§ 3.10.4 - L.R. 17 settembre 1984, n. 53.
Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:17/09/1984
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed ambito di applicazione della legge). La Regione Lazio, al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive anche nel connesso aspetto afferente ai loro [...]
Art. 2.  (Soggetti ammessi a contributo). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore delle persone fisiche, delle persone giuridiche, [...]
Art. 3.  (Iniziative ammesse a contributo). 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:
Art. 4.  (Forma e misura dei contributi). Per le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:
Art. 4 bis.  (Contributi per operazioni di «leasing») 1. Per le iniziative non finanziate con i contributi, di cui al precedente articolo 4, realizzate con il ricorso ad operazioni di localizzazione finanziaria [...]
Art. 5.  (Domande di contributo). 1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge e che possono essere inoltrate anche tramite le associazioni regionali delle [...]
Art. 6.  (Istruttoria delle domande). Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite.
Art. 7.  (Servizi generali). La Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese alberghiere e di campeggio maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante [...]
Art. 8.  (Programmi di intervento). La Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge n. 217 del 1983 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese ricettive di cui alla presente legge [...]
Art. 9.  (Non cumulabilità dei contributi). Per la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cassa per il [...]
Art. 10.  (Condizioni per l'erogazione dei contributi). L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata:
Art. 11.  (Vincolo ed obbligo di destinazione). 1. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati per la durata di dieci anni alla destinazione specifica ed [...]
Art. 12.  (Liquidazione dei contributi). La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all'accertamento [...]
Art. 13.  (Revoca della concessione). La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) relativi [...]
Art. 14.  (Norme transitorie). Nella prima applicazione della presente legge, gli operatori turistici che hanno presentato una istanza finanziabile ai sensi delle precedenti leggi regionali in vigore [...]
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 16.  (Entrate con vincolo di destinazione). Nello stato di previsione dell'entrata a partire dall'anno 1984 viene istituito il capitolo n. 02432 con la seguente denominazione: «Rientri per capitali, [...]
Art. 17.  (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato). La quota destinata alla Regione Lazio dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. [...]
Art. 18.  (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...]


§ 3.10.4 - L.R. 17 settembre 1984, n. 53. [1]

Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive.

(B.U. 29 settembre 1984, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione della legge). La Regione Lazio, al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive anche nel connesso aspetto afferente ai loro servizi generali, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge in conformità ai principi posti con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge-quadro per il turismo, agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale ed al fine del riequilibrio economico-territoriale.

 

     Art. 2. (Soggetti ammessi a contributo). 1. Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, la Regione concede contributi a favore delle persone fisiche, delle persone giuridiche, degli enti pubblici, degli enti ecclesiastici e religiosi che esercitano od intendono esercitare nel territorio regionale attività ricettive riferite ad alberghi, campeggi e villaggi turistici come tali classificati a norma delle leggi vigenti.

     2. Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall'articolo 10 della legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217 e dall'articolo 7 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 63 [2].

 

     Art. 3. (Iniziative ammesse a contributo). 1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

     a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o già adibiti ad esercizio alberghiero, arredamenti ed attrezzature, opere ed impianti complementari allo stesso esercizio purché ricompresi nel suo ambito;

     b) costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici e delle attrezzature, opere ed impianti ad essi complementari;

     c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti di messa a terra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre;

     d) acquisto dell'area per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2 o dell'immobile da destinare ad uso alberghiero;

     e) acquisto dell'area o dell'immobile o porzione di esso, già adibiti all'uso delle attività indicate nel precedente articolo 2, da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 5;

     f) opere di superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     2. Le opere indicate nelle precedenti lettere c) ed f) sono ammissibili con priorità ai contributi di cui al successivo articolo 4.

     3. I contributi previsti dalla presente legge sono altresì concessi per la costruzione, la ricostruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di risalita, a favore dei soggetti che esercitano od intendano esercitare le relative attività. A tali iniziative si applicano, in quanto compatibili, le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge stessa [3].

 

     Art. 4. (Forma e misura dei contributi). Per le iniziative di cui al precedente articolo 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:

     a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

     b) contributi annuali nella misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; il contributo viene di regola corrisposto al beneficiario in dieci rate annuali [4]. Su richiesta del beneficiario, con il provvedimento di cui al successivo articolo 12 può essere stabilito che:

     1) in correlazione ad apposita cessione di credito il contributo venga corrisposto al cessionario istituto di credito per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'iniziativa finanziata dalla Regione;

     2) le annualità del contributo vengano corrisposte al beneficiario in unica soluzione al netto del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo;

     I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, per la realizzazione delle iniziative previste dal precedente articolo 3 sono liquidati anticipatamente al beneficiario a presentazione di fidejussione con validità fino ad avvenuta esecuzione delle iniziative stesse alle quali il contributo si riferisce. La liquidazione dei contributi è disposta, in deroga alle condizioni di cui al successivo articolo 10, con decreto del Presidente della Giunta regionale [5].

 

     Art. 4 bis. (Contributi per operazioni di «leasing») 1. Per le iniziative non finanziate con i contributi, di cui al precedente articolo 4, realizzate con il ricorso ad operazioni di localizzazione finanziaria mobiliare od immobiliare, sono congiuntamente concessi contributi nelle forme, di cui all'articolo stesso ed in misura non eccedente quella prevista dalle lettere a) e b) del primo comma di tale articolo.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati al locatario del contratto di «leasing» previa presentazione di copia autentica del contratto stesso.

     3. I contributi annuali vengono attualizzati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del relativo provvedimento di liquidazione ed incrementi dell'interesse calcolato sull'importo residuo, in base al suddetto tasso di sconto, ed erogati al locatario del contratto di «leasing», in un numero di annualità uguali a quelle contemplate dal contratto stesso [6].

 

     Art. 5. (Domande di contributo). 1. Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge e che possono essere inoltrate anche tramite le associazioni regionali delle categorie, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento di esecuzione della legge stessa.

     2. [7].

 

     Art. 6. (Istruttoria delle domande). Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite.

     Per l'istruzione delle domande stesse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), ed all'articolo 19, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

 

     Art. 7. (Servizi generali). La Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese alberghiere e di campeggio maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati la realizzazione e la gestione di servizi generali, quali banca dati, osservatori di mercato, consulenza promo-pubblicitaria, studi, convegni, pubblicazioni, ricerche e rilevazioni statistiche, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese ricettive di cui alla presente legge.

     La Giunta regionale, delibera sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, con le procedure previste dal successivo articolo 8.

 

     Art. 8. (Programmi di intervento). La Giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge n. 217 del 1983 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese ricettive di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale, propone le direttive generali per i programmi pluriennali ed annuali di intervento al Consiglio regionale che le adotta secondo gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della Regione.

     Le direttive generali di cui al precedente comma prevedono:

     a) gli obiettivi, i criteri e le priorità dell'intervento regionale;

     b) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

     c) le dimensioni massime globali delle iniziative.

     In conformità alle direttive generali di cui al precedente comma, ogni anno la Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, delibera sulle singole iniziative.

     La deliberazione della Giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso tra le iniziative previste, i criteri per l'accoglimento delle domande dei contributi relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, le iniziative di cui al precedente articolo 3 ammesse a contributo, con la fissazione sia dei termini iniziali, tenuto conto di quelli indicati dagli interessati nella domanda, sia di quelli finali dei lavori nonché le istanze respinte o dichiarate improcedibili ed i servizi di carattere generali che si intendono realizzare e gestire.

     Il provvedimento è comunque comunicato dall'Assessorato regionale al turismo al richiedente nonché al comune ed all'ente turistico periferico.

     Le domande non accolte per indisponibilità di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi [8].

 

     Art. 9. (Non cumulabilità dei contributi). Per la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Regione e da altri enti locali.

 

     Art. 10. (Condizioni per l'erogazione dei contributi). L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata:

     1) alla rispondenza dell'iniziativa da finanziare al progetto di massima od al preventivo od al contratto di acquisto od al contratto di «leasing», presentati a corredo della domanda. Per le opere eseguite deve essere presentata perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo professionale attestante la conformità delle opere stesse al progetto approvato ed il loro valore. Per gli arredamenti e le attrezzature mobili installate la perizia giurata deve attestare la conformità degli stessi arredamenti ed attrezzature mobili a quelli previsti con la domanda ed ammessi a finanziamento [9].

     2) all'osservanza dei termini stabiliti per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori;

     3) all'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 11;

     4) esclusivamente per le opere di costruzione di esercizi ricettivi indicati nel precedente articolo 2, all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle «barriere architettoniche.

     Su motivata istanza del soggetto beneficiario, da presentare prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, può essere concessa una congrua proroga del termine suddetto per una sola volta e per un massimo di un anno [10].

 

     Art. 11. (Vincolo ed obbligo di destinazione). 1. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi ai sensi della presente legge, sono vincolati per la durata di dieci anni alla destinazione specifica ed effettiva, in base alle iniziative integralmente realizzate. Il vincolo è trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. Nel caso in cui il beneficiario dei contributi è soggetto diverso del proprietario dell'immobile in alternativa all'opposizione del vincolo trascritto presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari, è possibile la presentazione di congrua polizza fidejussoria stipulata da Istituti bancari o assicurativi autorizzati [11].

     2. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari, per la durata di cinque anni o per quella del contratto di «leasing» mobiliare [12].

     La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge maggiormente rappresentativa a livello regionale e visto il parere del comune e dell'ente turistico periferico può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario sia accertata:

     a) la sopravvenuta impossibilità della destinazione;

     b) la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione.

 

     Art. 12. (Liquidazione dei contributi). La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, successivamente all'accertamento dell'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo 10.

     La documentazione necessaria ai fini della liquidazione dei contributi deve essere presentata dal soggetto beneficiario entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di termini di ultimazione dei lavori già scaduti, il termine per la presentazione della documentazione decorre dalla data della comunicazione del provvedimento di concessione dei contributi. Qualora i termini per l'ultimazione dei lavori risultano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi per la presentazione della documentazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge [13].

 

     Art. 13. (Revoca della concessione). La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) relativi all'aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi legali vengono disposti dalla Giunta regionale quando:

     a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente articolo 11 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

     b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi; nell'ipotesi di difformità parziale, la Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

     c) non venga rispettato il termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

     d) venga rescisso il contratto di «leasing» mobiliare od immobiliare [14];

     e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

     f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione prescritta dalle norme vigenti.

     Contestualmente all'autorizzazione di cui al precedente articolo 11, ultimo comma, la Giunta regionale dispone la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi erogati, maggiorati solamente degli interessi legali.

 

     Art. 14. (Norme transitorie). Nella prima applicazione della presente legge, gli operatori turistici che hanno presentato una istanza finanziabile ai sensi delle precedenti leggi regionali in vigore dall'anno 1979, con esclusione di ogni istanza di richiamo ivi prevista, in merito alla quale non sia intervenuta o non sia stata resa esecutiva alcuna delibera di concessione di contributi, sempreché non sia sopravvenuta la fine dei lavori iniziati a decorrere dal 1979 e siano stati effettuati a decorrere dal 1979 gli acquisti degli immobili e delle aree, devono presentare a pena di decadenza, entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposite istanze di richiamo, integrando ed aggiornando gli atti ed i dati già forniti alla stregua di quanto previsto nella legge stessa e nel relativo regolamento di esecuzione.

     La disposizione di cui al precedente comma è comunque applicabile solo per le iniziative previste dal precedente articolo 3, lettere a), b) d) ed e).

     Nel primo atto di attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera sulle domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, secondo le procedure del precedente articolo 8, a prescindere dall'adozione delle direttive generali.

     In attesa dell'istituzione delle «aziende di promozione turistica» (A.P.T.) previste dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 per ente turistico periferico si intende l'ente provinciale per il turismo (E.P.T.).

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie). Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

     La spesa di L. 4.000 milioni è autorizzata dal comma precedente per l'anno finanziario 1984, è iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo:

capitolo n. 05254 - «Spese per la realizzazione e la gestione dei servizi generali per il ricettivo turistico» L. 150.000.000

capitolo n. 05255 - «Contributi in conto capitale per le iniziative di carattere ricettivo-turistico» L. 2.500.000.000

capitolo n. 05256 «Contributi annuali per le iniziative di carattere ricettivo-turistico (nuovo limite di impegno)» L. 1.000.000.000 capitolo n. 05258 - «Contributi annuali per le iniziative realizzate con il ricorso al leasing mobiliare» L. 350.000.000

     Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 4.000 milioni in termini di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25802 (fondo globale), elenco n. 4, lettera n), del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984.

     Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri relativi agli anni 1985 e successivi si provvederà con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi.

 

     Art. 16. (Entrate con vincolo di destinazione). Nello stato di previsione dell'entrata a partire dall'anno 1984 viene istituito il capitolo n. 02432 con la seguente denominazione: «Rientri per capitali, rivalutazioni ed interessi su precedenti erogazioni finanziarie in materia di ricettivo-turistico», sul quale affluiscono le entrate realizzate nel corso dell'esercizio per:

     a) ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82;

     b) contributi C.E.E. (Comunità Economica Europea) su finanziamenti regionali ad esercizi ricettivi;

     c) recupero di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82 e delle correlative rivalutazioni ed interessi legali a seguito di procedimenti di secondo grado.

     L'ammontare delle entrate accertate al 31 dicembre di ciascun anno sul predetto capitolo n. 02432 viene iscritto nell'esercizio successivo ai capitoli di spesa n. 05255 ed n. 05256 in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla presente legge.

     Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall'articolo 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

     L'utilizzazione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente articolo 8.

 

     Art. 17. (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato). La quota destinata alla Regione Lazio dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217 viene iscritta nell'esercizio di competenza ai capitoli di spesa n. 05254, n. 05255, n. 05256 e n. 05258.

     Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall'articolo 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

     L'attribuzione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente articolo 8 osservando, in quanto compatibili, le norme della presente legge e relativo regolamento di esecuzione e nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dall'articolo 13, primo comma, della citata legge n. 217 del 1983 in materia di iniziative da incentivare.

     Con le stesse procedure e modalità indicate nei commi precedenti vengono iscritti nel bilancio regionale gli interventi finanziari a qualsiasi titolo disposti dallo Stato in favore della Regione Lazio e destinati alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività ricettive nel settore turistico.

 

     Art. 18. (Dichiarazione di urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista, e dall'art. 14 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 45/1988.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 45/1988.

[4] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 45/1988.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 45/1988.

[7] Comma soppresso dall'art. 23 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 45/1988.

[9] Punto così sostituito dall'art. 7 della L.R. 45/1988.

[10] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[11] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[12] Commi così sostituiti dall'art. 8 della L.R. 45/1988.

[13] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 45/1988.