§ 3.1.17 - L.R. 20 maggio 1980, n. 37.
Interventi nel settore dell'olivicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:20/05/1980
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità generali). La Regione Lazio con la presente legge definisce gli indirizzi e gli strumenti di intervento per il settore olivicolo-oleario, in relazione alle prospettive ed alle diverse [...]
Art. 2.  (Obiettivi). Gli obiettivi generali perseguiti dalla Regione per il settore olivicolo-oleario riguardano:
Art. 3.  (Indirizzi colturali). In base alle fondamentali componenti della caratteristiche ambientali e geo-agronomiche, le zone olivicole regionali vengono classificate, secondo le suscettività e le [...]
Art. 4.  (Interventi per la razionalizzazione delle operazioni colturali e la riduzione dei costi). Per il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali, con particolare riferimento alle [...]
Art. 5.  (Ristrutturazione degli impianti - opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono interventi di ristrutturazione degli oliveti esistenti o realizzazione di nuovi impianti, [...]
Art. 6.  (Misura degli interventi, soggetti beneficiari, priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 5 previste in piani di sviluppo, la Regione [...]
Art. 7.  (Indennizzo per mancata produzione). A favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che attuano programmi di ristrutturazione degli oliveti mediante ringiovanimento e/o trasformazione [...]
Art. 8.  (Interventi per la salvaguardia degli oliveti di interesse ambientale). Le comunità montane e, per i territori non rientranti in esse, i singoli comuni procedono alla individuazione ed alla [...]
Art. 9.  (Disciplina abbattimento olivi). I compiti attribuiti, in materia di abbattimento di alberi di olivo, al prefetto ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal D.L.L. 27 [...]
Art. 10.  (Attività vivaistica). Allo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di una idonea attività vivaistica a supporto del miglioramento e del rinnovamento delle strutture produttive olivicole, la [...]
Art. 11.  (Attività promozionali e strumentali). La Regione può stabilire convenzioni con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore olivicolo-oleario per la [...]
Art. 12.  (Attività di trasformazione). Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera c), della presente legge, la Regione interviene con le provvidenze e secondo i criteri di [...]
Art. 13.  (Condizionamento e commercializzazione). La Regione interviene per promuovere la commercializzazione dell'olio di oliva in forma cooperativa finanziando progetti che prevedono la realizzazione e [...]
Art. 14.  (Tutela e valorizzazione). Per favorire la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva, la Regione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 4, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, [...]
Art. 15.  (Olive da mensa). Le agevolazioni finanziarie previste per gli interventi sulle strutture produttive e sulle strutture di estrazione e commercializzazione dell'olio di oliva, si applicano, secondo i [...]
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni


§ 3.1.17 - L.R. 20 maggio 1980, n. 37. [1]

Interventi nel settore dell'olivicoltura.

(B.U. 10 giugno 1980, n. 16).

 

Art. 1. (Finalità generali). La Regione Lazio con la presente legge definisce gli indirizzi e gli strumenti di intervento per il settore olivicolo-oleario, in relazione alle prospettive ed alle diverse funzioni che nella programmazione regionale è possibile attribuire alla coltivazione dell'olivo.

 

     Art. 2. (Obiettivi). Gli obiettivi generali perseguiti dalla Regione per il settore olivicolo-oleario riguardano:

     a) il recupero della validità della coltura, attraverso l'aumento della produttività e la riduzione dei costi;

     b) l'organizzazione dei produttori;

     c) lo sviluppo e la razionalizzazione della cooperazione nella fase di trasformazione;

     a) la qualificazione e la difesa del prodotto, soprattutto attraverso la commercializzazione in forma cooperativa.

 

     Art. 3. (Indirizzi colturali). In base alle fondamentali componenti della caratteristiche ambientali e geo-agronomiche, le zone olivicole regionali vengono classificate, secondo le suscettività e le prospettive attribuibili alla coltivazione, in:

     A) zone ad olivicoltura con prospettive di sviluppo e consolidamento tecnico-economico, comprendenti tutti i territori idonei per condizioni agro-pedo-climatiche, nei quali è possibile effettuare tutte le operazioni colturali servendosi dei normali mezzi meccanici;

     B) zone ad olivicoltura di interesse ambientale, sociale ed economico generale, comprendenti i terreni olivetati rocciosi ed impervi, inaccessibili anche alle macchine più piccole e più semplici.

     Nelle zone di cui al precedente punto A), la Regione persegue obiettivi specifici di:

     1) potenziamento della olivicoltura specializzata, sufficientemente sviluppata, sistemata e produttiva, mediante:

     - il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali, con particolare riguardo alla difesa fitosanitaria;

     - la realizzazione di economie nella raccolta;

     2) ristrutturazione degli oliveti scarsamente produttivi e promiscui, mediante:

     - il ringiovanimento degli impianti specializzati e la specializzazione degli impianti promiscui;

     - la sostituzione di impianti intensivi specializzati di alta potenzialità produttiva agli impianti vecchi, obsoleti, varietalmente confusi.

     Nelle zone di cui al precedene punto B), la Regione persegue obiettivi di risanamento e razionale conservazione del patrimonio esistente e di integrazione con altre attività agricole compatibili.

 

     Art. 4. (Interventi per la razionalizzazione delle operazioni colturali e la riduzione dei costi). Per il miglioramento e la razionalizzazione delle operazioni colturali, con particolare riferimento alle attività di disinfestazione e risanamento della coltivazione su vaste ed omogenee aree territoriali, la Regione interviene con agevolazioni creditizie e contributive, in conformità con le disposizioni concernenti il credito agrario di esercizio e la difesa fitosanitaria.

     Le agevolazioni regionali sono prioritariamente destinate ai programmi proposti dalle associazioni dei produttori.

     Per quanto riguarda gli interventi sulla meccanizzazione, si applicano le norme regionali vigenti.

     Alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani che gestiscono macchine raccoglitrici, sono concessi contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta per le attrezzature ausiliarie.

     A coltivatori diretti singoli sono concedibili contributi nella misura del 25 per cento su una spesa non superiore a 2 milioni di lire, per l'acquisto di attrezzature e di specifici accessori, applicabili a macchine in dotazione delle aziende, ausiliari per le operazioni di potatura e di raccolta.

 

     Art. 5. (Ristrutturazione degli impianti - opere finanziabili). Per l'attuazione di piani di sviluppo che prevedono interventi di ristrutturazione degli oliveti esistenti o realizzazione di nuovi impianti, sono finanziabili:

     a) le opere di sistemazione idraulica-agraria dei terreni;

     b) la rimozione della coltura preesistente e il risanamento biologico del terreno nel caso di reimpianto sullo stesso appezzamento nonchè la rimozione delle colture arboree consociate all'oliveto promiscuo nel caso di trasformazione in impianti specializzati;

     c) la costruzione e/o il riattamento di impianti di irrigazione, comprese le opere di captazione e di adduzione dell'acqua nelle zone collinari in cui siano presenti risorse idriche non adeguatamente utilizzate;

     d) lo scasso e la preparazione del terreno, compresa la concimazione di fondo;

     e) l'acquisto e la messa a dimora delle piante;

     f) il ringiovanimento e la ricostituzione degli impianti esistenti compreso il reinnesto, e l'adeguamento delle forme alle esigenze della raccolta meccanica;

     g) le opere infrastrutturali necessarie per un più agevole esercizio agricolo nonché altre opere e strutture effettivamente funzionali alla validità del piano di sviluppo.

     Le spese per le opere di cui alle lettere a), c) e g) non possono superare complessivamente il 30 per cento dell'investimento previsto nel piano di sviluppo.

     Tale limite è elevato al 50 per cento nel caso di piani di sviluppo interaziendali che, nelle zone collinari e montane, prevedano interventi di ricostituzione e di miglioramento delle strutture produttive connesse a piani di riordino agrario e di accorpamenti produttivi ovvero nel caso in cui le opere infrastrutturali e di servizio occasionate dai piani di sviluppo risultino indispensabili per una più valida conduzione di oliveti di adeguata estensione per i quali non si pongono esigenze di immediata, integrale ristrutturazione.

     I programmi di nuovi impianti di oliveto saranno valutati in relazione ai vincoli di destinazione agronomica posti dalle presistenze colturali e, dove esistono, dai programmi comprensoriali di sviluppo agricolo, dando priorità a quelli che realizzano accorpamenti produttivi in zone olivicole omogenee.

     Le scelte varietali dovranno tener conto, oltre che delle condizioni ambientali in rapporto alle specifiche esigenze delle «cultivars», anche dell'opportunità di razionalizzare e semplificare le composizioni varietali ai fini di una maggiore rispondenza tecnica degli impianti per la raccolta meccanica e per la standardizzazione qualitativa del prodotto.

     Il materiale vegetativo impiegato dovrà essere, in ogni caso, di varietà certa e dichiarata e possedere i requisiti previsti dalle norme in materia.

 

     Art. 6. (Misura degli interventi, soggetti beneficiari, priorità). Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 5 previste in piani di sviluppo, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevata al 50 per cento nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva CEE n. 268/75, e mutuo integrativo decennale, con due annualità di preammortamento, di importo non superiore al 20 per cento della spesa predetta, a favore di:

     a) cooperative agricole e loro consorzi, costituite da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, nonchè cooperative di conduzione costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23;

     b) gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme societarie costituite, per l'esercizio dell'agricoltura, con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio, con preferenza alle società in cui la maggioranza dei coltivatori diretti abbia i terreni contermini;

     c) coltivatori diretti singoli.

     d) le associazioni dei produttori che presentano progetti interaziendali per conto dei propri associati [2].

     A favore degli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 vengono concessi solo i mutui agevolati decennali, con due annualità di preammortamento, sull'intera spesa riconosciuta ammissibile.

     I mutui decennali agevolati, con due annualità di preammortamento a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile, possono essere richiesti anche dai soggetti di cui al primo comma in alternativa alle forme di finanziamento ivi previste per gli stessi soggetti.

     Nella concessione delle provvidenze previste i piani di sviluppo daranno considerati secondo il seguente ordine di priorità:

     1) piani interaziendali proposti, in nome e per conto dei soci conduttori delle aziende interessate, da associazioni di produttori e da cooperative agricole con impianti di trasformazione già attivi o in corso di realizzazione;

     2) piani interaziendali proposti da cooperative di conduzione, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23 o interessanti imprese familiari coltivatrici associate con preferenza ai piani che realizzano anche ricomposizioni fondiarie ed accorpamenti produttivi;

     3) piani aziendali proposti da singoli imprenditori. Priorità assoluta sarà data ai piani di sviluppo esecutivi di progetti comprensoriali e di programmi definiti dalle associazioni dei produttori riconosciute con obiettivi globali di miglioramento delle strutture produttive e di trasformazione nonchè di organizzazione commerciale del settore.

 

     Art. 7. (Indennizzo per mancata produzione). A favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che attuano programmi di ristrutturazione degli oliveti mediante ringiovanimento e/o trasformazione integrale dei vecchi impianti può essere concesso, a titolo di indennizzo per mancato reddito, per un periodo massimo di cinque anni un contributo annuo di L. 300.000 per ogni ettaro di oliveto in coltura principale ristrutturato a condizione che:

     a) la superficie olivetata complessiva dell'azienda interessata al piano di sviluppo abbia una estensione non superiore a cinque ettari;

     b) l'incidenza della produzione olivicola sulla produzione lorda vendibile aziendale prima dell'attuazione del piano non sia inferiore al 30 per cento;

     c) almeno la metà della superficie olivetata venga ristrutturata.

     Le superfici con oliveto in coltivazione secondaria saranno convertite in superfici a coltura specializzata applicando coefficienti calcolati facendo il rapporto tra il numero delle piante in produzione della coltura secondaria e la densità media delle piante della coltura principale nella stessa azienda o, in mancanza, nella stessa zona omogenea.

     Il contributo per indennizzo verrà erogato annualmente a decorrere dall'anno successivo a quello di avvio effettivo delle operazioni di ristrutturazione.

 

     Art. 8. (Interventi per la salvaguardia degli oliveti di interesse ambientale). Le comunità montane e, per i territori non rientranti in esse, i singoli comuni procedono alla individuazione ed alla delimitazione delle aree olivetate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, primo comma, lettera B), determinandone l'estensione ed indicando le ipotesi di destinazione delle aree stesse previste dai piani regolatori generali.

     Ai fini della salvaguardia del patrimonio olivicolo esistente nelle aree delimitate e non destinate in base ai piani regolatori ad usi immediati diversi, la Regione assicura il credito agrario agevolato alle cooperative agricole ed ai singoli imprenditori per l'esecuzione di periodici interventi minimi di manutenzione, nonché i finanziamenti previsti dalle specifiche norme per la realizzazione di attività zootecniche di tipo estensivo compatibili con una razionale conservazione degli oliveti e coerenti con la programmazione comprensoriale.

     Alle cooperative agricole ed ai singoli imprenditori si estendono altresì i benefici previsti per la difesa fito-sanitaria, nella misura massima stabilita dalla legge regionale 3 luglio 1978, n. 27, quando i programmi di disinfestazione e risanamento interessino vaste aree territoriali o comprendano la totalità degli oliveti ricadenti nelle aree omogenee interessate.

     Alle cooperative assegnatarie, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, di terreni olivetati abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati ricadenti nelle aree delimitate con le modalità di cui al precedente primo comma la Regione, concede contributi in misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi minimi di manutenzione, fino a quando negli stessi terreni non saranno state sviluppate attività complementari o realizzate destinazioni diverse dalla olivicoltura e, comunque, per un periodo massimo di cinque anni dall'assegnazione.

 

     Art. 9. (Disciplina abbattimento olivi). I compiti attribuiti, in materia di abbattimento di alberi di olivo, al prefetto ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal D.L.L. 27 luglio 1945, n. 475, modificato con la legge 14 febbraio 1951, n. 144 e successivamente con gli articoli 71 e 72 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 vengono delegati ai comuni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

     Nei casi consentiti dalla legge, il sindaco del comune nel cui territorio ricadono le piantagioni interessate rilascia l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo su conforme parere dell'organo consultivo locale per l'agricoltura.

     In via transitoria, l'autorizzazione viene rilasciata su parere tecnico del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia territorialmente competente.

     Quando gli abbattimenti sono previsti nei piani di ristrutturazione olivicola l'autorizzazione del sindaco è sostituita dal provvedimento di approvazione del piano stesso.

     Per l'accertamento delle violazioni alle norme concernenti il divieto di abbattimento di alberi di olivo e per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

 

     Art. 10. (Attività vivaistica). Allo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo di una idonea attività vivaistica a supporto del miglioramento e del rinnovamento delle strutture produttive olivicole, la Regione interviene ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale, 22 settembre 1978, n. 59, per la realizzazione di razionali strutture vivaistiche, con preferenza alle iniziative proposte da cooperative agricole ed agli impianti che utilizzano tecniche avanzate di propagazione ai fini della diffusione di cloni selezionati di alta produttività e con caratteristiche di adattabilità ai peculiari ambienti olivicoli regionali.

     Nel caso in cui i cloni siano stati ottenuti da istituti pubblici convenzionati con la Regione ai sensi del successivo articolo 11, il materiale di base viene ceduto gratuitamente alle cooperative vivaistiche, le quali in ogni caso possono avvalersi dell'assistenza degli istituti medesimi per l'organizzazione della loro attività e per la formazione del personale specializzato.

     Per ottenere le provvidenze ed i servizi previsti i soggetti richiedenti debbono presentare apposito piano di sviluppo ed assoggettarsi ai controlli di accertamento e verifica della rispondenza varietale e sanitaria del materiale prodotto.

 

     Art. 11. (Attività promozionali e strumentali). La Regione può stabilire convenzioni con istituti di sperimentazione agraria ed altri istituti di ricerca operanti nel settore olivicolo-oleario per la realizzazione, con specifico riguardo all'ambiente laziale, di programmi finalizzati:

     alla selezione di cloni delle «cultivars» da olio di alta produttività e resistenza alle avversità;

     alla individuazione di «cultivars» da mensa meritevoli di diffusione ed alla selezione delle «cultivars» peculiari della Regione;

     allo studio ed applicazione delle forme di allevamento più idonee per una consistente riduzione dei costi di raccolta;

     alla ricerca ed applicazione di tecniche colturali e formule di fertilizzazione atte ad incrementare sensibilmente e permanentemente la produttività delle piantagioni, riducendo il fenomeno dell'alternanza produttiva;

     alla ricerca di forme e metodi di lotta antiparassitaria efficaci, razionali e compatibili con gli equilibri biologici naturali;

     al miglioramento ed alla economia delle tecniche di raccolta e di conservazione delle olive, nonchè al miglioramento tecnologico degli impianti di estrazione dell'olio e dei sistemi di smaltimento delle acque di vegetazione;

     alla organizzazione su adeguate basi tecnico-scientifiche dell'attività vivaistica olivicola cooperativa.

     La Regione partecipa e contribuisce alle iniziative a carattere nazionale o interregionali aventi finalità di tutela del settore olivicolo- oleario, svolge programmi di valorizzazione dell'olio di oliva, sviluppa attività promozionali e di divulgazione anche avvalendosi delle associazioni dei produttori regolarmente riconosciute.

     Per le attività di promozione, assistenza e consulenza che le associazioni dei produttori svolgeranno autonomamente nella formulazione e realizzazione dei piani di sviluppo e di ristrutturazione del settore saranno concessi aiuti nella misura dello 0,50 per cento degli investimenti realizzati dai produttori aderenti.

     In connessione con i piani di intervento proposti le associazioni dei produttori, gli enti locali, le cooperative agricole formulano specifici programmi di assistenza tecnica e di formazione professionale a livello comprensoriale e zonale.

     La Regione finalizzerà ed integrerà la propria attività di assistenza tecnica e di divulgazione nonché di formazione professionale in funzione degli obiettivi programmatici territoriali e degli specifici obiettivi settoriali.

 

     Art. 12. (Attività di trasformazione). Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 2, lettera c), della presente legge, la Regione interviene con le provvidenze e secondo i criteri di seguito specificati.

     A favore di cooperative agricole sono concessi contributi in conto capitale, ad integrazione del contributo comunitario concesso ai sensi dei regolamenti CEE n. 355/77 del 15 febbraio 1977 e n. 1361/78 del 19 giugno 1978, nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione di progetti che prevedono:

     l'acquisizione, l'adeguamento tecnologico, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti, con priorità ai progetti che prevedono l'unificazione di imprese operanti nella stessa zona olivicola;

     nuovi impianti in zone olivicole omogenee che ne siano sprovviste o insufficientemente dotate in relazione ai programmi di intervento sulle strutture produttive, al grado di utilizzazione degli impianti esistenti ed alle possibilità di acquisizione da parte delle cooperative agricole di impianti pubblici e/o privati ed a condizione che siano garantiti indici di attività e di utilizzazione non inferiori alla media provinciale.

     Ai fini dell'adeguamento tecnologico degli impianti cooperativi di oleificazione, particolare riguardo si avrà per la dotazione di idonee strutture ed attrezzature di trasporto e di conservazione delle olive e dell'olio nonché per gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque di vegetazione.

     Per razionalizzare i metodi di lavorazione e stimolare il conferimento dell'olio ricavato anche al fine del superamento delle attuali forme di commercializzazione individuale da parte dei soci delle cooperative, la Regione concede in alternativa al credito di conduzione per le spese di gestione, contributi in misura proporzionale alla quantità di olive lavorate ed alla quantità di olio effettivamente conferito, nonché il concorso negli interessi per le anticipazioni corrisposte ai soci conferenti l'olio dalle cooperative a condizione che la commercializzazione sia fatta in forma collettiva.

 

     Art. 13. (Condizionamento e commercializzazione). La Regione interviene per promuovere la commercializzazione dell'olio di oliva in forma cooperativa finanziando progetti che prevedono la realizzazione e l'attivazione di impianti di conservazione, condizionamento e vendita da parte dei consorzi di cooperative, nonché da parte di singole cooperative aderenti ad associazioni di produttori che abbiano definito specifici programmi di produzione e commercializzazione, a condizione che negli statuti sociali sia adeguatamente regolamentato l'obbligo del conferimento di almeno il 50 per cento dell'olio prodotto.

     Sulla spesa approvata per l'esecuzione dei progetti di cui al comma precedente, la Regione concede, anche ad integrazione di provvidenze comunitarie, contributi in conto capitale nella misura del 25 per cento.

     Le strutture di commercializzazione e le relative attrezzature debbono essere dimensionate in rapporto alle potenzialità produttive e di conferimento dei produttori associati e comunque a livelli minimi che ne garantiscano una valida gestione tecnico-economica.

     Ai consorzi di cooperative che gestiscono impianti di condizionamento e di commercializzazione, oltre al credito di esercizio per le spese di gestione e per le anticipazioni ai conferenti, sono concessi aiuti di avviamento, quali contributi per le spese di direzione tecnica e commerciale nel primo quinquennio di attività degli impianti, in misura progressivamente decrescente dal 5 per cento all'1 per cento del fatturato annuo di vendita.

 

     Art. 14. (Tutela e valorizzazione). Per favorire la tutela e la valorizzazione dell'olio di oliva, la Regione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 4, terzo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977, collabora con i competenti organi statali per una più efficace prevenzione e repressione delle frodi, promuovendo anche opportune iniziative per l'azione e l'applicazione di una specifica disciplina sulla denominazione di origine; potranno, inoltre essere attuate o finanziate campagne di informazione sul valore biologico dell'olio di oliva.

     Allo scopo di migliorare i circuiti di commercializzazione dell'olio di oliva, la Regione concede finanziamenti alle associazioni dei produttori ed ai consorzi di cooperative di cui al precedente articolo 13 per:

     a) l'organizzazione di offerte promozionali

     b) la istituzione di servizi commerciali permanenti per la rilevazione e raccolta di dati ed informazioni di mercato.

     I dati e le informazioni raccolti dai servizi commerciali istituiti con i benefici regionali dovranno essere posti a disposizione dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 15. (Olive da mensa). Le agevolazioni finanziarie previste per gli interventi sulle strutture produttive e sulle strutture di estrazione e commercializzazione dell'olio di oliva, si applicano, secondo i criteri e le modalità contenute nella presente legge, ai piani di sviluppo interessanti la produzione, la lavorazione e la commercializzazione delle olive da mensa.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie). Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge relative all'anno finanziario 1980, è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni

     La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta, quanto a L. 1.280 milioni, in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1980: Capitolo n. 01251 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. V).

     «Contributi a favore di imprenditori agricoli a titolo principale che attuano programmi di ristrutturazione degli oliveti, a titolo di indennizzo per mancata produzione» (articolo 7): L. 100.000.000;

Capitolo n. 01252 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. V).

     «Contributi a favore di cooperative agricole assegnatarie per interventi di manutenzione degli oliveti di interesse ambientale» (articolo 8): L. 25.000.000;

Capitolo n. 01253 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. IV).

     «Spese per attività di ricerca e sperimentazione nel settore olivicolo-oleario» (articolo 11): L. 25.000.000;

Capitolo n. 01254 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. IV).

     «Spese per attività promozionali aventi finalità di tutela e di valorizzazione dell'olio di oliva» (articolo II): L. 50.000.000; Capitolo n. 01255 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. x - Cat. V).

     «Aiuti alle associazioni dei produttori per le attività di promozione, assistenza e consulenza nella formulazione e realizzazione dei piani di sviluppo e di ristrutturazione nel settore olivicolo-oleario» (articolo 11): L. 10.000.000;

Capitolo n. 01256 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. V).

     «Contributi a favore di cooperative agricole che gestiscono impianti collettivi di trasformazione e di conservazione per le spese di gestione» (articolo 12): L. 100.000.000;

Capitolo n. 01257 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. X - Cat. V).

     «Contributi di avviamento a favore di consorzi di cooperative gestori di impianti di condizionamento e di commercializzazione per spese di direzione tecnica e commerciale» (articolo 13): lire 20.000.000; Capitolo n. 01258 (Codice 0100 - Tit. I - Sez. x - Cat. V).

     «Contributo a favore di consorzi di cooperative e di associazioni di produttori per attività di tutela e valorizzazione dell'olio di oliva» (articolo 14): L. 50.000.000;

Capitolo n. 01259 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Contributi a favore delle cooperative agricole e cooperative di giovani, che gestiscono macchine per la raccolta delle olive, fino al 50 per cento della spesa sostenuta per la dotazione delle attrezzature ausiliarie» (articolo 4): L. 50.000.000;

Capitolo n. 01260 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Contributi a favore di singoli imprenditori nella misura del 25 per cento su una spesa non superiore a L. 2 milioni per l'acquisto di attrezzature e di specifici accessori applicabili a macchine in dotazione delle aziende, ausiliari per le operazioni di potatura e di raccolta» (articolo 4): L. 100.000.000;

Capitolo n. 01261 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Contributi in conto capitale per il finanziamento di piani di sviluppo che prevedono la ristrutturazione e la realizzazione di impianti olivetati» (articolo 6): L. 400.000.000;

Capitolo n. 01262 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Concorso negli interessi sui mutui decennali per il finanziamento di piani di sviluppo che prevedono la ristrutturazione e la realizzazione di impianti olivetati» (articolo 6): lire 100.000.000;

Capitolo n. 01263 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Contributi in conto capitale a favore di cooperative nella misura del 25 per cento della spesa approvata per l'acquisizione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti esistenti di lavorazione delle olive e per la realizzazione di nuovi impianti di lavorazione» (articolo 12); L. 200.000.000;

Capitolo n. 01264 (Codice 0100 - Tit. II - Sez. X - Cat. III).

     «Contributi a favore di cooperative agricole aderenti ad associazioni di produttori ed a consorzi di cooperative nella misura del 25 per cento della spesa approvata per la realizzazione e l'attivazione di impianti di conservazione, condizionamento e commercializzazione di olio di oliva» (articolo 13): L. 50.000.000.

     Inoltre, per le iniziative interessanti il vivaismo olivicolo, previste dall'articolo 10, primo comma, della presente legge, viene aumentata di L. 10 milioni ciascuna la dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa, dei capitoli n. 01126 e n. 01127 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1980.

     Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di L. 1.300 milioni in termini di competenza e di L. 1.300 milioni in termini di cassa, si provvede, nell'ambito dello stesso bilancio regionale per l'anno 1980:

     per L. 800 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 01133 (contributi per le coltivazioni arboree);

     per L. 500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo n. 01502 (contributi all'E.R.S.A.L. - ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio).

     La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi sarà determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. n. 44/86.