§ 3.10.21 - L.R. 6 maggio 1985, n. 63. - Norme per la promozione del
turismo sociale nel Lazio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo, industria alberghiera
Data:06/05/1985
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione promuove lo sviluppo e l'estensione della pratica turistica con contenuti culturali intesa come mezzo di conoscenza e di elevazione sociale e come strumento di sviluppo e di [...]
Art. 2.  (Obiettivi). La Regione, in conformità agli indirizzi del «programma regionale di sviluppo 1978/1981» ed in attuazione dei programmi di intervento per il turismo sociale, favorisce iniziative volte [...]
Art. 3.  (Programmi regionali). In conformità agli indirizzi e per le finalità della presente legge, la Regione, sentiti il comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13 e la competente [...]
Art. 4.  (Natura degli interventi). La Regione attua od interviene a favore di iniziative per:
Art. 5.  (Impianti, strutture ed attrezzature - Criteri di intervento). La Regione, nella programmazione degli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1) e punto 2), deve tener conto con priorità [...]
Art. 6.  (Attività promozionali - Criteri di intervento). La Regione, nella programmazione degli interventi per le attività promozionali di cui al precedente articolo 4, punto 3), deve tener conto con [...]
Art. 7.  (Destinatari). Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
Art. 8.  (Strutture ricettive di turismo sociale). Le associazioni operanti a livello nazionale senza scopo di lucro ed aventi i requisiti di cui al successivo articolo 9 nonché gli enti pubblici sono [...]
Art. 9.  (Albo regionale delle associazioni ed organizzazioni di turismo sociale). Per le finalità di cui alla presente legge è istituito l'albo per il turismo sociale. Nell'albo vengono iscritti, con le [...]
Art. 10.  (Commissione per la tenuta dell'albo). La Regione accerta il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 acquisendo il parere di una commissione composta da:
Art. 11.  (Iscrizione all'albo). L'iscrizione all'albo è concessa a domanda con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione per la tenuta dell'albo di cui al precedente articolo 10.
Art. 12.  (Revoca dell'iscrizione all'albo). L'iscrizione all'albo per il turismo sociale è revocata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione per la tenuta dell'albo di cui al [...]
Art. 13.  (Comitato di coordinamento). La Regione, ai fini della programmazione degli interventi, si avvale di un comitato di coordinamento con funzioni consultive.
Art. 14.  (Composizione). Il comitato di coordinamento è composto da:
Art. 15.  (Contributi). Nel quadro delle previsioni dei programmi regionali, ai soggetti di cui al precedente articolo 7 possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la [...]
Art. 16.  (Presentazione delle domande - Approvazione casi di urgenza). Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla Regione, Assessorato al turismo, entro il 30 novembre [...]
Art. 17.  (Erogazione dei contributi). L'erogazione dei contributi è effettuata in due soluzioni di cui una anticipata in misura non superiore al 50 per cento elevabile al 90 per cento per i soggetti di cui [...]
Art. 18.  (Vincolo di destinazione). La concessione di contributi per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1), comporta automaticamente il vincolo di destinazione agli usi di turismo sociale [...]
Art. 19.  (Revoca della concessione dei contributi). La Regione ha facoltà di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, [...]
Art. 20.  (Formazione e qualificazione di operatori ed animatori di turismo sociale). Previo accertamento delle reali esigenze, la Regione, sulla base di studi ed indagini per la classificazione e definizione [...]
Art. 21.  (Norma transitoria). Le domande di contributo per il 1985 presentate ai sensi e nei termini della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, si intendono presentate ai sensi della presente legge.
Art. 22.  (Disposizioni finanziarie). Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 17501 [...]
Art. 23.  (Abrogazione). La presente legge abroga e sostituisce la precedente legge regionale 26 giugno 1980, n. 92.
Art. 24.  (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 3.10.21 - L.R. 6 maggio 1985, n. 63. - Norme per la promozione del

turismo sociale nel Lazio.

(B.U. 20 maggio 1985, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione promuove lo sviluppo e l'estensione della pratica turistica con contenuti culturali intesa come mezzo di conoscenza e di elevazione sociale e come strumento di sviluppo e di formazione della personalità.

     A tal fine la Regione attua un programma di interventi per la promozione del turismo sociale e delle connesse attività ricreative culturali e del tempo libero e per la realizzazione delle strutture e dei servizi idonei ad assicurare la fruizione a tutta la collettività regionale ed in particolare agli strati meno abbienti ed a quelli socialmente emarginati.

 

     Art. 2. (Obiettivi). La Regione, in conformità agli indirizzi del «programma regionale di sviluppo 1978/1981» ed in attuazione dei programmi di intervento per il turismo sociale, favorisce iniziative volte a determinare:

     a) l'estensione della pratica turistica e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero a tutti i cittadini e soprattutto agli strati meno abbienti, ai giovani, ai lavoratori, agli anziani ed ai minorati, anche ai fini del recupero e dell'integrazione sociale;

     b) la diffusione delle attività turistiche improntate alla maggiore conoscenza ed al rispetto del patrimonio naturalistico, storico, artistico e culturale, favorendo la mobilità dei cittadini all'interno della Regione, anche attraverso programmi di scambio con altre Regioni e paesi;

     c) la valorizzazione delle risorse turistiche dell'intero territorio regionale ed in particolare delle zone montane e delle zone depresse, nel rispetto dei valori ambientali, al fine di contribuire al superamento degli squilibri socio-economici;

     d) lo sviluppo dell'associazionismo e di nuove forme di partecipazione e di aggregazione sociale e culturale dei cittadini per un impiego corretto del tempo libero;

     e) il potenziamento delle attrezzature e degli impianti destinati agli usi del turismo sociale e delle attività culturali, ricreative e del tempo libero;

     f) il coordinamento degli interventi pubblici nel settore del turismo sociale, anche in collegamento con le iniziative di singoli o di associazioni, per la realizzazione di programmi articolati di intervento.

 

     Art. 3. (Programmi regionali). In conformità agli indirizzi e per le finalità della presente legge, la Regione, sentiti il comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 13 e la competente Commissione consiliare permanente, definisce il programma pluriennale di interventi per il turismo sociale ed i programmi annuali di attuazione.

     Il programma pluriennale prevede:

     a) le analisi di base e le valutazioni generali;

     b) le linee di indirizzo programmatico ed il collegamento con i piani degli altri settori, in particolare della cultura, dei trasporti e della sanità;

     c) i criteri di intervento, obiettivi, priorità, fasi e tempi di attuazione;

     d) la destinazione degli interventi;.

     e) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

     f) il coordinamento dei piani regionali nel settore previsti da altre leggi in materia di assistenza ai minori, agli anziani ed agli handicappati.

     Il programma annuale prevede:

     a) l'aggiornamento e le precisazioni delle analisi e delle indicazioni del programma pluriennale;

     b) la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso, in funzione della destinazione degli interventi;

     c) la descrizione delle iniziative che la Regione intende attuare direttamente;

     d) l'elencazione delle iniziative e dei progetti ammessi a contributo;

     e) il coordinamento degli interventi regionali in materia di assistenza ai minori, agli anziani ed agli handicappati.

     Al fine della redazione dei programmi regionali, i comuni e le province faranno conoscere alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno i propri programmi di intervento nel settore.

 

     Art. 4. (Natura degli interventi). La Regione attua od interviene a favore di iniziative per:

     1) l'acquisizione, la costruzione, il completamento, il riattivamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e strutture destinati alle attività di turismo sociale ed il miglioramento della loro funzionalità. Gli impianti devono, comunque, prevedere il superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

     2) l'acquisizione delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalità delle strutture di cui al precedente punto 1) e l'organizzazione dei relativi servizi;

     3) la realizzazione di attività promozionali come organizzazione di soggiorni di vacanza, gite e viaggi, manifestazioni ed ogni altra iniziativa volta a favorire lo sviluppo del turismo sociale e delle connesse attività ricreative, culturali e del tempo libero, attuata anche mediante apposite convenzioni con le strutture turistico-ricettive esistenti;

     4) gli studi, le ricerche, i convegni ed ogni altra attività volta a migliorare la conoscenza delle realtà esistenti nel settore ed a creare le condizioni di sviluppo operativo dello stesso;

     5) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori ed animatori e l'impiego di tale personale anche nel quadro delle iniziative per favorire l'occupazione-giovanile.

     La Regione cura la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo direttamente o, preferibilmente, per il tramite dei soggetti di cui al successivo articolo 7 o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati.

 

     Art. 5. (Impianti, strutture ed attrezzature - Criteri di intervento). La Regione, nella programmazione degli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1) e punto 2), deve tener conto con priorità dei progetti:

     a) che prevedono il riattivamento, il miglioramento della funzionalità ed il recupero all'uso di impianti e strutture già esistenti;

     b) relativi a zone interessate alla realizzazione del sistema di parchi e riserve naturali, purché prevedano strutture tali da essere compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale;

     c) che prevedano le realizzazioni di complessi polivalenti a carattere comprensoriale od intercomunale e che siano anche destinati ai fini del recupero e dell'integrazione sociale;

     d) che prevedano l'utilizzazione polivalente delle strutture, degli impianti e dei servizi di turismo sociale ed il loro razionale e pieno impiego con particolare riguardo alla economicità di gestione degli stessi;

     e) che interessino zone montane e depresse, suscettibili di valorizzazione turistica ambientale.

 

     Art. 6. (Attività promozionali - Criteri di intervento). La Regione, nella programmazione degli interventi per le attività promozionali di cui al precedente articolo 4, punto 3), deve tener conto con priorità delle iniziative:

     a) promosse dai soggetti di cui al successivo articolo 7, punto 1), e che abbiano dimensione intercomunale e comprensoriale;

     b) volte ad offrire motivi integranti di richiamo attraverso un collegamento unitario tra arte, spettacolo, ambiente, turismo e le diverse forme di cultura locale;

     c) finalizzate alla corretta fruizione del patrimonio storico, artistico, culturale della zona;

     d) organizzate in modo idoneo a stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare giovani, lavoratori, anziani e minorati;

     e) volte ad attuare programmi di scambio con altre regioni e paesi con particolare riferimento alle iniziative rivolte verso quei paesi che hanno rapporti con comuni della Regione.

 

     Art. 7. (Destinatari). Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:

     1) enti pubblici che esercitano od intendono esercitare attività nel settore del turismo sociale e, in particolare, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, comunità montane, enti pubblici del turismo operanti nel territorio regionale ed organismi scolastici pubblici;

     2) associazioni ed organizzazioni che operano nel settore del turismo sociale e del tempo libero e perseguono finalità coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione e che siano riconosciuti mediante iscrizione all'albo regionale di cui al successivo articolo 9;

     3) organizzazioni turistiche di emanazione sindacale ed organizzazioni del movimento cooperativo operanti nel settore a livello regionale.

 

     Art. 8. (Strutture ricettive di turismo sociale). Le associazioni operanti a livello nazionale senza scopo di lucro ed aventi i requisiti di cui al successivo articolo 9 nonché gli enti pubblici sono autorizzati, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, a gestire ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici e case per ferie, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale che regola la materia, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento all'uopo emanati dal comitato per la programmazione turistica di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 [1].

     Alle strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni od enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti od aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari, si applica la vigente disciplina delle case per ferie, purché ne abbiano i prescritti requisiti.

 

     Art. 9. (Albo regionale delle associazioni ed organizzazioni di turismo sociale). Per le finalità di cui alla presente legge è istituito l'albo per il turismo sociale. Nell'albo vengono iscritti, con le modalità previste nel successivo articolo 11 le organizzazioni di cui al precedente articolo 7, punto 2) e punto 3), che svolgono attività di rilevante interesse regionale, di turismo sociale nella Regione a beneficio della collettività regionale.

     Per ottenere l'iscrizione all'albo gli organismi medesimi debbono possedere i seguenti requisiti:

     a) finalità sociali conformi agli obiettivi indicati nella presente legge;

     b) assenza di qualunque fine di lucro nell'esercizio delle attività sociali, nonché di qualunque controllo da parte dei soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;

     c) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;

     d) fruibilità dei servizi esclusivamente da parte degli associati, per quanto concerne le associazioni e per quanto concerne gli altri organismi possibilità di accesso ai relativi servizi esclusivamente da parte di soggetti appartenenti alle categorie sociali a beneficio delle quali gli organismi medesimi sono stati costituiti;

     e) finalizzazione delle singole iniziative allo sviluppo sociale e culturale della personalità di coloro che fruiscono dei servizi di cui al precedente punto d).

     Gli organismi iscritti nell'albo possono esercitare direttamente le attività necessarie al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa ed a condizione che l'esercizio di tale attività non incida sul possesso dei requisiti necessari per mantenere l'iscrizione nell'albo medesimo.

     La tenuta dell'albo viene curata dal competente ufficio dell'Assessorato al turismo della Regione.

 

     Art. 10. (Commissione per la tenuta dell'albo). La Regione accerta il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 acquisendo il parere di una commissione composta da:

     a) l'Assessore regionale al turismo, o suo delegato, che la presiede;

     b) un rappresentante di ciascuno degli enti turistici sindacali più rappresentativi;

     c) un rappresentante dell'associazione italiana alberghi per la gioventù;

     d) un rappresentante del touring club italiano;

     e) un rappresentante del club alpino italiano;

     f) un rappresentante degli albergatori designati dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     g) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

     h) un rappresentante dei lavoratori del settore alberghiero designato da ciascuna delle tre confederazioni sindacali più rappresentative;

     i) il coordinatore del settore ed il responsabile dell'ufficio del turismo sociale dell'Assessorato regionale al turismo.

     Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo designato dall'Assessore.

     La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 11. (Iscrizione all'albo). L'iscrizione all'albo è concessa a domanda con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione per la tenuta dell'albo di cui al precedente articolo 10.

     Le domande, corredate dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci degli ultimi due anni di attività, debbono essere presentate alla Regione, Assessorato al turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

     Art. 12. (Revoca dell'iscrizione all'albo). L'iscrizione all'albo per il turismo sociale è revocata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione per la tenuta dell'albo di cui al precedente articolo 10, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, ove venga a mancare uno qualunque dei requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge.

     L'iscrizione è altresì revocata ove il legale rappresentante di ciascun organismo iscritto all'albo non ottemperi, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, formulata dall'Assessore regionale al turismo, di comprovare il possesso dei requisiti indicati al comma precedente.

 

     Art. 13. (Comitato di coordinamento). La Regione, ai fini della programmazione degli interventi, si avvale di un comitato di coordinamento con funzioni consultive.

     Il comitato, in particolare, formula proposte operative e contribuisce, mediante pareri e proposte, al coordinamento delle politiche di carattere settoriale e degli interventi pubblici e privati in materia.

     Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al turismo.

 

     Art. 14. (Composizione). Il comitato di coordinamento è composto da:

     1) l'Assessore regionale al turismo, che lo presiede;

     2) gli Assessori regionali alla cultura, agli enti locali, ai trasporti, alla sanità od un loro rappresentante;

     3) il presidente (od un consigliere in rappresentanza) della competente Commissione consiliare permanente;

     4) un rappresentante dei comuni della Regione designato dalla ANCI (associazione nazionale comuni d'Italia) - Lazio;

     5) un rappresentante per ciascuna provincia;

     6) un rappresentante delle comunità montane designato dalla UNCEM (unione nazionale comunità ed enti montani);

     7) un rappresentante per ogni EPT (ente provinciale per il turismo);

     8) un rappresentante delle AAAAST (aziende autonome di soggiorno e turismo) per ciascuna provincia;

     9) un rappresentante dei consigli provinciali della pubblica istruzione.

     Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato i rappresentanti di enti, associazioni ed organizzazioni che operano nel campo del turismo sociale e del tempo libero.

 

     Art. 15. (Contributi). Nel quadro delle previsioni dei programmi regionali, ai soggetti di cui al precedente articolo 7 possono essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, contributi in conto capitale:

     a) per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1), fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai progetti presentati elevabile fino al 75 per cento per i progetti presentati da soggetti di cui al precedente articolo 7, punto 1);

     b) per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punti 2), 3) e 4), fino ad un massimo del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile in relazione ai programmi di attività presentati, elevabili al 50 per cento della spesa occorrente per le iniziative promosse da soggetti di cui al precedente articolo 7, punto 1).

     I contributi non possono essere assegnati ed erogati agli organismi che hanno ottenuto contributi di qualsiasi natura per le medesime attività di turismo sociale da parte della Regione o dello Stato.

     A tal fine gli interessati, all'atto della presentazione della domanda e dell'erogazione del contributo, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto o richiesto altri contributi regionali o statali.

     Per attività di turismo sociale consistente sull'erogazione di servizi i contributi non possono essere concessi se i relativi programmi di intervento non prevedono a carico degli associati o dei singoli utenti una quota non inferiore al 50 per cento del costo complessivo dei servizi stessi.

 

     Art. 16. (Presentazione delle domande - Approvazione casi di urgenza). Le domande per la concessione di contributi devono essere presentate alla Regione, Assessorato al turismo, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono, corredate:

     a) del progetto o programma di attività;

     b) di una relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;

     c) della descrizione dell'opera o delle attrezzature ed eventuale relazione tecnica per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1) e punto 2);

     d) del piano finanziario con indicazione delle spese previste, dei mezzi finanziari disponibili e delle fonti di provenienza.

     Per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1), copia della domanda dovrà essere indirizzata ai comuni competenti per territorio, i quali provvederanno entro sessanta giorni ad esprimere un parere sulla validità dell'iniziativa, sulla base dei rispettivi programmi di intervento, ed a trasmetterlo alla Regione, ritenendosi in mancanza assenzienti.

     Entro il mese di maggio la Giunta regionale definisce il programma annuale e delibera sulle domande per la concessione di contributi determinando la spesa da ammettere, l'ammontare del contributo e, per il caso della esecuzione di opere, i termini entro cui deve essere portata a compimento l'iniziativa.

     Qualora ricorrano motivi di urgenza tali da non consentire l'osservanza dei termini e delle procedure di cui alla presente legge senza grave pregiudizio alla efficacia promozionale delle singole iniziative di cui al precedente articolo 4, punto 3) e punto 4), la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, può deliberare sulla relativa domanda di contributo senza l'espletamento della procedura prevista.

 

     Art. 17. (Erogazione dei contributi). L'erogazione dei contributi è effettuata in due soluzioni di cui una anticipata in misura non superiore al 50 per cento elevabile al 90 per cento per i soggetti di cui al precedente articolo 7, punto 1), e l'altra restante soluzione successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza delle iniziative stesse a quanto descritto nella domanda di contributo ed eventualmente nel provvedimento di concessione.

     A tal fine i soggetti destinatari dei benefici devono far pervenire alla Regione una relazione di consuntivo delle spese munita di idonei documenti giustificativi.

     Al fine della liquidazione del contributo la Regione si riserva la facoltà di acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione.

 

     Art. 18. (Vincolo di destinazione). La concessione di contributi per gli interventi di cui al precedente articolo 4, punto 1), comporta automaticamente il vincolo di destinazione agli usi di turismo sociale degli immobili cui si riferisce, per un periodo di dieci anni. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione, reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari, a spese dei beneficiari ed ha effetto per i successori a qualunque titolo nella disponibilità degli immobili.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo esclusivamente quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione.

     Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del contributo e la restituzione integrale delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso medio bancario.

 

     Art. 19. (Revoca della concessione dei contributi). La Regione ha facoltà di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e, eventualmente, di revocare la concessione del contributo con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare permanente:

     a) qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

     b) nei casi di cancellazione dall'albo regionale degli organismi di turismo sociale ai sensi del precedente art. 12;

     c) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

     La revoca del contributo comporta:

     a) la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso più alto riconosciuto alla Regione dalle convenzioni relative alle giacenze presso la tesoreria regionale, con riguardo al periodo compreso fra la data di erogazione delle somme stesse e quella della loro restituzione;

     b) la conseguente responsabilità a carico dei beneficiari per il recupero delle provvidenze eventualmente erogate.

     L'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario poi divenuto inadempiente documenti la realizzazione almeno in parte dell'iniziativa.

 

     Art. 20. (Formazione e qualificazione di operatori ed animatori di turismo sociale). Previo accertamento delle reali esigenze, la Regione, sulla base di studi ed indagini per la classificazione e definizione dei relativi profili, istituirà corsi professionali per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori ed animatori di turismo sociale.

     I relativi programmi determineranno la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione e le modalità di impiego degli operatori stessi.

     La durata dei corsi non potrà comunque essere inferiore a tre mesi e dovrà prevedere a conclusione, la effettuazione di esami da parte di una commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione professionale, di concerto con gli Assessori regionali competenti in materia di turismo e sport, sanità, assistenza, cultura.

 

     Art. 21. (Norma transitoria). Le domande di contributo per il 1985 presentate ai sensi e nei termini della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, si intendono presentate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 22. (Disposizioni finanziarie). Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di L. 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio n. 17501 «Interventi per lo sviluppo del turismo sociale». quantificazione della spesa necessaria per gli anni successivi verrà effettuata con legge di bilancio.

 

     Art. 23. (Abrogazione). La presente legge abroga e sostituisce la precedente legge regionale 26 giugno 1980, n. 92.

 

     Art. 24. (Dichiarazione d'urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 25/5/1983, n. 141, concerne la «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».