni sindacali, all’ente destinatario con effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di estinzione sul BURL.

2. L’ente destinatario subentra, altresì, negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato e negli eventuali rapporti di prestazione d’opera in corso alla data di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi provvisoriamente, fino all’inquadramento nei ruoli organici del personale dell’ente destinatario, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico vigenti nell'ordinamento dell’IPAB di provenienza alla data di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.