§ 2.1.5 - L.R. 28 febbraio 1980, n. 17.
Istituzione del difensore civico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:28/02/1980
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 2.1.5 - L.R. 28 febbraio 1980, n. 17.

Istituzione del difensore civico.

(B.U. 29 marzo 1980, n. 9).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto è istituito il difensore civico della Regione Lazio, il cui ufficio ha sede presso il Consiglio regionale.

     2. Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue finzioni in piena autonomia.

     3. La nomina e le funzioni del difensore civico sono regolate dalla presente legge [1].

 

     Art. 2. [2]

     1. Il difensore civico concorre all'esercizio della partecipazione popolare all'attività amministrativa della Regione nonché degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, interamente dipendenti dalla Regione o con partecipazione di capitali regionali, anche al fine di assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l'imparzialità dell'attività stessa.

     2. In particolare, è di competenza del difensore civico l'intervento sull'attività delle strutture:

     a) del Consiglio e della Giunta regionale;

     b) degli enti subregionali non territoriali operanti nelle materie di competenza della Regione;

     c) delle aziende consortili dipendenti;

     d) degli enti o delle aziende con partecipazione di capitale regionale;

     e) delle unità sanitarie locali in relazione agli atti soggetti all'approvazione della Regione ovvero su quelli preordinati ad adempimenti nonché a provvedimenti di competenza regionale;

     f) degli enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe da parte della Regione, presso i quali non siano istituiti dai rispettivi statuti o non siano ancora operanti difensori civici.

     3. Il difensore civico può, altresì, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie, presso gli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale.

     4. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo I 17 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il difensore civico regionale convoca, almeno ogni tre mesi, una conferenza dei difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono definite le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento, con particolare riferimento al settore sanitario.

 

     Art. 3. [3]

     1. Il difensore civico, rilevati irregolarità, negligenze, disfunzioni o ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture di cui al precedente articolo 2, secondo comma, interviene per avere notizie sullo stato dei singoli atti e procedimenti, per sollecitarne la conclusione e per suggerire ai competenti organi istituzionali gli eventuali rimedi:

     a) a richiesta dei diretti interessati;

     b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

     c) d'ufficio in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il proprio intervento.

     2. Qualora sia pendente un ricorso giurisdizionale il difensore civico può ugualmente intervenire ovvero, a suo giudizio, sospendere la propria azione in attesa della relativa pronuncia.

     3. Il difensore civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali.

 

     Art. 4.

     La richiesta di intervento del difensore civico deve essere preceduta da una istanza scritta all'amministrazione da cui ci si aspetta il provvedimento.

     Decorsi trenta giorni dall'istanza il cittadino o i cittadini possono chiedere per iscritto l'intervento del difensore civico, allegando copia dell'istanza presentata e dell'eventuale risposta fornita

dall'amministrazione, senza altre formalità.

 

     Art. 5. [4]

     1. L'intervento del difensore civico, dopo aver informato il responsabile politico preposto al servizio competente, avviene nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, primo comma.

     2. Il difensore civico può chiedere in copia, senza alcuna limitazione, i provvedimenti adottai e tutti gli atti del procedimento, nonché ogni altra informazione che esso ritenga necessaria. L'uso di questi documenti e delle informazioni ricevute è limitato a quanto risulti strettamente necessario all'esercizio del mandato, ferme restando le regole dello specifico procedimento in ordine alle comunicazioni e alle notificazioni agli interessati.

     3. Il difensore civico può, altresì, nell'esercizio delle proprie funzioni, convocare i dipendenti dell'amministrazione interessata, i quali sono tenuti ad adempiere alla convocazione stessa. I dipendenti che impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del difensore civico ovvero non adempiano alle sue convocazioni sono soggetti ai procedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

     4. Il difensore civico dà notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nonché ai rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, portando a conoscenza degli stessi le cause di ritardi e disfunzioni eventualmente riscontrati.

     5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo essere cessato dalla carica.

 

     Art. 5 bis. [5]

     1. Il difensore civico, nel caso in cui all'istanza prevista dall'articolo 4 sia allegata la risposta dell'amministrazione interessata, interviene con le seguenti modalità:

     a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

     b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinchè, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati ed i motivi del ritardo.

     2. Nel caso di mancata risposta all'istanza prevista dall'articolo 4 o d'iniziativa d'ufficio, il difensore civico sollecita l'amministrazione a fornire notizie sullo stato del procedimento e, sulla base delle notizie ricevute, interviene con le modalità indicate al precedente comma.

     3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il difensore civico può convocare il funzionario responsabile del procedimento allo scopo di procedere all'esame congiunto della pratica.

     4. Il difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, se ne ricorrono le condizioni, propone l'apertura di un procedimento disciplinare, secondo i rispettivi ordinamenti, nei confronti del funzionario inadempiente.

     5. Il difensore civico segnata, altresì, all'amministrazione competente le eventuali cause che ostacolino il regolare e tempestivo svolgimento del procedimento coinvolto dal proprio intervento.

 

     Art. 6. [6]

     1. Entro il 31 marzo di ogni anno il difensore civico trasmette al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le eventuali disfunzioni riscontrate nonché i suggerimenti e le proposte ritenuti idonei ad ovviare alle più gravi difficoltà che intralciano l'attività amministrativa [7].

     2. Il difensore civico può inviare al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale, in ogni momento, relazioni su questioni di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

     3. Il Presidente della Giunta regionale sottopone le relazioni del difensore civico all'esame della Giunta stessa per le eventuali iniziative di propria competenza, riferendo in merito al Consiglio regionale.

     4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette senza indugio le relazioni del difensore civico alle commissioni consiliari permanenti, competenti per materia, perché ne facciano oggetto di discussione ed esprimano un motivato parere, avvalendosi, se necessario, delle facoltà previste dall'articolo 13 dello Statuto regionale.

     5. Il Consiglio regionale, tenuto conto del parere delle commissioni consiliari permanenti, e delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale previste dal terzo comma, adotta le determinazioni di propria competenza ed assume ogni altra utile iniziativa affinche vengano rimosse le disfunzioni emerse.

     6. Le relazioni del difensore civico sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficio le della Regione.

     7. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa e i mezzi di comunicazione di massa delle attività svolte dal suo ufficio.

 

     Art. 7. [8]

     1. Le candidature per la nomina del difensore civico sono presentate dai consiglieri e dai gruppi consiliari, a norma dell'articolo 77 bis del Regolamento del Consiglio regionale, nonché da almeno 5.000 elettori residenti nella Regione, con le medesime formalità stabilite per l'esercizio dell'iniziativa legislativa, e dalle associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini al Presidente del Consiglio regionale, il quale le sottopone al dibattito consiliare dopo averne dato notizia alla commissione consiliare permanente competente in materia.

     2. Al fine di consentire agli elettori nonché alle associazioni ed alle formazioni sociali di cui al precedente comma di avanzare candidature di personalità da loro ritenute idonee a ricoprire l'incarico di difensore civico, il Presidente del Consiglio informa l'opinione pubblica della data presunta di discussione della nomina da parte del Consiglio regionale. Tali candidature devono pervenire nei termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 77 ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. E' eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.

     4. Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. [9]

     1. Può essere candidato alla carica di difensore civico un elettore di un comune della Regione in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nell'ambito di attività prestata presso strutture pubbliche o private ovvero di attività di lavoro autonomo o svolta in rappresentanza di associazioni e formazioni sociali operanti nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. Tali requisiti devono essere documentati con appositi "curricula", da presentarsi unitamente alla candidatura nei termini previsti dall'articolo 77 - ter del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La carica di difensore civico è incompatibile con quella di:

     a) parlamentare o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

     b) componente del comitato regionale di controllo o di una sua sezione decentrata;

     c) componente della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale;

     d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

     3. Non può essere comunque nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     4. Oltre a quanto previsto al comma 2, la carica di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno. Si applicano al difensore civico le norme previste per i consiglieri regionali in ordine alle garanzie per il mantenimento del posto di lavoro allo scadere del periodo di sospensione del servizio durante l'espletamento dell'incarico [10].

 

     Art. 9. [11]

     1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, comunque fino alla nomina del successore, e non può essere riconfermato [12].

     2. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua elezione, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

     3. Quando sopravvenga alcuna delle cause d'incompatibilità o delle condizioni di cui al precedente articolo 8, primo secondo, terzo e quarto comma, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico ovvero la sua sospensione, se ricorre l'ipotesi contemplata nell'articolo 15, comma quarto - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [13].

 

     Art. 10. [14]

     1. Al difensore civico è attribuita un’indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.

     1 bis. Al difensore civico che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali.

 

     Art. 11. [15]

     La dotazione organica, i locali e le spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico saranno a carico del Consiglio regionale con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale.

     A tale struttura è preposto un funzionario della seconda qualifica funzionale dirigenziale in conformità all'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

     Alla gestione delle spese dell'Ufficio del Difensore Civico, provvede un funzionario dello stesso ufficio, all'uopo delegato dal Difensore Civico, nel rispetto della normativa prevista dall'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, riguardante l'apertura di credito a favore di funzionari delegati».

 

     Art. 12.

     Al capitolo n. 25621 (Spese per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1980, sarà attribuito lo stanziamento di L. 5 milioni, in termini di competenza e di cassa.

     All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione di L. 5 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 28001 (Fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio predetto.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio previste dai commi precedenti.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[2] Articolo già modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 40 e successivamente così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[4] Articolo già modificato dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 40 e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[5] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[6] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[8] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[9] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[11] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 novembre 1992, n. 41.

[12] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[14] Articolo già sostituito dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 40, ulteriormente sostituito dall'art. 186 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 2015, n. 15.

[15] Articolo già sostituito dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 40, successivamente così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 55.