§ 4.6.62 - L.R. 11 giugno 1998, n. 18.
Interventi urgenti a favore dei Comuni della Provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:11/06/1998
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire l'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, la Provincia di Rieti è autorizzata, ai sensi degli [...]


§ 4.6.62 - L.R. 11 giugno 1998, n. 18. [1]

Interventi urgenti a favore dei Comuni della Provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi.

(B.U. 30 giugno 1998, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire l'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, la Provincia di Rieti è autorizzata, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 17 e successive modificazioni, ad utilizzare, a favore dei comuni danneggiati e già beneficiari della stessa, le economie derivanti da mancati interventi o da impedimenti che allo stato attuale non permettono l'utilizzazione delle risorse assegnate ai sensi della l.r. 17/1981, compresi gli interessi maturati.

     2. Le economie di cui al comma 1 sono destinate al ripristino, alla costruzione ed alla ricostruzione di edifici pubblici, di edifici adibiti al culto, di ospedali, di scuole di fognature, di reti di distribuzione di risorse idropotabili, della viabilità di interesse regionale, provinciale e comunale, delle attrezzature, delle strutture e degli impianti finalizzati a favorire ed incrementare le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni residenti nell'area stessa e nei territori adiacenti e di strade di interesse regionale [2].

     3. I comuni di cui al comma 1 inviano alla Provincia di Rieti le richieste di finanziamento corredate dalla perizia tecnica redatta dall'amministrazione regionale decentrata Opere e reti di servizi e mobilità di Rieti.

     4. Decorsi dodici mesi dall'accoglimento della domanda di cui al comma 3, i comuni che non abbiano provveduto all'affidamento dei lavori relativi alle opere ammesse a contributo decadono dal contributo stesso. Le somme recuperate vengono utilizzate, secondo la procedura di cui al comma 3 del presente articolo e al Capo IV della l.r. 17/1981, dall'Amministrazione provinciale per la medesima tipologia di interventi a favore degli altri comune della provincia di Rieti individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.